CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce: errata applicazione della fattispecie di evasione e vizio di motivazione, essendo stato l'imputato trovato presso il cancello della propria abitazione, senza che avesse intenzione di sottrarsi alla misura cautelare (motivo 1); mancata motivazione sui parametri valutativi delle circostanze attenuanti generiche e sulla richiesta di escludere della recidiva (motivo 2); inoffensività della condotta (motivo 3); rilevato che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello aveva già replicato, con motivazione compiuta e logica: - al primo motivo, che il ricorrente, oltre a fuggire alla vista degli operanti per tornare alla propria abitazione, aveva provveduto a cambiarsi la maglietta e a farsi trovare con indumenti intimi, così da dissimulare la sua assenza; - al terzo motivo, come fosse pertanto destituita di fondamento l'ipotesi della minima portata offensiva della condotta e, quindi - deve ritenersi, a fortiori, della dedotta totale inoffensività della stessa; - al secondo motivo, che le circostanze attenuanti erano già state riconosciute, e che mancavano ragioni per disapplicare la contestata recidiva, in ragione del comportamento post delictum, dei precedenti penali e della natura degli stessi, tali da denotare una personalità particolarmente incline a delinquere, nonché per definire il trattamento sanzionatorio in senso ancora più favorevole all'imputato; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che