CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 28308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAGUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e ad altri episodi criminosi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale motivato in ordine all'utilizzabilità della procedura di intercettazione urgente attraverso trojan (captatore informatico) di cui al decreto n. 849/18 RIT; assenza di motivazione rafforzata sulle ragioni che hanno imposto il ricorso a tale tipo di intercettazione e non ad altre modalità di intercettazione meno invasiva, sulla utenza di [OSCURATO:PERSONA]. Mancata indicazione del nome del captatore informatico usato e del server sul quale sarebbe stato scaricato e poi trasferito. 2.2. Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in ordine al reato associativo ex art. 74 cit. Deduce che il Tribunale omette qualsiasi autonoma valutazione in merito alla sussistenza dell'associazione, riportandosi pedissequamente all'ordinanza applicativa genetica. Le conversazioni intercettate, secondo l'assunto accusatorio, non possono che essere inquadrate in un ambito associativo, ma l'ordinanza non affronta la possibilità che il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti agissero come meri concorrenti nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, in assenza di vincolo associativo. Dagli atti investigativi emerge solo che l'indagato non è altro che un trafficante di droga che faceva acquisti in proprio per poi rivenderla. 2.3. Assenza di concrete esigenze cautelari a sostegno della misura, trattandosi di fatti che risalgono al 2018 e commessi fino al maggio 2019, come tali non più attuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deducendo censure assolutamente generiche e aspecifiche, che non si confrontano in alcun modo (1- con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, certamente congruo e non illogico. 2. La prima censura sulla inutilizzabilità delle intercettazioni con captatore informatico è generica, manifestamente infondata, e non indica né allega gli estremi per individuare nel fascicolo processuale l'atto asseritannente privo di motivazione, peccando per tale parte anche sotto il profilo della autosufficienza. Invero, in tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo (cfr. Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rv. 257336 - 01; Sez. 4, n. 31391 del 18/05/2005, Rv. 231746 - 01). Peraltro, nel caso si verte nell'ambito di un procedimento risalente al 2018, per il quale non trova applicazione la nuova disciplina sulle intercettazioni tramite captatore informatico, posto che la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio "tempus regit actum", sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non prevede uno specifico onere motivazionale (Sez. 5, n. 31849 del 28/09/2020, Rv. 279769 - 01). Può aggiungersi, per completezza, che la doglianza è manifestamente infondata, quanto all'asserita violazione dell'art. 89 disp att. cod. proc. pen., visto che in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, anche a mezzo di captatore informatico, non è causa di inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. del 29 dicembre 2017, n. 216, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Rv. 280398 - 02). Ciò anche in riferimento all'omessa indicazione dei luoghi, atteso che il riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti non costituisce presupposto di autorizzabilità, necessario ai fini del rispetto dell'art. 8 CEDU secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU, essendo, in via alternativa, consentito far ricorso all'indicazione del destinatario di essa ed in considerazione altresì della natura dinamica ed "itinerante" della captazione, che prescinde dal riferimento ai luoghi (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Rv. 280398 - 03). 3. Il secondo motivo, dedotto in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, è inammissibile in quanto svolge generiche censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità, avendo adeguatamente rappresentato i gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo al contenuto di intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali, videosorveglianza e localizzazione-tracciamento di movimenti, videoriprese di luoghi deputati agli incontri tra i principali indagati, sulla base dei quali è stata acclarata l'esistenza di un'organizzazione stabile dedita al narcotraffico, organizzata su base verticistica, promossa e diretta dall'odierno ricorrente e composta da diversi soggetti che, sotto la direzione del prevenuto, collaboravano in modo versatile, sinergico e coordinato per il raggiungimento degli scopi associativi. Le generiche considerazioni del ricorrente, secondo cui l'indagato e gli altri soggetti coinvolti nell'indagine avrebbero agito come meri concorrenti nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, in assenza di vincolo associativo, e che l'indagato non sarebbe altro che un isolato trafficante di droga, non possono chiaramente essere prese in considerazione nella presente sede di legittimità, trattandosi di rilievi che sfociano nel merito e che neanche si confrontano con le specifiche e logiche argomentazioni dell'ordinanza impugnata, coerenti con il quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, non presentano alcuna contraddittorietà in relazione alle circostanze di fatto oggetto dell'indagine e che analizzano le captazioni utilizzate, illustrando il loro significato nell'ambito del complessivo compendio indiziario raccolto dagli inquirenti. 4. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, va rammentato, sul piano giuridico, che nel caso si verte in ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzato tanto dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto dalla presunzione di adeguatezza (relativa) della misura carceraria, nel caso ritenuta non superata dal Tribunale in considerazione della rilevante capacità criminale del prevenuto, dimostrata dalla spiccata ed elevata professionalità del medesimo nella commissione dei fatti oggetto di indagine, protratti per un apprezzabile arco temporale, in un contesto di relazioni interpersonali in cui il ricorrente risultava pienamente inserito; è stato anche valutato il rilevante apporto dal medesimo fornito per garantire il significativo traffico di sostanze stupefacenti e la versatilità dimostrata nelle diverse funzioni ricoperte. Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità dell'esigenza di prevenire il pericolo, attuale e concreto, di reiterazione di reati aventi ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti