CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 1990
Cassazione n. 05429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/12/1990 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 15/12/2020, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal 15/3/2017 al 21/11/2017 in regime di custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12 commi 3 lett. a), b), c), d) e), 3 bis e 3 ter lett. b) D. Lgs. 286/1998. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza del 21/11/2017- 13/1/2018 del GIP del Tribunale di Agrigento a seguito di giudizio abbreviato per- ché il fatto non costituisce reato, divenuta irrevocabile il 20/2/2018. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici della riparazione avrebbero individuato la presunta colpa grave, ostativa al diritto alla riparazione in una condotta scriminata ai sensi dell'art. 54 cod. pen., in relazione alla quale l'imputato è stato prosciolto nel me- rito. Ricordando i principi da applicarsi in tema di riparazione per ingiusta deten- zione, si sottolinea in ricorso che è precluso, al giudice della riparazione affermare circostanze escluse nell'accertamento di merito. Allo stesso modo, afferma il ricor- rente, deve esser precluso escludere circostanze affermate nel merito, come sa- rebbe, invece, avvenuto in relazione alla causa di giustificazione addotta dal Cisse. Nel caso che ci occupa, si sostiene che il Cisse sia stato costretto, a rischio della vita, a mettersi alla guida dell'imbarcazione poi intercettata. Sottoposto a misura precautelare e cautelare, ha reso interrogatorio chia- rendo i fatti e collaborando con le autorità. Il suo racconto è stato riscontrato da altri migranti, estranei alla vicenda, che hanno confermato le violenze subite dal Cisse. Infine, è stato assolto a seguito di giudizio abbreviato. E' risultato acclarato -prosegue il ricorso- che il ricorrente abbia subito una costrizione, venendo addirittura colpito per salire a bordo e mettersi alla guida. Tale condotta non potrebbe considerarsi manifestazione di leggerezza, tra- scuratezza o reità. Ci si duole, inoltre di omessa motivazione sulla influenza condizionante della condotta tenuta oggettivamente dal Cisse, ritenuta dai giudici integrante un ille- cito.Non sarebbe stato chiarito perché la circostanza che il Cisse si fosse posto alla guida dell'imbarcazione, sotto costrizione, abbia determinato l'erronea decisione del GIP di applicare e mantenere la misura cautelare. Infine, si contesta la ricostruzione operata dai giudici della riparazione, che avrebbero attribuito valore ostativo a circostanze ritenute dai giudici di merito non ostative ad assoluzione, come l'essersi posto alla guida dell'imbarcazione, a rischio della vita, senza possibilità di una condotta alternativa. Ci si duole della mancata valorizzazione della collaborazione fornita dal ricor- rente. Il difensore ricorrente, infine, dopo aver riportato, le motivazioni della sen- tenza di assoluzione relative allo stato di necessità che impone l'assoluzione anche in caso di dubbio, richiama diverse decisioni della CEDU sanzionatorie rispetto a interpretazioni restrittive della disciplina sulla riparazione di tribunali nazionali. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 27/4/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo disporsi l'an- nullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con ogni altro provvedimento conseguente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ,• ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termali fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Orbene, come illustrato in premessa il ricorrente lamenta che il giudice della riparazione non abbia tenuto in considerazione che egli si fosse posto alla guida dell'imbarcazione, a bordo della quale si trovavano i migranti, perché co- stretto. Egli fu, infatti, addirittura malmenato e salì a bordo e si pose alla guida dell'imbarcazione sotto la minaccia di due libici armati e tale condotta, accertata dal giudice penale, non potrebbe certo farsi rientrare tra i comportamenti ostativi, non essendo manifestazione di leggerezza o macroscopica trascuratezza o affer- mazione di reità (cfr.pag.8 del ricorso). La doglianza è fondata. Ed invero, il giudice della riparazione, pur richiamando il condivisibile princi- pio, per il quale il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto a giudizio penale di cognizione, ha omesso non solo di conno- tare autonomamente la circostanza della costrizione a mettersi alla guida, che invece aveva indotto il giudice penale ad assolvere il ricorrente, ma ha anche rite- nuto decisivo il fatto che "una volta salito a bordo, perché costretto, il Cisse avrebbe comunque, dal momento dell'imbarco e per tutta la durata del viaggio, volontariamente posto in essere la condotta sopra descritta, non essendo sotto- posto almeno in quella fase ad alcuna minaccia e/o coercizione fisica.... ponendosi alla guida dell'imbarcazione per tutta la durata del viaggio senza una minaccia immanente il Cisse ha posto in essere una condotta che, se anche non è stata ritenuta sufficiente a pervenire ad un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio di pe- nale responsabilità per il reato ascrittogli in concorso, è invece certamente idonea a dare causa alla misura della custodia cautelare subita, trattandosi di condotta oggettivamente idonea a creare situazioni atte a determinare Interventi coercitivi della dell'autorità per evidente macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi regolamenti o norme disciplinare" (così pag.8 del prov- vedimento impugnato). La Corte territoriale, tuttavia, omette di specificare in che cosa sarebbe con- sistita la "negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi regola- menti o norme disciplinare", limitandosi ad una formula di stile, che, tuttavia, non spiega, una volta salito a bordo e postosi alla guida dell'imbarcazione, perché mal- menato e costretto da uomini armati, come poteva ritornare sulla costa libica, se non a prezzo della vita; quale alternativa, cioè, avesse rispetto al portare i migranti verso l'Europa. Il ragionamento decisorio è dunque manifestamente illogico e decontestualiz- zato, come lamentato dal ricorrente. S'impone, pertanto, una rivalutazione del tutto da parte del giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impu