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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 18172/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19400/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’indirizzo pec dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamen te domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di ANCONA , comunic at o i l 14/05/2019, R.G.N.69/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con decreto del 18 aprile (comunicato il 14 maggio) 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione dal quale era stata esclusa per il credito insinuato in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., di € 78.442,04, di cui € 62.091,57 per T.f.r. e € 16.350,47 per retribuzioni relative alla mensilità di novembre 2016, in assenza di prova in ordine all’effettiva instaurazione e al concreto svolgimento (quanto ad orario, mansioni e retribuzione previsti), a causa di inidoneità della documentazione prodotta (busta paga del mese di novembre 2016, prospetto di T.f.r., estratto conto previdenziale, comunicazione obbligatoria [OSCURATO:PERSONA] e modulo di recesso dal rapporto di lavoro), in parte generica e in parte inopponibile alla curatela fallimentare, in difetto di data certa anteriore all’apertura della procedura;

2. con atto notificato il 13 giugno 2019, la creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il Fallimento con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione de gli artt.2697 c.c., 115 c.p.c., 1 e 3 legge n. 4/1953, error in procedendoper violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente negato, in particolare, l’idoneità probatoria della busta paga del mese di novembre 2016, per la genericitàdei suoi elementi, tale da non consentire la verifica di effettività del rapporto di lavoro e delle sue condizioni (mansioni e retribuzione prevista), nonostante la completezza dei suoi requisiti (recando la firma, la sigla o il timbro del datore o di chine faccia le veci: nel caso di specie, consulente del lavoro), in contrasto con l’insegnamento giurisprudenziale di legittimità e per non averla correttamente apprezzata alla stregua di “prova legale” (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. unico dal comma 1180 al comma 1185 e del D.I. 30 ottobre 2007, per avere il Tribunale erroneamente negato valore probatorio, in relazione all’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e del suo concreto svolgimento, all’allegato [OSCURATO:PERSONA], in quanto documento di provenienza pubblica, oggetto di obbligatoria comunicazione da parte di tutti i datori di lavoro, all’atto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e così pure (come avvenuto con la produzione nel caso di specie) della suacessazione: ciò in quanto recante data certa di trasmissione e contenente l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione e di cessazione del rapporto, qualora a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo applicato (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. in via preliminare, deve essere rilevato il difetto di specificità delle censure, in assenza di trascrizione della busta paga e della comunicazione obbligatoria dell’[OSCURATO:PERSONA]: in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., sia pure interpretata, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 (Cass. 1 marzo 2022, n. 6769; Cass. 18 marzo 2022, n. 8950), in modo non eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa;

4. giova poi ribadire, in tema di accertamento del passivo fallimentare, che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, qualora siano munite dei requisiti previsti dall’art. 1, secondo comma della legge n. 4/1953, ossia alternativamente della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, abbiano piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato; ferma restando, peraltro, la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi diprova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 1 settembre 2015, n. 17413; Cass. 5 luglio 2019, n. 18169; Cass. 6 luglio 2020, n. 13781; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1649; Cass. 11 maggio 2022, n. 14998);

4.1. nel caso di specie, difetta tuttavia l’elemento della certa provenienza datoriale della sottoscrizione (secondo la più laconica concisione del decreto impugnato, al penultimo capoverso di pg. 2, chiaramente esplicitata dalla curatela fallimentare, al primo capoverso di pg. 5 del controricorso), asseritamente apposta dal suo consulente del lavoro (così ai primi due capoversi di pg. 11 del ricorso);

5. secondo ilconsolidato insegnamento di questa Corte, è poi nota, ai fini di accertamento dell’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 25 giugno 2007, n. 14700 e Cass. 25 giugno 2014, n. 17008: entrambe in specifico riferimento alla possibilità di instaurare, mediante convenzione, rapporti di lavoro autonomo, retti dal diritto privato e sottratti alla regola dell'assunzione mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 26 legge n. 1236/1959, per l'espletamento dei servizi di cosiddetta accudienza, o comunque di “minima importanza”, da parte di apposito personale nell'interesse della preesistente Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), la rilevanza esclusiva, per la qualificazione del rapporto come tale, dei dati fattuali emergenti dallo svolgimento concreto della prestazione, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito, alla stregua di accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 19 novembre 2018, n. 29764, in motivazione subp.ti 7.2 e 7.3);6. non è allora configurabile la violazione delle norme di legge denunciate, non implicando le censure un loro problema interpretativo, né di una falsa applicazione della legge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851).

Esse consistono piuttosto nell’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'interpretazione esatta della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;

6.1. in particolare, non ricorre violazione: a ) dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass.29 maggio 2018, n. 13395); b) dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; c) dell'art. 116 medesimo, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – seco ndo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016);

6.2. le censure si risolvono, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione;

7. la ricorrente ha dedotto, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1quater d.p.r. 115/2002, per essere stata erroneamente condannata al pagamento del doppio del contributo unificato, in quanto dovuto in caso di rigetto o di inammissibilità dell’impugnazione, anche incidentale; posto che il giudizio di opposizione allo stato passivo non ha natura di una vera e propria impugnazione, bensì di accertamento a cognizione piena in esito ad un procedimento sommario (terzo motivo);8. esso è fondato;

9. èvero che l'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 5/2006 e dal d.lgs. 169/2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, escludendo l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente e di nuovi accertamenti di fatto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l'esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (Cass. 8 giugno 2012, n. 9341; Cass. 21 settembre 2017, n. 22006).

E tuttavia, l'opposizione allo stato passivo del fallimento, ancorché abbia natura impugnatoria, in quanto rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, essendo il relativo procedimento integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) ovvero la revocazione (Cass. 30 novembre 2016, n. 24489; Cass. 3 settembre 2018, n. 21581);

9.1. la controversia in materia di opposizione allo stato passivo non rientra allora tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di gravame che apre la fase a cognizione piena; sicché, al rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 98 l.fall. non consegue l’obbligo per l’opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1quaterd.p.r. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1895; Cass. 18 giugno 2018, n. 15954, in motivazione sub p.to 3; 7 settembre 2020, n. 18540, in motivazione sub p.to 4; Cass. 14 gennaio 2021, n. 467, in motivazione subp.to 13);

10. pertanto il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, inammissibili i primi due, con la cassazione del decreto in relazione al motivo accolto e con decisione nel merito, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, nel senso di escludere la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell’opponente e con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, a carico della creditrice per il giudizio di opposizione e da compensare per l’odierno di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili gli altri; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude il raddoppio del contributo unificato nel giudizio di opposizione allo stato passivo e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del fallimento, delle spese del predetto giudizio davanti al Tribunale, che liquida in € 100,00 per esborsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19400/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’indirizzo pec dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamen te domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di ANCONA , comunic at o i l 14/05/2019, R.G.N.69/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con decreto del 18 aprile (comunicato il 14 maggio) 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione dal quale era stata esclusa per il credito insinuato in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., di € 78.442,04, di cui € 62.091,57 per T.f.r. e € 16.350,47 per retribuzioni relative alla mensilità di novembre 2016, in assenza di prova in ordine all’effettiva instaurazione e al concreto svolgimento (quanto ad orario, mansioni e retribuzione previsti), a causa di inidoneità della documentazione prodotta (busta paga del mese di novembre 2016, prospetto di T.f.r., estratto conto previdenziale, comunicazione obbligatoria [OSCURATO:PERSONA] e modulo di recesso dal rapporto di lavoro), in parte generica e in parte inopponibile alla curatela fallimentare, in difetto di data certa anteriore all’apertura della procedura; 2. con atto notificato il 13 giugno 2019, la creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il Fallimento con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione de gli artt.2697 c.c., 115 c.p.c., 1 e 3 legge n. 4/1953, error in procedendoper violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente negato, in particolare, l’idoneità probatoria della busta paga del mese di novembre 2016, per la genericitàdei suoi elementi, tale da non consentire la verifica di effettività del rapporto di lavoro e delle sue condizioni (mansioni e retribuzione prevista), nonostante la completezza dei suoi requisiti (recando la firma, la sigla o il timbro del datore o di chine faccia le veci: nel caso di specie, consulente del lavoro), in contrasto con l’insegnamento giurisprudenziale di legittimità e per non averla correttamente apprezzata alla stregua di “prova legale” (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. unico dal comma 1180 al comma 1185 e del D.I. 30 ottobre 2007, per avere il Tribunale erroneamente negato valore probatorio, in relazione all’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e del suo concreto svolgimento, all’allegato [OSCURATO:PERSONA], in quanto documento di provenienza pubblica, oggetto di obbligatoria comunicazione da parte di tutti i datori di lavoro, all’atto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e così pure (come avvenuto con la produzione nel caso di specie) della suacessazione: ciò in quanto recante data certa di trasmissione e contenente l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione e di cessazione del rapporto, qualora a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo applicato (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. in via preliminare, deve essere rilevato il difetto di specificità delle censure, in assenza di trascrizione della busta paga e della comunicazione obbligatoria dell’[OSCURATO:PERSONA]: in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., sia pure interpretata, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 (Cass. 1 marzo 2022, n. 6769; Cass. 18 marzo 2022, n. 8950), in modo non eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa; 4. giova poi ribadire, in tema di accertamento del passivo fallimentare, che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, qualora siano munite dei requisiti previsti dall’art. 1, secondo comma della legge n. 4/1953, ossia alternativamente della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, abbiano piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato; ferma restando, peraltro, la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi diprova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 1 settembre 2015, n. 17413; Cass. 5 luglio 2019, n. 18169; Cass. 6 luglio 2020, n. 13781; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1649; Cass. 11 maggio 2022, n. 14998); 4.1. nel caso di specie, difetta tuttavia l’elemento della certa provenienza datoriale della sottoscrizione (secondo la più laconica concisione del decreto impugnato, al penultimo capoverso di pg. 2, chiaramente esplicitata dalla curatela fallimentare, al primo capoverso di pg. 5 del controricorso), asseritamente apposta dal suo consulente del lavoro (così ai primi due capoversi di pg. 11 del ricorso); 5. secondo ilconsolidato insegnamento di questa Corte, è poi nota, ai fini di accertamento dell’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 25 giugno 2007, n. 14700 e Cass. 25 giugno 2014, n. 17008: entrambe in specifico riferimento alla possibilità di instaurare, mediante convenzione, rapporti di lavoro autonomo, retti dal diritto privato e sottratti alla regola dell'assunzione mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 26 legge n. 1236/1959, per l'espletamento dei servizi di cosiddetta accudienza, o comunque di “minima importanza”, da parte di apposito personale nell'interesse della preesistente Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), la rilevanza esclusiva, per la qualificazione del rapporto come tale, dei dati fattuali emergenti dallo svolgimento concreto della prestazione, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito, alla stregua di accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 19 novembre 2018, n. 29764, in motivazione subp.ti 7.2 e 7.3);6. non è allora configurabile la violazione delle norme di legge denunciate, non implicando le censure un loro problema interpretativo, né di una falsa applicazione della legge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). Esse consistono piuttosto nell’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'interpretazione esatta della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 6.1. in particolare, non ricorre violazione: a ) dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass.29 maggio 2018, n. 13395); b) dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; c) dell'art. 116 medesimo, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – seco ndo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); 6.2. le censure si risolvono, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione; 7. la ricorrente ha dedotto, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1quater d.p.r. 115/2002, per essere stata erroneamente condannata al pagamento del doppio del contributo unificato, in quanto dovuto in caso di rigetto o di inammissibilità dell’impugnazione, anche incidentale; posto che il giudizio di opposizione allo stato passivo non ha natura di una vera e propria impugnazione, bensì di accertamento a cognizione piena in esito ad un procedimento sommario (terzo motivo);8. esso è fondato; 9. èvero che l'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 5/2006 e dal d.lgs. 169/2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, escludendo l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente e di nuovi accertamenti di fatto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l'esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (Cass. 8 giugno 2012, n. 9341; Cass. 21 settembre 2017, n. 22006). E tuttavia, l'opposizione allo stato passivo del fallimento, ancorché abbia natura impugnatoria, in quanto rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, essendo il relativo procedimento integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) ovvero la revocazione (Cass. 30 novembre 2016, n. 24489; Cass. 3 settembre 2018, n. 21581); 9.1. la controversia in materia di opposizione allo stato passivo non rientra allora tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di gravame che apre la fase a cognizione piena; sicché, al rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 98 l.fall. non consegue l’obbligo per l’opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1quaterd.p.r. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1895; Cass. 18 giugno 2018, n. 15954, in motivazione sub p.to 3; 7 settembre 2020, n. 18540, in motivazione sub p.to 4; Cass. 14 gennaio 2021, n. 467, in motivazione subp.to 13); 10. pertanto il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, inammissibili i primi due, con la cassazione del decreto in relazione al motivo accolto e con decisione nel merito, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, nel senso di escludere la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell’opponente e con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, a carico della creditrice per il giudizio di opposizione e da compensare per l’odierno di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili gli altri; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude il raddoppio del contributo unificato nel giudizio di opposizione allo stato passivo e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del fallimento, delle spese del predetto giudizio davanti al Tribunale, che liquida in € 100,00 per esborsi
Decreto Cassazione n. 18172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris