Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:621
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑348/08
[OSCURATO:PERSONA] y Energía, SAU
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE — Ricorso di annullamento — Ripartizione del mercato — Fissazione dei prezzi — Insieme di indizi — Data delle prove — Dichiarazioni di concorrenti — Ammissione — Durata dell’infrazione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Sindacato
giurisdizionale — Limiti
(Artt. 81, n. 1, CE e 230 CE; accordo SEE, art. 53, n. 1)
2.
Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione d’innocenza — Procedimento in materia di concorrenza —
Applicazione
(Art. 6, n. 2, UE; art. 81, n. 1, CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; accordo SEE, art. 53, n. 1)
3.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Modalità
di prova — Ricorso a un insieme di indizi
(Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53, n. 1)
4.
Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova dell’infrazione — Mancanza di prove documentali — Rilevanza
(Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53, n. 1)
5.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Onere della
prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53, n. 1; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2002/C 45/03)
6.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Sindacato
giurisdizionale — Identificazione degli elementi di prova su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53, n. 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003)
7.
Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova dell’infrazione — Valutazione del valore probatorio dei diversi elementi
di prova — Ammissioni di un’impresa in merito alla sua partecipazione a riunioni illecite
(Art. 81, n. 1, CE)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA]
— Calcolo dell’importo di base dell’ammenda — Presa in considerazione delle peculiarità dell’infrazione nella sua globalità
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 22)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo
o emulativo dell’impresa
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)
10.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Margine di discrezionalità riservato alla [OSCURATO:PERSONA] — Inasprimento
generale delle ammende — Ammissibilità
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)
11.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Comportamento
divergente da quello convenuto in seno all’intesa — Valutazione
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3)
12.
Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Sindacato giurisdizionale — Constatazione di un
illecito — Necessità che il Tribunale si pronunci sulla riforma della decisione nell’ambito della sua competenza estesa al
merito
(Art. 261 TFUE)
1.
Per quanto riguarda la produzione della prova di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire la prova
delle infrazioni che constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti
che integrano l’infrazione.
Inoltre, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 230 CE, il giudice dell’Unione è tenuto solo
a controllare la legittimità dell’atto impugnato.
In tal senso, il ruolo del giudice investito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che constata l’esistenza di un’infrazione alle norme della concorrenza e che infligge ammende ai destinatari consiste nel
valutare se le prove e altri elementi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione siano sufficienti a dimostrare l’esistenza
dell’infrazione contestata.
(v. punti 90-92)
2.
Qualora il giudice nutra un dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che constata un’infrazione alle regole di concorrenza. Il giudice non può quindi concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente
dimostrato l’esistenza di tale infrazione qualora egli nutra ancora dubbi in merito a tale questione, in particolare nell’ambito
di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda.
Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare
dall’art. 6, n. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, principio che fa parte dei diritti fondamentali che, secondo
la giurisprudenza della Corte, riaffermata peraltro dal preambolo dell’Atto unico europeo, dall’art. 6, n. 2, UE, nonché dall’art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono oggetto di tutela nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Considerata
la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, la
presunzione d’innocenza si applica in particolare alle procedure relative a violazioni delle regole di concorrenza applicabili
alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende.
(v. punti 93-94)
3.
In materia di concorrenza, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione
che l’infrazione abbia avuto luogo.
Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad
ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente,
risponda a tale requisito.
Inoltre, in considerazione della notorietà del divieto degli accordi anticoncorrenziali, non può imporsi alla [OSCURATO:PERSONA]
di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sporadici
di cui la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe disporre dovrebbero in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostruire
le circostanze pertinenti. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può dunque essere dedotta da un certo
numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.
(v. punti 95-97)
4.
Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati per dimostrare l’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53
dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), nel diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei
mezzi probatori.
Conseguentemente, l’eventuale assenza di prove documentali rileva unicamente nell’ambito della valutazione globale del valore
probatorio del complesso delle prove presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, tale assenza non comporta di per sé il fatto
che l’impresa interessata possa validamente mettere in discussione le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], presentando una spiegazione
diversa rispetto ai fatti del caso di specie. Ciò accade soltanto qualora le prove presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentano
di dimostrare l’esistenza dell’infrazione in modo inequivocabile e senza la necessità di interpretazione.
Peraltro, nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi, contro
un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate, quand’anche ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di una domanda
mirante a usufruire del beneficio della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle
ammende nei casi di cartelli tra imprese. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari all’art. 81 CE
e all’art. 53 SEE, che incombe alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito di vigilanza sulla corretta
applicazione di tali disposizioni.
Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie
altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste
ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, restando inteso che il grado di corroborazione richiesto può essere
minore, in base all’affidabilità delle dichiarazioni in parola. Siffatto requisito di corroborazione della dichiarazione di
un’impresa deve altresì essere rispettato in caso di contestazione della detta dichiarazione da parte di un’altra impresa
accusata.
(v. punti 98-101, 206)
5.
In materia di concorrenza, un valore probatorio particolarmente elevato può essere riconosciuto alle dichiarazioni che, in
primo luogo, sono affidabili, che, in secondo luogo, sono state rese a nome di un’impresa, che, in terzo luogo, provengono
da una persona che ha l’obbligo professionale di agire nell’interesse di tale impresa, che, in quarto luogo, sono contrarie
agli interessi del dichiarante, che, in quinto luogo, provengono da un testimone diretto delle circostanze a cui si riferiscono
e che, in sesto luogo, sono state fornite per iscritto, deliberatamente e in seguito ad un’attenta riflessione.
Benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita sia
generalmente opportuna, vista la possibilità che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione
e ad esagerare quella del contributo degli altri, ciò non toglie che il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione della
comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese,
al fine di ottenere l’immunità o una riduzione dell’ammenda, non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori
deformati per quanto riguarda la partecipazione degli altri membri all’intesa incriminata. Infatti, ogni tentativo di indurre
la [OSCURATO:PERSONA] in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente
e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente della comunicazione sulla cooperazione. In proposito,
le potenziali conseguenze della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di elementi probatori deformati sono ancora più gravi in quanto
la dichiarazione contestata di un’impresa dev’essere suffragata da altri elementi di prova. Invero, questa circostanza aumenta
il rischio che le dichiarazioni inesatte siano identificate tanto dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto dalle altre imprese accusate di
aver partecipato all’infrazione.
(v. punti 104-106)
6.
Il procedimento amministrativo previsto dal regolamento n. 1/2003, che si svolge dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], si suddivide in
due fasi distinte e successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna, ossia una fase di indagine preliminare,
da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro. La fase di indagine preliminare, durante la quale la [OSCURATO:PERSONA] usa i
poteri di indagine previsti dal regolamento n. 1/2003 e che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, è finalizzata
a permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere tutti gli elementi pertinenti a conferma o meno dell’esistenza di un’infrazione
alle regole di concorrenza e di prendere una prima posizione sull’atteggiamento da adottare nonché sul seguito del procedimento.
Per contro, la fase contraddittoria, la quale si estende invece dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della
decisione finale, deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata.
Nella valutazione delle prove e degli altri elementi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’esistenza di un’infrazione
alle regole di concorrenza, la ricerca, finalizzata all’identificazione da parte del Tribunale dei suddetti elementi di prova,
può riguardare soltanto la parte dei motivi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] in cui questa descrive la fase contraddittoria
del procedimento amministrativo. Invero, soltanto una volta raccolte, nell’ambito di tale ultima fase, le osservazioni dell’impresa
interessata in merito alla prima posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] al termine della fase di indagine preliminare, quale
sancita nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di conservare o meno la prima posizione anzidetta
e, pertanto, pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata.
Allorché la [OSCURATO:PERSONA], una volta raccolte le osservazioni di un’impresa sulla comunicazione degli addebiti, nella sua valutazione
degli elementi di prova di cui disponeva al termine della fase d’indagine preliminare per pronunciarsi sulla partecipazione
della detta impresa a un’infrazione rimette essa stessa in discussione il valore probatorio dei suddetti elementi di prova,
il Tribunale non può che tenere conto di tale valutazione della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 109-110, 113)
7.
Per quanto riguarda le ammissioni di un’impresa in merito alla propria partecipazione ad una riunione illecita sotto il profilo
delle regole di concorrenza, il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte sua durante
la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame
della fondatezza di un ricorso giurisdizionale.
Pertanto, affinché si possa ritenere che le suddette ammissioni siano una prova affidabile, durante la fase dell’esame della
fondatezza di un ricorso giurisdizionale occorre verificare se il contenuto di dette ammissioni integri altri elementi di
prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 217-218)
8.
Se è vero che la gravità di una violazione delle regole di concorrenza viene in un primo momento valutata in base agli elementi
propri della violazione stessa, quali la sua natura, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione
geografica dell’infrazione e il fatto che essa sia stata attuata oppure no, in un secondo momento tale valutazione viene modulata
in funzione di circostanze aggravanti o attenuanti proprie a ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione.
Conseguentemente, lo scopo della prima fase del metodo per la fissazione dell’ammenda da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stabilire
l’importo di base dell’ammenda inflitta all’impresa interessata, applicando al valore delle vendite dei prodotti o servizi
di cui trattasi sul mercato geografico in questione per ciascuna di esse un primo coefficiente moltiplicatore che riflette
la gravità dell’infrazione, ed eventualmente anche un secondo coefficiente moltiplicatore diretto a dissuaderle dall’intraprendere
nuovi comportamenti illeciti. Come risulta dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, ciascuno dei due coefficienti moltiplicatori è determinato alla luce di
fattori che riflettono le peculiarità dell’infrazione considerata nella sua globalità, ossia in quanto riunisce il complesso
dei comportamenti anticoncorrenziali di tutti i suoi partecipanti.
Pertanto, all’atto della determinazione dell’importo di questi due coefficienti moltiplicatori non è necessario tener conto
delle peculiarità connesse all’infrazione commessa da ogni partecipante considerato individualmente. Tale constatazione è
inoltre confermata dallo scopo della seconda fase del metodo di fissazione delle ammende, che, invece, mira proprio a tener
conto delle circostanze aggravanti o attenuanti che caratterizzano, sotto il profilo individuale, il comportamento anticoncorrenziale
di ciascuno dei partecipanti all’infrazione in parola.
Di conseguenza, i fattori elencati al punto 22 degli orientamenti allo scopo di determinare al contempo il coefficiente moltiplicatore
«gravità dell’infrazione» (punto 21 degli orientamenti) e il coefficiente moltiplicatore «contributo di partecipazione» (punto
25 degli orientamenti) hanno tutti lo scopo di valutare la violazione delle regole di concorrenza dell’Unione considerata
nel suo insieme. In particolare, dagli orientamenti non risulta che, nella prima fase del metodo per la fissazione delle ammende,
la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a prendere in considerazione elementi specifici di un soggetto che ha partecipato a un’infrazione
alle regole di concorrenza, quali la partecipazione poco frequente di un’impresa a contatti anticoncorrenziali o la mancata
attuazione degli accordi conclusi. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto di tali elementi soltanto nella seconda fase del detto metodo,
in quanto circostanze aggravanti o attenuanti proprie a ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione.
(v. punti 264-267, 273)
9.
I punti 28 e 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a),
del regolamento n. 1/2003 prevedono una variazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione di determinate circostanze
aggravanti e attenuanti proprie di ciascuna impresa interessata. In particolare, il punto 29 degli orientamenti stabilisce
un elenco non esaustivo di circostanze attenuanti che, in presenza di determinate condizioni, possono condurre a una riduzione
dell’importo di base dell’ammenda. È ben vero che questo elenco non fa più riferimento, tra le circostanze attenuanti che
possono essere prese in considerazione, al ruolo passivo di un’impresa. Tuttavia, poiché l’elenco di cui al punto 29 degli
orientamenti non è esaustivo, tale ipotesi non può essere in linea di principio esclusa dalle circostanze che possono comportare
una riduzione dell’importo di base dell’ammenda.
Il ruolo passivo di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione implica l’adozione da parte dell’impresa considerata di
un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali.
Fra gli elementi tali da evidenziare il ruolo passivo di un’impresa in un’intesa, possono essere presi in considerazione il
carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come
anche il suo ingresso tardivo sul mercato che ha costituito oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della
sua partecipazione ad essa, o ancora l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese
terze che hanno partecipato all’infrazione.
(v. punti 279-281, 284-285)
10.
[OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità nel fissare l’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento
delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende
di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può pertanto impedirle di aumentare tale entità entro i limiti
stabiliti dal regolamento n. 1/2003, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica della concorrenza. Al contrario,
l’efficace applicazione delle regole di concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende
alle esigenze di questa politica.
(v. punto 293)
11.
La circostanza che un’impresa, di cui sia dimostrata la partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi
concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce
necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione
dell’importo dell’ammenda da infliggere. Infatti, un’impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti,
una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell’intesa a proprio vantaggio.
(v. punto 297)
12.
La circostanza che dall’esame dei motivi sollevati da un’impresa avverso la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che ha inflitto un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione emerga un profilo di illegittimità non esonera
il Tribunale dal verificare se, in funzione delle conseguenze della detta illegittimità ed esercitando la propria competenza
estesa al merito, esso debba riformare la decisione impugnata.
(v. punto 306)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
25 ottobre 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Mercato del clorato di sodio – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE – Ricorso di annullamento – Ripartizione del mercato – Fissazione dei prezzi – Insieme di indizi – Data delle prove – Dichiarazioni di concorrenti – Ammissione – Durata dell’infrazione – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti»
Nella causa T‑348/08,
[OSCURATO:PERSONA] y Energía, SAU,
con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dal sig. I.S. Forrester, QC, e dagli avv.ti K. Struckmann, P. Lindfelt e J. Garcia-[OSCURATO:PERSONA]
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. A. Biolan, J. Bourke e R. Sauer, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 2008, C (2008) 2626
def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di
sodio), nella parte in cui detta decisione riguarda la [OSCURATO:PERSONA] y Energía, e, in subordine, una domanda di annullamento
o di riduzione sostanziale dell’ammenda inflitta a quest’ultima in detta decisione,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dalle sig.re I. [OSCURATO:PERSONA], presidente, K. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
[OSCURATO:PERSONA] y Energía, SAU, ricorrente, è una società di diritto spagnolo. Costituita nel 1992, all’epoca dei
fatti essa apparteneva alla divisione prodotti chimici del gruppo Uralita, ramo del clorato di sodio, che era posta sotto
la direzione della società Uralita SA (in prosieguo: la «Uralita»). Fino al 1994 il capitale della ricorrente era integralmente
detenuto dalla Uralita. Nel dicembre 1994 la Uralita creava una holding denominata Energía y [OSCURATO:PERSONA] EIA, SA
(in prosieguo: la «EIA»), cui veniva trasferito l’intero ramo delle attività chimiche. La ricorrente è dunque divenuta una
controllata al 100% della EIA. Inizialmente la Uralita deteneva il 98,84% delle quote della EIA, in seguito, dal 1° gennaio
1995 fino al 31 dicembre 2000, tale partecipazione della Uralita nel capitale della EIA oscillava tra il 49,44% e il 50,71%.
2
Il clorato di sodio è un potente agente ossidante ottenuto tramite l’elettrolisi di una soluzione acquosa di cloruro di sodio
in una cellula priva di diaframma. Il clorato di sodio può essere prodotto in forma cristallizzata o in soluzione. Esso viene
utilizzato principalmente nella produzione del biossido di cloro, impiegato dall’industria cartaria e della pasta di cellulosa
per l’imbianchimento della pasta chimica. Le sue ulteriori applicazioni riguardano, in misura molto minore, la depurazione
dell’acqua potabile, l’imbianchimento dei tessili, i diserbanti e la raffinazione dell’uranio [punto 2 della decisione della
[OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo
SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»)].
3
Il 28 marzo 2003 alcuni rappresentanti della EKA [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «EKA»), società costituita in Svezia, presentavano
una domanda di immunità dalle ammende o, in alternativa, di riduzione delle ammende, ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002,
C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), in relazione all’esistenza di un cartello nel settore
del clorato di sodio. La domanda della EKA veniva suffragata da elementi probatori documentali da essa stessa forniti, nonché
da dichiarazioni orali dei suoi rappresentanti in data 31 marzo 2003 (in prosieguo: le «dichiarazioni della EKA del 2003»).
4
Il 30 settembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee adottava una decisione con cui accordava alla EKA un’immunità condizionale
dalle ammende in conformità con il punto 15 della comunicazione sulla cooperazione.
5
Il 10 settembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva richieste di informazioni, conformemente all’art. 18, n. 2, del regolamento
(CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli
81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «FC»), società costituita in Finlandia,
alla [OSCURATO:PERSONA] SA, società costituita in Francia e indicata con la ragione sociale «Atochem» (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nella decisione impugnata, e, infine, alla ricorrente.
6
Il 24 settembre 2004 il sig. L., dipendente della [OSCURATO:PERSONA] [in prosieguo: il «sig. L. ([OSCURATO:PERSONA])»], veniva ascoltato
dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]»).
7
Il 18 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], presentava una domanda
di immunità o di riduzione di ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.
8
Il 29 ottobre 2004 la FC depositava presso la [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una riunione presso i locali di quest’ultima, una
domanda di riduzione di ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione fornendo verbalmente alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni
riguardanti l’inchiesta sul clorato di sodio. La FC confermava la suddetta domanda con lettera del 2 novembre 2004 e forniva
contemporaneamente elementi di prova documentali riguardanti la sua partecipazione all’infrazione asserita dalla [OSCURATO:PERSONA].
9
Il 4 novembre 2004 si è tenuta una riunione fra la [OSCURATO:PERSONA] e i rappresentanti della EKA. L’11 novembre 2004 la EKA trasmetteva
alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni sui recenti sviluppi del mercato del clorato di sodio.
10
Il 3 e il 9 dicembre 2004 la ricorrente rispondeva alle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] formulate il 10 settembre
2004.
11
Il 6 luglio 2006 la EKA rendeva una nuova dichiarazione orale alla [OSCURATO:PERSONA], cui facevano seguito colloqui con due suoi
dipendenti il 19 e il 20 luglio 2006. Il 29 agosto 2006 la EKA rendeva nuove dichiarazioni orali in occasione di una riunione
presso la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «dichiarazioni della EKA del 2006»).
12
Nel periodo 13 novembre 2006‑11 aprile 2008, conformemente all’art. 18, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva
richieste d’informazioni a diverse società e alla ricorrente, in particolare, il 13 novembre 2006, l’8 febbraio e il 12 marzo
2007 e l’11 aprile 2008.
13
Il 27 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una comunicazione degli addebiti le cui destinatarie erano, segnatamente, la EKA,
la FC, la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente e la Uralita.
14
La ricorrente comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni sulla comunicazione degli addebiti nel termine previsto.
La ricorrente ha avuto accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di DVD inviato da quest’ultima e contenente documenti
pubblici, nonché alla trascrizione delle dichiarazioni orali dei richiedenti miranti a usufruire del beneficio della comunicazione
sulla cooperazione, raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento d’indagine.
15
Il 20 novembre 2007 diverse società interessate, fra cui la Uralita ma non la ricorrente, esercitavano il loro diritto al
contraddittorio in un’audizione orale con la [OSCURATO:PERSONA].
16
L’11 giugno 2008 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata, che è stata notificata alla ricorrente il 16 giugno successivo.
17
Al punto 69 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, in sostanza, che la EKA, la FC, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente
hanno partecipato a riunioni e hanno avuto contatti con l’obiettivo di dividersi i mercati spartendosi i volumi di vendita
e di fissare i prezzi del clorato di sodio sul mercato dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»). In proposito,
la [OSCURATO:PERSONA] ha redatto un elenco di 72 contatti anticoncorrenziali che si sono concretizzati in forma di riunioni o di
telefonate (in prosieguo: i «72 contatti anticoncorrenziali»). Tale elenco è contenuto nell’allegato I alla decisione impugnata.
Inoltre, l’allegato II alla suddetta decisione contiene un elenco delle persone citate nella decisione anzidetta. Tra i nomi
citati figurano quelli dei sigg. S. e W., dipendenti della EKA [in prosieguo: il «sig. S. (EKA)» e il «sig. W. (EKA)»], dei
sigg. A. e S. [in prosieguo: il «sig. S. (FC)»], dipendenti della FC, del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) e del sig. A., dipendente
della ricorrente [in prosieguo: il «sig. A. ([OSCURATO:PERSONA])»]. Sempre al punto 69 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica
che le pratiche anticoncorrenziali in parola hanno avuto luogo a partire dal 21 settembre 1994 per quanto riguarda la EKA
e la FC, a partire dal 17 maggio 1995, riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], e a partire dal 16 dicembre 1996 per quanto riguarda la
ricorrente. Tali pratiche sarebbero perdurate almeno fino al 9 febbraio 2000 per ciò che concerne la EKA, la FC, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente.
18
Ai punti 70 e 71 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il rispetto delle decisioni adottate nell’ambito
dell’intesa veniva verificato principalmente in occasione di riunioni bilaterali e di conversazioni telefoniche, nel corso
delle quali le parti si scambiavano informazioni sensibili sotto il profilo commerciale circa le negoziazioni con i clienti,
in particolare, in merito ai volumi venduti e ai prezzi praticati. Essa ha aggiunto che i partecipanti all’intesa hanno messo
in atto una strategia volta a stabilizzare il mercato del clorato di sodio con l’obiettivo ultimo di spartirsi i volumi di
vendita del prodotto, di coordinare la politica dei prezzi nei confronti dei clienti e di massimizzare così i margini.
19
Inoltre, ai punti 73‑78 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto le grandi linee dei principi fondamentali e
del funzionamento dell’intesa. In proposito, essa ha dichiarato la presenza di diversi contatti fra i principali produttori
di clorato di sodio, il cui scopo principale era la negoziazione tra loro per spartirsi i volumi di vendita sui mercati geografici
interessati e fissare i prezzi da applicare nei contratti conclusi con i clienti. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], lo scambio
di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale costituiva un aspetto importante delle pratiche collusive, poiché i
partecipanti erano quindi in grado di prevedere il comportamento della concorrenza sul mercato. Quanto al funzionamento dell’intesa,
la [OSCURATO:PERSONA] afferma che i produttori di clorato di sodio avevano contatti frequenti nella forma di riunioni bilaterali
o multilaterali e di conversazioni telefoniche, senza peraltro seguire uno schema fisso. Tuttavia, essa precisa che, a livello
dirigenziale, le discussioni avevano luogo in occasione delle riunioni multilaterali, sovente a margine delle riunioni del
gruppo di lavoro sul clorato di sodio del Consiglio europeo dell’industria chimica (in prosieguo: il «CEFIC»). Infine, ad
avviso della [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al calendario delle negoziazioni, i contatti tra i concorrenti divenivano di norma
più frequenti alla fine di ogni anno (fra ottobre e dicembre), periodo che corrispondeva alla negoziazione annuale dei contratti
fra i produttori di clorato di sodio e i loro clienti per l’anno successivo. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] riferisce che, durante
il periodo oggetto dell’inchiesta, tali negoziazioni si sono protratte sovente dopo l’inizio dell’anno successivo e ciò, in
particolare, nei mesi di gennaio e febbraio.
20
Riguardo al comportamento illecito della ricorrente, dai punti 350 e 356 della decisione impugnata emerge che, per valutare
la sua partecipazione agli accordi illeciti, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata, da un lato, sulle richieste di immunità o di riduzione
di ammende, dall’altro, sui documenti contemporanei che dimostrano, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente ha incontrato
altre parti dell’intesa e, infine, sul fatto che la ricorrente ha ammesso la propria partecipazione ad una riunione illecita
a margine di una riunione ufficiale del CEFIC, tenutasi il 28 gennaio 1998 a Bruxelles (in prosieguo: la «riunione illecita
del 28 gennaio 1998»).
21
Riguardo, più in particolare, agli elementi di prova contemporanei all’infrazione, ai punti 349 e 350 della decisione impugnata
la [OSCURATO:PERSONA] fa valere quanto segue:
«349 Le annotazioni del [sig. S. (FC)] fanno riferimento per tre volte a una conversazione telefonica con la ricorrente. Innanzi
tutto, il 16 dicembre 1996, in una conversazione con [il sig. S. (EKA)], [il sig. S. (FC)] ha confermato che la [FC] si sarebbe
uniformata ai prezzi concordati per Spagna e Portogallo, richiamando, in tale occasione, colloqui avuti con [la ricorrente]:
“[RISERVATO] (
1
)” (sottolineatura aggiunta, v. punto 130). L’annotazione “[RISERVATO]” indica che il [sig. S. (FC)] aveva avuto con [la ricorrente]
una precedente conversazione personale sui prezzi, nell’ambito degli accordi presi dalle parti dell’intesa. In seguito, le
annotazioni del [sig. S. (FC)] danno atto di una conversazione telefonica con il [sig. S. (EKA)]: “[RISERVATO]” (sottolineatura
aggiunta, v. punto 219). Questa annotazione conferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha direttamente parlato dei prezzi con [la ricorrente],
cosa che, ancora una volta, rientra nell’ambito della coordinazione generale dei prezzi. Infine, riguardo a una telefonata
del 9 dicembre 1999, le annotazioni del [sig. S. (FC)] precisano: “[RISERVATO]” (sottolineatura aggiunta, v. punto 258). Da
tale annotazione emerge che [il sig. S. (FC)] ha preso nota di ciò che [il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA])] gli aveva riferito al
telefono o che egli ha riportato a quest’ultimo la propria conversazione con [la ricorrente]. Poco importa [che la ricorrente]
si sia sentita con uno invece che con l’altro, in quanto dal contenuto delle annotazioni emerge che il dialogo in parola era
illecito.
350 Tali riferimenti dimostrano con chiarezza la presenza di contatti telefonici diretti con [la ricorrente] e indicano in modo
palese che quest’ultima ha apportato il proprio contributo diretto agli accordi generali sui prezzi. Soprattutto, [la ricorrente]
ha confermato di aver partecipato alla [riunione illecita del 28 gennaio 1998], durante la quale hanno avuto luogo discussioni
illecite tra i concorrenti (v. punti 182 e 184). [OSCURATO:PERSONA], basandosi sulle dichiarazioni orali ricevute nel presente
procedimento, nonché sugli elementi di prova contemporanei ai fatti che indicano con chiarezza un comportamento anticoncorrenziale
da parte sua, conclude pertanto [che la ricorrente] ha partecipato all’attività illecita nel suo insieme. Ciò detto, spetta
alla [ricorrente] apportare prove che spieghino sotto quale profilo la sua condotta sarebbe compatibile con un comportamento
concorrenziale».
22
Al punto 352 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato quanto segue:
«Negli altri casi in cui si fa riferimento alla [ricorrente] nella (…) decisione [impugnata], la [OSCURATO:PERSONA] accetta l’argomento
della società secondo cui le informazioni possono provenire da terzi invece che dall’interessata medesima. Il fascicolo della
[OSCURATO:PERSONA] non contiene abbastanza elementi di prova che consentano di dimostrare in maniera certa che le informazioni in
parola provenissero direttamente dalla ricorrente. Ne sarà tenuto conto nella valutazione della durata della violazione di
cui [la ricorrente] deve rispondere».
23
Riguardo alla durata dell’infrazione e, in particolare, alle date di inizio e fine della partecipazione della ricorrente all’infrazione
medesima, ai punti 487‑489 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato e concluso quanto segue:
«487 La EKA e la [FC] hanno partecipato agli accordi anticoncorrenziali a partire dal (…) e [la ricorrente] almeno a partire
dal 16 dicembre 1996 (v. punto 130) (…).
488 Riguardo alla fine dell’infrazione, per quanto a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA], l’ultima riunione anticoncorrenziale – cui
hanno partecipato la EKA, la Atochem e [la ricorrente] – si è tenuta il 9 febbraio 2000. In occasione di tale riunione, la
EKA si è apertamente dissociata dall’intesa comunicando il proprio rifiuto di partecipare a qualsiasi altra discussione con
i concorrenti. Uno dei partecipanti ha chiaramente espresso la propria volontà di non essere più coinvolto nell’intesa e si
tratta, in base alle informazioni in possesso della [OSCURATO:PERSONA], dell’ultimo contatto tra produttori di clorato di sodio rilevanti
(v. altresì il punto 283). Mentre la EKA, la Atochem e [la ricorrente] hanno partecipato direttamente alla riunione del 9
febbraio 2000, nessun elemento nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] indica che la [FC] avrebbe apertamente preso le distanze dall’intesa
prima di tale data (in quanto nessuna delle parti aveva peraltro fatto valere siffatta dissociazione). Conseguentemente, la
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il 9 febbraio 2000 sia la data in cui è terminata l’intesa per tutte le imprese interessate, ossia
la EKA, la [FC], la Atochem e [la ricorrente].
489 Ne consegue che la durata complessiva dell’infrazione come descritta nella (…) decisione [impugnata] è di (…) 3 anni e 1 mese
per [la ricorrente] e l[a] Uralita».
24
Ai punti 444 e 455‑468 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, da un lato, che la Uralita ha esercitato un’influenza
determinante sull’orientamento strategico e sulla politica commerciale globale della ricorrente e, dall’altro, che, a seguito
dell’assorbimento della EIA da parte della Uralita, la responsabilità dell’infrazione incombente alla EIA, in qualità di unico
azionista della ricorrente, è stata trasferita alla Uralita. Pertanto, ai punti 469 e 487‑489 della decisione impugnata, la
[OSCURATO:PERSONA] considera [la ricorrente] e la Uralita solidalmente responsabili dell’infrazione commessa dalla prima nel periodo
16 dicembre 1996‑9 febbraio 2000 (in prosieguo: «l’infrazione in parola»), vale a dire per una durata complessiva di tre anni
e un mese.
25
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo delle ammende da infliggere, dal punto 498 della decisione impugnata emerge che
la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a),
del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Inoltre, nel caso di specie,
dal punto 509 della decisione impugnata emerge che, ai fini della determinazione del valore delle vendite, la [OSCURATO:PERSONA]
ha preso in considerazione le vendite di clorato di sodio effettuate da ogni impresa nel SEE durante l’esercizio terminato
il 31 dicembre 1999, che corrisponde all’ultimo anno completo dell’infrazione.
26
Riguardo alla determinazione dell’importo di base dell’ammenda, dai punti 509‑524 della decisione impugnata emerge che la
[OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione in parola, ha constatato, da un lato, che quest’ultima
era particolarmente grave (punto 512 della decisione impugnata), posto che si fondava su accordi in materia di spartizione
dei mercati e di fissazione dei prezzi, e, dall’altro, che la quota di mercato cumulata delle imprese coinvolte nell’infrazione
ammontava nel 1999 al 90% all’interno del SEE (punto 513 della decisione impugnata), che, peraltro, tale infrazione ha prodotto
i propri effetti su una parte sostanziale del territorio del SEE (punto 514 della decisione impugnata) e che, infine, gli
accordi sono stati di norma attuati anche se non sempre hanno prodotto tutti i risultati previsti (punto 515 della decisione
impugnata). Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito al 19% la proporzione del valore delle vendite di tutte le imprese
coinvolte utilizzato per fissare l’importo di base.
27
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato a 3,5 il coefficiente moltiplicatore per la durata dell’infrazione secondo le
disposizioni di cui al punto 24 degli orientamenti del 2006.
28
In terzo luogo, al punto 523 della decisione impugnata, secondo le disposizioni di cui al punto 25 degli orientamenti del
2006 e allo scopo di dissuadere le imprese in parola a partecipare ad accordi orizzontali di fissazione di prezzi assimilabili
agli accordi che formano l’oggetto della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di aumentare l’importo di base dell’ammenda
per un importo ulteriore fissato al 19%, considerati i fattori esaminati ai punti 512‑515 della decisione impugnata.
29
All’art. 1, lett. g) e h), della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la ricorrente e la Uralita hanno violato
l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000, ad un sistema di accordi
e di pratiche concordate con l’obiettivo di spartire i volumi di vendita, fissare i prezzi, scambiarsi informazioni commerciali
riservate sui prezzi e sui volumi di vendita nonché di controllare l’esecuzione degli accordi anticoncorrenziali sul clorato
di sodio all’interno del mercato SEE.
30
All’art. 2, lett. f), della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto un’ammenda dell’importo di EUR 9 900 000 alla
ricorrente e alla Uralita, in solido.
31
All’art. 3 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ingiunge alle imprese elencate all’art. 1 della decisione stessa, da un
lato, di porre fine all’infrazione accertata, qualora non lo abbiano già fatto, e, dall’altro, di astenersi dal reiterare
qualsiasi atto o comportamento descritto all’art. 1 della decisione stessa, o qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto
ed effetto identico o analogo.
32
L’art. 4 della decisione impugnata elenca i destinatari di quest’ultima, tra i quali è annoverata la ricorrente.
Procedimento e conclusioni delle parti
33
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2008, la ricorrente ha proposto il ricorso
in esame.
34
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Il
Tribunale ha altresì posto alcuni quesiti alle parti e ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre taluni documenti. Le parti
hanno risposto ai suddetti quesiti e richieste entro i termini impartiti.
35
Con lettera del 3 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie osservazioni sulla relazione di udienza nella causa
T‑348/08.
36
In sede di udienza, il Tribunale ha consegnato alle parti una copia delle pagine 1159 e 1160 del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA].
Esse hanno confermato che, a parte un’aggiunta apportata a mano, dal Tribunale, della numerazione dei trattini che figuravano
sulle suddette pagine, la copia anzidetta era rigorosamente identica all’originale contenuto nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA].
37
La fase orale del procedimento si è conclusa il 10 settembre 2010.
38
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;
– in subordine, modificare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata per annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda
che le è stata inflitta;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
39
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
A –
Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata
40
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo riguarda errori di diritto e di valutazione in
quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe debitamente dimostrato che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione in parola. Il
secondo motivo riguarda errori di diritto e di valutazione commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] in fase di calcolo dell’importo dell’ammenda
inflitta alla ricorrente.
1.
Sul primo motivo, relativo a errori di diritto e di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che la ricorrente ha
partecipato all’infrazione nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1996 e il 9 febbraio 2000
41
In forza del primo motivo, la ricorrente sostiene che gli elementi di prova considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
impugnata non dimostrano debitamente la sua partecipazione all’infrazione in parola. Tale primo motivo si suddivide in due
parti. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che la ricorrente ha partecipato direttamente all’infrazione
in parola, nel periodo tra il 16 dicembre 1996 e il 9 febbraio 2000, e, in secondo luogo, che essa ha partecipato ad un’infrazione
unica e continuata in tutto il SEE.
a) Argomenti delle parti
42
Secondo la ricorrente, il complesso degli indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] per addebitarle l’infrazione in parola si fonda
sui seguenti tre elementi di prova. Il primo consisterebbe nel fatto che la ricorrente ha ammesso di aver partecipato alla
riunione illecita del 28 gennaio 1998 con la EKA, la FC e la [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo riguarderebbe annotazioni manoscritte
del sig. S. (FC) [in prosieguo: le «annotazioni del sig. S. (FC)»]. Il terzo elemento si fonderebbe sulle dichiarazioni della
EKA del 2003 e del 2006. Orbene, nessuno di questi tre elementi di prova, considerati singolarmente o congiuntamente, dimostrerebbe
senza alcun dubbio la partecipazione della ricorrente a un’intesa illecita.
43
In primo luogo, con riferimento alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, la ricorrente non nega di avervi partecipato.
A suo avviso si trattava di un incontro assolutamente informale che si è svolto nei corridoi di un albergo. Essa rammenta
tuttavia che, come emerge dalle annotazioni del sig. S. (FC), risultanti alla pagina 1159 del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA],
i capofila dell’intesa hanno chiesto al dipendente della concorrente di allontanarsi immediatamente dopo la costituzione del
gruppo. Pertanto, la ricorrente sostiene che il fatto di aver presenziato in parte a una sola riunione dei 72 contatti anticoncorrenziali
individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] tra i membri dell’intesa non consente di addebitarle una partecipazione agli accordi, assai
complessi, tra gli altri destinatari della decisione impugnata, accordi di cui è stata fatta valere la frequenza.
44
In secondo luogo, riguardo a prove contemporanee all’infrazione relative alle annotazioni del sig. S. (FC), queste sarebbero
unicamente costituite dai tre riferimenti indiretti alla ricorrente di cui al punto 349 della decisione impugnata. Infatti,
da un lato, sia dal punto succitato, sia dal punto 352 della detta decisione, emergerebbe che i tre riferimenti anzidetti
relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) costituirebbero le uniche prove contemporanee dei fatti che incriminerebbero la
ricorrente. Dall’altro, dal testo del punto 352 della suddetta decisione risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe essa stessa
dichiarato l’impossibilità di dimostrare in maniera certa che le altre informazioni sulle annotazioni del sig. S. (FC) riguardanti
la ricorrente provenivano direttamente da quest’ultima.
45
La ricorrente aggiunge che le altre dichiarazioni che figurano nelle richieste miranti a usufruire del beneficio della comunicazione
sulla cooperazione, che la [OSCURATO:PERSONA], nelle sue memorie, tenta di far prevalere sui tre riferimenti citati al punto 349
della decisione impugnata, possono essere interpretate in maniera diversa da quanto suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA] e non consentono
di ritenere che la ricorrente abbia partecipato a un’infrazione unica e continuata. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe anche
su altri elementi di prova che, da un lato, non sarebbero stati invocati nella decisione impugnata e, dall’altro, non dimostrerebbero
alcuna responsabilità della ricorrente, il che spiegherebbe il motivo per cui sono stati omessi nella detta decisione. Più
precisamente, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], nella memoria di difesa, afferma che la decisione si fonderebbe non
soltanto sui tre riferimenti di cui al punto 349 della decisione impugnata, ma anche su altri riferimenti che la riguardano,
relativi alle annotazioni del sig. S. (FC). La ricorrente osserva che ciò equivale a ritenere che ogni riferimento che la
riguarda dev’essere interpretato come un’affermazione diretta a suo carico. Orbene, benché la [OSCURATO:PERSONA] si avvalga del «dettato
chiaro della decisione [impugnata]», riguardo a tali altri riferimenti relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), per incriminare
la ricorrente, quest’ultima ritiene invece che esse costituiscano elementi di prova a sua discolpa, oppure che non dimostrino
la sua partecipazione all’infrazione in parola.
46
Infine, la ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto emerge dal punto 352 della decisione impugnata, nella parte in
cui viene indicato che, poiché le altre informazioni relative alle annotazioni del sig. S. (FC) possono provenire da terzi
invece che dalla ricorrente, «se ne terrà conto nella valutazione della durata dell’infrazione di cui [la ricorrente] deve
rispondere», la [OSCURATO:PERSONA] non ha modificato il proprio calcolo della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione
in parola rispetto a quello che figurava nella comunicazione degli addebiti. Essa ne deduce che la durata considerata nella
decisione impugnata non rispecchia correttamente la portata della sua asserita partecipazione all’infrazione in parola e che
non ha formato oggetto di adattamenti o di concessioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] al fine di riflettere la tenuità degli elementi
di prova.
47
Riguardo al primo riferimento alla ricorrente, di cui al punto 349 della decisione impugnata, esso si riferirebbe ad una conversazione
telefonica avvenuta il 16 dicembre 1996 tra il sig. S. (FC) e il sig. S. (EKA), durante la quale il primo avrebbe menzionato
un colloquio che avrebbe avuto con la ricorrente sui prezzi in Spagna. La ricorrente fa valere che tale primo riferimento
non dimostra, senza alcun ragionevole dubbio al riguardo, che essa avesse preso parte a un’intesa. Invero, da un lato, il
dipendente interessato avrebbe negato di essere stato in contatto con il sig. S. (FC) fuori dal contesto delle assemblee generali
ufficiali del CEFIC. Dall’altro, tale riferimento si limiterebbe a riferire il contenuto di un colloquio con la EKA vertente
sulla ricorrente. Infine, gli altri elementi di prova non indicherebbero che la ricorrente abbia partecipato a un accordo
sui prezzi durante il periodo di negoziazione anteriore alla firma di contratti sul clorato di sodio per il primo trimestre
del 1997. Se la ricorrente avesse partecipato a un’intesa in quel periodo, le annotazioni del sig. S. (FC) ne avrebbero fatto
menzione con maggiore frequenza e in maniera non soltanto indiretta.
48
Il secondo riferimento alla ricorrente riguarderebbe una conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, tra i sigg. S. (FC)
e S. (EKA), in cui il secondo avrebbe richiamato un colloquio intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] sui prezzi in Portogallo. Da
tale ultima conversazione emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito al sig. S. (EKA) di essersi rivolta ad un lavoratore
dipendente della ricorrente. Quest’ultima ritiene che tale estratto non provi che essa abbia partecipato all’intesa e, al
contrario, esso potrebbe lasciar intendere che alla ricorrente fosse stato chiesto di non ridurre i suoi prezzi. In ogni caso,
la ricorrente fa osservare che la domanda mirante a usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] [formulata in occasione dell’audizione del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) il 24 settembre 2004] non contiene alcuna indicazione
del nome della ricorrente nell’ambito dei dialoghi che hanno avuto luogo tra la metà del 1998 e maggio 2000. Peraltro, tale
estratto riferirebbe una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], che era un concorrente diretto della FC. Pertanto, la ricorrente
suggerisce che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha parlato con il sig. S. (EKA), la prima poteva essere interessata, in qualità di
concorrente aggressivo della FC, a farle credere che il prezzo non sarebbe diminuito e che la FC avrebbe dovuto rispettare
il livello dell’anno precedente. Infine, la ricorrente afferma che nel corso del 1998 essa ha diminuito i propri prezzi di
vendita del clorato di sodio in Portogallo. Pertanto, non soltanto il secondo riferimento non dimostrerebbe la partecipazione
della ricorrente a discussioni nel corso del periodo interessato ma, inoltre, detto riferimento costituirebbe un elemento
a suo favore in quanto indicherebbe che la ricorrente non aveva coordinato la sua condotta con quella dei membri dell’intesa.
49
Il terzo riferimento alla ricorrente riguarderebbe una conversazione telefonica del 9 dicembre 1999, tra i sigg. S. (FC) e
L. ([OSCURATO:PERSONA]), durante la quale uno dei suddetti interlocutori avrebbe affermato di aver parlato con la ricorrente. Orbene,
quest’ultima sostiene che il fatto che qualcuno le abbia parlato non significa di per sé che essa abbia avuto un comportamento
illecito. Infatti, percepita come azienda che non intendeva collaborare, è plausibile che gli altri membri dell’intesa abbiano
voluto parlarle nel tentativo di «farla rientrare nei ranghi». Peraltro, la ricorrente fa nuovamente osservare che questo
terzo riferimento è contraddetto dalle dichiarazioni raccolte in occasione dell’audizione del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]), in
cui egli non cita più la ricorrente come partecipante all’intesa nel periodo compreso fra la metà del 1998 e maggio 2000.
50
In terzo luogo, riguardo alle dichiarazioni della EKA del 2003 e del 2006, la ricorrente rammenta che, secondo la [OSCURATO:PERSONA],
esse chiariscono «il coinvolgimento della ricorrente nei confronti dei clienti spagnoli, francesi e portoghesi». Tuttavia,
la FC e la [OSCURATO:PERSONA] non formulerebbero alcuna accusa di questo tipo.
51
In primo luogo, riguardo alle dichiarazioni della EKA del 2003, ne emergerebbe che i principali partecipanti all’intesa erano
la EKA, la FC e la [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente avrebbe partecipato agli accordi in misura minore. Inoltre, al punto 358 della
decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 391, la [OSCURATO:PERSONA] considererebbe in maniera specifica, richiamandole,
le dichiarazioni della EKA del 2003. In proposito, la ricorrente riproduce e commenta tre passaggi di tali dichiarazioni che
riguardano rispettivamente la Spagna, la Francia e il Portogallo. I brani anzidetti sarebbero richiami della dichiarazione
della EKA che chiarirebbero l’affermazione di quest’ultima secondo cui la ricorrente avrebbe partecipato all’intesa in funzione
della sua posizione e dei suoi interessi sul mercato nei confronti dei clienti spagnoli, francesi e portoghesi.
52
Riguardo al primo passaggio, che concerne la Spagna, ne emergerebbe che la EKA avrebbe in particolare dichiarato che «[RISERVATO]».
In proposito, la ricorrente fa valere che, se essa dovesse perdere quote di mercato in Spagna, cercherebbe logicamente di
trovare clienti nei mercati vicini quali la Francia o il Portogallo. Si tratterebbe di un comportamento normale su un mercato
soggetto al regime della concorrenza. Esisterebbe dunque un’interpretazione diversa da quella della [OSCURATO:PERSONA], conforme
al normale comportamento sul mercato.
53
Riguardo al secondo passaggio, che concerne la Francia, ne emergerebbe che la EKA avrebbe in particolare dichiarato che «[RISERVATO]».
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su tale dichiarazione per suggerire l’esistenza di accordi bilaterali in
Francia sui volumi tra la [OSCURATO:PERSONA] e produttori diversi dalla EKA. Pertanto, la ricorrente sostiene che tale dichiarazione
della EKA si fonda unicamente su voci, posto che essa afferma che la ricorrente avrebbe partecipato ad accordi a cui la EKA
non aveva preso parte. Le informazioni contenute in tale dichiarazione avrebbero dunque potuto essere ottenute soltanto da
terzi, quali la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la ricorrente osserva che, nella sua richiesta mirante a usufruire del beneficio della
comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] non menziona alcun accordo distinto con la ricorrente. La dichiarazione
di terzi che affermano l’esistenza di un accordo che «pare» essere stato concluso da altri produttori non può fondare la certezza
sull’esistenza di siffatto accordo. Pertanto, tale passaggio della dichiarazione della EKA non sarebbe sufficientemente chiaro
per coinvolgere la ricorrente nella commissione dell’infrazione in parola.
54
Riguardo al terzo passaggio, che concerne il Portogallo, ne emergerebbe che la EKA avrebbe in particolare dichiarato che «[RISERVATO]».
La ricorrente afferma di non capire sotto quale profilo questa dichiarazione potrebbe costituire una prova contro di essa,
considerato che coinvolge soltanto la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e la FC in merito a un accordo sui volumi.
55
In secondo luogo, riguardo alle dichiarazioni della EKA del 2006, queste sarebbero state formulate in seguito a una domanda
della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la ricorrente afferma e ribadisce che, nonostante la tesi difensiva della [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni
del 2006 correggono taluni errori se non addirittura contraddicono alcune affermazioni contenute nelle dichiarazioni anteriori
della EKA e, in particolare, quelle del 2003. Per questo motivo, nelle sue dichiarazioni del 2006, la EKA avrebbe indicato
che la ricorrente aveva presenziato a una sola riunione e non a cinque. Inoltre, la EKA non indicherebbe più che la ricorrente
e la [OSCURATO:PERSONA] si erano spartite le quote di mercato in Francia nell’ambito di un accordo distinto. In ogni caso, la ricorrente
fa osservare che, per quanto riguarda il mercato spagnolo, la nuova dichiarazione della EKA conferma il suo parere secondo
cui i comportamenti osservati dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero del tutto normali. Analogamente, le dichiarazioni della EKA del
2006 non conterrebbero più nessuna informazione specifica della ricorrente sui mercati spagnolo, portoghese e francese. La
ricorrente sostiene che la EKA ha dichiarato che la ricorrente era una delle parti degli accordi senza fornire alcuna indicazione
specifica al riguardo. Infatti, essa rileva che, mentre le dichiarazioni della EKA incriminerebbero ingiustamente la ricorrente
in quanto quest’ultima avrebbe partecipato a cinque riunioni, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe correttamente astenuta dal considerarle
nella decisione impugnata. La sola indicazione del suo nome costituirebbe un elemento a favore per la ricorrente, indicando
che la EKA e la FC avevano deciso di non aumentare i loro prezzi qualora la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e [RISERVATO] si
fossero dissociate.
56
La ricorrente ne deduce che le incoerenze fra le dichiarazioni della EKA del 2003 e del 2006 fanno sorgere un dubbio lievemente
maggiore in merito alla loro esattezza e al loro valore probatorio. Pertanto, esse non possono fondare la ferma convinzione
del Tribunale sulla commissione di un’infrazione da parte della ricorrente. Inoltre, tali dichiarazioni non riporterebbero
alcuna indicazione di riunioni o di conversazioni telefoniche con la ricorrente. Pertanto, esse non sarebbero sufficienti
per attribuire alla ricorrente la responsabilità di una violazione dell’art. 81 CE.
57
Peraltro, e in quarto luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore fissando al 9 febbraio 2000 la
fine della sua asserita partecipazione all’intesa. Infatti, gli elementi di prova prodotti nella decisione impugnata dimostrerebbero
unicamente che la ricorrente ha preso parte alla riunione ufficiale del CEFIC del 9 febbraio 2000, circostanza che essa non
nega. [OSCURATO:PERSONA], invece, non avrebbe dimostrato che la ricorrente ha partecipato a una riunione illecita che si sarebbe
tenuta a margine della riunione del CEFIC del 9 febbraio 2000 (in prosieguo: la «riunione illecita del 9 febbraio 2000»).
Pertanto, in primo luogo, la ricorrente ritiene che la dichiarazione del sig. S. (EKA) all’epoca della riunione illecita del
9 febbraio 2000, in merito al rifiuto della EKA di partecipare a nuovi colloqui con i concorrenti, non fornisca indicazioni
sufficienti circa la propria partecipazione alla detta riunione. In secondo luogo, essa fa valere, da un lato, che né la [OSCURATO:PERSONA], né la FC hanno fatto riferimento a siffatta dichiarazione e, dall’altro, che il suo dipendente ha confermato di non
avere udito tale dichiarazione. In terzo luogo, le discussioni tenutesi il 20, il 21 e il 24 gennaio 2000, a cui la [OSCURATO:PERSONA]
rinvia al punto 283 della decisione impugnata, non possono essere considerate prove che incolpano la ricorrente ovvero elementi
in grado di dimostrare la sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. In quarto luogo, la ricorrente fa
osservare che dall’allegato I della decisione impugnata emerge che non è stata dimostrata la sua partecipazione alla riunione
illecita del 9 febbraio 2000 e che siffatta assenza d’identificazione non può derivare da un mero errore redazionale.
58
In conclusione della prima parte del primo motivo la ricorrente fa valere che gli elementi di prova ritenuti a suo carico
nella decisione impugnata non sono abbastanza precisi e concordanti per affermare con fermezza che essa ha partecipato all’infrazione
in parola.
59
Pertanto, in primo luogo, alla luce del principio secondo cui in dubio pro reo, poiché, nella fattispecie, è dubbia la partecipazione
della ricorrente all’infrazione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rinunciare ad addebitarle la partecipazione alla
suddetta infrazione.
60
In secondo luogo, la ricorrente fa osservare che i poteri di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di constatare l’esistenza
d’infrazioni alle disposizioni dell’art. 81 CE risultano oggi rafforzati. Il regolamento n. 1/2003 le conferirebbe, appunto,
poteri nuovi e rafforzati. Inoltre, i nuovi programmi di clemenza le consentirebbero di ottenere attualmente sostanziali elementi
di prova documentali, così come i progressi tecnologici nel settore dell’informatica consentirebbero altresì alla [OSCURATO:PERSONA]
di effettuare sofisticate ricerche elettroniche. Infine, la ricorrente fa osservare che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha ritenuto necessario approfondire la sua inchiesta né, in proposito, disporre un’ispezione dei suoi locali ovvero di
quelli delle altre società destinatarie della decisione impugnata.
61
Stante il suddetto rafforzamento di poteri, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere obbligata a rispettare un elevato livello di qualità
della prova. Nella fattispecie, non soddisfacendo tale livello di qualità, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare a favore
della ricorrente il dubbio esistente, comportandosi nello stesso modo in cui avrebbe agito nei confronti di altri piccoli
produttori la cui situazione era simile a quella della ricorrente medesima. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto addebitare
a quest’ultima la partecipazione all’infrazione in questione, né infliggerle un’ammenda. In ogni caso, la ricorrente osserva
che, mentre il tipo di informazioni scambiate dai tre produttori principali su [RISERVATO] era simile a quello delle informazioni
scambiate sulla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di applicare un’ammenda soltanto a quest’ultima. La ricorrente ne deduce
che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento.
62
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza degli argomenti esposti dalla ricorrente.
63
Essa sostiene che le prove presenti nella decisione impugnata dimostrano la partecipazione della ricorrente all’infrazione
in parola. L’istituzione rammenta che le prove anzidette sono di tre tipi, ossia, da un lato, dichiarazioni di membri dell’intesa
che incriminano la ricorrente, dall’altro, numerose annotazioni contemporanee ai fatti prese dal sig. S. (FC) e, infine, l’ammissione
della ricorrente circa la sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, suffragata da altre prove riferite
a tale riunione.
64
In primo luogo, per quanto riguarda le dichiarazioni di membri dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che queste sono state rese
poco dopo la cessazione dell’intesa stessa e che sono caratterizzate da un elevato livello di concordanza tra loro, nonché
con le annotazioni contemporanee del sig. S. (FC). L’istituzione aggiunge che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,
le società che hanno domandato di poter usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione non sono necessariamente
incentivate a presentare elementi probatori deformati sugli altri partecipanti all’intesa incriminata.
65
In secondo luogo, riguardo alle annotazioni contemporanee del sig. S. (FC), la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione della ricorrente
secondo cui, alla luce del punto 349 della decisione impugnata, si sarebbe tenuto conto soltanto di tre passaggi delle annotazioni
del sig. S. (FC) per incriminarla, così che ogni altro riferimento avrebbe potuto essere ignorato. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA]
fa osservare che, oltre ai tre estratti su cui si focalizza la ricorrente, essa si fonda a più riprese su altri riferimenti
alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) e, in proposito, cita quale esempio i punti 150, 220, 229, 256,
305, 319 e 347 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, in fase di replica, la ricorrente ha soltanto limitato
la propria critica su tali elementi di prova nel merito all’estratto delle annotazioni del sig. S. (FC) indicato al punto
150, citandolo in maniera incompleta ed estrapolandolo dal relativo contesto. Per quanto riguarda gli altri sei punti, la
ricorrente ne ammetterebbe la natura di elemento direttamente a carico, ma affermerebbe che la decisione impugnata non la
indicherebbe nelle constatazioni di fatto riferite al 1997. Quest’ultima affermazione sarebbe errata e la [OSCURATO:PERSONA], nel
suo controricorso, avrebbe legittimamente potuto concludere che nel 1997 la ricorrente e alcuni membri dell’intesa avevano
avuto regolari contatti telefonici.
66
Il punto 349 della decisione impugnata confuterebbe gli argomenti della ricorrente miranti a riferire la propria mancata partecipazione
all’intesa e non dovrebbe essere confuso con i punti in cui la [OSCURATO:PERSONA] sviluppa appieno i suoi argomenti contro la ricorrente,
per esempio i punti 305 e 319. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe insistito su questi tre riferimenti di cui al punto 349, in
quanto, da un lato, si tratterebbe di elementi di prova particolarmente concludenti, e pertanto essenziali, in grado di dimostrare
che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione in parola, vale a dire un’infrazione unica e continuata e su scala europea,
dall’altro, la ricorrente non avrebbe contestato tali dichiarazioni e, infine, tali prove contemporanee ai fatti sarebbero
particolarmente sfavorevoli per la ricorrente senza peraltro essere le uniche raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA].
67
In terzo luogo, riguardo al punto 352 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di avervi espressamente operato una
distinzione fra i diversi estratti delle annotazioni del sig. S. (FC), in base al loro valore probatorio, in particolare allo
scopo di determinare la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. Orbene, al suddetto punto 352,
essa avrebbe indicato che, se si fosse limitata agli altri riferimenti alla ricorrente diversi da quelli di cui al punto 349,
avrebbe avuto difficoltà a dimostrare in maniera concludente il comportamento collusivo. Proprio per questo motivo essa avrebbe
dunque deciso di non considerarli per estendere la durata della partecipazione della ricorrente all’intesa. In ogni caso,
quand’anche tali altri riferimenti a quest’ultima non risultassero concludenti di per sé, essi rappresenterebbero almeno un
insieme di coincidenze e di indizi su cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondare la propria analisi sulla partecipazione della ricorrente
all’intesa.
68
In fase di controreplica, sempre con riferimento al punto 352 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente
ignora i punti 305 e 319 della decisione impugnata, che menzionano espressamente gli altri estratti delle annotazioni del
sig. S. (FC) quali elementi di prova a suo carico. Essa non considererebbe altresì i punti 357 e 358 della decisione impugnata,
che dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] fonda i propri addebiti contro la ricorrente sulle annotazioni del sig. S. (FC), considerate
nel loro insieme, non limitandosi ai tre riferimenti di cui al punto 349 della detta decisione. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA],
dalla giurisprudenza emerge che la circostanza che l’informazione sia indirettamente riferita o che abbia un’importanza secondaria
non influisce in alcun modo sulla possibilità di farne uso quale elemento di prova. Le prove contemporanee dell’infrazione
costituite dalle annotazioni del sig. S. (FC) sarebbero coerenti rispetto agli altri elementi di prova del fascicolo contro
la ricorrente e sarebbero state in larga misura accettate dalle parti, tra cui la ricorrente.
69
Infine, il punto 352 della decisione impugnata non conterrebbe alcuna promessa di modifica della durata della partecipazione
della ricorrente all’infrazione in parola, rispetto a quella considerata nella comunicazione degli addebiti. Peraltro, contrariamente
alle affermazioni della ricorrente, gli elementi di prova impiegati nella decisione impugnata sarebbero gli stessi contenuti
nella comunicazione degli addebiti.
70
In quarto luogo, in un primo momento la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la decisione impugnata si fonda su prove generiche fornite
dalla EKA, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FC, che dimostrano in maniera inequivocabile la partecipazione della ricorrente all’intesa
e le caratteristiche di quest’ultima.
71
In una seconda fase la [OSCURATO:PERSONA] elenca un certo numero di prove specifiche che dimostrano la presenza di contatti fra la
ricorrente e gli altri membri dell’intesa.
72
In primo luogo, dalle annotazioni del sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica del 16 dicembre 1996 con il sig. S.
(EKA), emerge che il primo avrebbe avuto in precedenza una conversazione con la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rileva che quest’ultima
non aveva contestato tale prova nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Inoltre, essa censura gli argomenti
attualmente sollevati dalla ricorrente riguardo a tale prova.
73
In secondo luogo, riguardo alle prove che si riferiscono all’anno 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli estratti delle annotazioni
contemporanee del sig. S. (FC), datate 10 e 14 gennaio 1997, esprimano l’irritazione della ricorrente di fronte ai tentativi
della FC di attribuirsi una quota di mercato più importante in Spagna e in Portogallo. Parimenti, da un’annotazione del sig. S.
(FC) del 14 ottobre 1997, su una riunione bilaterale tenutasi lo stesso giorno tra la EKA e la FC a Turku (Finlandia) (in
prosieguo: la «riunione di Turku del 14 ottobre 1997»), risulta che la FC e la EKA avevano difficoltà a far capire, in particolare
alla ricorrente, la necessità di un aumento dei prezzi dell’1,5% per compensare l’inflazione. Sempre a proposito di tale riunione,
da una dichiarazione della EKA emergerebbe che, a fronte dell’incremento delle vendite della FC in Spagna, sussistevano rischi
di rappresaglie dei produttori spagnoli e che la EKA e la FC si sarebbero accordate sul fatto di non aumentare i loro prezzi
nel caso in cui, in particolare, la ricorrente si fosse dissociata da esse.
74
In terzo luogo, riguardo alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la ricorrente ha ammesso
di avervi partecipato. Le annotazioni del sig. S. (FC) dimostrerebbero che le parti hanno parlato dei mercati del clorato
di sodio in diversi paesi, nonché delle quote di mercato e dei prezzi. In un primo momento, nelle sue memorie la [OSCURATO:PERSONA]
ha sostenuto che il fascicolo non conteneva alcun elemento che consentiva di ritenere che la partecipazione della ricorrente
a tale riunione costituiva un elemento nuovo o eccezionale. Tuttavia, in un secondo momento, nelle sue osservazioni sulla
relazione di udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente riconosciuto che tale partecipazione della ricorrente costituiva un
elemento nuovo. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato di aver partecipato a tale riunione
per scopi diversi da quelli degli altri membri dell’intesa e che non se ne fosse pubblicamente dissociata. L’affermazione
della ricorrente sulla natura informale della riunione sarebbe contraddetta, da un lato, dal fatto di essere stata pianificata
diverse settimane prima e, dall’altro, dalle annotazioni dettagliate del sig. S. (FC). Contrariamente a quanto avrebbe erroneamente
compreso la ricorrente, dal punto 183 della decisione impugnata emerge che le parti hanno discusso in maniera esaustiva (e
non esclusiva) del Belgio, della Spagna, della Francia e del Portogallo. Dalle annotazioni del sig. S. (FC) non emergerebbe
che i capofila dell’intesa abbiano chiesto alla ricorrente di allontanarsi. Al contrario, le annotazioni del sig. S. (FC)
dimostrerebbero che l’analisi del mercato spagnolo, francese e portoghese è stata inframmezzata da discussioni su altri mercati
durante gran parte della riunione. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’allegato I della decisione impugnata si limita necessariamente
ai contatti di cui essa conosce la data effettiva, per cui esistevano altri contatti, suffragati da prove, ancorché privi
di una data precisa, che coinvolgerebbero la ricorrente.
75
In quarto luogo, a ottobre e novembre 1998, i sigg. L. ([OSCURATO:PERSONA]) e S. (FC) si sarebbero più volte sentiti per telefono
a proposito della quota di mercato della ricorrente in Portogallo.
76
In quinto luogo, riguardo alla conversazione telefonica del 4 dicembre 1998 fra i sigg. S. (FC) e S. (EKA), la [OSCURATO:PERSONA]
osserva che la ricorrente non spiega come siffatte conversazioni avrebbero potuto svolgersi nel normale ambito degli affari
e che, del resto, quest’ultima riconoscerebbe che le era stato chiesto di non ridurre i prezzi, il che costituirebbe una richiesta
anticoncorrenziale che la ricorrente avrebbe accolto. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, dalla dichiarazione
del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) non emergerebbe che essa abbia abbandonato l’intesa alla fine del primo periodo compreso fra ottobre
1994 e la metà del 1998, rispetto a un asserito secondo periodo compreso fra la metà del 1998 e il maggio 2000, tanto più
che tale interpretazione sarebbe invalidata da una molteplicità di prove.
77
In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente si è limitata a indicare le diminuzioni di prezzo in Portogallo nel
1999 e nel 2000, non precisando di avere aumentato i propri prezzi dal 1993 al 1997 e di averli mantenuti nel 1998. L’istituzione
aggiunge che la riduzione dei prezzi nel 1999 potrebbe trovare una spiegazione nella guerra dei prezzi che sarebbe scoppiata
in Portogallo in seguito al contrasto su un cliente. Ancora una volta, malgrado l’indebolimento dell’intesa nel 1999, essa
sarebbe rimasta attiva e, come emergerebbe dalle annotazioni del sig. S. (FC) sulle sue conversazioni telefoniche del 16 giugno
e del 6, del 9 e del 22 dicembre 1999 con il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]), la ricorrente avrebbe continuato a parteciparvi. Queste
tre annotazioni riferirebbero l’esistenza di un contatto diretto con la ricorrente e, contrariamente a quanto asserisce quest’ultima,
nessun elemento indicherebbe la sua assenza di cooperazione, tanto da giustificare il tentativo degli altri membri di farla
rientrare nei ranghi.
78
In settimo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che dalle annotazioni del sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica del 22
dicembre 1999 con il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) emerge che la ricorrente prendeva ancora parte a contatti illeciti con i suoi
concorrenti alla fine di dicembre 1999. Parimenti, siffatte annotazioni sulle conversazioni telefoniche di gennaio 2000, come
sintetizzate nella decisione impugnata, dimostrerebbero che i membri dell’intesa continuavano a coordinare le loro posizioni.
79
In ottavo e ultimo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il fatto che nell’allegato I della decisione impugnata la ricorrente
non venga menzionata tra i partecipanti alla riunione illecita del 9 febbraio 2000 è un errore redazionale, posto che, ai
punti 283 e 488 della decisione impugnata, l’istituzione ha stabilito la presenza della ricorrente a tale riunione. Avrebbe
poca importanza il fatto che la ricorrente non abbia udito alcuna dichiarazione della EKA, a margine della riunione ufficiale
del CEFIC, sul suo rifiuto di partecipare a future discussioni con i concorrenti poiché la data anzidetta sarebbe stata l’ultimo
giorno dell’intesa. In ogni caso, il fatto che essa indichi di non aver udito tale dichiarazione costituirebbe un indizio
grave della sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio 2000.
80
In una terza fase, la [OSCURATO:PERSONA] nega la fondatezza degli argomenti illustrati dalla ricorrente in merito alle dichiarazioni
orali della EKA.
81
In primo luogo, al punto 319 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe riferita in maniera globale alle dichiarazioni
della EKA del 2003, e non ai tre passaggi considerati dalla ricorrente nel suo ricorso, in funzione dei suoi interessi.
82
Riguardo al primo passaggio considerato dalla ricorrente, sul mercato spagnolo, il comportamento descritto come potenzialmente
adottabile dalla ricorrente sul mercato francese in caso di perdita di quote di mercato in Spagna non corrisponderebbe ad
un comportamento normale sul mercato, costituendo bensì una minaccia nell’ambito delle intese, il che presupporrebbe chiaramente
la presenza di un accordo generale sulle quote di mercato. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, secondo la giurisprudenza,
da un lato, il fatto che un’impresa non rispetti puntualmente quanto stabilito nell’ambito di un’intesa non la esime dalla
sua responsabilità se non si dissocia pubblicamente dall’intesa e, dall’altro, il fatto che essa abbia potuto scientemente
ingannare gli altri membri dell’intesa non la discolperebbe del fatto di avere commesso un’infrazione.
83
Per quanto concerne il secondo passaggio considerato dalla ricorrente, che riguarda il mercato francese, essa avrebbe erroneamente
sostenuto che la dichiarazione della EKA si fonda su voci diffuse da quest’ultima. Infatti, il passaggio osservato, preso
nel suo insieme, dimostrerebbe che la EKA era a conoscenza dell’esistenza di un accordo bilaterale distinto sul mercato francese.
84
Per quanto concerne il terzo passaggio considerato dalla ricorrente, che riguarda il mercato portoghese, questo non sarebbe
contenuto nella decisione impugnata e non incriminerebbe né assolverebbe la ricorrente.
85
In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le dichiarazioni della EKA del 2006 non rettificherebbero
quelle del 2003. Scopo delle prime sarebbe stato confermare con precisione alcune dichiarazioni anteriori. Queste concorderebbero
tutte con quelle del 2003, che contenevano informazioni di portata più ampia. [OSCURATO:PERSONA] constata che dalle dichiarazioni
della EKA del 2006 emerge che quest’ultima ha nuovamente indicato la ricorrente fra le parti dell’intesa, descrivendo in dettaglio
i modi in cui le parti fissavano obiettivi di prezzo e si dividevano il mercato; ha lasciato intendere che la ricorrente vi
avrebbe partecipato ben prima della data di inizio della sua partecipazione considerata nella decisione impugnata e che essa
avrebbe confermato che la ricorrente applicava misure di rappresaglia sul mercato francese in esito ai comportamenti della
FC. Le dichiarazioni della EKA del 2006 non conterrebbero dunque elementi a favore della ricorrente.
86
In una quarta fase, la [OSCURATO:PERSONA] nega di aver violato il principio di parità di trattamento sanzionando la ricorrente. Invero,
la ricorrente non si troverebbe in una situazione paragonabile a quella di altri piccoli produttori di clorato di sodio. In
particolare, da un lato, essa avrebbe ammesso la propria partecipazione a una riunione dell’intesa e, dall’altro, contrariamente
agli altri piccoli produttori, gli altri membri dell’impresa l’avrebbero identificata come membro dell’intesa e, infine, le
annotazioni contemporanee all’infrazione del sig. S. (FC) consentirebbero di riferire fatti a suo favore, il che non accadrebbe
per le altre piccole imprese. In ogni caso, dalla giurisprudenza emergerebbe che la circostanza che un operatore si trovi
in una situazione simile a quella di un ricorrente, ma non abbia formato l’oggetto di alcuna contestazione di infrazione da
parte della [OSCURATO:PERSONA], non consentirebbe di escludere la constatazione della partecipazione del ricorrente all’infrazione
che si ritiene abbia commesso in quanto quest’ultima è stata correttamente dimostrata.
87
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tutti gli indizi invocati consentano in tal modo di dimostrare che la ricorrente ha partecipato
all’infrazione in parola e che occorre dunque respingere la prima parte del primo motivo.
b) Giudizio del Tribunale
88
Dalle memorie delle parti emerge che esse discordano, da un lato, sull’identificazione degli elementi di prova considerati
dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola e,
dall’altro, sul valore probatorio dei suddetti elementi di prova per pronunciarsi a favore dell’esistenza di tale partecipazione.
89
Occorre, in primo luogo, menzionare alcune considerazioni generali relative alla prova, in secondo luogo, identificare gli
elementi di prova considerati nella decisione impugnata riguardo alla partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola,
in terzo luogo valutarne il valore probatorio e, in quarto luogo, sul fondamento di tale ultima valutazione, pronunciarsi
sulla natura precisa e concordante di tutti gli indizi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione della ricorrente
all’infrazione in parola.
Osservazioni generali sulla prova
90
Per quanto riguarda la produzione della prova di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA]
deve fornire la prova delle infrazioni che constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente
l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 58, e 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 86).
91
Inoltre, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 230 CE, il giudice dell’Unione è tenuto solo
a controllare la legittimità dell’atto impugnato (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T‑68/00, T‑71/00
e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 174).
92
In tal senso, il ruolo del giudice investito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che constata l’esistenza di un’infrazione alle norme della concorrenza e che infligge ammende ai destinatari consiste nel
valutare se le prove e altri elementi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione siano sufficienti a dimostrare l’esistenza
dell’infrazione contestata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94,
da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
denominata «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 891).
93
Inoltre, qualora il giudice nutra un dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che
constata un’infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207,
punto 265). Il giudice non può quindi concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dell’infrazione
in questione qualora egli nutra ancora dubbi in merito a tale questione, in particolare nell’ambito di un ricorso diretto
all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenza del Tribunale JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], citata
al punto 91 supra, punto 177).
94
Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare
dall’art. 6, n. 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali siglata a Roma
il 4 novembre 1950, principio che fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, riaffermata
peraltro dal preambolo dell’Atto unico europeo, dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea, nonché dall’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), sono oggetto
di tutela nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura
e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, la presunzione d’innocenza si applica in particolare alle procedure
relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe
o ammende (v., in tal senso, Corte eur. D. U., sentenze 21 febbraio 1984, Öztürk, serie A n. 73, e 25 agosto 1987, Lutz, serie
A n. 123-A; sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punti 149 e 150, e
C‑235/92 P, Montecatini/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4539, punti 175 e 176).
95
Pertanto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’infrazione
contestata abbia avuto luogo (v., in tal senso, sentenze della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie
royale asturienne des mines e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, punto 20, e 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85,
C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1307, punto 127;
sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T‑68/89, T‑77/89 e T‑78/89, SIV e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1403,
punti 193‑195, 198‑202, 205‑210, 220‑232, 249, 250 e 322‑328, nonché 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punti 43 e 72).
96
Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] devono necessariamente rispondere a tali
criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione,
valutato globalmente, risponda a tale requisito (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 92 supra, punti 768-778,
in particolare il punto 777, confermata su tale specifica questione dalla Corte, in fase d’impugnazione, nella sua sentenza
15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punti 513‑523).
97
Inoltre, in considerazione della notorietà del divieto degli accordi anticoncorrenziali, non può imporsi alla [OSCURATO:PERSONA]
di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sporadici
di cui la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe disporre dovrebbero in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostruire
le circostanze pertinenti. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può dunque essere dedotta da un certo
numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P,
C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punti 55‑57,
nonché sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, cause riunite T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3567, punti 64 e 65).
98
Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati per dimostrare l’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53
dell’accordo SEE, nel diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (v., per analogia,
sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-50/00, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2935, punto 72).
99
Conseguentemente, l’eventuale assenza di prove documentali rileva unicamente nell’ambito della valutazione globale del valore
probatorio del complesso delle prove presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, tale assenza non comporta di per sé il fatto
che l’impresa interessata possa validamente mettere in discussione le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] presentando una spiegazione
diversa rispetto ai fatti del caso di specie. Ciò accade soltanto qualora le prove presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentano
di dimostrare l’esistenza dell’infrazione in modo inequivocabile e senza la necessità di interpretazione (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑36/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta,
punto 74).
100
Peraltro, nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi, contro
un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari
all’art. 81 CE e all’art. 53 SEE, che incombe alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito di vigilanza
sulla corretta applicazione di tali disposizioni (v., per analogia, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto
91 supra, punto 192).
101
Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie
altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste
ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, restando inteso che il grado di corroborazione richiesto può essere
minore a causa dell’affidabilità delle dichiarazioni in parola (sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto
91 supra, punti 219 e 220).
102
Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, il solo criterio pertinente per valutare le prove prodotte è quello
della loro credibilità (sentenza Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 98 supra, punto 72).
103
Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prova, l’affidabilità e, pertanto, il valore probatorio di un documento
dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze in cui è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenza del
Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95,
T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punti 1053 e 1838).
104
In merito alle dichiarazioni, un valore probatorio particolarmente elevato può, peraltro, essere riconosciuto a quelle che,
in primo luogo, sono affidabili, che, in secondo luogo, sono state rese a nome di un’impresa, che, in terzo luogo, provengono
da una persona che ha l’obbligo professionale di agire nell’interesse di tale impresa, che, in quarto luogo, sono contrarie
agli interessi del dichiarante, che, in quinto luogo, provengono da un testimone diretto delle circostanze a cui si riferiscono
e che, in sesto e ultimo luogo, sono state fornite per iscritto, deliberatamente e in seguito ad un’attenta riflessione (v.,
in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 91 supra, punti 205‑210).
105
Inoltre, benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita
sia generalmente opportuna, vista la possibilità, nella specie, che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro
contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo degli altri, ciò non toglie che il fatto di chiedere il beneficio
dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione al fine di ottenere l’immunità o una riduzione dell’ammenda non crea
necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati per quanto riguarda la partecipazione degli altri membri
all’intesa in esame. Infatti, ogni tentativo di indurre la [OSCURATO:PERSONA] in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità
e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente
della comunicazione sulla cooperazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T-120/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4441, punto 70).
106
In proposito, occorre altresì osservare che le potenziali conseguenze della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di elementi probatori
deformati sono ancora più gravi in quanto la dichiarazione contestata di un’impresa dev’essere suffragata da altri elementi
di prova, come emerge dal punto 101 supra. Invero, questa circostanza aumenta il rischio che le dichiarazioni inesatte siano
identificate tanto dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto dalle altre imprese accusate di aver partecipato all’infrazione.
107
Questa stessa giurisprudenza è applicabile, per analogia, all’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE.
Elementi di prova considerati nella decisione impugnata riguardanti la partecipazione della ricorrente all’infrazione di cui
trattasi
– Osservazioni preliminari
108
Alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 92 supra, occorre osservare che, poiché spetta al Tribunale valutare se
le prove e gli altri elementi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata siano sufficienti per dimostrare l’esistenza
di un’infrazione imputata alla ricorrente, in virtù di un esame dettagliato dei motivi della decisione impugnata ad esso incombe
parimenti identificare gli elementi di prova considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione della ricorrente
all’infrazione in parola.
109
In proposito, occorre ricordare che il procedimento amministrativo previsto dal regolamento n. 1/2003, che si svolge dinanzi
alla [OSCURATO:PERSONA], si suddivide in due fasi distinte e successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna,
ossia una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro. La fase di indagine preliminare,
durante la quale la [OSCURATO:PERSONA] usa i poteri di indagine previsti dal regolamento n. 1/2003 e che si estende fino alla comunicazione
degli addebiti, è finalizzata a permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere tutti gli elementi pertinenti a conferma o meno
dell’esistenza di un’infrazione alle regole della concorrenza e di prendere una prima posizione sull’atteggiamento da adottare
nonché sul seguito del procedimento. Per contro, la fase contraddittoria, la quale si estende invece dalla comunicazione degli
addebiti fino all’adozione della decisione finale, deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi definitivamente sulla
violazione contestata (v., per analogia, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto
96 supra, punto 183, e 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8725, punto 38).
110
Dalla giurisprudenza richiamata al punto 109 supra emerge che la ricerca finalizzata all’identificazione da parte del Tribunale
dei suddetti elementi di prova può riguardare soltanto la parte dei motivi della decisione impugnata in cui la [OSCURATO:PERSONA]
descrive la fase contraddittoria del procedimento amministrativo. Invero, soltanto una volta raccolte, nell’ambito di tale
ultima fase, le osservazioni della ricorrente in merito alla prima posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] al termine della fase
di indagine preliminare la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di conservare o meno la prima posizione anzidetta e, pertanto, pronunciarsi
definitivamente sulla violazione contestata.
111
In proposito, nella fattispecie, va rilevato che il punto 5.4.1.1 della decisione impugnata, intitolato «Valutazione e conclusione
della [OSCURATO:PERSONA]» (punti 347‑360 della decisione impugnata), è contenuto nella parte «5. Applicazione dell’art. 81 [CE] e
dell’art. 53 dell’accordo SEE», il cui punto 5.3.2, sulla natura dell’infrazione, è seguito dalla parte 5.4 dedicata agli
«[a]rgomenti presentati dalle parti in risposta ai fatti e alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] esposti nella comunicazione
degli addebiti». La parte 5.4 contiene il punto 5.4.1, che espone in sintesi gli «[a]rgomenti addotti da[lla ricorrente]».
Tale ultimo punto contiene esso stesso un unico punto, ossia il punto 5.4.1.1, intitolato «Valutazione e conclusione della
[OSCURATO:PERSONA]». Ad esso non segue il punto 5.4.1.2, bensì, direttamente, il punto 5.4.2, intitolato «Argomenti addotti dalla
Uralita».
112
Conseguentemente, le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 5.4.1.1 riguardano esclusivamente le osservazioni della
ricorrente in risposta alla comunicazione degli addebiti. Inoltre, occorre considerare che le conclusioni tratte in tale punto
5.4.1.1 rappresentano le conclusioni definitive della [OSCURATO:PERSONA] al termine della fase contraddittoria del procedimento amministrativo,
riguardanti la partecipazione della ricorrente alla violazione in parola.
113
Dalle precedenti osservazioni, nonché dalla giurisprudenza richiamata al punto 109 supra, emerge che il rinvio diretto, se
non addirittura indiretto, di cui al punto 5.4.1.1, a punti della decisione che precedono quelli contenuti in tale punto,
ossia i punti 347‑360, può consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di riprendere in questa fase dell’esposizione dei motivi nella decisione
impugnata, ossia la fase contraddittoria, elementi di prova esposti in precedenza nella detta decisione. Per contro, in assenza
di un rinvio diretto o indiretto, al punto 5.4.1.1, a elementi di prova considerati in altri punti diversi da quelli che esso
contiene, occorrerà osservare che la [OSCURATO:PERSONA], in forza del contraddittorio da essa condotto sui fatti che possono essere
attribuiti alla ricorrente, ha deciso in via definitiva di non considerarli nel quadro probatorio della sua partecipazione
alla violazione in parola. Infine, allorché la [OSCURATO:PERSONA] rimette essa stessa in discussione il valore probatorio dei suddetti
elementi di prova, una volta raccolte le osservazioni di un’impresa sulla comunicazione degli addebiti nella sua valutazione
degli elementi di prova di cui disponeva al termine della fase d’indagine preliminare per pronunciarsi sulla partecipazione
della detta impresa a un’infrazione, il Tribunale non può che tenere conto di tale valutazione della [OSCURATO:PERSONA].
114
Proprio alla luce di queste osservazioni preliminari occorre identificare gli elementi di cui, nella fattispecie, in forza
del contraddittorio, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di tenere conto per dimostrare che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione
in parola e che, pertanto, sono contenuti nel complesso degli indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA].
115
In proposito, va osservato che è pacifico tra le parti che nella decisione impugnata il complesso degli indizi invocato dalla
[OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola si fonda su tre tipi di prove, ossia:
– l’ammissione della ricorrente circa la propria partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998;
– le annotazioni del sig. S. (FC) e
– le dichiarazioni di altri membri dell’intesa.
116
Per contro, le parti controvertono, in particolare rispetto ai termini del punto 352 della decisione impugnata, in merito
al valore probatorio delle suddette prove allo scopo di valutare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
– Elementi di prova inizialmente considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata nella fase preliminare del procedimento
amministrativo
117
Da un esame dettagliato dei motivi della decisione impugnata di cui alla parte 4.3, dedicata al riepilogo storico dell’intesa,
emerge che, anche se essa riguarda il periodo della partecipazione asserita della ricorrente all’infrazione in parola, ossia
dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000, il nome della ricorrente o quello di un membro del personale di quest’ultima è identificato
in maniera diretta o indiretta con riferimento a 21 eventi riferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «21 eventi»).
118
Alla luce delle osservazioni formulate al punto 110 supra, occorre esaminare di quali, fra i 21 eventi anzidetti, la [OSCURATO:PERSONA]
ha deciso di tenere conto nel punto 5.4.1.1, al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo, per dimostrare,
con un complesso di indizi, la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
119
In proposito, una volta identificati gli elementi di prova espressamente considerati al punto 5.4.1.1, sarà necessario interpretare
i termini di cui al punto 352 della decisione impugnata per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente tenuto conto
di altri elementi di prova a sostegno delle proprie conclusioni sulla partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
– Elementi di prova di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente tenuto conto nella decisione impugnata al termine del contraddittorio
del procedimento amministrativo
120
Dalla motivazione illustrata al punto 5.4.1.1 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] illustra le valutazioni e le
conclusioni a cui è pervenuta al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo, ossia ai punti 347‑360 della
detta decisione, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente tenuto conto, in maniera diretta o indiretta, dei seguenti cinque
eventi fra i 21 inizialmente considerati nell’ambito della procedura preliminare del procedimento amministrativo, come dimostranti
la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola:
– in particolare al punto 349 della decisione impugnata, citando le annotazioni del sig. S. (FC), la conversazione telefonica
del 16 dicembre 1996 fra i sigg. S. (FC) e S. (EKA), inizialmente considerata al punto 130 della decisione impugnata;
– ai punti 350 e 356 della decisione impugnata, facendo rimando alle dichiarazioni orali raccolte, la riunione di Turku del
14 ottobre 1997, inizialmente considerata ai punti 162‑164 della decisione impugnata;
– ai punti 350 e 356 della decisione impugnata, tenendo conto, da un lato, della confessione della ricorrente e, dall’altro,
con un richiamo ai punti 182 e 184 della decisione impugnata, le annotazioni del sig. S. (FC) e la riunione illecita del 28
gennaio 1998, inizialmente considerata ai punti 182‑186 della decisione impugnata;
– in particolare al punto 349, citando le annotazioni del sig. S. (FC), la conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, inizialmente
considerata al punto 219 della decisione impugnata,
– e, da ultimo, ai punti 347 e 349, citando le annotazioni del sig. S. (FC), la conversazione telefonica del 9 dicembre 1999,
inizialmente considerata al punto 258 della decisione impugnata.
121
Occorre stabilire se, al punto 5.4.1.1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente tenuto conto di altri
eventi in grado di dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola e, a tal fine, di interpretare il
contenuto del punto 352 della decisione impugnata.
– Interpretazione del punto 352 della decisione impugnata
122
Come risulta dalle memorie delle parti, l’interpretazione del punto 352 della decisione impugnata è determinante ai fini dell’identificazione
di altri elementi di prova diversi da quelli espressamente previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 5.4.1.1 della suddetta decisione,
di cui l’istituzione avrebbe tenuto conto per dimostrare la partecipazione all’infrazione in parola.
123
Infatti, ad avviso della ricorrente, al punto 352 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso ogni riferimento alle
annotazioni del sig. S. (FC) diverso dai tre riferimenti considerati al punto 349 della detta decisione. [OSCURATO:PERSONA] respinge
tale interpretazione.
124
In sede di udienza, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale sull’interpretazione del contenuto del punto 352 della decisione
impugnata di cui tenere conto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in particolare quanto segue.
125
In primo luogo, in detto punto essa avrebbe distinto fra, da un lato, i tre riferimenti alle annotazioni del sig. S. (FC)
di cui espressamente al punto 349 della decisione impugnata e, dall’altro, gli altri elementi di prova contro la ricorrente.
126
Riguardo ai tre riferimenti alle annotazioni del sig. S. (FC) di cui espressamente al punto 349 della decisione impugnata,
che facevano rimando ai tre eventi descritti ai punti 130, 219 e 258 della detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sul
fatto che questi costituissero elementi di prova particolarmente importanti, poiché consentivano di accertare l’esistenza
di contatti diretti fra membri dell’intesa e la ricorrente.
127
Riguardo ad altri elementi di prova a carico della ricorrente, questi non sarebbero ovviamente forniti direttamente da quest’ultima.
Nondimeno, alla luce della giurisprudenza, essi non sarebbero stati esclusi per questo motivo dal complesso degli indizi considerati
dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di dimostrare che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione in parola.
128
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che la formula «Negli altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella
[…] decisione [impugnata]», che introduce il punto 352 di quest’ultima, doveva essere interpretata nel senso di rinviare riferimenti
fatti alla ricorrente di cui ai punti 220, 256, 305 e 319, nonché agli altri punti richiamati nei punti 305 e 319.
129
In terzo luogo, riguardo alla portata della seconda e della terza frase del punto 352 della decisione impugnata, nella parte
in cui si dà atto dell’incompletezza del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] e che se ne sarebbe tenuto conto nella valutazione della
durata dell’infrazione, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di disporre di prove sufficienti
per dimostrare la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, ossia il periodo dicembre 1996‑febbraio
2000. Al riguardo essa ha precisato che aveva deciso di tener conto soltanto delle prove migliori di cui disponeva, ossia
dei «tre riferimenti» o ancora di «questi tre passaggi», tra cui il primo era «la telefonata del 16 dicembre 1996» pur disponendo
di altri elementi di prova in grado di dimostrare siffatta partecipazione negli anni 1994, 1995 e inizio del 1996.
130
Alla luce degli argomenti delle parti esposti nelle rispettive memorie, nonché in udienza, occorre innanzi tutto constatare
che, dei 21 eventi di cui al punto 117 supra, 19 sono riconducibili alle annotazioni del sig. S. (FC).
131
Poi, di questi 19 eventi relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) tre riguardano espressamente il punto 349 della decisione
impugnata, come osservato al punto 120 supra e come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza. Riguardo a essi, le parti concordano
nel ritenere che quei tre riferimenti non rientrino negli «altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella [decisione
impugnata]», ai sensi del punto 352 della detta decisione.
132
Infine, come emerge dal punto 120 supra, le annotazioni del sig. S. (FC), nella parte in cui riguardano la riunione illecita
del 28 gennaio 1998, sono espressamente contemplate, nel punto 5.4.1.1, ai punti 350 e 356 della decisione impugnata con un
rinvio ai punti 182 e 184 della detta decisione. Pertanto, nemmeno tale quarto riferimento relativo alle suddette annotazioni
può rientrare negli «altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella [decisione impugnata]», ai sensi del punto
352 di quest’ultima.
133
Per contro, va osservato che gli altri quindici eventi relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) [in prosieguo: gli «altri
15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC)»] non sono espressamente contemplati al punto 5.4.1.1 della
decisione impugnata.
134
Infatti, in primo luogo, riguardo al chiarimento fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la formula «Negli altri casi in cui
si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…) [decisione impugnata]», che introduce il punto 352 della detta decisione, rinvierebbe
ai punti 220, 256, 305 e 319 della decisione impugnata, unitamente agli altri punti richiamati nei detti punti 305 e 319 (ossia
i punti 130, 150, 184, 219, 229, 256 e 258), occorre senza dubbio ammettere che tale interpretazione è plausibile, posto che
i punti 305 e 319 della decisione impugnata riguardano in particolare altri quattro punti della detta decisione, che riferiscono
il contenuto dei commenti del sig. S. (FC) sui quattro eventi, ossia quelli contemplati ai punti 150, 220, 229 e 256 della
suddetta decisione. Tuttavia, siffatta spiegazione finalizzata all’interpretazione della formula «Negli altri casi in cui
si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…) [decisione impugnata]»è incompleta in quanto considera soltanto quattro degli
altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), o irrilevante allorché, ai succitati punti 305 e
319, essa fa altresì rimando ai punti 130, 184, 219 e 258 della decisione impugnata, che, per tre di essi, costituiscono i
tre riferimenti espliciti alla ricorrente relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349, oppure che, riguardo
al punto 184 della decisione impugnata, riferiscono il contenuto delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita
del 28 gennaio 1998, a cui la ricorrente ha espressamente ammesso di aver partecipato almeno in parte. Pertanto, il Tribunale
non può tenere conto del chiarimento fornito dalla [OSCURATO:PERSONA], da cui deriva che la summenzionata formula rinvierebbe unicamente
ai punti 130, 150, 184, 219, 220, 229, 256, 258, 305 e 319 della decisione impugnata, essendo in parte incompleta e in parte
irrilevante.
135
Conseguentemente, si deve considerare che l’unica interpretazione di cui tenere conto della formula «Negli altri casi in cui
si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…) [decisione impugnata]», che introduce il punto 352 di quest’ultima, è quella
secondo cui essa rinvia agli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC).
136
In secondo luogo, occorre constatare che, dal contenuto stesso della seconda parte di questa prima frase del punto 352 della
decisione impugnata, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] concorda altresì con la ricorrente sull’origine probabilmente indiretta, rispetto
a quest’ultima, delle informazioni contenute negli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC).
Infatti, a termini di tale seconda parte, «la [OSCURATO:PERSONA] accetta l’argomento della società secondo cui le informazioni possono
originare da terzi invece che dall’interessata». Pertanto, si deve dichiarare che l’istituzione accoglie espressamente l’argomento
della ricorrente, come riferito al punto 345 della decisione impugnata (nella parte 5.4.1, intitolata «Argomenti addotti dal[la
ricorrente]») e inizialmente esposto al punto 44 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti.
137
Su quest’ultimo punto, l’esplicita formulazione di tale seconda parte della prima frase del punto 352 della decisione impugnata
risulta essere determinante nel caso di specie, poiché interviene nel contraddittorio del procedimento amministrativo, fase
che, come rammentato al punto 109 supra, consente alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi in via definitiva sull’infrazione contestata
e che chiude il detto procedimento, nella fattispecie a favore di un argomento della ricorrente illustrato nella sua risposta
alla comunicazione degli addebiti.
138
In terzo luogo, si deve constatare che la seconda frase del punto 352 della decisione impugnata conferma tale ultima valutazione
sulla portata della prima frase. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] vi indica in maniera non meno espressa che il suo fascicolo non conteneva
«sufficienti elementi di prova che consent[issero] di dimostrare in modo certo che le informazioni in parola», ossia gli altri
15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), «provenivano direttamente dalla ricorrente». Pertanto,
va considerato che, con tale affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] indica che gli elementi di prova presenti nel proprio fascicolo
non le consentivano di corroborare sufficientemente gli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S.
(FC).
139
Del resto, tale affermazione risulta essere in parte confermata dalla descrizione che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce del proprio
approccio, riportata al punto 129 supra, sugli elementi di prova a sua disposizione. Invero, la [OSCURATO:PERSONA] vi indica espressamente
di aver infine deciso di limitare il periodo di durata dell’infrazione della ricorrente in funzione dei suddetti elementi,
attenendosi alle prove migliori di cui disponeva, vale a dire i tre riferimenti, il primo dei quali riguarda la conversazione
telefonica del 16 dicembre 1996, ossia, in maniera più precisa e manifesta, i tre riferimenti di cui espressamente al punto
349 della decisione impugnata.
140
Pertanto, contrariamente all’importanza riconosciuta a tali ultimi tre riferimenti e annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione
illecita del 28 gennaio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce di non poter tenere conto di tali altri 15 riferimenti alla ricorrente
nelle annotazioni del sig. S. (FC) per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
141
Occorre dunque constatare che, al punto 352 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha essa stessa espresso dubbi sulla
credibilità degli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), allo scopo di imputare la partecipazione
di quest’ultima all’infrazione in parola.
142
In quarto luogo, va osservato che tale ultima considerazione trova conferma nel contenuto della terza frase del punto 352
della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA], in maniera del tutto chiara, trae le conseguenze delle proprie constatazioni
in merito all’inattendibilità degli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), per dimostrare
la partecipazione di quest’ultima all’infrazione in parola. Per questo motivo la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che «[s]e ne terrà conto
nella valutazione della durata dell’infrazione di cui [la ricorrente] deve rispondere». Siffatta conclusione dimostra in maniera
palese che la [OSCURATO:PERSONA], alla luce degli elementi di prova presenti nel suo fascicolo, ha ritenuto che gli altri 15 riferimenti
alla ricorrente di cui alle osservazioni del sig. S. (FC) non costituissero elementi sufficientemente attendibili per dimostrarne
la partecipazione all’infrazione in parola.
143
Tale valutazione non è modificabile alla luce dei chiarimenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, in risposta ai quesiti
formulati dal Tribunale sul significato, che a suo avviso va preso in considerazione, della terza frase del punto 352 della
decisione impugnata. In tale occasione, la [OSCURATO:PERSONA] ha suggerito di ritenere che, all’ultima frase del suddetto punto della
decisione impugnata, ossia «[s]e ne terrà conto nella valutazione della durata dell’infrazione di cui [la ricorrente] deve
rispondere», sia stato dato effettivo seguito, in quanto l’istituzione non avrebbe tenuto conto delle prove di cui disponeva
in merito al periodo anteriore al 16 dicembre 1996 per caratterizzare la partecipazione della ricorrente all’infrazione fra
il 1994 e l’inizio del 1996.
144
Non si può tener conto di siffatta interpretazione, secondo cui gli elementi di prova esclusi in base al punto 352 della decisione
impugnata si riferivano a un periodo anteriore al 16 dicembre 1996, e ciò per i seguenti due motivi.
145
In primo luogo, si deve constatare che nessuno dei punti richiamati ai punti 305 e 319 della decisione impugnata e ai quali
la [OSCURATO:PERSONA] fa rimando per interpretare la formula «Negli altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…)
[decisione impugnata]» riguarda un evento avvenuto prima della data in cui la partecipazione della ricorrente all’infrazione
in parola ha avuto inizio, ossia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il 16 dicembre 1996. Orbene, da tutte le considerazioni esposte
dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 352 della decisione impugnata, emerge che sono state proprio le carenze del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]
circa gli «altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] nella (…) [decisione impugnata]» a indurla ad affermare che
di dette carenze si sarebbe «tenuto conto nella valutazione della durata dell’infrazione di cui [la ricorrente doveva] rispondere».
146
In secondo luogo, tale interpretazione contraddice l’approccio che la [OSCURATO:PERSONA] ha delineato da ultimo in udienza e che,
in particolare, è richiamato in particolare al punto 139 supra.
147
Pertanto, dalla chiarezza dei termini impiegati dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 352 della decisione impugnata emerge che in questa
parte della motivazione dedicata – v. il titolo del punto 5.4.1.1 – alla valutazione e alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]
sulle osservazioni della ricorrente, motivazione che chiude il contraddittorio del procedimento amministrativo, l’istituzione
aveva deciso di escludere gli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) dagli elementi
di prova che potevano essere considerati a carico della ricorrente medesima.
148
In quinto luogo, occorre aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], né al punto 352 della decisione impugnata,
né negli altri punti di cui al punto 5.4.1.1, la [OSCURATO:PERSONA] ha mai affermato di ritenere che i suddetti altri 15 riferimenti
alla ricorrente facessero parte del fascicolo degli indizi da essa invocato, nonostante la relativa inattendibilità, per dimostrare
la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
149
Invece, dall’ambito generale della motivazione di cui alla parte 5.4.1.1 emerge che, in un primo momento, ai punti 349‑351
della decisione impugnata, come osservato al punto 131 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha distinto, da un lato, i tre riferimenti contemplati
al punto 349 della decisione impugnata e quelli connessi alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 e, dall’altro, gli altri
15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC). Parimenti, al punto 351 della decisione impugnata,
va constatato che la [OSCURATO:PERSONA] commenta le reazioni della ricorrente sui tre riferimenti di cui al punto 349 della detta
decisione.
150
Poi, in un secondo momento, al punto 352 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto rimando in maniera del tutto esplicita
agli «altri casi in cui si fa riferimento al[la ricorrente] (…)», ossia agli altri 15 riferimenti alla ricorrente contenuti
nelle annotazioni del sig. S. (FC), per cui, da tali termini, con cui inizia la prima frase del punto di cui trattasi, emerge
una chiara volontà da parte della [OSCURATO:PERSONA] di individuare un’altra categoria di riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni
del sig. S. (FC). Del resto, va osservato che, nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non negare di aver inquadrato
i riferimenti relativi alle annotazioni del sig. S. (FC) «in funzione del loro valore probatorio» (v. punto 67 supra). Essa
conferma, in queste stesse memorie, come chiarito al punto 147 supra, che gli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti
nelle annotazioni del sig. S. (FC), unitamente a quelli di cui al punto 349 della decisione impugnata, sono stati esclusi
in quanto insufficienti per dimostrare la sua condotta collusiva.
151
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che avrebbe potuto tenerne conto nell’ambito del complesso degli indizi da essa invocati,
nonostante l’inattendibilità degli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC).
152
In primo luogo, a sostegno di tale pretesa, in udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato in particolare ai punti 305 e 319 della
decisione impugnata, in cui gli altri estratti delle annotazioni del sig. S. (FC) sarebbero espressamente indicati quali elementi
di prova contro la ricorrente.
153
Siffatto argomento non può essere accolto, posto che i suddetti punti 305 e 319 della decisione impugnata sono anteriori rispetto
alle osservazioni della ricorrente sulla comunicazione degli addebiti (parte 5.4.1) e, al punto 352 della decisione impugnata,
in risposta alle suddette osservazioni della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], come confermato nelle sue memorie, riconosce di non
poter tener conto degli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) per dimostrare la
partecipazione di questa all’infrazione in parola. Pertanto, va osservato che il tenore del punto 352 della detta decisione
non lascia spazio ad alcun dubbio circa il trattamento che la [OSCURATO:PERSONA] ha riservato a tali altri riferimenti in forza del
contraddittorio amministrativo.
154
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, ai punti 357 e 358 della decisione impugnata, essa fonda in maniera generale
i propri addebiti nei confronti della ricorrente sulle annotazioni del sig. S. (FC) e non si limita ai tre riferimenti di
cui al punto 349 della detta decisione.
155
In proposito, innanzi tutto, riguardo al punto 357 della decisione impugnata, va rilevato che effettivamente vi è fatto espresso
riferimento alle annotazioni del sig. S. (FC). Tuttavia, siffatto richiamo non consente di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] vi
contemplasse tutti i 19 riferimenti alla ricorrente presenti nelle suddette annotazioni. Infatti, alla luce della conclusione
tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 352 della decisione impugnata, tale rinvio generico non soddisfa i requisiti di precisione
richiesti, secondo la giurisprudenza richiamata al punto 96 supra, riguardo al complesso degli indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA].
Ciò vale ancor di più nel caso di specie, in cui le annotazioni del sig. S. (FC) rappresentano una parte nota degli elementi
di prova considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] a carico della ricorrente, ossia 19 dei 21 eventi in occasione dei quali quest’ultima
è stata espressamente citata. In ogni caso, tener conto di questo argomento della [OSCURATO:PERSONA] sul rinvio alle annotazioni
del sig. S. (FC) da essa compiuto al punto 357 della decisione impugnata comporterebbe un’irrisolvibile incoerenza fra questi
due punti e i termini inequivoci del punto 352 della detta decisione.
156
Conseguentemente, si deve osservare che il rinvio alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 357 della decisione impugnata,
riguarda soltanto i tre riferimenti contemplati al punto 349 della detta decisione e le annotazioni del sig. S. (FC) sulla
riunione illecita del 28 gennaio 1998.
157
Poi, riguardo al punto 358 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa rimando in maniera astratta e generica all’insieme
delle «prove documentali contemporanee ai fatti (di cui alla parte 4.3)». Orbene, dai 21 eventi contemplati al punto 117 supra
emerge che, durante il periodo di durata dell’infrazione considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente, le
uniche prove contemporanee concernenti espressamente la ricorrente in maniera diretta o indiretta erano le annotazioni del
sig. S. (FC). Infatti, occorre osservare che i passaggi delle annotazioni del sig. W. (EKA) considerati dalla [OSCURATO:PERSONA]
ai punti 162‑164 della decisione impugnata, sulla riunione di Turku del 14 ottobre 1997, non riguardano in alcun modo la ricorrente.
Pertanto, allo stesso titolo del rinvio alle annotazioni del sig. S. (FC) di cui al punto 357 della decisione impugnata, occorre
osservare che siffatto rimando, per il suo carattere astratto e generico, non permette di ritenere, come afferma la [OSCURATO:PERSONA],
che l’istituzione abbia in tal modo tenuto conto di tutti i riferimenti relativi alle dette annotazioni, compresi gli altri
15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) che essa ha peraltro escluso al punto 352 della
decisione impugnata, per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. In ogni caso, per motivi
identici a quelli esposti sul punto 357 della decisione impugnata, anche se si dovesse tener conto dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA],
ne deriverebbe un’irrisolvibile incoerenza fra le conclusioni che l’istituzione ha tratto al punto 352 della decisione impugnata
e gli altri motivi esposti al punto 5.4.1.1 della detta decisione.
158
Conseguentemente, si deve ritenere che il rinvio, al punto 358 della decisione impugnata, all’insieme delle «prove documentali
contemporanee dei fatti (di cui alla parte 4.3)» riguardi soltanto i tre riferimenti contenuti al punto 349 della decisione
anzidetta, nonché le annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998.
159
In terzo e ultimo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, secondo la giurisprudenza, il fatto che l’informazione sia riferita
indirettamente o abbia un’importanza secondaria non influirebbe in alcun modo sulla possibilità di utilizzarla come elemento
di prova. Tuttavia, nella fattispecie, come risulta vuoi dai chiari termini del punto 352 della decisione impugnata, vuoi
dalle memorie della [OSCURATO:PERSONA] medesima, quest’ultima, nel contraddittorio del procedimento amministrativo, aveva deciso
di escludere senza alcuna riserva tali altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC).
160
Pertanto, poiché al punto 352 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non soltanto ha riconosciuto, nelle prime due frasi,
lo scarso valore probatorio degli altri 15 riferimenti alla ricorrente nelle annotazioni del sig. S. (FC), ma, soprattutto,
nella terza frase, ha concluso che non poteva tener conto degli anzidetti riferimenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) per
dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, va considerato che l’istituzione era tenuta ad indicare
espressamente, se tale era la sua intenzione futura, che, tuttavia, riteneva che si potesse tenere conto dei medesimi riferimenti
nell’ambito del complesso degli indizi.
161
Orbene, ai punti 353‑356 della decisione impugnata, per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola,
la [OSCURATO:PERSONA] non opera alcuna reintegrazione nel complesso degli indizi degli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti
nelle annotazioni del sig. S. (FC).
162
Da tutte le precedenti considerazioni risulta che è corretto affermare che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 352 della decisione impugnata,
ha deciso di escludere gli altri 15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC) dagli elementi
a suo carico e ciò anche per quanto riguarda il complesso degli indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA].
– Conclusione sull’identificazione degli elementi di prova considerati a carico della ricorrente per la sua asserita partecipazione
all’infrazione di cui trattasi
163
Principalmente, occorre in primo luogo osservare che in nessuna parte del punto 5.4.1.1 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA]
menziona la data del 9 febbraio 2000 come il termine della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. Né essa
illustra alcun principio di prova sulla determinazione dell’ultimo giorno della partecipazione della ricorrente alla suddetta
infrazione.
164
In secondo luogo, in risposta agli argomenti della ricorrente in proposito (v. punto 57 supra), la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che
poco importa che la ricorrente non abbia udito alcuna dichiarazione della EKA a margine della riunione ufficiale del CEFIC
del 9 febbraio 2000, giacché l’intesa è terminata in tale data. In ogni caso, a suo avviso, il fatto che la ricorrente affermi
di non aver udito tale dichiarazione rappresenterebbe un serio indizio della sua partecipazione alla riunione illecita del
9 febbraio 2000.
165
Tuttavia, occorre innanzi tutto osservare che non può essere accolto tale argomento della [OSCURATO:PERSONA], che mira a relativizzare
l’importanza della determinazione della fine dell’asserita partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. Infatti,
va rammentato che la durata di un’infrazione, che richiede che sia nota la fine di quest’ultima, costituisce un elemento essenziale
dell’infrazione, il cui onere della prova grava sulla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 105 supra,
punto 52). Pertanto, nella fattispecie spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la partecipazione della ricorrente alla riunione
illecita del 9 febbraio 2000.
166
Peraltro, nella fattispecie la determinazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della fine dell’asserita partecipazione della ricorrente
all’infrazione in parola era ancor più necessaria in quanto, dai punti 48 e 49 delle osservazioni della ricorrente sulla comunicazione
degli addebiti, nonché dalle sue memorie nel presente procedimento, emerge che la ricorrente aveva espressamente negato di
aver partecipato alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. Conseguentemente, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha
spiegato – nel punto 5.4.1.1, in cui essa avrebbe dovuto valutare le osservazioni della ricorrente sulla comunicazione degli
addebiti e, quindi, trarre le conclusioni del procedimento amministrativo in parola – i motivi per cui essa ha infine ritenuto,
nonostante le osservazioni della ricorrente, che quest’ultima avesse partecipato alla riunione illecita del 9 febbraio 2000.
167
In terzo luogo, e in ogni caso, va osservato che, come ammette la [OSCURATO:PERSONA] medesima, soltanto al punto 488 della decisione
impugnata, contenuto nella parte 7.1, rubricata come «Inizio e fine dell’infrazione», sotto il titolo «7. Durata dell’infrazione»,
l’istituzione afferma di aver fissato la fine della partecipazione dei membri dell’intesa all’infrazione, traendone le proprie
conclusioni e rimandando in particolare al punto 283 della decisione impugnata, che è contenuto nella parte 4.3 sul riassunto
storico dell’intesa.
168
Sia al punto 488 della decisione impugnata, sia al punto 283, cui si fa rimando, la [OSCURATO:PERSONA] considera la data del 9 febbraio
2000 come quella in cui si è tenuta una riunione illecita dei membri del cartello a margine della riunione ufficiale del CEFIC,
che ha avuto luogo nella stessa data a Bruxelles. Orbene, va rilevata l’ambiguità e la contraddittorietà dei motivi in tal
modo illustrati dalla [OSCURATO:PERSONA] per tener conto della data del 9 febbraio 2000 come fine del periodo dell’infrazione per
quanto riguarda la ricorrente.
169
Per questo motivo, al punto 283 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il 9 febbraio 2000 si è tenuta a Bruxelles
una riunione ufficiale del CEFIC, a cui ha partecipato la ricorrente. Dallo stesso punto risulta che, a margine di tale riunione,
il sig. S. (EKA) avrebbe informato «i suoi omologhi del fatto che si rifiutava di partecipare a nuove discussioni con i concorrenti».
Pertanto, è giocoforza constatare che, anche se al punto 283 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] indica chiaramente che
la partecipazione della EKA, della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente alla riunione ufficiale del CEFIC risulta da elementi
compresi nel suo fascicolo, essa, per contro, non dichiara la presenza di alcun elemento di prova della partecipazione della
ricorrente alla riunione illecita del 9 febbraio 2000, durante la quale il sig. S. (EKA) avrebbe reso la propria dichiarazione
a nome della EKA. In ogni caso, al suddetto punto 283 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non identifica nemmeno l’organizzazione
di una riunione illecita a margine di quella, ufficiale, del CEFIC del 9 febbraio 2000. Infatti, l’istituzione si limita a
dare atto di una dichiarazione a nome della EKA «a margine della riunione» ufficiale del CEFIC della stessa data.
170
Conseguentemente, dalle considerazioni che precedono risulta che, al punto 283 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si
è limitata a presumere che la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 9 febbraio 2000 derivasse dalla sua
partecipazione alla riunione ufficiale del CEFIC del 9 febbraio 2000. Siffatta presunzione risulta essere insufficiente, posto
che la ricorrente, nelle sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, aveva espressamente negato di aver partecipato
alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. In ogni caso, è opportuno osservare che in nessun punto della decisione impugnata
la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i partecipanti alle riunioni ufficiali del CEFIC avrebbero necessariamente partecipato alle riunioni
del cartello tenutesi a margine delle prime. Al punto 76 della decisione impugnata, essa afferma, tutt’al più, che a livello
dirigenziale le discussioni si tenevano, in occasione di riunioni multilaterali, spesso a margine delle riunioni del gruppo
di lavoro sul clorato di sodio del CEFIC.
171
La fusione, su cui si basa la [OSCURATO:PERSONA], tra la riunione ufficiale del CEFIC del 9 febbraio 2000 e la riunione illecita
della stessa dataè ripresa al punto 488 della decisione impugnata, ove, senza riportare un solo elemento di prova a sostegno
della sua posizione e rimandando soltanto al punto 283 della decisione impugnata, essa afferma che «l’ultima riunione anticoncorrenziale
— cui hanno partecipato la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente] — si è tenuta il 9 febbraio 2000» e che «[la ricorrente
ha] partecipato direttamente alla riunione del 9 febbraio 2000». Pertanto, si deve ancora una volta constatare che, poiché
la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai asserito, né, a maggior ragione, ha dimostrato che la partecipazione alle riunioni ufficiali del
CEFIC comportasse la presenza alle riunioni anticoncorrenziali tenutesi a margine delle prime, la ricorrente ha correttamente
fatto valere che l’istituzione non ha in alcun modo dimostrato la sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio
2000, che costituiva l’unica riunione del cartello alla detta data.
172
Infine, dall’allegato I della decisione impugnata risulta in maniera chiara che la ricorrente non è stata identificata come
partecipante alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. Nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere in proposito un semplice
errore materiale. Tuttavia, dal punto 69 della decisione impugnata e dalla nota a pie’ di pagina n. 114 della suddetta decisione,
risulta che l’allegato I della decisione contiene l’elenco dei 72 contatti anticoncorrenziali cui hanno partecipato i membri
dell’intesa in parola. Conseguentemente, l’ultima riga della tabella presente nell’allegato I anzidetto riguarda necessariamente
la riunione illecita del 9 febbraio 2000 identificata dalla [OSCURATO:PERSONA] e non la riunione ufficiale del CEFIC dello stesso
giorno. Orbene, alla luce della motivazione della decisione impugnata e della documentazione di cui al fascicolo, nessun elemento
consente di ritenere, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente abbia partecipato a tale riunione del cartello e, pertanto,
di affermare che il fatto che la ricorrente non sia stata identificata nell’allegato I della decisione impugnata come avente
partecipato alla riunione illecita del 9 febbraio 2000 sia un semplice errore materiale.
173
Da tutte le considerazioni che precedono emerge che, in assenza di un qualsiasi elemento di prova presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]
al riguardo, quest’ultima sostiene erroneamente che la partecipazione della ricorrente all’infrazione sia terminata il 9 febbraio
2000. Pertanto, dev’essere accolto, in quanto fondato, l’argomento esposto dalla ricorrente relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
non ha dimostrato la sua partecipazione alla riunione illecita del 9 febbraio 2000. L’istituzione non poteva dunque considerare
tale data come la fine della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
174
Secondariamente, riguardo, in primo luogo, alle prove manoscritte contemporanee ai fatti, dall’insieme delle considerazioni
sopra esposte emerge, da un lato, che si tratta unicamente di riferimenti tratti dalle annotazioni del sig. S. (FC). Dall’altro,
fra i 19 riferimenti relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui si è inizialmente tenuto conto al termine dalla fase
preliminare del procedimento amministrativo, riguardo al periodo dell’infrazione in parola, soltanto i tre riferimenti relativi
alle suddette annotazioni, di cui al punto 349 della decisione impugnata, e quello relativo alla riunione illecita del 28
gennaio 1998 sono stati espressamente considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo,
nel complesso degli indizi volti a dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola. Riguardo agli altri
15 riferimenti alla ricorrente presenti nelle annotazioni del sig. S. (FC), va considerato che al punto 352 della decisione
impugnata essi sono stati esclusi dal suddetto complesso degli indizi per assenza di carattere probatorio.
175
In secondo luogo, riguardo alle dichiarazioni dei concorrenti della ricorrente inserite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel complesso degli
indizi giacché consentirebbero di dimostrare la sua partecipazione all’infrazione in parola, dagli elementi di prova considerati
dalla [OSCURATO:PERSONA], di cui ai punti 117 e 120 supra, emerge che si tratta delle dichiarazioni della EKA e di quelle della FC,
ad esclusione di ogni altra società, rese durante il periodo dell’infrazione e che la [OSCURATO:PERSONA] considera a carico della
ricorrente. Infatti, si deve necessariamente affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, né durante la fase preliminare
né al termine del contraddittorio del procedimento amministrativo, delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], di cui al punto
6 supra e allegate al ricorso sub allegato A.3, per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
176
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato l’ammissione della ricorrente in merito alla sua partecipazione alla riunione
illecita del 28 gennaio 1998. Per stabilire la portata di tale partecipazione, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulle annotazioni del
sig. S. (FC) riguardanti tale riunione, nonché sulle dichiarazioni della FC e della EKA.
177
Occorre innanzi tutto determinare il valore probatorio degli elementi di prova considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio alla
luce delle conclusioni di cui ai punti 163‑176 supra e, successivamente, verificare se tali elementi costituiscano prove sufficienti
in grado di dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
Sul valore probatorio degli elementi di prova a carico della ricorrente
– Sulle prove scritte contemporanee alla partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione di cui trattasi
178
In via preliminare, è necessario analizzare l’esame del valore probatorio delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione
illecita del 28 gennaio 1998 unitamente a quello sull’ammissione della ricorrente in merito alla propria partecipazione alla
detta riunione (v. punti 216‑218 supra).
179
In via principale, per quanto riguarda i tre riferimenti alla ricorrente, relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui
al punto 349 della decisione impugnata, occorre rilevare, quale primo punto, che, alla luce delle osservazioni formulate dalle
parti nelle loro memorie, nonché delle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale per iscritto o in udienza, le annotazioni
del sig. S. (FC), così come figurano nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], ossia in forma di documento dattiloscritto, risultano
essere una trascrizione in tale formato e una traduzione dal finlandese in inglese, effettuata dal sig. S. (FC), di annotazioni
manoscritte in finlandese che egli stesso aveva preso in occasione di ogni fatto in esse riferito e descritto. In proposito,
nonostante alcune rettifiche sotto il profilo della forma o della terminologia, per quanto concerne alcuni passaggi, su cui
il Tribunale ha richiamato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] in udienza, va osservato che, sebbene le annotazioni presenti nel
fascicolo traducano e trascrivano fedelmente le annotazioni manoscritte prese inizialmente dal sig. S. (FC), posto che queste
ultime sono state scritte all’epoca dei fatti dal sig. S. (FC), la loro versione trascritta in lingua inglese dev’essere considerata
come una prova scritta contemporanea all’infrazione. Pertanto, i tre riferimenti alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui
al punto 349 della decisione impugnata, formano prove di tale natura.
180
Più precisamente, per quanto riguarda, in primo luogo, le annotazioni prese dal sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica
del 16 dicembre 1996 con il sig. S. (EKA), il primo avrebbe affermato di aver interloquito con la ricorrente. Nel passaggio
della trascrizione del sig. S. (FC), nelle sue annotazioni relative a tale conversazione del 16 dicembre 1996, considerato
dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 349 della decisione impugnata, è indicato: «[RISERVATO]». In tale parte del punto 349 riguardante
la suddetta conversazione, si fa altresì riferimento al punto 130 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] indica
che, a suo giudizio, tale elemento di prova dimostra la partecipazione della ricorrente all’intesa, avendo essa partecipato
a un contatto illecito con un concorrente.
181
Riguardo, in secondo luogo, alle annotazioni del sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica del 4 dicembre 1998 con il
sig. S. (EKA), il secondo avrebbe affermato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interloquito con la ricorrente. Segue il passaggio
della trascrizione del sig. S. (FC) nelle sue annotazioni circa la conversazione anzidetta, considerato dalla [OSCURATO:PERSONA]
al punto 349 della decisione impugnata: «[RISERVATO]». In tale parte del punto 349 riguardante tale conversazione, si fa altresì
riferimento al punto 219 della decisione impugnata, in cui si riproduce la medesima citazione.
182
In terzo luogo, per quanto riguarda i commenti del sig. S. (FC) sulla sua conversazione telefonica del 9 dicembre 1999 con
il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]), uno dei due avrebbe dichiarato di aver interloquito con la ricorrente. Con riferimento a tale
ultima conversazione telefonica, al punto 349 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non essere stata in grado
di precisare quale dei due interlocutori avesse parlato con la ricorrente. Orbene, contrariamente a quanto lascia intendere
la [OSCURATO:PERSONA] al punto 349 della decisione impugnata, siffatta imprecisione non è di poco conto. Infatti, la molteplicità
del numero di intermediari riduce la credibilità dell’elemento di prova sui contatti in parola. Conseguentemente, il grado
di credibilità di tale trascrizione sarebbe maggiore se il sig. S. (FC) avesse effettivamente avuto la detta conversazione
con la ricorrente e non se fosse stato il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) a parlare con quest’ultima.
183
Inoltre, sempre riguardo a tale ultima conversazione telefonica del 9 dicembre 1999, occorre rilevare il contenuto del passaggio
delle annotazioni del sig. S. (FC) in proposito, come riprodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 349 della decisione impugnata:
«[RISERVATO]». Nella suddetta parte del punto 349 su tale conversazione, si fa altresì riferimento al punto 258 della decisione
impugnata. In tale ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che nella suddetta occasione i due interlocutori hanno discusso della
necessità di trovare un nuovo accordo generale tra i concorrenti. Oltre al passaggio summenzionato, come ripreso dalla [OSCURATO:PERSONA]
al punto 349 della decisione impugnata, emerge che le annotazioni del sig. S. (FC) riprodotte al punto 258 della decisione
impugnata precisano quanto segue:
«[RISERVATO]».
184
Quale secondo punto, va rammentato che, come risulta dal punto 350 della decisione impugnata, i tre riferimenti alla ricorrente,
relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349 della decisione impugnata, dimostrerebbero chiaramente, ad
avviso della [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di contatti telefonici diretti con la ricorrente e indicherebbero palesemente che quest’ultima
ha apportato il suo contributo diretto agli accordi generali sui prezzi. Inoltre, dalle memorie della [OSCURATO:PERSONA], nonché
dalle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, risulta, da un lato, che i tre elementi di prova sarebbero particolarmente
concludenti e costituirebbero dunque gli elementi principali a carico della ricorrente per dimostrare la sua partecipazione
all’infrazione unica, continuata e a livello europeo perseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che la ricorrente non avrebbe
contestato tali dichiarazioni e, infine, che tali prove contemporanee ai fatti incolperebbero in maniera particolarmente significativa
la ricorrente, senza peraltro essere le uniche raccolte dall’istituzione. Invece, riguardo alla sua asserita partecipazione
all’infrazione in parola, la ricorrente nega il valore probatorio dei suddetti elementi di prova contemporanei ai fatti.
185
Al riguardo, in primo luogo va rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti (v., in particolare il punto 76 di tale risposta) la ricorrente ha negato il valore probatorio delle annotazioni
del sig. S. (FC) e, in particolare, quello della conversazione telefonica del 16 dicembre 1996.
186
In secondo luogo, sotto un profilo generale, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], i tre
riferimenti alla ricorrente relativi alle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349 della decisione impugnata, costituiscono
prove indirette dell’asserita partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
187
Infatti, tali riferimenti menzionano, nel corso di conversazioni telefoniche fra i sigg. S. (FC) e S. (EKA) (16 dicembre 1996
e 4 dicembre 1998) ovvero fra i sigg. S. (FC) e L. ([OSCURATO:PERSONA]) (9 dicembre 1999), una discussione fra il sig. S. (FC)
e la ricorrente [v. annotazioni del sig. S. (FC) sulle sue conversazioni del 16 dicembre 1996 e del 9 dicembre 1999, qualora,
stanti le esitazioni della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, si ritenga che tale ultima conversazione telefonica abbia avuto luogo
fra il sig. S. (FC) e la ricorrente] o una discussione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente [v. le annotazioni del sig. S.
(FC) sulla sua conversazione del 4 dicembre 1998].
188
Conseguentemente, come sostiene la ricorrente, i tre riferimenti di cui al punto 349 della decisione impugnata e relativi
alle annotazioni del sig. S. (FC) si limitano a riportare, in maniera indiretta, un’asserita discussione anteriore all’evento
cui ciascuno di essi si riferisce direttamente, fra un concorrente della ricorrente e quest’ultima. Ciò detto, il valore probatorio
delle suddette prove risulta affievolito, in quanto esse non dimostrano la partecipazione della ricorrente all’infrazione
in parola. Affinché tali annotazioni possano costituire una prova diretta della suddetta partecipazione, occorrerebbe che
la [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto tale elemento di prova direttamente dalla ricorrente (durante una perquisizione presso i suoi
uffici, per esempio, perquisizione che, nel caso di specie, non è stata effettuata) oppure, a rigore, che si trattasse di
un’annotazione manoscritta contemporanea ai fatti [come quelle del sig. S. (FC)] che riferisca il contenuto di una discussione
fra l’autore dell’annotazione anzidetta e la ricorrente. Orbene, nella fattispecie, nessuno dei tre riferimenti relativi alle
annotazioni del sig. S. (FC) e considerati al punto 349 della decisione impugnata costituisce siffatta prova diretta della
partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola.
189
Pertanto, benché i suddetti tre riferimenti alla ricorrente di cui alle annotazioni del sig. S. (FC) e considerati al punto
349 della decisione impugnata, costituiscano prove contemporanee all’infrazione riferite a eventi in grado di definirla, occorre
tuttavia constatare che essi non sono affatto contemporanei a eventi che coinvolgono direttamente la ricorrente. Ciò detto,
nonostante il fatto che i tre riferimenti si riferiscono ad elementi sopravvenuti nel periodo dell’infrazione, per poterli
qualificare come prove occorre verificare che siano sufficientemente confermati da altri elementi di prova.
190
In terzo luogo, riguardo alle asserite discussioni fra il sig. S. (FC) e la ricorrente, di cui alle annotazioni del sig. S.
(FC) sulle conversazioni telefoniche del 16 dicembre 1996, e addirittura del 9 dicembre 1999, e, ribadiamolo, sempreché alla
luce delle esitazioni della [OSCURATO:PERSONA] in proposito si ritenga che tale ultima conversazione telefonica abbia avuto luogo
fra il sig. S. (FC) e la ricorrente, è sorprendente che il suddetto sig. S. (FC) non ne abbia trascritto il contenuto nelle
sue annotazioni.
191
Infatti, come emerge dagli elementi del fascicolo e, in particolare, dall’estratto delle annotazioni del sig. S. (FC), quest’ultimo
aveva la chiara abitudine di trascrivere nelle sue annotazioni i suoi contatti (telefonici o in occasione di riunioni) con
i concorrenti della FC. Del resto, ciò è quanto la [OSCURATO:PERSONA] lascia intendere nell'ultima frase del punto 351 della decisione
impugnata, quando afferma che «[l]e annotazioni del [sig. S. (FC)] sono verbali o resoconti di riunioni e di conversazioni
telefoniche a cui ha partecipato personalmente». Tuttavia, va osservato che nelle suddette annotazioni non esiste un verbale
o un resoconto di un qualsivoglia contatto telefonico diretto fra il sig. S. (FC) e la ricorrente.
192
In quarto luogo, va osservato che dalla trascrizione dell’audizione del sig. S. (FC) da parte della [OSCURATO:PERSONA] emerge che,
in quell’occasione, non sono state menzionate né pertanto confermate quelle due conversazioni con la ricorrente, come citate
nelle annotazioni sulle proprie conversazioni del 16 dicembre 1996 e del 9 dicembre 1999. Parimenti, il Tribunale osserva
che, nel corso della medesima audizione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha neanche ritenuto necessario domandare chiarimenti al sig. S.
(FC) circa l’assenza, nelle sue annotazioni, di un resoconto delle sue asserite conversazioni telefoniche con la ricorrente,
né sul contenuto di tali discussioni, né, ancora, sul significato corretto dei tre riferimenti alla ricorrente di cui alle
sue annotazioni e considerati al punto 349 della decisione impugnata.
193
Quale terzo punto, alla luce delle considerazioni esposte ai punti 184‑192 supra, occorre valutare il valore probatorio che
può essere riconosciuto a ciascuno dei riferimenti di cui al punto 349 della decisione impugnata.
194
In primo luogo, riguardo alle annotazioni del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 16 dicembre 1996, si può senz’altro
riconoscere che la menzione presente nella suddetta annotazione, come evidenziata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 349 della decisione
impugnata, ossia «[RISERVATO]», può costituire un principio di prova sull’esistenza di contatti diretti fra un membro del
cartello e la ricorrente.
195
Nondimeno, come rilevato nelle considerazioni generali illustrate ai punti 186‑192 supra, occorre constatare che non esistono
annotazioni del sig. S. (FC) direttamente riferite al suo asserito colloquio con la ricorrente a cui fa riferimento nelle
annotazioni sulla conversazione telefonica del 16 dicembre 1996. Nella trascrizione della sua audizione non è nemmeno presente
una qualsiasi informazione sulla conversazione telefonica del 16 dicembre 1996 o sull’asserita discussione anteriore con la
ricorrente. Peraltro, al punto 130 della decisione impugnata, che si riferisce alla detta conversazione telefonica, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha dimostrato alcunché in grado di attribuire alle osservazioni del sig. S. (FC) un valore probatorio sufficiente in tal
senso. Del resto, va detto che dalle dichiarazioni della EKA non risulta alcun elemento in grado di confermare il contenuto
della conversazione telefonica del 16 dicembre 1996, come riferito nell’annotazione anzidetta del sig. S. (FC).
196
Pertanto, è opportuno ritenere che, in assenza di qualunque elemento di prova che confermi il contenuto delle annotazioni
del sig. S. (FC) riguardo alla conversazione telefonica del 16 dicembre 1996, durante la quale sarebbe stato pronunciato il
nome della ricorrente che, però, non sarebbe stata direttamente coinvolta, tale riferimento alla ricorrente nelle suddette
annotazioni non costituisce un elemento di prova sufficientemente affidabile per dimostrare la sua partecipazione all’infrazione
in parola.
197
In secondo luogo, riguardo alle annotazioni del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 4 dicembre 1998 fra i sigg. S.
(FC) e S. (EKA), nonostante la vaghezza dei termini impiegati dalla [OSCURATO:PERSONA] per riferire l’asserita discussione fra la
[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, si può ritenere che l’indicazione presente nella suddetta annotazione, posta in rilievo dalla
[OSCURATO:PERSONA] al punto 349 della decisione impugnata, ossia «[RISERVATO]», può altresì costituire un principio di prova circa
l’esistenza di contatti diretti fra un membro del cartello e la ricorrente.
198
Nondimeno, va innanzi tutto osservato che questa annotazione non riferisce un colloquio fra un interlocutore della conversazione
telefonica del 4 dicembre 1998 e la ricorrente, bensì una discussione fra una terza persona, la [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente.
Si deve poi rilevare che dalla trascrizione dell’audizione del sig. S. (FC) ad opera della [OSCURATO:PERSONA] non risulta alcuna
informazione che fornisca maggiori chiarimenti sul contenuto della conversazione anzidetta, come trascritto nelle sue annotazioni.
Peraltro, va osservato che, al punto 219 della decisione impugnata, che si riferisce alla conversazione telefonica anzidetta,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha riferito altri elementi di prova in grado di attribuire alle annotazioni del sig. S. (FC) un valore
probatorio sufficiente in tal senso. Parimenti, occorre nuovamente notare che dalle dichiarazioni della EKA non risulta alcun
elemento in grado di confermare il contenuto della conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, come riferito nell’annotazione
anzidetta del sig. S. (FC). Da ultimo, si deve rilevare che dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] [sig. L. ([OSCURATO:PERSONA])]
durante l’audizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 24 settembre 2004, non emerge alcun elemento in grado di corroborare
il contenuto della conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, come riferito nelle annotazioni del sig. S. (FC), ossia che
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto colloqui con la ricorrente. Tale ultima constatazione non è tutto sommato sorprendente in quanto,
come sostiene la ricorrente, dalla trascrizione di tale ultima audizione della [OSCURATO:PERSONA] risulta che quest’ultima identificava
la ricorrente come un membro dell’intesa soltanto con riferimento al primo periodo, ossia fra ottobre 1994 e la metà del 1998,
e non durante il secondo periodo, ossia fra la metà del 1998 e maggio 2000.
199
Pertanto, occorre constatare che, in assenza di un qualsiasi elemento di prova che confermi il contenuto delle annotazioni
del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, tale riferimento alla ricorrente nelle suddette annotazioni
non costituisce un elemento di prova sufficientemente affidabile per dimostrarne la partecipazione all’infrazione in parola.
200
In terzo luogo, riguardo alle annotazioni del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 9 dicembre 1999 fra i sigg. S.
(FC) e L. ([OSCURATO:PERSONA]), si può ancora una volta riconoscere che l’indicazione presente nella suddetta annotazione, posta
in rilievo dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 349 della decisione impugnata, ossia «[RISERVATO]», può costituire un principio di prova
circa l’esistenza di contatti diretti fra un membro del cartello e la ricorrente.
201
Nondimeno, da un lato, se fosse stato il sig. S. (FC) ad aver parlato con la ricorrente, come è già stato osservato nelle
considerazioni generali illustrate ai punti 186‑192 supra, va rilevato che non esiste alcuna annotazione del sig. S. (FC)
direttamente inerente al suo asserito colloquio con la ricorrente, a cui fa riferimento nelle sue annotazioni. Nemmeno nella
trascrizione della sua audizione è presente una qualsiasi informazione su tale asserita discussione con la ricorrente. Peraltro,
al punto 258 della decisione impugnata, che si riferisce alla detta conversazione telefonica, la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto
alcun altro elemento di prova in grado di attribuire alle osservazioni del sig. S. (FC) un valore probatorio sufficiente circa
la conversazione telefonica del 9 dicembre 1999. Infine, così come per la conversazione telefonica del 4 dicembre 1998, dalle
dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] [sig. L ([OSCURATO:PERSONA])] rese durante la relativa audizione da parte della [OSCURATO:PERSONA],
il 24 settembre 2004, non risulta alcun elemento in grado di orientare il Tribunale in merito alle annotazioni del sig. S.
(FC) prese durante la sua conversazione telefonica del 9 dicembre 1999.
202
Dall’altro lato, se fosse stato il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) ad aver interloquito con la ricorrente, occorrerebbe allora rilevare
che il contenuto di tale conversazione, come trascritto dal sig. S. (FC) nelle sue annotazioni, sarebbe incoerente rispetto
alle dichiarazioni del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]), rese durante la sua audizione del 24 settembre 2004. Invero, dalle anzidette
dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] rese durante la detta audizione, non soltanto non risulta un qualsivoglia contatto tra essa
e la ricorrente ma, soprattutto e ancora una volta, come sostiene la ricorrente, emerge che, mentre la [OSCURATO:PERSONA] identificava
la ricorrente come un membro dell’intesa per il primo periodo, ossia fra ottobre 1994 e la metà del 1998, non faceva altrettanto
per il secondo, ossia fra la metà del 1998 e maggio 2000.
203
Pertanto, occorre constatare che, in assenza di un qualsiasi elemento di prova in grado di confermare il contenuto delle annotazioni
del sig. S. (FC) sulla conversazione telefonica del 9 dicembre 1999, tale riferimento alla ricorrente nelle suddette annotazioni
non costituisce un elemento di prova sufficientemente affidabile per dimostrarne la partecipazione all’infrazione in parola.
204
Tenuto conto di tutte le considerazioni esposte ai punti 178‑203 supra, in assenza di un qualsiasi elemento di prova che confermi
il contenuto dei tre riferimenti alla ricorrente contenuti nelle annotazioni del sig. S. (FC), di cui al punto 349 della decisione
impugnata, va osservato che i tre elementi di prova anzidetti considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono sufficientemente affidabili
per dimostrare, in quanto tali, il comportamento anticoncorrenziale della ricorrente.
– Sulle dichiarazioni della FC e della EKA
205
Riguardo alle dichiarazioni dei concorrenti della ricorrente, come osservato al punto 175 supra, l’esame del relativo valore
probatorio riguarda soltanto le dichiarazioni della EKA e della FC.
206
In primo luogo, occorre esaminare l’argomento sollevato dalla ricorrente volto a contestare l’affidabilità delle dichiarazioni
di concorrenti per beneficiare della comunicazione sulla cooperazione. In proposito, è sufficiente rammentare che, come emerge
dalla giurisprudenza citata ai punti 100‑106 supra, nessuna disposizione né alcun principio generale del diritto dell’Unione
europea impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi, nei confronti di un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate,
quand’anche ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di una domanda mirante a usufruire del beneficio della comunicazione sulla
cooperazione per ricavarne l’immunità o la riduzione dell’ammenda. Tuttavia, dagli stessi punti emerge che la dichiarazione
di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate,
non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata
da altri elementi di prova, restando inteso che il grado di corroborazione richiesto può essere minore, in base all’affidabilità
delle dichiarazioni in parola. Siffatto requisito di corroborazione della dichiarazione di un’impresa deve altresì essere
rispettato in caso di contestazione della detta dichiarazione da parte di un’altra impresa accusata. Orbene, è pacifico che
nel caso di specie la ricorrente contesta l’esattezza delle dichiarazioni della EKA e della FC.
207
In secondo luogo, occorre dunque valutare l’affidabilità delle dichiarazioni della EKA e della FC.
208
Innanzi tutto, la [OSCURATO:PERSONA] affronta nella parte 4.3 le dichiarazioni della EKA sulla riunione di Turku del 14 ottobre 1997
e sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998.
209
Quanto alle dichiarazioni della EKA sulla riunione di Turku del 14 ottobre 1997, fra la FC e la EKA, queste sono citate al
punto 162 della decisione impugnata, nella parte 4.3. In tale passaggio delle dichiarazioni della EKA, ripreso al punto 162,
viene indicato che la FC ha incrementato in maniera costante le consegne in Spagna e Portogallo e che il rischio che si correva
era che ciò potesse portare i produttori spagnoli verso la Francia. La EKA avrebbe poi dichiarato: «[RISERVATO]».
210
In seguito, ai punti 163 e 164 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] cita le annotazioni del sig. S. (FC) e quelle del
sig. W. (EKA). Tuttavia, occorre osservare che, sebbene le annotazioni anzidette espongano le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della EKA circa le prospettive in essere sul mercato spagnolo, il nome della ricorrente non vi compare mai, né direttamente,
né indirettamente.
211
Infine, nella conclusione di cui al punto 165 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue sulla riunione
di Turku del 14 ottobre 1997:
«[L]a questione del mancato rispetto da parte della [FC] delle quote di mercato in Portogallo, Spagna e Francia è stata affrontata.
La EKA e la [FC] hanno altresì concordato un aumento di prezzo in questi paesi, fatto salvo l’appoggio di altri concorrenti».
212
Non può essere accolta tale ultima interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle dichiarazioni della EKA di cui al punto 162 della
decisione impugnata. Infatti, dal contenuto di tale dichiarazione risulta soltanto che la EKA e la FC si erano messe d’accordo
per osservare le reazioni degli altri concorrenti qualora avessero aumentato i prezzi. Per contro, secondo gli elementi del
fascicolo e contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 165 della decisione impugnata, non può dedursi che
si dovesse ottenere l’approvazione di concorrenti quali la ricorrente per procedere ad un aumento dei prezzi. Inoltre, come
poc’anzi osservato, anche se le annotazioni dei sigg. S. (FC) e W. (EKA), di cui, rispettivamente, ai punti 163 e 164 della
decisione impugnata, esprimono la presenza di tensioni sui mercati spagnolo e portoghese, con rischi di ripercussioni sul
mercato francese, queste non indicano in alcun modo un qualsiasi coinvolgimento della ricorrente, né confermano la dichiarazione
della EKA sull’esistenza di un accordo sull’aumento dei prezzi, soggetto all’approvazione di concorrenti, come la ricorrente.
213
Da ultimo, in ogni caso, come fa valere la ricorrente, non può escludersi che, in virtù del comportamento degli operatori
su un mercato concorrenziale, se, a causa della penetrazione di un concorrente nel mercato anzidetto, uno dei due dovesse
perdere quote di mercato, quest’ultimo tenterebbe logicamente di trovare clienti nei mercati vicini. Pertanto, occorre osservare
che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che durante la riunione di Turku del 14 ottobre 1997 la FC
e la EKA abbiano potuto dichiarare la presenza del rischio di ripercussione sul mercato francese dell’aumento delle consegne
della FC sul mercato spagnolo non può, in assenza di altri elementi di prova a sostegno, essere interpretato nel senso di
dimostrare la partecipazione di un concorrente come la ricorrente ad un’infrazione ai sensi dell’art. 81 CE. Pertanto, in
difetto di altri elementi di prova che corroborino tale dichiarazione della EKA, occorre osservare che la ricorrente contesta
legittimamente l’affidabilità di tale dichiarazione.
214
[OSCURATO:PERSONA] affronta le dichiarazioni della EKA sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998 nella parte 4.3 della decisione
impugnata. Più precisamente, al punto 182 della suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, «nelle rispettive dichiarazioni,
la EKA, la FC e la ricorrente hanno indicato che [i sigg. S. (EKA), L. ([OSCURATO:PERSONA]), A. ([OSCURATO:PERSONA]) e S. (FC)] avevano
partecipato a tale riunione». Pertanto, poiché, come sopra indicato, il terzo tipo di prove di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA]
consiste nell’ammissione della ricorrente circa la propria partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, l’esame
dell’affidabilità delle dichiarazioni della EKA sulla detta riunione va affrontato in sede di valutazione del valore probatorio
di tale ammissione.
215
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] considera le dichiarazioni della FC nella parte 4.3 unicamente per quanto riguarda la riunione
illecita del 28 gennaio 1998. Più precisamente, al punto 182 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dichiara anche che «nelle
rispettive dichiarazioni, la EKA, la FC e [la ricorrente] hanno affermato che [i sigg. S. (EKA), L. ([OSCURATO:PERSONA]), A. ([OSCURATO:PERSONA])
e S. (FC)] avevano partecipato a tale riunione». Pertanto, per i motivi identici a quelli esposti al punto 214 supra, in merito
alle dichiarazioni della EKA sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998, l’esame dell’affidabilità delle dichiarazioni della
FC sulla detta riunione va affrontato in sede di valutazione del valore probatorio di tale ammissione.
– Sulle ammissioni della ricorrente in merito alla sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998
216
La ricorrente non nega di aver partecipato alla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Al contrario, essa sostiene che, come
risulterebbe dalle annotazioni del sig. S. (FC), tale partecipazione è stata parziale e una partecipazione a uno solo dei
72 contatti anticoncorrenziali elencati nell’allegato I della decisione impugnata è insufficiente per dimostrare la partecipazione
della ricorrente all’infrazione in parola.
217
Sulle ammissioni della ricorrente circa la propria partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, va rammentato
che secondo la giurisprudenza il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa
durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] può costituire un elemento di prova integrativo ai
fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale (sentenza della Corte 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6371, punto 90).
218
Pertanto, affinché si possa ritenere che le suddette ammissioni siano una prova affidabile, durante la fase dell’esame della
fondatezza di un ricorso giurisdizionale occorre verificare se il contenuto di dette ammissioni integri altri elementi di
prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998.
219
In primo luogo, riguardo alla partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, è innanzi tutto
pacifico che, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha espressamente ammesso di avervi
partecipato.
220
In seguito, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto inizialmente dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie e come essa
stessa ha ammesso nelle sue osservazioni del 3 settembre 2010 sulla relazione di udienza, la partecipazione alla riunione
illecita del 28 gennaio 1998 costituisce la prima partecipazione della ricorrente a una riunione dell’intesa in parola. Inoltre,
è necessario rilevare che siffatta constatazione risulta in maniera esplicita dalle dichiarazioni della FC, come figurano
nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]. Dalle dette dichiarazioni emerge che la riunione illecita del cartello del 28 gennaio 1998
era simile alle precedenti «con la differenza che vi partecipava anche [la ricorrente]».
221
In secondo luogo, dai punti 182‑186 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA], oltre all’esplicita ammissione della
ricorrente circa la sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, ha espressamente fatto riferimento ad altri
elementi di prova in grado di dimostrare la detta partecipazione. Essa ha in tal modo rimandato, da un lato, alle annotazioni
del sig. S. (FC) sulla detta riunione, riprodotte alle pagine 1159 e 1160 del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro,
alle dichiarazioni della EKA.
222
Riguardo alle suddette pagine del fascicolo contenenti le annotazioni del sig. S. (FC), il Tribunale constata che, in risposta
a un quesito posto alla ricorrente in udienza, quest’ultima ha indicato di non essere più certa che le annotazioni riprodotte
nelle suddette pagine del fascicolo si riferissero effettivamente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 e che, se così
fosse, esse avrebbero descritto una riunione a cui il sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]) non aveva partecipato.
223
In proposito, in primo luogo il Tribunale osserva che, dal punto 24 della risposta della ricorrente alla comunicazione degli
addebiti, emerge con chiarezza che quest’ultima ha citato fra virgolette alcuni passaggi ripresi dalle annotazioni del sig. S.
(FC) e, più precisamente, quelli relativi ai trattini 14‑22 e 24‑32 delle dette annotazioni. Inoltre, sempre al punto 24 della
sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente identifica espressamente il punto 163 della detta comunicazione
nel senso che esso riproduce contenuti delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Infine,
il Tribunale osserva che, al punto 25 della summenzionata risposta, la ricorrente formula osservazioni sul contenuto delle
annotazioni citate al punto 163 della detta comunicazione senza però mai negare che le annotazioni anzidette vertano su scambi
di informazioni intervenuti durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998, in presenza del sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]).
224
In secondo luogo, il Tribunale constata che, dal secondo paragrafo introduttivo delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione
illecita del 28 gennaio 1998, come indicato in alto alla pagina 1159, risulta che la partecipazione della ricorrente a questa
riunione era stata programmata dai sigg. S. (FC) e L. ([OSCURATO:PERSONA]).
225
In terzo luogo, dalle annotazioni del sig. S. (FC) prese durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998, come riprodotte
alle pagine 1159 e 1160 del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], risulta che, senza che ciò sia stato negato dalla ricorrente nelle
sue memorie o in udienza, il suo nome compariva implicitamente, in forma abbreviata, ossia «Arag.» o «Ara», o indirettamente,
con il nome del suo rappresentante sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]), nelle conversazioni che hanno avuto luogo tra i partecipanti durante
la detta riunione.
226
Conseguentemente, occorre innanzi tutto ritenere che le annotazioni del sig. S. (FC), di cui alle pagine 1159 e 1160 del fascicolo
della [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto attualmente asserito dalla ricorrente, si riferiscono alla riunione illecita del
28 gennaio 1998 a cui essa ha ammesso di avere partecipato. Pertanto, le dette note sono contemporanee a un evento a cui la
ricorrente ha partecipato direttamente.
227
In seguito, le ammissioni della ricorrente circa la sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 che integrano,
ai sensi della giurisprudenza rammentata al punto 217 supra, le annotazioni del sig. S. (FC) e le dichiarazioni della EKA
e della FC per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente alla detta riunione (v. punti 214 e 215 supra), nonché le
presenti ammissione e le suddette annotazioni e dichiarazioni costituiscono elementi di prova sufficientemente affidabili
che possono essere legittimamente opposti alla ricorrente.
Sul carattere preciso e concordante del complesso degli indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione
della ricorrente all’infrazione di cui trattasi
228
Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 95 e 96 supra, nonché delle precedenti conclusioni sugli elementi di prova
raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e relativamente al loro rispettivo valore probatorio, in questa fase occorre valutare, in maniera
globale, se il complesso degli indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione
in parola risponda ai requisiti di precisione e concordanza che consentono di fondare la ferma convinzione del fatto che la
ricorrente abbia partecipato all’infrazione in parola.
229
In primo luogo, il Tribunale verifica che, riguardo alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, a cui la ricorrente ha ammesso
di aver partecipato, tanto dalle annotazioni del sig. S. (FC), quanto dalle dichiarazioni della FC e della EKA emerge che
i partecipanti alla detta riunione, in tale occasione, da un lato si sono scambiati informazioni sensibili sulle loro attività
sull’intero territorio del SEE e, dall’altro, hanno negoziato tra loro quote di mercato e i relativi prezzi di vendita.
230
In proposito, in prima battuta, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 183‑186 della decisione impugnata, i
partecipanti hanno esaminato in maniera approfondita i mercati del clorato di sodio in Spagna, in Francia e in Portogallo,
analizzando al contempo le rispettive situazioni sul mercato belga.
231
Per quanto concerne tali mercati, dai trattini 9‑32 delle annotazioni del sig. S. (FC) emerge dunque, innanzi tutto, che i
partecipanti si sono scambiati dati sui rispettivi volumi di produzione, sui prezzi di vendita e sulle quote di mercato, in
particolare, per gli anni 1996 e 1997. È ben vero che la ricorrente contesta l’importo che la riguarda, come indicato ai trattini
14 e 19 delle annotazioni del sig. S. (FC) relativamente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Tuttavia, va osservato
che, da un lato, la ricorrente ammette di aver partecipato alla detta riunione e, dall’altro, essa non contesta l’oggetto
dei colloqui di cui ai trattini 9‑28 delle annotazioni anzidette, non negando, peraltro, di aver partecipato ai colloqui di
cui ai trattini 14 e 19 delle dette annotazioni, contestando unicamente gli importi dei dati che la riguardano e che vi sono
contenuti e, infine, non negando nemmeno che, come riportato al trattino 21, «[RISERVATO]» e al trattino 22, «[RISERVATO]».
232
In seguito, come emerge dalle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998, nonché dalle sue dichiarazioni
e da quelle della EKA del 2003, i partecipanti e, in particolare, la ricorrente hanno altresì avviato trattative per spartirsi
quote di mercato o addirittura per fissare prezzi. È questo il contenuto del trattino 23 delle annotazioni del sig. S. (FC)
sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998 che, riguardo al mercato spagnolo, [RISERVATO]. Parimenti, dai trattini 29 e 30
delle dette annotazioni del sig. S. risulta che, riguardo al mercato francese, [RISERVATO].
233
Conseguentemente, come confermato nelle dichiarazioni della FC e della EKA, da tali annotazioni risulta che l’oggetto della
riunione illecita del 28 gennaio 1998 era anticoncorrenziale e che le trattative hanno riguardato diversi mercati del territorio
del SEE. Pertanto, considerata la partecipazione sostanziale della ricorrente alla suddetta riunione, e ciò, in particolare,
riguardo all’espressione delle sue richieste in termini di volumi sui mercati spagnolo e francese e della conferma circa il
mantenimento dei propri prezzi su quest’ultimo mercato, essa non può asserire di ignorare o che non sarebbe stata in grado
di constatare l’oggetto anticoncorrenziale di tale riunione. Infine, durante la partecipazione della ricorrente alla riunione
illecita del 28 gennaio 1998, si deve rilevare che, da un lato, era sua chiara intenzione parteciparvi e che, dall’altro,
nessun elemento consente di dimostrare che essa si sia pubblicamente dissociata dall’obiettivo anticoncorrenziale della detta
riunione.
234
In secondo luogo, le precedenti osservazioni non possono essere rimesse in discussione dall’affermazione della ricorrente
sull’asserita parzialità della sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Invero, in risposta ai quesiti
posti in udienza dal Tribunale in merito all’oggetto della sua partecipazione e alla sua completezza o parzialità, la ricorrente
non ha dimostrato né che la sua partecipazione avesse un obiettivo diverso da quello degli altri partecipanti alla detta riunione,
né di essersi pubblicamente dissociata dal contenuto di tale riunione, né ancora di aver apportato un qualsiasi elemento di
prova in grado di dimostrare con un certo grado di certezza che, in base alle sue affermazioni, essa avrebbe partecipato parzialmente
a detta riunione.
235
Semmai, riguardo all’asserita parzialità della sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998, da un lato la
ricorrente insiste sulla natura del tutto informale e assai rapida di tale riunione, dall’altro si avvale del contenuto del
secondo paragrafo introduttivo che si trova in alto alla pagina 1159 del fascicolo e, infine, in udienza ha sostenuto che
il sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]), che rappresentava la ricorrente in tale riunione, l’avrebbe abbandonata per fare ritorno a Madrid.
236
Sulla natura informale della riunione illecita del 28 gennaio 1998, è sufficiente osservare che, come emerge dalle constatazioni
esposte ai punti 230‑233 supra, a prescindere dalla forma assunta dalla detta riunione, il relativo oggetto era anticoncorrenziale
e che la ricorrente non poteva ignorare né l’oggetto né la dimensione geografica dell’infrazione in parola.
237
Riguardo al contenuto del secondo paragrafo introduttivo, occorre innanzi tutto rilevare, come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in
udienza, che il detto paragrafo non figurava nelle prime annotazioni manoscritte del sig. S. (FC), ma è stato aggiunto da
quest’ultimo al momento della trascrizione in inglese delle summenzionate annotazioni. Dal suddetto contenuto emerge poi in
maniera palese che in tale secondo paragrafo introduttivo il sig. S. ha riportato il contenuto di una conversazione telefonica
fra i sigg. S. (FC) e L. ([OSCURATO:PERSONA]) del 14 gennaio 1998.
238
Tanto dal suddetto paragrafo, quanto dalle annotazioni del sig. S. (FC) prese in occasione della succitata conversazione telefonica
e riprodotte alla pagina 1147 del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], risulta senza dubbio che in tale circostanza i sigg. S. (FC)
e L. ([OSCURATO:PERSONA]) avevano richiamato la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 prevedendo
che la detta partecipazione si sarebbe limitata alle discussioni sui mercati spagnolo, francese e portoghese. Tuttavia, va
rilevato che né dalle annotazioni del sig. S. (FC), né dalle dichiarazioni della EKA emerge che la partecipazione della ricorrente
sia stata effettivamente parziale.
239
Non può essere accolta l’affermazione della ricorrente, espressa in udienza in risposta a quesiti posti dal Tribunale per
dimostrare la parzialità della sua partecipazione alla detta riunione, secondo cui il sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]) aveva abbandonato
quasi subito la riunione illecita del 28 gennaio 1998, in quanto il sig. A. aveva dovuto prendere un aereo per fare rientro
a Madrid. Infatti, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, e altresì ritenuto pacifico dalla ricorrente nella medesima
occasione, dalle risposte scritte della ricorrente a quesiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla riunione illecita del 28 gennaio
1998, contenute in particolare alle pagine 12856 e 12857 del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] (v. allegato E. 1), emerge che la
ricorrente ha espressamente affermato che, da un lato, dall'estratto conto di una carta di credito del sig. A. ([OSCURATO:PERSONA])
risultava che quest’ultimo era rimasto all’hotel Sheraton di Bruxelles la sera del 28 gennaio 1998 e, dall’altro, che, da
annotazioni sull’estratto conto anzidetto si ricava, in primo luogo, che il motivo del suo spostamento a Bruxelles era una
riunione ufficiale del CEFIC presso il medesimo albergo e, in secondo luogo, che questi aveva partecipato a una riunione a
margine della detta riunione ufficiale, la cui data doveva essere identica a quella della riunione ufficiale. Pertanto, la
ricorrente sostiene erroneamente che il sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]) avesse lasciato quest’ultima riunione per rientrare in aereo
a Madrid la sera stessa.
240
Infine, nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale, la ricorrente ha altrettanto erroneamente sostenuto che dal trattino
40 delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998 risultava l’assenza del sig. A. ([OSCURATO:PERSONA])
dalla detta riunione. Il suddetto trattino è formulato come segue: «[RISERVATO]». Invero, anche se le summenzionate annotazioni
di cui al trattino anzidetto riportano effettivamente una valutazione di terzi delle funzioni della ricorrente, va tuttavia
osservato che esse non consentono in ogni caso di concludere che il sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]) avesse lasciato allora la riunione
e ciò tanto meno per il fatto che manca palesemente l’unico elemento riferito dalla ricorrente per dimostrare l’asserita parzialità
della sua partecipazione, come constatato al punto 239 supra.
241
Pertanto, occorre respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui la sua partecipazione alla riunione
illecita del 28 gennaio 1998 sarebbe stata parziale.
242
In terzo luogo, posto che la ricorrente ha partecipato all’intera riunione illecita del 28 gennaio 1998, si deve necessariamente
considerare che, poiché i partecipanti alla detta riunione, in tale occasione e in funzione della loro presenza sui mercati
in questione, si sono scambiati informazioni non soltanto sulle proprie attività fuori dal SEE [v. trattini 1‑7, 33‑38 delle
annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998], ma anche su vari mercati all’interno del SEE, ossia
il Belgio, la Spagna, la Francia e il Portogallo [v. i trattini 9‑32 delle annotazioni del sig. S. (FC) sulla riunione illecita
del 28 gennaio 1998] nonché la Finlandia, la Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] e la Norvegia [v. i trattini 26 e 42‑48 delle annotazioni
del sig. S. (FC) sulla riunione illecita del 28 gennaio 1998], la ricorrente non poteva ignorare che l’intesa a cui partecipava
coprisse una parte sostanziale del SEE, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in particolare al punto 347 della decisione impugnata.
243
Dalle considerazioni sopra illustrate in primo luogo riguardo, da un lato, agli elementi di prova raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA]
sul contenuto delle discussioni durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998 a cui ha partecipato la ricorrente e, dall’altro,
all’ammissione di quest’ultima circa la sua partecipazione alla detta riunione, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in
modo giuridicamente valido la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998. Poiché, come emerge
dal punto 78 della decisione impugnata (v. punto 19 supra), e senza che ciò sia stato contestato durante il procedimento amministrativo
o dinanzi al Tribunale, i contatti volti a determinare i comportamenti dei membri dell’intesa sul mercato in previsione della
negoziazione annuale dei contratti fra i produttori di clorato di sodio e i loro clienti si infittivano, di norma, al termine
dell’anno precedente, o addirittura continuavano fino all’inizio dell’anno pertinente, è opportuno osservare che la prova
riportata della partecipazione della ricorrente alla riunione illecita del 28 gennaio 1998 bastava a consentire alla [OSCURATO:PERSONA]
di ritenere che la detta ricorrente avesse partecipato all’intesa nel 1998.
244
In secondo luogo, in merito ad altri elementi di prova che compongono il complesso degli indizi, ossia i tre riferimenti alla
ricorrente, di cui al punto 349 della decisione impugnata, e le dichiarazioni della EKA, occorre rilevare che, come risulta
dal punto 78 della decisione impugnata, i contatti fra i membri dell’intesa, da un lato, avevano luogo di norma alla fine
di ogni anno civile, se non all’inizio dell’anno oggetto delle discussioni, e, dall’altro, avevano ad oggetto una ripartizione
dei mercati in questione su base annua. Da tale osservazione – che la ricorrente non rimette in discussione – deriva che gli
altri elementi di prova del complesso degli indizi riguardano contatti precisi e distribuiti nel tempo (ossia le conversazioni
telefoniche del 16 dicembre 1996, del 4 dicembre 1998 e del 9 dicembre 1999, nonché la riunione del 14 ottobre 1997), che
potevano riferirsi ad anni diversi dell’infrazione in parola (ossia, quanto alle suddette conversazioni telefoniche, agli
anni 1997, 1999 e 2000, o addirittura, riguardo alla riunione del 14 ottobre 1997, al 1998).
245
Pertanto, oltre al fatto che, come osservato ai punti 204, 212 e 213 supra, gli altri elementi di prova non sono affidabili,
e nonostante le osservazioni esposte al punto 243 supra sulle prove in merito all’anno civile 1998, i suddetti elementi sono
eccessivamente scollegati e frammentari.
246
Ciò detto, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 96 e 97 supra, occorre osservare che il complesso degli indizi
invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], valutato nel suo insieme, non è sufficientemente preciso e concordante e, in particolare, non
consente di svelare coincidenze o indizi per fondare la ferma convinzione, fosse anche attraverso deduzioni, che la ricorrente
ha partecipato a tutte le infrazioni in parola, vale a dire dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000. Per contro, si deve rilevare
che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la prova della partecipazione della ricorrente all’intesa soltanto per l’anno civile 1998.
247
Dev’essere pertanto accolta la prima parte del primo motivo, in quanto parzialmente fondata, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso
un errore nella decisione impugnata concludendo che la ricorrente avesse partecipato all’infrazione in parola nei periodi
fra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e fra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000. Per il resto, occorre respingere
la prima parte del primo motivo.
248
In conclusione, senza che sia necessario esaminare la fondatezza degli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno della
seconda parte del primo motivo, relativa alla mancanza di prova sufficiente sull’asserita partecipazione della ricorrente
all’infrazione in parola, quale infrazione unica e continuata e riguardante l’intero SEE, dev’essere parzialmente accolto
il primo motivo sollevato dalla ricorrente, essendo detta parte priva di oggetto, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso
per la partecipazione della ricorrente all’infrazione nei periodi compresi fra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e
fra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000. Per il resto – e dunque in merito alla conclusione della [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione
all’infrazione dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 – il motivo anzidetto deve essere dichiarato infondato.
249
Occorre dunque annullare parzialmente l’art. 1, lett. g), della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato,
quale periodo di durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in parola, i periodi compresi, da un lato, fra
il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e, dall’altro, fra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000.
2.
Sul secondo motivo, relativo a errori di diritto e di valutazione commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase del calcolo dell’importo
dell’ammenda inflitta alla ricorrente
c) Argomenti delle parti
250
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di diritto e di valutazione nella fase del calcolo dell’importo
dell’ammenda che le è stata inflitta. Tale secondo motivo è suddiviso in tre parti relative, rispettivamente, da un lato,
al carattere sproporzionato e discriminatorio dell’ammenda inflitta, dall’altro a un errore nel calcolo della durata dell’infrazione
in parola e, infine, alla mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti specifiche a favore della ricorrente.
251
In primo luogo, sul carattere asseritamente sproporzionato e discriminatorio dell’ammenda che le è stata inflitta, la ricorrente
fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzi tutto commesso un errore di valutazione in merito alla determinazione della gravità
dell’infrazione commessa, applicandole il medesimo grado di gravità dei capofila destinatari della decisione impugnata. Invero,
la natura dell’infrazione commessa dalla ricorrente non sarebbe equiparabile a quella commessa dagli altri partecipanti all’intesa
in parola. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che la durata della sua partecipazione all’infrazione
non era stata superiore a tre anni e mezzo, secondo le conclusioni dell’istituzione, che essa riguardava soltanto tre mercati
geografici nazionali del SEE, che la sua quota di mercato era soltanto del 5%, che non aveva partecipato a un’infrazione unica
e continuata e che diversi indizi dimostravano che non aveva effettivamente rispettato gli accordi asseriti.
252
Quale secondo punto, sul fondamento delle medesime considerazioni espresse al punto 251 supra, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
dovuto includere nell’importo di base dell’ammenda un contributo di partecipazione ai sensi del punto 25 degli orientamenti
del 2006 o almeno un contributo di partecipazione identico a quello applicato a tutti gli altri destinatari della decisione
impugnata.
253
Pertanto, quale terzo punto, considerando, da un lato, lo stesso livello di gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente
e, dall’altro, il medesimo contributo di partecipazione rispetto a quelli applicati agli altri partecipanti all’intesa in
parola per fissare l’importo di base dell’ammenda che è stata loro irrogata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto delle
peculiarità della partecipazione della ricorrente all’infrazione rispetto a quelle degli altri partecipanti. Ciò posto, l’istituzione
avrebbe violato il principio di non discriminazione.
254
In secondo luogo, riguardo a un asserito errore della [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo della durata dell’infrazione in parola, la ricorrente
riprende gli argomenti già esposti in proposito nell’ambito del primo motivo sollevato. Essa aggiunge che, qualora il Tribunale
decidesse per la partecipazione della ricorrente all’intesa in parola, da un lato la data d’inizio della detta partecipazione
sarebbe determinata rispetto a quella della sua prima e unica partecipazione ad una riunione con i concorrenti, ossia la riunione
illecita del 28 gennaio 1998, e, dall’altro, quella del termine della detta partecipazione corrisponderebbe almeno al mese
di dicembre 1998.
255
In terzo luogo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, conformemente alle disposizioni di cui al
punto 2 B degli orientamenti del 2006, delle circostanze attenuanti a suo favore che avrebbero giustificato la riduzione dell’importo
di base dell’ammenda che le è stata inflitta.
256
In particolare, da diversi passaggi degli elementi prodotti dalle società che hanno chiesto di poter usufruire del beneficio
della comunicazione sulla cooperazione risulterebbe che essa non ha effettivamente rispettato gli accordi asseriti, conclusi
dai capofila dell’intesa. Del resto, essa fa osservare che alcune informazioni presentate dalle suddette società circa i livelli
dei prezzi e dei volumi attribuitile non corrisponderebbero alla sua condotta sul mercato.
257
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’insieme degli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo.
d) Giudizio del Tribunale
258
Alla luce delle conclusioni di cui al punto 247 supra, dev’essere innanzi tutto dichiarata la fondatezza della seconda parte
del secondo motivo, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore di valutazione in merito al calcolo della
durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione.
Sulla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nella fase del calcolo dell’importo di base dell’ammenda
259
Nella prima parte del secondo motivo, la ricorrente fa valere una violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione
nella fase della determinazione dell’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta, rispetto agli importi di base delle
ammende inflitte agli altri partecipanti dell’intesa in parola.
260
In primo luogo, occorre rammentare che, in virtù dei punti 9‑11 degli orientamenti, il metodo impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA]
per fissare le ammende si compone di due fasi. Nella prima, la [OSCURATO:PERSONA] determina un importo di base per ciascuna impresa
o associazione di imprese, nella seconda essa può adeguare tale importo di base aumentandolo o riducendolo in presenza di
circostanze aggravanti o attenuanti proprie della partecipazione di ogni impresa interessata.
261
Più in dettaglio, riguardo alla prima fase del metodo per la fissazione delle ammende, dai punti 13‑25 degli orientamenti
del 2006 emerge in particolare che l’importo di base dell’ammenda è connesso ad una proporzione del valore delle vendite dei
beni o dei servizi realizzate dall’impresa durante l’ultimo anno intero della sua partecipazione all’infrazione, in rapporto
diretto o indiretto con l’infrazione, nell’area geografica interessata all’interno del territorio del SEE, determinata in
funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione. Tale proporzione del valore
delle vendite, che riflette il grado di gravità dell’infrazione, può essere fissata in generale ad un livello che può raggiungere
il 30%, tenendo conto di fattori quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate,
l’estensione geografica dell’infrazione e la realizzazione o meno dell’infrazione. Al punto 23 degli orientamenti del 2006
è precisato che, per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati
e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza,
per cui la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà di norma vicino al
30%. Infine, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 25 degli orientamenti del 2006, a prescindere dalla durata della
partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può inserire nell’importo di base dell’ammenda un ulteriore importo
o «entry right» (in prosieguo: il «contributo di partecipazione»), la cui somma è compresa fra il 15% e il 25% del valore
delle vendite. Il contributo anzidetto viene incluso, in caso di accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione
dei mercati e di limitazione della produzione, al fine di dissuadere le imprese dal partecipare a tali accordi. [OSCURATO:PERSONA]
può applicarlo anche in caso di altre infrazioni. Conformemente alle disposizioni del medesimo punto 25 degli orientamenti
del 2006, la proporzione del contributo di partecipazione, che si tratti di quello imposto in caso di accordi orizzontali
di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione o di quello che può essere imposto
negli altri casi, è determinata tenendo conto di un certo numero di fattori tra cui quelli identificati al punto 22 dei medesimi
orientamenti.
262
Le disposizioni del punto 24 degli orientamenti del 2006 contengono quanto segue:
«Per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in
funzione del valore delle vendite (cfr. i punti da 20 a 23) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione.
I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore
a un anno, saranno contati come un anno intero».
263
In secondo luogo, nella fattispecie, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza e fondandosi su varie peculiarità
che la riguardano, di aver determinato l’importo di base della sua ammenda applicando, da un lato, lo stesso coefficiente
di valutazione della gravità dell’infrazione, ossia il 19% (v. il punto 521 della decisione impugnata), e, dall’altro, lo
stesso contributo di partecipazione del 19% applicati all’importo di base delle ammende inflitte agli altri concorrenti (v.
il punto 523 della decisione impugnata).
264
In proposito va rilevato che dalla decisione impugnata, nonché dagli orientamenti del 2006, i cui principi sono applicati
in detta decisione, e infine dalla giurisprudenza emerge che, se è vero che la gravità della violazione viene in un primo
momento valutata in base agli elementi propri della violazione stessa, quali la sua natura, la quota di mercato aggregata
di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e il fatto che essa sia stata attuata oppure no,
in un secondo momento tale valutazione viene modulata in funzione di circostanze aggravanti o attenuanti proprie a ciascuna
delle imprese che hanno partecipato all’infrazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite
T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2035, punto 109; 19 marzo 2003, causa T‑213/00,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 401, nonché 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 1530).
265
Conseguentemente, alla luce dei richiami di cui ai punti 261 e 264 supra, lo scopo della prima fase del metodo per la fissazione
dell’ammenda da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stabilire l’importo di base dell’ammenda inflitta all’impresa interessata, applicando
al valore delle vendite dei prodotti o servizi in parola sul mercato geografico in questione per ciascuna di esse un primo
coefficiente moltiplicatore che riflette la gravità dell’infrazione, ede eventualmente anche un secondo coefficiente moltiplicatore
diretto a dissuaderle dall’intraprendere nuovi comportamenti illeciti. Orbene, come risulta dagli orientamenti del 2006, ciascuno
dei due coefficienti moltiplicatori è determinato alla luce di fattori che riflettono le peculiarità dell’infrazione considerata
nella sua globalità, ossia in quanto riunisce il complesso dei comportamenti anticoncorrenziali di tutti i suoi partecipanti.
266
Pertanto, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, all’atto della determinazione dell’importo di questi due
coefficienti moltiplicatori non è necessario tener conto delle peculiarità connesse all’infrazione commessa da ogni partecipante
considerato individualmente. Tale constatazione è inoltre confermata dallo scopo della seconda fase del metodo di fissazione
delle ammende, che, invece, mira proprio a tener conto delle circostanze aggravanti o attenuanti che caratterizzano, sotto
il profilo individuale, il comportamento anticoncorrenziale di ciascuno dei partecipanti all’infrazione in parola. Pertanto,
l’interpretazione della ricorrente circa i criteri di determinazione dei due coefficienti moltiplicatori, quali considerati
durante la prima fase del metodo per la fissazione delle ammende, è manifestamente errata posto che, durante le due fasi del
metodo di fissazione delle ammende, terrebbe conto delle medesime peculiarità di ogni partecipante.
267
Di conseguenza, i fattori elencati al punto 22 degli orientamenti del 2006 allo scopo di determinare al contempo il coefficiente
moltiplicatore «gravità dell’infrazione» (punto 21 degli orientamenti del 2006) e il coefficiente moltiplicatore «contributo
di partecipazione» (punto 25 degli orientamenti del 2006) hanno tutti lo scopo di valutare la violazione delle regole di concorrenza
dell’Unione considerata nel suo insieme.
268
Per questo motivo, nella fattispecie, quanto, innanzi tutto, al fattore connesso alla natura dell’infrazione commessa dalla
totalità dei concorrenti, al punto 512 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che questi hanno concluso accordi
di ripartizione dei mercati e di fissazione dei prezzi, accordi che rappresentano le più gravi restrizioni della concorrenza.
Poi, riguardo al fattore connesso alla quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, al punto 513 della decisione
impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la detta quota di mercato ammontava al 90% all’interno del SEE. Peraltro, per quanto
concerne il fattore connesso all’estensione geografica dell’infrazione, al punto 514 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]
ha rammentato che i suoi effetti si sono fatti sentire su una parte sostanziale del territorio del SEE. Infine, riguardo al
fattore connesso all’attuazione dell’infrazione, al punto 515 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, benché
i risultati previsti non siano stati sempre ottenuti, gli accordi sono stati di norma attuati e tale attuazione veniva sorvegliata
all’interno dell’intesa.
269
Inoltre, si deve rilevare che alcuni parametri di calcolo dell’importo di base dell’ammenda, considerati a partire dalla prima
fase del metodo per la fissazione delle ammende, tengono conto della situazione specifica individuale di tutte le parti interessate.
Si tratta dei due parametri oggettivi che si riferiscono, da un lato, al valore delle vendite dei prodotti o servizi, ai quali
l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno
del SEE e, dall’altro, alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione globale in parola. Pertanto, come
emerge dalle disposizioni di cui al punto 6 degli orientamenti del 2006, la combinazione del valore delle vendite a cui l’infrazione
si riferisce, di tutte le imprese in parola e della durata della rispettiva partecipazione consente, sin dalla prima fase
del metodo di fissazione dell’ammenda, di esprimere l’importanza economica dell’infrazione nel suo insieme nonché il peso
relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato.
270
In terzo luogo, alla luce delle precedenti osservazioni, occorre valutare la fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente
circa la mancata presa in considerazione, in occasione della prima fase del metodo di fissazione dell’ammenda che le è stata
irrogata, di diverse peculiarità della sua partecipazione all’infrazione in parola.
271
In primo luogo, riguardo alla durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione e al peso economico sul mercato
interessato in termini di quote di mercato e di presenza soltanto su tre mercati nazionali del SEE, si deve necessariamente
rilevare che, moltiplicando il valore delle vendite dei prodotti realizzate dalla ricorrente nel 1999 all’interno del SEE,
e dunque nei tre mercati nazionali del SEE in cui essa vendeva clorato di sodio, per la durata della sua partecipazione all’infrazione
in parola, come considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, conformemente alle disposizioni del punto 24 degli
orientamenti del 2006, ossia tre anni e mezzo, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, in questa prima fase del metodo per la fissazione
delle ammende, del peso relativo della ricorrente nell’infrazione considerata nel suo insieme in termini di quote di mercato,
di presenza sul territorio del SEE e di durata della partecipazione all’infrazione. Inoltre, e riguardo alle conclusioni tratte
al punto 247 supra, nella fase dell’esame della domanda di riforma della decisione impugnata si dovrà tenere conto dell’errore
di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla determinazione della durata della partecipazione della ricorrente
all’infrazione in parola.
272
Pertanto, dev’essere respinto in quanto infondato l’argomento esposto dalla ricorrente relativo, in sostanza, al fatto che,
durante la prima fase del metodo per la fissazione dell’ammenda che le è stata irrogata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto
del peso relativo della ricorrente nell’infrazione considerata nel suo insieme.
273
In secondo luogo, per quanto riguarda le censure formulate dalla ricorrente in merito alla mancata presa in considerazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA], nella prima fase del metodo di fissazione dell’ammenda, del fatto che, da un lato, essa ha partecipato
soltanto a uno dei 72 contatti anticoncorrenziali e, dall’altro, che essa non avrebbe attuato gli accordi conclusi fra i capofila
dell’intesa in parola, in base alle considerazioni di cui al punto 264 supra, è sufficiente constatare che non risultano disposizioni
degli orientamenti del 2006 secondo cui, in questa prima fase del metodo per la fissazione delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
tenuta a prendere in considerazione siffatti elementi specifici di un soggetto che ha partecipato a un’infrazione alle norme
di concorrenza dell’Unione europea. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto di tali elementi soltanto nella seconda fase del detto
metodo, e ciò in quanto circostanze aggravanti o attenuanti proprie a ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione.
Conseguentemente, occorre respingere le suddette censure in quanto inconferenti.
274
Infine, in ogni caso, si deve osservare che, poiché in fase di determinazione dell’importo di base di ogni ammenda, considerata
la gravità dell’infrazione e del contributo di partecipazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato i medesimi coefficienti moltiplicatori
a tutte le imprese destinatarie della decisione impugnata, l’affermazione della ricorrente sull’asserita violazione del principio
di parità di trattamento è viziata di fatto.
275
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno
della prima parte del secondo motivo, relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, in
quanto parzialmente irrilevanti e parzialmente infondati.
Sulle circostanze attenuanti
276
Occorre esaminare la fondatezza della terza parte del secondo motivo, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto
conto di circostanze attenuanti a favore della ricorrente.
277
In proposito, come risulta dalla giurisprudenza, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare
la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse all’infrazione stessa (sentenze della Corte 16 dicembre 1975,
cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663,
punto 623, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 127 supra, punto 150), al fine di stabilire se nei loro confronti
sussistano circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa, T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473, punto 165).
278
Tale conclusione costituisce la logica conseguenza del principio di individualità delle pene e delle sanzioni, in virtù del
quale un’impresa può essere sanzionata solo per i fatti che le vengono contestati individualmente, principio applicabile in
qualsiasi procedimento amministrativo che possa sfociare in sanzioni in forza delle regole comunitarie di concorrenza (sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 277 supra, punto 185; v. anche, per quanto riguarda l’imputazione di un’ammenda,
sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 63).
279
In proposito, occorre rilevare che i punti 28 e 29 degli orientamenti del 2006 prevedono una variazione dell’importo di base
dell’ammenda in funzione di determinate circostanze aggravanti e attenuanti proprie di ciascuna impresa interessata.
280
In particolare, il punto 29 degli orientamenti del 2006 stabilisce un elenco non esaustivo di circostanze attenuanti che,
in presenza di determinate condizioni, possono condurre a una riduzione dell’importo di base dell’ammenda.
281
È ben vero che questo elenco non fa più riferimento, tra le circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione,
al ruolo passivo di un’impresa. Tuttavia, poiché l’elenco di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006 non è esaustivo,
tale ipotesi non può essere in linea di principio esclusa dalle circostanze che possono comportare una riduzione dell’importo
di base dell’ammenda.
282
Nella fattispecie, occorre innanzi tutto ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente affermato che la ricorrente ha partecipato
all’infrazione nel periodo 28 gennaio 1998‑31 dicembre 1998.
283
La ricorrente poi, quali circostanze attenuanti di cui poter tenere conto, fa sostanzialmente valere, da un lato, il suo ruolo
minore e dunque passivo nell’ambito della sua partecipazione all’infrazione e, dall’altro, il fatto di non avere effettivamente
attuato gli accordi anticoncorrenziali conclusi dai capofila dell’intesa.
– Sul ruolo passivo della ricorrente
284
Secondo la giurisprudenza, il ruolo passivo di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione implica l’adozione da parte
dell’impresa considerata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo
o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 277 supra, punto 167).
285
Sempre secondo la giurisprudenza, fra gli elementi tali da evidenziare il ruolo passivo di un’impresa in un’intesa, possono
essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai
membri ordinari dell’intesa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 343), come anche il suo ingresso tardivo sul mercato che ha costituito oggetto dell’infrazione,
indipendentemente dalla durata della sua partecipazione ad essa (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1985,
cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831,
punto 100), o ancora l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che
hanno partecipato all’infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑317/94, Weig/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1235, punto 264).
286
Certo, nella fattispecie, occorre innanzi tutto rilevare che dalla decisione impugnata risulta che, prima e dopo la riunione
illecita del 28 gennaio 1998, hanno avuto luogo contatti fra vari membri dell’intesa, ai quali la ricorrente non ha partecipato,
allo scopo di coordinare i loro tentativi di negoziazione per il 1998 con riferimento ai mercati spagnolo, portoghese e francese.
287
Per questo motivo, al punto 172 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare concluso che «(…) alla fine del
1997, la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e la Atochem hanno rivisto i rispettivi volumi di vendita e le loro quote di mercato in
Portogallo, Spagna e Francia (…)». Parimenti, ai punti 177‑180 della decisione impugnata, basandosi sulle annotazioni del
sig. S. (FC), la [OSCURATO:PERSONA] riferisce il contenuto di quattro conversazioni telefoniche tenutesi nei mesi di gennaio, febbraio
e marzo 1998, fra i sigg. S. (EKA) e S. (FC) ovvero fra i sigg. L. ([OSCURATO:PERSONA]) e S. (FC), durante le quali, come concluso
dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 181 della decisione impugnata, da un lato, «[RISERVATO]» e, dall’altro, «[RISERVATO]».
288
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene giustamente che, durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998, i partecipanti, fra cui
la ricorrente, si sono scambiati informazioni sensibili e, in ogni caso, hanno tentato di fissare i prezzi dei prodotti e
di spartire fra loro le quote di mercato sui vari mercati del SEE e che, pertanto, l’oggetto della detta riunione costituisce
una restrizione della concorrenza particolarmente grave.
289
Invero, tanto dalla decisione impugnata quanto dagli elementi del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] emerge che, nel 1998, proprio
le discussioni tenutesi durante la riunione illecita del 28 gennaio 1998 hanno svolto un ruolo determinante nell’ambito delle
negoziazioni fra i membri dell’intesa presenti sui mercati spagnolo, portoghese e francese, fra cui segnatamente la [OSCURATO:PERSONA],
sulla spartizione dei rispettivi volumi di vendita sui detti mercati e sulle rispettive politiche dei prezzi sui mercati spagnolo
e portoghese.
290
Inoltre, dalle annotazioni del sig. S. (FC) emerge che, anche se la partecipazione della ricorrente alla riunione illecita
del 28 gennaio 1998 costituiva un evento nuovo, quale sua prima partecipazione a una riunione dell’intesa, ciò non toglie
che tale partecipazione sia stata attiva, posto che il sig. A. ([OSCURATO:PERSONA]), come risulta dalle constatazioni di cui ai punti
230‑233 supra, è chiaramente intervenuto contribuendo in misura non trascurabile e, in ogni caso, in maniera equivalente a
quella degli altri partecipanti alla riunione, alle negoziazioni per sviluppare gli accordi anticoncorrenziali su ciascuno
dei tre mercati (spagnolo, portoghese e francese). Pertanto, benché la ricorrente non abbia partecipato direttamente ad altri
contatti con i membri dell’intesa riguardo al 1998, va osservato che le caratteristiche della detta partecipazione non sono
tali da rivelare un qualsiasi ruolo passivo che, in tale occasione, la ricorrente avrebbe svolto.
291
Peraltro, è necessario osservare che, né dal fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], né dalla decisione impugnata, emerge una dichiarazione
espressa dei rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione, tale da svelare il ruolo passivo della
ricorrente in seno all’intesa nel corso del 1998.
292
Inoltre, anche ammettendo che la ricorrente abbia inteso avvalersi della circostanza attenuante derivante da un ingresso tardivo,
ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 285 supra, di una delle imprese interessate sul mercato colpito dall’infrazione,
tale argomento sarebbe manifestamente irrilevante nella fattispecie. Infatti, anche se, come poc’anzi rilevato, la partecipazione
della ricorrente all’infrazione è iniziata soltanto il 28 gennaio 1998, mentre quella delle altre destinatarie della decisione
impugnata, secondo quest’ultima, risalirebbe al 21 settembre 1994, né dagli elementi del fascicolo, né dalla detta decisione
risulta invece che essa sarebbe entrata tardivamente sul mercato del clorato di sodio. Al contrario, dai punti 25‑33 della
decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA], alla data della costituzione nel 1992, apparteneva alla divisione dei prodotti
chimici del gruppo Uralita, divisione che si occupava del clorato di sodio.
293
Nemmeno può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] che fa riferimento alla precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA].
Infatti, secondo giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità nel fissare l’importo delle
ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di concorrenza (sentenze
del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165, punto 59; 11 dicembre 1996, causa
T‑49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1799, punto 53, e 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1689, punto 127). Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati
tipi di infrazioni non può pertanto impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003,
se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza (sentenza della Corte 7 giugno
1983, cause riunite da 100/89 a 103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 109; sentenze
del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-907, punto 309, e 14 maggio 1998, causa T‑304/94,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-869, punto 89). Al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della
concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenza
Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 109, e sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA]
1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1705, punto 237).
294
In ogni caso, si deve ricordare che nella fattispecie, e contrariamente ad altre imprese che secondo la ricorrente avrebbero
potuto partecipare all’intesa, quest’ultima ha espressamente riconosciuto di aver preso parte alla riunione illecita del 28
gennaio 1998 senza aver fornito alcuna prova dell’essersi dissociata dall’oggetto anticoncorrenziale della detta riunione.
295
Pertanto, va respinto l’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe svolto un ruolo minore e passivo in seno all’intesa
nel 1998.
– Sulla mancata applicazione degli accordi
296
È importante verificare se le circostanze fatte valere dalla ricorrente siano idonee a dimostrare che essa, durante il periodo
nel corso del quale ha aderito agli accordi illeciti, ossia fra il 28 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, si sia effettivamente
sottratta all’applicazione di questi ultimi adottando un comportamento concorrenziale sul mercato (v., in tal senso, sentenze
Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 103 supra, punti 4872-4874, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto
277 supra, punto 192).
297
Secondo costante giurisprudenza, la circostanza che un’impresa, di cui sia dimostrata la partecipazione ad una concertazione
in materia di prezzi con i suoi concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con
i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza
attenuante in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere. Infatti, un’impresa che persegua, nonostante
la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi
dell’intesa a proprio vantaggio (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades SA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑925,
punto 230, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 277 supra, punto 190).
298
Nella fattispecie, è sufficiente osservare che gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di ritenere che il suo
comportamento concreto sul mercato abbia potuto contrastare gli esiti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata. In particolare,
a sostegno della presente censura, la ricorrente fa valere che da diversi passaggi delle dichiarazioni delle società che hanno
chiesto di usufruire del beneficio della comunicazione sulla cooperazione risulterebbe che la ricorrente non abbia effettivamente
applicato gli accordi conclusi fra i capofila del mercato.
299
Orbene, l’unico passaggio di tali dichiarazioni, citato dalla ricorrente, in grado di riferire il contenuto di un contatto
che avrebbe potuto influire per il 1998 è relativo alle dichiarazioni della EKA del 2006 e riguarda la riunione di Turku del
14 ottobre 1997, fra la EKA e la FC, in cui i partecipanti avrebbero concordato «[RISERVATO]». Tuttavia, come già osservato
ai punti 209‑213 supra, da un lato, dal contenuto di tale dichiarazione risulta unicamente che la EKA e la FC si erano messe
d’accordo per osservare le reazioni degli altri concorrenti in caso di aumento dei prezzi delle prime due e, dall’altro, che
non può escludersi che, in virtù dei comportamenti degli operatori su un mercato concorrenziale, se uno di essi dovesse perdere
quote nel suddetto mercato a causa della penetrazione di un concorrente al suo interno, sarebbe logico che questi cercasse
clienti nei mercati vicini.
300
Occorre altresì osservare che la ricorrente ha espressamente indicato nelle sue memorie, come riferito al punto 254 supra,
che, qualora il Tribunale concluda per la sua partecipazione all’intesa, questa avrebbe potuto avere inizio soltanto il 28
gennaio 1998 e sarebbe terminata a dicembre 1998. Tuttavia, la ricorrente non ha comunicato al Tribunale alcun elemento di
prova che potesse dimostrare che nel periodo fra il 28 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 essa si sarebbe effettivamente sottratta
alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato. Gli unici elementi forniti a tal fine dalla
ricorrente riguardano soltanto i propri volumi di vendita verso i propri clienti in Francia, Portogallo e Spagna nel 1999
e nel 2000, nonché i suoi prezzi praticati a diversi clienti in Spagna e Portogallo nel corso degli stessi anni.
301
Pertanto, va respinto l’argomento relativo alla mancata applicazione degli accordi durante il periodo in cui la ricorrente
ha partecipato all’infrazione.
302
Da tutte le osservazioni che precedono deriva che il secondo motivo deve essere parzialemente accolto, dal momento che la
durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo dell’ammenda inflittale
è errata. Per il resto, il secondo motivodeve essere respinto.
303
In conclusione, occorre accogliere parzialmente la domanda di annullamento della decisione impugnata laddove, da un lato,
al suo art. 1 la [OSCURATO:PERSONA] conclude per la partecipazione della ricorrente all’infrazione nei periodi compresi fra il 16
dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e fra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000 e, dall’altro, al suoart. 2 la [OSCURATO:PERSONA]
fissa l’importo dell’ammenda in EUR 9 900 000.
B –
Sulla domanda di riforma degli artt. 1 e 2 della decisione impugnata
1.
Argomenti delle parti
304
In subordine, nel secondo capo delle conclusioni la ricorrente chiede al Tribunale, qualora non dovesse accogliere integralmente
la propria domanda di annullamento, di riformare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata, allo scopo di ridurre sensibilmente
l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.
305
[OSCURATO:PERSONA] si oppone alle istanze della ricorrente.
2.
Giudizio del Tribunale
306
Dalla giurisprudenza risulta che la circostanza che dall’esame dei motivi sollevati avverso la legittimità di una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che ha inflitto un’ammenda per violazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza emerga un profilo
di illegittimità non esonera il Tribunale dal verificare se, in funzione delle conseguenze della detta illegittimità ed esercitando
la propria competenza estesa al merito, esso debba riformare la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
27 settembre 2006, causa T‑59/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3627, punto 443).
307
Tenuto conto, da un lato, dell’illegittimità contestata in merito alla durata della partecipazione della ricorrente all’intesa
in parola e, pertanto, dall’altro, delle conclusioni tratte dal Tribunale al punto 303 supra circa l’annullamento parziale
della decisione impugnata, conclusioni per cui spetta alla [OSCURATO:PERSONA] trarre tutte le conseguenze nell’ambito dell’esecuzione
della presente sentenza, non occorre, nella fattispecie, accogliere le conclusioni dirette alla riforma della decisone impugnata
presentate dalla ricorrente.
308
Nella fattispecie, pertanto, non è necessario esercitare la competenza anche di merito del Tribunale modificando l’art. 2,
lett. f), della decisione impugnata.
Sulle spese
309
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale
può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
310
Nella fattispecie, poiché la ricorrente ha ottenuto l’annullamento parziale della decisione impugnata, che si avvicina a quanto
richiesto nell’ambito del suo ricorso, va dichiarato che il ricorso anzidetto è stato per buona parte accolto dal Tribunale.
311
Pertanto, alla luce delle circostanze di cui al caso di specie, occorre affermare che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà i due terzi
delle spese della ricorrente e la metà delle proprie spese, mentre la ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese e
la metà di quelle della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1, lett. g), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa a un procedimento ai sensi
dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), è annullato nella parte in cui la
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee vi ha constatato un’infrazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] y Energía, SAU, per
i periodi compresi, da un lato, tra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e, dall’altro, tra il 1° gennaio 1999 e il 9
febbraio 2000.
2)
L’art. 2, lett. f), della decisione C (2008) 2626 def. è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda a EUR 9 900 000.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] y Energía è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese e la metà delle spese della [OSCURATO:PERSONA].
5)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e due terzi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] y
Energía.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
A – Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata
1. Sul primo motivo, relativo a errori di diritto e di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che la ricorrente
ha partecipato all’infrazione nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1996 e il 9 febbraio 2000
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Osservazioni generali sulla prova
Elementi di prova considerati nella decisione impugnata riguardanti la partecipazione della ricorrente all’infrazione di cui
trattasi
– Osservazioni preliminari
– Elementi di prova inizialmente considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata nella fase preliminare del procedimento
amministrativo
– Elementi di prova di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente tenuto conto nella decisione impugnata al termine del contraddittorio
del procedimento amministrativo
– Interpretazione del punto 352 della decisione impugnata
– Conclusione sull’identificazione degli elementi di prova considerati a carico della ricorrente per la sua asserita partecipazione
all’infrazione di cui trattasi
Sul valore probatorio degli elementi di prova a carico della ricorrente
– Sulle prove scritte contemporanee alla partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione di cui trattasi
– Sulle dichiarazioni della FC e della EKA
– Sull’ammissione della ricorrente in merito alla sua partecipazione alla riunione illecita del 28 gennaio 1998
Sul carattere preciso e concordante del complesso degli indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione
della ricorrente all’infrazione di cui trattasi
2. Sul secondo motivo, relativo a errori di diritto e di valutazione commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase del calcolo dell’importo
dell’ammenda inflitta alla ricorrente
c) Argomenti delle parti
d) Giudizio del Tribunale
Sulla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nella fase del calcolo dell’importo di base dell’ammenda
Sulle circostanze attenuanti
– Sul ruolo passivo della ricorrente
– Sulla mancata applicazione degli accordi
B – Sulla domanda di riforma degli artt. 1 e 2 della decisione impugnata
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
Sulle spese
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Lingua processuale: l’inglese.
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– Informazioni riservate celate.