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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09517/2026

Testo disponibile della fonte

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o protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 CRISTARELLA;5083 - controricorrente -avverso la sentenza n. 206/2025 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 01/04/2025 R.G.N.503/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12299/20251. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 5083/2025Numero di raccolta generale 9517/2026Calabria il licenziamento disciplinare senza preavvisoD ata pubblicazione 14/04/2026comminatogli dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo insussistenti i fatti contestati (consistitiin assenze ingiustificate).2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, rilevandoche il licenziamento era adeguatamente motivato eproporzionato alle violazioni contestate.3.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] respingeva il gravame,aderendo alla motivazione della sentenza di primo grado,avendo il Tribunale correttamente valutato sia le risultanzeistruttorie che tutte le altre emergenze processuali.3.1 In particolare, la Corte di merito accertava la assenza dalservizio dell’Araniti nel giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante latimbratura del cartellino ne attestasse la presenza in ufficio,non essendo stato reperito sul posto di lavoro all’esito di unaricerca nelle stanze dei dipendenti e di una raccolta firme in tredistinti momenti della giornata lavorativa.3.2 La Corte, inoltre, respingeva il gravame per asseritaerronea applicazione dell’art. 55-quater, comma 1, lettera a)D.Lgs. n. 165/2001, rilevando che il licenziamento disciplinareper falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro risultaintegrato non solo mediante materiale alterazione dei sistemidi rilevamento della presenza, ma anche con altre modalitàfraudolente, fra cui rientra anche la mancata timbratura dell'dell'uscita dall'ufficio, non autorizzata, trattandosi di condottaoggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro,sicché anche l'allontanamento dall'ufficio non accompagnatodalla necessaria timbratura integra una modalità fraudolentadiretta a rappresentare una situazione apparente diversa daquella reale (Cass n. 17367/2016; Cass n. 25750/2016).3.3 La Corte di merito riteneva, altresì, infondata la dogliaNunmzearo registro generale 12299/2025Numero sezionale 5083/2025in punto di proporzionalità ed erronea valutazione delle nNourmmeroe d i raccolta generale 9517/2026di cui al decreto legislativo n. 165/2001, art. 55-quater,D ata pubblicazione 14/04/2026comma 1, lettera b), atteso che la stessa ometteva diconsiderare che l'articolo 55 citato disciplina due differenti edautonomi illeciti disciplinari entrambi sanzionati con illicenziamento; in particolare la lettera a) contempla la falsadei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitàfraudolente che, nel caso di specie, il tribunale avevaaccertato.

Pertanto, la Corte distrettuale riteneva sussistentel'illecito disciplinare, con conseguente sussistenza del requisitodi proporzionalità fra condotta e sanzione, attesa la idoneitàdella condotta contestata a ledere irrimediabilmente ilpresupposto fiduciario del rapporto di lavoro pubblico.4.

Avverso la sentenza domanda la cassazione il dipendentecon ricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsol’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione ed errata applicazione degli artt. 2106, 2119 e 2697c.c., dell’art. 7 e dell’art. 18 legge 300/1970 e successivemodifiche, dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione ed errata applicazionedell’art. 55-quater, comma 1-lett. b del D.Lgs. n. 165 del 2001,degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,n. 3, cod. proc. civ.1.1 Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello sarebbeentrata in aperta contraddizione, laddove ha ritenutoinsufficiente a dimostrare la presenza in ufficio del dipendentela dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA], mentre ha ritenutoNumero registro generale 12299/2025esaustiva la verifica condotta durante l’arco della giornata da Numero sezionale 5083/2025Numero di raccolta generale 9517/2026parte del dirigente mediante la raccolta delle firme deiD ata pubblicazione 14/04/2026dipendenti presenti, in quanto tale verifica (non coprendo“tutto l’orario di lavoro”) non poteva ritenersi più stringente econducente sul piano probatorio, rispetto alla summenzionataprova testimoniale.

Inoltre, sempre secondo la tesi di partericorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere chequanto accaduto in data 6 maggio 2021 fosse riconducibile allafattispecie tipizzata di licenziamento della “falsa attestazionedella presenza in servizio” di cui all’art. 55 quater del D.Lgs165/2001.1.2 Ritiene la Corte che per la prima parte della censura ilmotivo impinge nel merito ed è pertanto inammissibile.1.3 Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 7921/2011 Cass. n. 25348/2018).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte èda reputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazioNnuem eero registro generale 12299/2025Numero sezionale 5083/2025di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mNirumi,e rion d i raccolta generale 9517/2026realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudiceD ata pubblicazione 14/04/2026di merito" (Cass. Sez.

U, 34476/2019; nonché più di recenteCass. n.4627/2021).1.3 La Corte territoriale ha valutato tutto il materialeprobatorio disponibile fornendo un’ampia e dettagliatamotivazione in ordine al suo esaustivo accertamento di meritorispetto al quale la censura in esame richiede una valutazionediversa a suo favore.

Le censure mosse dal ricorrente sirisolvono nell’imputare alla Corte territoriale la mancatavalorizzazione di risultanze istruttorie volte a diversamenteconnotare l’apprezzamento del fatto e così nel sollecitare undiverso giudizio di merito precluso in sede di legittimità.1.4 Per il resto il motivo è infondato.1.5 Come da questa Corte già affermato: “Il licenziamentodisciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo dilavoro è integrato non solo mediante materiale alterazione deisistemi di rilevamento della presenza, ma anche ‘con altremodalità fraudolente’, fra cui rientra anche la mancatatimbratura dell'uscita dall'ufficio, non autorizzata, trattandosidi condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore ildatore di lavoro, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, nonaccompagnato dalla necessaria timbratura, integra unamodalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazioneapparente diversa da quella reale” (Cass. n. 17367 del 2016 eCass. n. 25750 del 2016)La più recente pronuncia (Cass. Sez.

L - , Sentenza n. 21681del 20/07/2023) ha ribadito il principio secondo cui in tema dilicenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cuiall'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, ilpresupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazNiuomneero registro generale 12299/2025Numero sezionale 5083/2025della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una conNduomtertoa d i raccolta generale 9517/2026oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro,D ata pubblicazione 14/04/2026non essendo, invece, necessaria un'attività materiale dialterazione o manomissione del sistema di rilevamento dellepresenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio,non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra unamodalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazioneapparente diversa da quella reale.Inoltre, questa Corte ha precisato che (Cass. Sez.

L Sentenzan. 30418 del 02/11/2023) in tema di licenziamento disciplinare(prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis,del D.Lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsafraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione delsistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche lamancata registrazione delle uscite interruttive del servizio,senza che la tipizzazione della sanzione determini alcunautomatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di meritola verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza delprovvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. haconfermato la decisione di merito che aveva ritenuto illicenziamento misura proporzionata ed adeguata perché lalavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senzaprocedere alla timbratura in una pluralità di occasioni,restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza conla pausa pranzo).1.6 La condotta contestata pertanto rientra pacificamentenell’ambito di operatività della norma di cui all’art. 55-quater,comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 165/2001.2.

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame dNiu muenro registro generale 12299/2025Numero sezionale 5083/2025fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discusNsuimoenroe d i raccolta generale 9517/2026tra le parti, consistito nell’omesso esame della gravità dei fattiD ata pubblicazione 14/04/2026addebitati ai fini del licenziamento, in relazione al principiodella proporzionalità, congruità e gravità, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.; violazione art l’art. 55-quater D.Lgs. n.165/2001 in relazione all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c. inquanto detta disposizione doveva essere interpretata (Cass.n.14199/2021), alla luce dello sfavore manifestato dallagiurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismiespulsivi.

Violazione della normativa interna del Comune diReggio Calabria che non prevede, come sistema di rilevamentodella presenza in servizio, “la raccolta delle firme”, in relazioneall’art 360 n. 3 c.p.c.2.1 La censura è inammissibile per i profili afferenti allaasserita violazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1c.p.c. per c.d.

“doppia conforme”.La sentenza impugnata infatti aderisce in modo integrale allemotivazioni resa in sede di prime cure.2.2 In ordine alla denuncia di violazione di legge, la censura èinfondata.

La sentenza impugnata non si è discostatadall’orientamento accolto da questa Corte (cfr. oltre a Cass. n.14199/2021 richiamata anche dal ricorrente la più recenteCass. n. 13620 del 2025) secondo cui “Da tempo questa Corte,nell’interpretare l’art. 55-quater, lett. a) del D.Lgs. n.165/2001, ha affermato che la condotta di rilievo disciplinarenon richiede un’attività materiale di alterazione omanomissione del sistema di rilevamento delle presenze inservizio, purché la condotta sia oggettivamente idonea adindurre in errore il datore di lavoro, sicché anchel’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dallaNumero registro generale 12299/2025necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, Numero sezionale 5083/2025Numero di raccolta generale 9517/2026diretta a rappresentare una situazione apparente diversa daD ata pubblicazione 14/04/2026quella reale ( Cass. n. 17367/2016 e Cass. n. 25750/2016).

Ladisposizione normativa è stata, inoltre, interpretata alla lucedello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionalerispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzatoil richiamo testuale all’art. 2106 cod. civ. per limitarel’imperatività assoluta al rapporto fra legge e contrattocollettivo e per affermare che l’esercizio del potere datorialeresta comunque sindacabile da parte del giudice quanto allanecessaria proporzionalità della sanzione espulsiva (si rimandaalla giurisprudenza richiamata da Corte Cost. n. 123/2020 che,valorizzando questa interpretazione costituzionalmenteorientata, ha dichiarato inammissibile la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 55-quater prospettata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA])”.2.3 Sulla base dei superiori principi la Corte di merito haritenuto proporzionale la sanzione del licenziamento rispettoalla condotta integrante una violazione del dovere di lealtà edel vincolo fiduciario che lega il lavoratore al datore di lavoro.3.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.4.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso in favore delcontroricorrente della somma parti ad € 4.000,00 a titolo dicompensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Numero registro generale 12299/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, Numero sezionale 5083/2025Numero di raccolta generale 9517/2026dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per ilD ata pubblicazione 14/04/2026versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 CRISTARELLA;5083 - controricorrente -avverso la sentenza n. 206/2025 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 01/04/2025 R.G.N.503/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12299/20251. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 5083/2025Numero di raccolta generale 9517/2026Calabria il licenziamento disciplinare senza preavvisoD ata pubblicazione 14/04/2026comminatogli dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo insussistenti i fatti contestati (consistitiin assenze ingiustificate).2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, rilevandoche il licenziamento era adeguatamente motivato eproporzionato alle violazioni contestate.3. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] respingeva il gravame,aderendo alla motivazione della sentenza di primo grado,avendo il Tribunale correttamente valutato sia le risultanzeistruttorie che tutte le altre emergenze processuali.3.1 In particolare, la Corte di merito accertava la assenza dalservizio dell’Araniti nel giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante latimbratura del cartellino ne attestasse la presenza in ufficio,non essendo stato reperito sul posto di lavoro all’esito di unaricerca nelle stanze dei dipendenti e di una raccolta firme in tredistinti momenti della giornata lavorativa.3.2 La Corte, inoltre, respingeva il gravame per asseritaerronea applicazione dell’art. 55-quater, comma 1, lettera a)D.Lgs. n. 165/2001, rilevando che il licenziamento disciplinareper falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro risultaintegrato non solo mediante materiale alterazione dei sistemidi rilevamento della presenza, ma anche con altre modalitàfraudolente, fra cui rientra anche la mancata timbratura dell'dell'uscita dall'ufficio, non autorizzata, trattandosi di condottaoggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro,sicché anche l'allontanamento dall'ufficio non accompagnatodalla necessaria timbratura integra una modalità fraudolentadiretta a rappresentare una situazione apparente diversa daquella reale (Cass n. 17367/2016; Cass n. 25750/2016).3.3 La Corte di merito riteneva, altresì, infondata la dogliaNunmzearo registro generale 12299/2025Numero sezionale 5083/2025in punto di proporzionalità ed erronea valutazione delle nNourmmeroe d i raccolta generale 9517/2026di cui al decreto legislativo n. 165/2001, art. 55-quater,D ata pubblicazione 14/04/2026comma 1, lettera b), atteso che la stessa ometteva diconsiderare che l'articolo 55 citato disciplina due differenti edautonomi illeciti disciplinari entrambi sanzionati con illicenziamento; in particolare la lettera a) contempla la falsadei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitàfraudolente che, nel caso di specie, il tribunale avevaaccertato. Pertanto, la Corte distrettuale riteneva sussistentel'illecito disciplinare, con conseguente sussistenza del requisitodi proporzionalità fra condotta e sanzione, attesa la idoneitàdella condotta contestata a ledere irrimediabilmente ilpresupposto fiduciario del rapporto di lavoro pubblico.4. Avverso la sentenza domanda la cassazione il dipendentecon ricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsol’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione ed errata applicazione degli artt. 2106, 2119 e 2697c.c., dell’art. 7 e dell’art. 18 legge 300/1970 e successivemodifiche, dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione ed errata applicazionedell’art. 55-quater, comma 1-lett. b del D.Lgs. n. 165 del 2001,degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,n. 3, cod. proc. civ.1.1 Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello sarebbeentrata in aperta contraddizione, laddove ha ritenutoinsufficiente a dimostrare la presenza in ufficio del dipendentela dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA], mentre ha ritenutoNumero registro generale 12299/2025esaustiva la verifica condotta durante l’arco della giornata da Numero sezionale 5083/2025Numero di raccolta generale 9517/2026parte del dirigente mediante la raccolta delle firme deiD ata pubblicazione 14/04/2026dipendenti presenti, in quanto tale verifica (non coprendo“tutto l’orario di lavoro”) non poteva ritenersi più stringente econducente sul piano probatorio, rispetto alla summenzionataprova testimoniale. Inoltre, sempre secondo la tesi di partericorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere chequanto accaduto in data 6 maggio 2021 fosse riconducibile allafattispecie tipizzata di licenziamento della “falsa attestazionedella presenza in servizio” di cui all’art. 55 quater del D.Lgs165/2001.1.2 Ritiene la Corte che per la prima parte della censura ilmotivo impinge nel merito ed è pertanto inammissibile.1.3 Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 7921/2011 Cass. n. 25348/2018).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte èda reputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazioNnuem eero registro generale 12299/2025Numero sezionale 5083/2025di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mNirumi,e rion d i raccolta generale 9517/2026realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudiceD ata pubblicazione 14/04/2026di merito" (Cass. Sez. U, 34476/2019; nonché più di recenteCass. n.4627/2021).1.3 La Corte territoriale ha valutato tutto il materialeprobatorio disponibile fornendo un’ampia e dettagliatamotivazione in ordine al suo esaustivo accertamento di meritorispetto al quale la censura in esame richiede una valutazionediversa a suo favore. Le censure mosse dal ricorrente sirisolvono nell’imputare alla Corte territoriale la mancatavalorizzazione di risultanze istruttorie volte a diversamenteconnotare l’apprezzamento del fatto e così nel sollecitare undiverso giudizio di merito precluso in sede di legittimità.1.4 Per il resto il motivo è infondato.1.5 Come da questa Corte già affermato: “Il licenziamentodisciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo dilavoro è integrato non solo mediante materiale alterazione deisistemi di rilevamento della presenza, ma anche ‘con altremodalità fraudolente’, fra cui rientra anche la mancatatimbratura dell'uscita dall'ufficio, non autorizzata, trattandosidi condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore ildatore di lavoro, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, nonaccompagnato dalla necessaria timbratura, integra unamodalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazioneapparente diversa da quella reale” (Cass. n. 17367 del 2016 eCass. n. 25750 del 2016)La più recente pronuncia (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21681del 20/07/2023) ha ribadito il principio secondo cui in tema dilicenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cuiall'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, ilpresupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazNiuomneero registro generale 12299/2025Numero sezionale 5083/2025della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una conNduomtertoa d i raccolta generale 9517/2026oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro,D ata pubblicazione 14/04/2026non essendo, invece, necessaria un'attività materiale dialterazione o manomissione del sistema di rilevamento dellepresenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio,non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra unamodalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazioneapparente diversa da quella reale.Inoltre, questa Corte ha precisato che (Cass. Sez. L Sentenzan. 30418 del 02/11/2023) in tema di licenziamento disciplinare(prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis,del D.Lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsafraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione delsistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche lamancata registrazione delle uscite interruttive del servizio,senza che la tipizzazione della sanzione determini alcunautomatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di meritola verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza delprovvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. haconfermato la decisione di merito che aveva ritenuto illicenziamento misura proporzionata ed adeguata perché lalavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senzaprocedere alla timbratura in una pluralità di occasioni,restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza conla pausa pranzo).1.6 La condotta contestata pertanto rientra pacificamentenell’ambito di operatività della norma di cui all’art. 55-quater,comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 165/2001.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame dNiu muenro registro generale 12299/2025Numero sezionale 5083/2025fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discusNsuimoenroe d i raccolta generale 9517/2026tra le parti, consistito nell’omesso esame della gravità dei fattiD ata pubblicazione 14/04/2026addebitati ai fini del licenziamento, in relazione al principiodella proporzionalità, congruità e gravità, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.; violazione art l’art. 55-quater D.Lgs. n.165/2001 in relazione all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c. inquanto detta disposizione doveva essere interpretata (Cass.n.14199/2021), alla luce dello sfavore manifestato dallagiurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismiespulsivi. Violazione della normativa interna del Comune diReggio Calabria che non prevede, come sistema di rilevamentodella presenza in servizio, “la raccolta delle firme”, in relazioneall’art 360 n. 3 c.p.c.2.1 La censura è inammissibile per i profili afferenti allaasserita violazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1c.p.c. per c.d. “doppia conforme”.La sentenza impugnata infatti aderisce in modo integrale allemotivazioni resa in sede di prime cure.2.2 In ordine alla denuncia di violazione di legge, la censura èinfondata. La sentenza impugnata non si è discostatadall’orientamento accolto da questa Corte (cfr. oltre a Cass. n.14199/2021 richiamata anche dal ricorrente la più recenteCass. n. 13620 del 2025) secondo cui “Da tempo questa Corte,nell’interpretare l’art. 55-quater, lett. a) del D.Lgs. n.165/2001, ha affermato che la condotta di rilievo disciplinarenon richiede un’attività materiale di alterazione omanomissione del sistema di rilevamento delle presenze inservizio, purché la condotta sia oggettivamente idonea adindurre in errore il datore di lavoro, sicché anchel’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dallaNumero registro generale 12299/2025necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, Numero sezionale 5083/2025Numero di raccolta generale 9517/2026diretta a rappresentare una situazione apparente diversa daD ata pubblicazione 14/04/2026quella reale ( Cass. n. 17367/2016 e Cass. n. 25750/2016). Ladisposizione normativa è stata, inoltre, interpretata alla lucedello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionalerispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzatoil richiamo testuale all’art. 2106 cod. civ. per limitarel’imperatività assoluta al rapporto fra legge e contrattocollettivo e per affermare che l’esercizio del potere datorialeresta comunque sindacabile da parte del giudice quanto allanecessaria proporzionalità della sanzione espulsiva (si rimandaalla giurisprudenza richiamata da Corte Cost. n. 123/2020 che,valorizzando questa interpretazione costituzionalmenteorientata, ha dichiarato inammissibile la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 55-quater prospettata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA])”.2.3 Sulla base dei superiori principi la Corte di merito haritenuto proporzionale la sanzione del licenziamento rispettoalla condotta integrante una violazione del dovere di lealtà edel vincolo fiduciario che lega il lavoratore al datore di lavoro.3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso in favore delcontroricorrente della somma parti ad € 4.000,00 a titolo dicompensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Numero registro generale 12299/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, Numero sezionale 5083/2025Numero di raccolta generale 9517/2026dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per ilD ata pubblicazione 14/04/2026versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta