CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato per difetto di specificità. Considerato, infatti, che il Marsicano non si confronta con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice dell'esecuzione per ritenere inammissibile la sua istanza. Rilevato che il Tribunale di Vallo della Lucania ha escluso la possibilità di integrare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n.14/2018 del medesimo Tribunale (divenuta irrevocabile), mediante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto tale beneficio non era stato incluso nelle condizioni raggiunte tra le parti e che, comunque, la richiesta è infondata anche nel merito poiché il ricorrente aveva già fruito della sospensione condizionale della pena con un'altra sentenza di patteggiamento in relazione ad una pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, di talché la pena per la quale egli vorrebbe lo stesso beneficio - sommata a quella già sospesa - supererebbe, comunque, il limite di anni due previsto dall'art.164 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 20