CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 05785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1iscritto al nr. 6401-2022 proposto da: C.E.I.S.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Corte di cassazione di rigettare il ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis cpc, la società la C.E.I.S.A. societ à a responsabilità limitata semplificata ( Ceisa ) adiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento della fattura di euro 5.965,80 emessa nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] spa a titolo di corrispettivo dell'appalto da quest'ultima commissionato per ristrutturare la Villa di proprietà [OSCURATO:PERSONA]. FacileRistrutturare, costituendosi, chie d eva il rigetto della do ma nda, negava il rapporto contrattuale con la C eis a, eccepiva la carenza di legittimazione passiva e n egava altresì di avere conferito l'incarico di direttore dei lavori all'arch. [OSCURATO:PERSONA], affermando che la stessa era stata nominata direttamente dalla committente (Finicelli). A fronte di tali repliche l’attrice chiedevaallora di essere a utorizza t a a chiamare in causa la proprietaria dell’i mmobile ( [OSCURATO:PERSONA] n amaria) nonchél'a rc h . [OSCURATO:PERSONA] (direttore dei l avo r i) affinché fossero condannate in via solid a le, con la convenuta originaria, al pagamento dei lavori eseguiti dalla s o cietà ricorrente . Autorizzata ed eseguita la chiamata si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo in primo luogo l'incompeten z a per territorio del Tribunale di Nap o li Nord in favore del Tribunale di Napoli, quale foro del consumatore. Il Tribunale di Na po li Nord , con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ordinava l'integrazione della citazione e l’attrice ottemperava a tale ordine; quindi, con ordinanza del 6.6.2022, il medesimo Tribunale dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli; condannava la Ceisaal pagamento di € 3.235,00 o lt r e oneri fiscali a titolo di ristoro delle spese legali da corrispondere a ciascuna parte. Contro tale provvedimento la Ceisa ha proposto istanza di regolamento di competenza sulla base di due motivi. Le intimate non hanno svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo la ricorrente rileva che ilricorso originario dinanzi al Tribunale di Napoli riguardava la s o la società [OSCURATO:PERSONA] e nessun consumatore era coinvolto nell a li t e proc es sua l e, tant'è che la societàconvenuta non aveva eccepito alcunché s ulla competenza territoriale. La ricorrente richiama il principio stabilito dalla Sezioni Unite, con sentenza del26 luglio 2004 n. 13968, secondo cui in tema di competenza perterritorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto non può eccepire l'incompetenza per terri torio del giudice davanti al quale è s ta t o chiamato nell'ipotesi in cui non sia stata proposta dal convenuto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge. Secondo l’attrice il principio è applicabile anche quando, come nella fattispecie, la chiamata in causa sia avvenuta su istanza dell'attore (Ceisa), tenuto conto che «al momento del deposito telematica della domanda la società Ceisa mai poteva immaginare di chiamare in causa il terzo (Finicelli) residente in Napoli, trattandosi di esigenza sorta seguito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA]». Il motivo è infondato. Come è esattamente evidenziato nel provvedimento impugnato la sig. [OSCURATO:PERSONA], unica eccipiente la incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del foro del consumatore, operante in suo favore, è stata chiamata in causa dall'originaria parte attrice, che ha esteso nei confronti di questa e dell’ulteriore chiamata la domanda di condanna già proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto si deve ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte,le esigenze di tutela del consumatore non potevano non avere una sponda anche sul terreno processuale, attraverso la previsione di un foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio». È stato così poi recentemente chiarito che «questa tutela, di particolare comodità processuale per il consumatore, si spinge sino a ricoprire pure il caso di trattazione simultanea di controversie avvinte da un nesso di subordinazione ovvero connesse tra loro» [...], in ragione della peculiare specialità e prevalenza che va riconosciuto al relativo intervento normativo (di cui all'art. 33 cod. consumo)» (Cass. n. 22345/2021) . Consegue che «l’attrazione al foro del consumatore può esplicarsi per le cause introdotte in cumulo con la causa ad esso soggetta» (Cass. n. 28162/2019).Occorre ancora richiamare Cass. n. 5705/2014, secondo cui il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore delforo del consumatore (Cass. n. 5705/2014). Il secondo motivo denuncia violazione del D.M. n. 55/2014. La società ricorrente si duole della propria condanna al pagamento delle spese, per una pluralità di ragioni: a) la società Ceisa ha incardinato correttamente la competenza territoriale con il ricorso originario depositato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché mai poteva immaginare di dovere chiamare in causa il consumatore Finicelli di Napoli; b) appare ingiusta la condanna al pagamento delle spese legali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che nulla hanno eccepito sull'incompetenza territoriale; c) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il compenso riferendosi ai parametri medi stabiliti da! D.M. 55/2014 per le cause comprese nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000 tenuto conto del valore della controversia (euro 5.965,80): nonostante l'ordinanza impugnata avesse precisato espressamente di voler escludere qualsivoglia compenso per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, essendosi definita la controversia in una sola udienza, senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria", avrebbe dovuto liquidare con valori medi i compensi di euro 875,00 per fase cd. studio e di euro 740,00 per fase introduttiva per un totale di € 1.615,00 anziché € 3.235,00 erroneamente liquidati a ciascuna parte. Il motivo non è fondato. Avendo accolto l’eccezione di incompetenza, il giudice doveva provvedere sulle spese, né è censurabile in questa sede la mancata compensazione delle spese stesse nei confronti di tutte o di alcune delle parti del giudizio. L’ordinanza impugnata è esente da critiche anche in ordine alla misura delle spese liquidate. Invero il calcolo riportato in ricorso omette di conteggiare la fase decisionale, di cui il giudicante ha correttamente tenuto conto. La circostanza, ancora evidenziata dalla ricorrente nella memoria, che la controversia è stata trattata in una sola udienza, senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria, non esclude, per sé, il compenso per la fase decisoria, svoltasi nella specie, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata, mediante trattazione scritta. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non svolgendo difese le parti intimat e . Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nel