CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11876/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 94157920 631 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7563/20/2021 depositata in data 25 ottobre 2021. Oggetto: tributi – associazione – natura non commerciale N.11876/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’associazione contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2013, con il quale venivano recuperate maggiori IRES,IRAP e IVA per effetto del disconoscimento della natura non commerciale dell’ente collettivo. Come risulta dalla sentenza impugnata, veniva contestata l’assenza di democraticità dell’associazione e veniva disconosciuta esplicitamente la agevolazione di cui all’art. 148, terzo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con conseguente ricostruzione del reddito dell’associazione con metodologia analitico-induttiva. 2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 25 ottobre 2021, ha rigettato l’appello della associazione contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che non spetta all’associazione contribuente il regime agevolativo di cui all’art. 148d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per avere l’associazione perseguito finalità di carattere commerciale stante l’esecuzione di servizi a pagamento, quali l’accesso a un centro benessere. Il giudice di appelloha confermato, inoltre, la sentenza di primo gradonella parte in cui aveva ritenuto l’assenza di democraticità della associazione contribuente , ritenendo che le clausole statutarie non avessero rispettato le previsioni dell’art. 148, commi 3, 5–8 TUIR. Il giudice di appello ha, infine,ritenuto che l’impossibilità di ricostruire la compagine sociale comporti l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni agevolative, ritenendo conseguentemente corretta la ricostruzione analitico-induttiva operata dall’Ufficio. 4. Propone ricorso per cassazione l’associazione contribuente affidato a un unico motivo; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. N.11876/22 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 148, terzo comma, TUIR, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’associazione contribuente avesse perso il beneficio della non commercialità. Osserva parte ricorrente che la norma in oggetto non considera dirimente la circostanza della impossibilità di ricostruire la compagine sociale ai fini della disposizione agevolativa in questione, evidenziando come nel giudizio di merito il ricorrente avesse contestato la ricostruzione analitico-induttiva dell’Ufficio. 2. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha riportato la motivazione del giudice di primo grado, che aveva disconosciuto la natura decommercializzata dell’associazione contribuente, sia sulla base della mancata previsione dei divieto di distribuzione degli utili e dell’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione, sia sull’incompletezza della documentazione prodotta (libro soci e registro verbali delle assemblee), circostanza ritenuta rivelatrice dell’assenza del requisito di democraticità dell’associazione per assenza di prova della concreta partecipazione degli associati alla vita associativa dell’ente collettivo. Questa motivazione è stata espressamente condivisa dal giudice di appello, osservandosi sul punto che il regime agevolativo non può essere applicato alle associazioni che in concreto non rispettino le regole ove solo formalmente inserite nei loro atti costitutivi. Con tale iter argomentativo, il giudice di appello si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le associazioni e gli enti associativi, per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7, TUIR, devono dimostrare il perseguimento in concreto ex art. 148, comma 8 TUIR , durante lo svolgimento dell'attività associativa, dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati, non essendo sufficiente il N.11876/22 R.G. Est. F. D’Aquino mero inserimento delle clausole negli statuti ove, in concreto, il principio di democraticità non venga rispettato (Cass., Sez. V , 11 gennaio 2023, n. 553).Tali argomentazioni non sono state contrastate dal ricorrente. 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d