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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 07324/2026

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pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 839/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 488/01/2024depositata il 3 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 4 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 839/2025Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 7324/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 839/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 488/01/2024depositata il 3 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 4 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pubblicazione 26/03/2026L A   C O R T E   S U P R E M A DI   C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 839/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 488/01/2024depositata il 3 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 4 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 839/2025Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 7324/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A   C O R T E   S U P R E M A DI   C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 839/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 488/01/2024depositata il 3 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 4 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07324/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris