CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11933/2024Numero sezionale 3961/2026Numero di raccolta generale 14981/2026Data pubblicazione 19/05/2026BENELLI [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore protempore [OSCURATO:PERSONA]Dei, rappresentata e difesa dall’avv.– controricorrente –avverso la sentenza n. 969/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, depositata il 20/11/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Pesaro l’avviso di accertamentocon il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, aifini Iva e per l’anno d’imposta 2008, i corrispettivi di sei operazioni dicessione di beni eseguite in favore della società spagnola “NationalMotor S.a.u.” e della società francese “[OSCURATO:PERSONA] s.a.”. Afondamento dell’accertamento l’Ufficio aveva rilevato che per nessunadi tali operazioni commerciali era stato documentato l’avvenutotrasporto della merce in altro Stato dell’Unione europea, per cui venivaa mancare un elemento essenziale ai fini del riconoscimento della nonimponibilità ex art. 41 d.l. n. 331 del 1993.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame sololimitatamente al capo concernente le spese di lite, che ritenne dicompensare, e lo respinse per il resto, evidenziando, per quanto ancorainteressa in questa sede, che era incontroverso che le operazionieconomiche poste in essere con la menzionata società francese non siNumero registro generale 11933/2024Numero sezionale 3961/2026Numero di raccolta generale 14981/2026Data pubblicazione 19/05/2026fossero perfezionate, nemmeno per gli importi che residuavano dopouna prima emissione di note di credito nel 2019, sicché non si eradeterminato alcun debito d’imposta.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso.5. – Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 11d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 c.c. e 41 d.l. n. 331 del 1993 poiché lasentenza impugnata ha posto a base della decisione la circostanza delmancato perfezionamento delle operazioni economiche con la PeugeotMotocycles s.a. sul presupposto che trattavasi di circostanza noncontestata dall’Ufficio, quando invece quest’ultimo aveva chiaramentededotto, sia nelle controdeduzioni in primo grado, sia nel proprio attodi appello, che la società contribuente non aveva provato né l’effettivotrasporto in Francia della merce né la risoluzione del contratto con lasocietà francese.2. – Il motivo è fondato.2.1. – Devono innanzitutto disattendersi le eccezioni di inammissibilitàdel motivo sollevate dalla controricorrente in ragione del fatto che i giudicid’appello avrebbero deciso le questioni di diritto sottoposte al loro esamein modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e che, comunque,il motivo sarebbe teso a sollecitare un nuovo giudizio di merito, preclusoin sede di legittimità.La prima eccezione è smentita da quanto oltre si dirà; la seconda èinfondata giacché, lungi dall’indurre questa Corte a compiere un nuovoapprezzamento dei fatti, il motivo censura un errore commesso dal giudiceNumero registro generale 11933/2024Numero sezionale 3961/2026Numero di raccolta generale 14981/2026Data pubblicazione 19/05/2026di merito nell’applicazione della regola della “non contestazione” di cuiall’art. 115, comma 1, ult cpv., c.p.c., regola la cui violazione èeffettivamente denunciabile con ricorso per cassazione purché, nelrispetto del principio di specificità e autosufficienza, il ricorrente indichipuntualmente sia la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite olamentate come disattese, mercé la riproduzione degli atti del giudizionella misura necessaria a tale scopo (Cass. n. 16655/2016), sia ilcontenuto degli atti difensivi avversari, in modo da consentire a questaCorte di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione del ridetto art. 115 (v. Cass. n. 15058/2024).principio di non contestazione nel processo tributario, nella specie gli onerisuddetti sono stati pienamente assolti dalla ricorrente la quale, oltre arappresentare quali sono stati gli assunti difensivi dell’avversaria nelgiudizio di merito, ha specificamente indicato la sede processuale in cuitali assunti sono stati contestati – cioè a pag. 3 dell’atto dicontrodeduzione in primo grado e a pag. 3 dell’atto d’appello –trascrivendo nel corpo del ricorso il testuale tenore delle contestazioni,che anche qui di seguito si riproducono: «Avendo la società asserito chela merce interessata allo storno del 2009 non era stata consegnata népagata, l’Ufficio ha chiesto fosse fornita la prova della risoluzioneconsensuale (mediante produzione dell’accordo) o della risoluzione perinadempimento del committente francese (mediante la produzione deisolleciti, delle diffide notificate mediante legali di fiducia, delle risposte dicontroparte, ecc.). Anche in merito a tutto ciò la parte non ha tuttaviaprodotto alcunché».2.2. – Tanto premesso in punto di ammissibilità del motivo, si osservache questa Corte ha più volte affermato che per effetto della strutturadialettica del processo tributario occorre necessariamente che la verificadei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passiNumero registro generale 11933/2024Numero sezionale 3961/2026Numero di raccolta generale 14981/2026Data pubblicazione 19/05/2026faccia la parte a proprio vantaggio. In tal caso non si può quindi invocareil principio di non contestazione. In altri termini, nel processo tributario,caratterizzato dall’impugnazione di un atto affermativo della pretesafiscale, il principio di non contestazione non implica a caricodell’amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazioneproposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato(preteso) mediante l’atto impositivo, atto preesistente al processo neiquali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quantodal contribuente ritenuto in sede giudiziale (Cass. n. 16984/2023; v.anche Cass. n. 19806/2019).Orbene, nella specie, l’avviso di accertamento, allegato al ricorso percassazione in ossequio al principio di specificità, individuava con chiarezzai fatti posti a base della ripresa fiscale, costituiti, in buona sostanza, dalcompimento da parte della contribuente di cessioni di beni in favore dicessionari comunitari senza la prova dell’avvenuto trasporto di quei beniin altro Stato dell’Unione europea, circostanza invece indispensabile perqualificare l’operazione come non imponibile ai fini Iva ai sensi dell’art. 41d.l. n. 331 del 1993.Può allora affermarsi, in termini sintetici, che la pretesa impositiva sifondava su due circostanze di fatto, delimitanti l’oggetto del contendere:a) la realizzazione di operazioni di cessioni di merci in favore didestinatario di altro Stato membro dell’Unione; b) il mancato trasportodelle merci cedute nel territorio di altro Stato.Per sottrarsi alla pretesa impositiva la contribuente avrebbe dovutoallora dimostrare o l’effettivo trasporto delle merci all’estero (ciò cheavrebbe consentito di smentire la circostanza di cui alla superiore letterab), o, più radicalmente, la mancata realizzazione delle cessioni, cioè, piùesattamente, il successivo venir meno delle stesse per effetto diNumero registro generale 11933/2024Numero sezionale 3961/2026Numero di raccolta generale 14981/2026Data pubblicazione 19/05/2026scioglimento del relativo rapporto negoziale (ciò che avrebbe confutato lacircostanza di cui alla superiore lettera a).La sentenza d’appello ha alfine confermato l’illegittimità della pretesaimpositiva proprio in considerazione del mancato perfezionamento delleoperazioni economiche per cui è causa, circostanza che avrebbe di per séescluso il sorgere del debito d’imposta; ed è pervenuta a tale conclusioneritenendo che il mancato perfezionamento di quelle operazioni non fossestato contestato dall’Ufficio.Così facendo, però, la sentenza impugnata è incorsa in plurimi erroriin quanto:-) obliterando gli esposti principi giurisprudenziali in merito allaportata del principio di non contestazione nel processo tributario, haritenuto di poter sconfessare i fatti posti a fondamento della pretesadell’amministrazione finanziaria sulla base delle affermazioni dallacontribuente, senza verificare se quelle affermazioni fossero suffragate daelementi ulteriori e senza considerare che rispetto a quelle affermazioni,che si ponevano in antitesi con le circostanze già dedotte nell’avviso diaccertamento, l’Ufficio non aveva alcun onere di svolgere in sedeprocessuale allegazioni e contestazioni ulteriori;-) non ha dato alcun peso a quanto dedotto dall’Agenzia delle entratea pag. 3 delle controdeduzioni in primo grado e a pag. 3 dell’atto diappello, in cui, come già sopra evidenziato, veniva ribadito anche inambito processuale, con una chiara valenza contestativa delle deduzionidella contribuente, la necessità che quest’ultima desse prova dell’allegatovenir meno delle operazioni economiche poste in essere con la societàfrancese;-) dando rilievo alla supposta non contestazione, da parte dell’Agenziafiscale, dell’allegato mancato perfezionamento delle operazionieconomiche, ha di fatto addossato all’amministrazione l’onere dicontestare fatti collocantisi al di fuori della sua sfera di conoscibilità, cosìNumero registro generale 11933/2024Numero sezionale 3961/2026Numero di raccolta generale 14981/2026Data pubblicazione 19/05/2026violando il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il principiodi non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute oalmeno conoscibili dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, esolo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazioneai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell’interessato, soprattuttoquando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intendeavvalersene (da ultimo Cass. n. 762/2026).3. – Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado delle Marche in diversa composizione, che provvederà a un nuovoesame della vicenda controversa nonché a liquidare le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida