CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2025
Cassazione n. 05767/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 18901/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -intimata- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.20552/2024depositata il 24/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la natura del procedimento ed in disparte l’indefensiodella parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]