Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05405/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento impugnato del 13 luglio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 322 cod. pen., per avere, nel novembre del 2020, offerto e promesso a [OSCURATO:PERSONA], militare della guardia di finanza di [OSCURATO:PERSONA], un telefono cellulare del valore di circa 1.200 euro: offerta non accettata, per indurre lo stesso a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio consistenti nel rivelare l'esistenza di attività di indagini a suo carico. 2.

Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Salvato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame disatteso la richiesta di perdita di efficacia del provvedimento genetico della misura per l'omessa trasmissione, nei termini di legge, del verbale dell'interrogatorio reso dal coindagato Milite che, sottoposto ad indagini nello stesso procedimento per altri reati, doveva considerarsi contenente elementi favorevoli all'istante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato, essendo infondato il motivo dedotto.

2. Dal combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. si evince che «...l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia [...] se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5», vale a dire se, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, «l'autorità giudiziaria procedente ...[non]... trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini».

L'interpretazione letterale di tali disposizioni chiarisce, dunque, che la sanzione della perdita di efficacia del primigenio provvedimento cautelare, nel caso di mancata trasmissione nel termine di «elementi sopravvenuti» rispetto a quelli in origine trasmessi dal pubblico ministero al giudice della cautela, non deriva dal solo fatto che essi siano sopravvenuti, ma anche che contengano elementi di conoscenza oggettivamente «a favore» dell'indagato: tali dovendosi intendere quegli atti che, contenendo dati informativi idonei ad influire positivamente sulla posizione della persona sottoposta alle indagini, sarebbero stati necessari a consentire al tribunale del riesame di esercitare la sua funzione "di controllo a garanzia della libertà personale nella dialettica delle parti attraverso un'effettiva e tempestiva verifica giudiziale (...) attraverso la trasmissione dei dati dai quali potessero desumersi gli elementi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura prescelta per assicurarle" (così Sez.

U, n. 19853 del 27/03/2002, Ashraf, in motivazione).

Spetta alla difesa dell'indagato, che eccepisca la perdita di efficacia in base alla norma in esame, dimostrare che l'atto sopravvenuto, per così dire 'sottratto' dall'autorità giudiziaria procedente alla conoscenza del tribunale del riesame, contenga elementi di favore per il proprio assistito.

In questo senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti per sé favorevoli, egli ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti negli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 25058 del 10/05/2016, Sabatino, Rv. 266972, proprio con riferimento ad una fattispecie di mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio; in s;enso sostanzialmente conforme Sez. 5, n. 51789 del 30/09/2013, Piazza, Rv. 25:7932; Sez. 6, Sentenza n. 12257 del 03/02/2004, Pompeo, Rv. 228469; Sez. 6, n. 20527 del 28/03/2003, Randazzo, Rv. 225451; Sez. 1, n. 190 del 12/01/2000, Verde, Rv. 215421).

Applicando tale criterio interpretativo al caso di specie, bisogna rilevare come il ricorrente abbia omesso di adempiere a questo onere di specificazione, essendosi lo stesso limitato ad evidenziare come il Milite fosse stato chiamato a rispondere di un reato "connesso", sicché le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio "potevano avere una fondamentale importanza per la vicenda cautelare del Salvato".

Non è dato sapere se il coindagato avesse effettivamente risposto alle domande rivoltegli nel corso dell'interrogatorio di garanzia oppure se, per ipotesi, non si fosse avvalso della legittima facoltà di non rispondere; né se le indicazioni se del caso offerte potessero effettivamente essere in grado di mettere in discussione la tenuta della gravità indiziaria desunta dagli iniziali esiti delle investigazioni.

Il ricorrente si è, invero, doluto del fatto di aver chiesto all'autorità requirente la copia di quel verbale di interrogatorio, rilascio che gli era stato negato perché erano, ad avviso del pubblico ministero, "ancora in corso le indagini": in tal modo, nell'atto di impugnazione si è finito per sottolineare che alla difesa non era stato possibile "prendere contezza del contenuto (...) della natura favorevole di tali dichiarazioni", cioè di un "atto che potrebbe essere (solo) potenzialmente favorevole alle sorti processuali dell'indagato".

Tuttavia, il pubblico ministero, facendo prevalere le esigenze connesse al segreto delle indagini e scegliendo di non rendere ostensibile il contenuto di quello specifico atto procedimentale, si è assunto una responsabilità astrattamente rilevante ad altri fini: ma non vi erano (né vi sono oggi) le condizioni per affermare che, con quella determinazione dell'organo requirente, il tribunale del riesame sia stato privato della conoscenza di un atto oggettivamente contenente elementi di conoscenza di favore per l'indagato.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento impugnato del 13 luglio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 322 cod. pen., per avere, nel novembre del 2020, offerto e promesso a [OSCURATO:PERSONA], militare della guardia di finanza di [OSCURATO:PERSONA], un telefono cellulare del valore di circa 1.200 euro: offerta non accettata, per indurre lo stesso a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio consistenti nel rivelare l'esistenza di attività di indagini a suo carico. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Salvato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame disatteso la richiesta di perdita di efficacia del provvedimento genetico della misura per l'omessa trasmissione, nei termini di legge, del verbale dell'interrogatorio reso dal coindagato Milite che, sottoposto ad indagini nello stesso procedimento per altri reati, doveva considerarsi contenente elementi favorevoli all'istante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato, essendo infondato il motivo dedotto. 2. Dal combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. si evince che «...l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia [...] se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5», vale a dire se, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, «l'autorità giudiziaria procedente ...[non]... trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini». L'interpretazione letterale di tali disposizioni chiarisce, dunque, che la sanzione della perdita di efficacia del primigenio provvedimento cautelare, nel caso di mancata trasmissione nel termine di «elementi sopravvenuti» rispetto a quelli in origine trasmessi dal pubblico ministero al giudice della cautela, non deriva dal solo fatto che essi siano sopravvenuti, ma anche che contengano elementi di conoscenza oggettivamente «a favore» dell'indagato: tali dovendosi intendere quegli atti che, contenendo dati informativi idonei ad influire positivamente sulla posizione della persona sottoposta alle indagini, sarebbero stati necessari a consentire al tribunale del riesame di esercitare la sua funzione "di controllo a garanzia della libertà personale nella dialettica delle parti attraverso un'effettiva e tempestiva verifica giudiziale (...) attraverso la trasmissione dei dati dai quali potessero desumersi gli elementi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura prescelta per assicurarle" (così Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, Ashraf, in motivazione). Spetta alla difesa dell'indagato, che eccepisca la perdita di efficacia in base alla norma in esame, dimostrare che l'atto sopravvenuto, per così dire 'sottratto' dall'autorità giudiziaria procedente alla conoscenza del tribunale del riesame, contenga elementi di favore per il proprio assistito. In questo senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti per sé favorevoli, egli ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti negli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 25058 del 10/05/2016, Sabatino, Rv. 266972, proprio con riferimento ad una fattispecie di mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio; in s;enso sostanzialmente conforme Sez. 5, n. 51789 del 30/09/2013, Piazza, Rv. 25:7932; Sez. 6, Sentenza n. 12257 del 03/02/2004, Pompeo, Rv. 228469; Sez. 6, n. 20527 del 28/03/2003, Randazzo, Rv. 225451; Sez. 1, n. 190 del 12/01/2000, Verde, Rv. 215421). Applicando tale criterio interpretativo al caso di specie, bisogna rilevare come il ricorrente abbia omesso di adempiere a questo onere di specificazione, essendosi lo stesso limitato ad evidenziare come il Milite fosse stato chiamato a rispondere di un reato "connesso", sicché le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio "potevano avere una fondamentale importanza per la vicenda cautelare del Salvato". Non è dato sapere se il coindagato avesse effettivamente risposto alle domande rivoltegli nel corso dell'interrogatorio di garanzia oppure se, per ipotesi, non si fosse avvalso della legittima facoltà di non rispondere; né se le indicazioni se del caso offerte potessero effettivamente essere in grado di mettere in discussione la tenuta della gravità indiziaria desunta dagli iniziali esiti delle investigazioni. Il ricorrente si è, invero, doluto del fatto di aver chiesto all'autorità requirente la copia di quel verbale di interrogatorio, rilascio che gli era stato negato perché erano, ad avviso del pubblico ministero, "ancora in corso le indagini": in tal modo, nell'atto di impugnazione si è finito per sottolineare che alla difesa non era stato possibile "prendere contezza del contenuto (...) della natura favorevole di tali dichiarazioni", cioè di un "atto che potrebbe essere (solo) potenzialmente favorevole alle sorti processuali dell'indagato". Tuttavia, il pubblico ministero, facendo prevalere le esigenze connesse al segreto delle indagini e scegliendo di non rendere ostensibile il contenuto di quello specifico atto procedimentale, si è assunto una responsabilità astrattamente rilevante ad altri fini: ma non vi erano (né vi sono oggi) le condizioni per affermare che, con quella determinazione dell'organo requirente, il tribunale del riesame sia stato privato della conoscenza di un atto oggettivamente contenente elementi di conoscenza di favore per l'indagato. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 05405/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris