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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18872/2026

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di SORVEGLIANZA di L'AQUILA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il magistrato di sorveglianza di L’Aquila harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attualmente sottoposto al regimedetentivo ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, avverso il diniego opposto dallaDirezione dell’Istituto penitenziario nel quale si trova detenuto, a fronte della richiesta voltaad essere autorizzato a ricevere, tramite pacco ordinario, generi alimentari vietati, come daordine di servizio dell’A.P., adottato in applicazione della circolare D.A.P. del 02/10/2017.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con due distinti motivi – il vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 35-bis Ord. pen., 666 e 678 cod. proc. pen., nonché24, 25, 27, 111 Cost. e 6 CEDU, per lesione del diritto di difesa derivante dalla mancatafissazione dell’udienza in contraddittorio, oltre che per mancato riconoscimento della lesionedi un diritto soggettivo e per disparità di trattamento.3.

Il ricorso è inammissibile, risolvendosi esso nella prospettazione di enunciatiermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza dilegittimità.È anzitutto legittima la declaratoria d'inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666,comma 2, cod. proc. pen., del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento concui l'Amministrazione penitenziaria assuma una decisione che non incide su unospecifico diritto soggettivo del detenuto (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà,Rv. 279456 – 01).

Il provvedimento dell'amministrazione - avente ad oggetto il diniegodell'autorizzazione all'acquisto di determinati generi alimentari, non ricompresi nel catalogoapprovato dall'istituto - non determina, inoltre, la lesione di un diritto soggettivo del detenuto;il diritto di quest’ultimo ad una sana alimentazione, infatti, è già garantito, grazie alla varietàdei prodotti inseriti nel catalogo stesso e in forza della loro idoneità a soddisfare i bisogninutritivi.

L'individuazione dei prodotti acquistabili, attenendo alle modalità di esercizio deldiritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria enon è azionabile in sede giurisdizionale (Sez. 1, n. 23731 del 17/05/2024, MinisteroGiustizia, Rv. 286672 – 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di SORVEGLIANZA di L'AQUILA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il magistrato di sorveglianza di L’Aquila harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attualmente sottoposto al regimedetentivo ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, avverso il diniego opposto dallaDirezione dell’Istituto penitenziario nel quale si trova detenuto, a fronte della richiesta voltaad essere autorizzato a ricevere, tramite pacco ordinario, generi alimentari vietati, come daordine di servizio dell’A.P., adottato in applicazione della circolare D.A.P. del 02/10/2017.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con due distinti motivi – il vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 35-bis Ord. pen., 666 e 678 cod. proc. pen., nonché24, 25, 27, 111 Cost. e 6 CEDU, per lesione del diritto di difesa derivante dalla mancatafissazione dell’udienza in contraddittorio, oltre che per mancato riconoscimento della lesionedi un diritto soggettivo e per disparità di trattamento.3. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi esso nella prospettazione di enunciatiermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza dilegittimità.È anzitutto legittima la declaratoria d'inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666,comma 2, cod. proc. pen., del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento concui l'Amministrazione penitenziaria assuma una decisione che non incide su unospecifico diritto soggettivo del detenuto (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà,Rv. 279456 – 01). Il provvedimento dell'amministrazione - avente ad oggetto il diniegodell'autorizzazione all'acquisto di determinati generi alimentari, non ricompresi nel catalogoapprovato dall'istituto - non determina, inoltre, la lesione di un diritto soggettivo del detenuto;il diritto di quest’ultimo ad una sana alimentazione, infatti, è già garantito, grazie alla varietàdei prodotti inseriti nel catalogo stesso e in forza della loro idoneità a soddisfare i bisogninutritivi. L'individuazione dei prodotti acquistabili, attenendo alle modalità di esercizio deldiritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria enon è azionabile in sede giurisdizionale (Sez. 1, n. 23731 del 17/05/2024, MinisteroGiustizia, Rv. 286672 – 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris