CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 04492/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt.590 bis cod. pen.; 189, commi 1, 6 e 7 cod. strada. Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 190 e 140 cod. strada; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 590- bis, comma 7 cod. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata giustificazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto a lui ascritto, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il secondo motivo di ricorso contiene enunciati del tutto generici, palesemente in contrasto con la trama motivazionale della sentenza, in cui sono illustrate in modo puntuale e analitico le ragioni del convincimento maturato dai giudici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estenso