CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. di Tomaselli G. G. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2737/05/19 depositata in data 7 maggio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. di Tomaselli G. G., esercente l’attività di mediazione immobiliare, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con il quale – a seguito di PVC – veniva accertato maggior reddito imponibile, con recupero di maggiori imposte e che analoghi venivano emessi a carico dei due soci per recupero di maggiori imposte per trasparenza; che la CTP di Catania ha rigettato il ricorso. Che la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 7 maggio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, rigettando preliminarmente rigettato l’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario e ritenendo legittimo l’accertamento nel merito; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a sei motivi; l’Ufficio resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di valutarne la trattazione congiunta con il ricorso n. 147/2020 R.G. P. Q. M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per eventuale trattazione congiunta con il ricorso n. 147/2020 R.G. Così dec