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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 01215/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22653/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e I giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non dedotto in appello (violazione del principio di correlazione) e, comunque, perché manifestamente infondato, essendo il fatto ritenuto naturalisticamente lo stesso rispetto a quello sussunto nella imputazione, e, dall'altra, perché generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22653/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e I giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non dedotto in appello (violazione del principio di correlazione) e, comunque, perché manifestamente infondato, essendo il fatto ritenuto naturalisticamente lo stesso rispetto a quello sussunto nella imputazione, e, dall'altra, perché generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.