CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di furto (capo A) e di porto ingiustificato di arma impropria (capo B); letta la memoria difensiva che insiste sul tema concernente la configurabilità del reato di cui al capo B); Considerato che il primo motivo di ricorso — che invoca la desistenza volontaria deducendo un travisamento della prova e che viene articolato sottoponendo alla Corte di cassazione la valutazione di quanto documentato dalle immagini della videosorveglianza circa la scelta spontanea dell'imputato di non condurre a termine l'azione delittuosa cinque minuti prima dell'arrivo dei Carabinieri — mira a ottenere una inammissibile rivisitazione del materiale probatorio; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso principale (sostenuto nella memoria difensiva), che contesta la configurabilità del reato di cui al capo B) alla luce delle emergenze probatorie, si risolve anch'esso nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, reiterando, peraltro, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci