CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22194/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Macedonia del Nord) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; letta la memoria e conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità per il reato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3); osservato che il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è proposto in difetto di interesse essendo il beneficio già stato concesso con la pronuncia della sentenza di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in C 2,600,00, oltre accessori dì legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in C 2.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in d