CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17749-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1563/17/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di tre immobili ubicati in via Agri, microzona 20 della città di Roma (Salario-Trieste), ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ritenendo tale provvedimento adeguatamente motivato; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente osservando che, per una sufficiente e pertinente motivazione dell'avviso, sarebbero state necessarie osservazioni più specifiche, evidenziando le caratteristiche delle singole unità immobiliari che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, così da porre la parte contribuente nella condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, mentre la parte contribuente non si costituisce. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge n. 311 del 2004 e 2697 cod. civ. nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale. Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato Ric. 2021 n. 17749 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Dunque, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituito l'intimato. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.