CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 dicembre 2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e 1<l'aled Hammami, entrambi condannati alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di cui agli artt. 110, 628, comma 3, n. 1, 582 e 585 cod. pen. ed il solo Aouina anche per la contravvenzione ex art. 4, comma 2, L. 110/1975. Osservato che i ricorsi, proposti con due distinti atti dal medesimo difensore degli imputati, hanno identico contenuto e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente; considerato che le censure inerenti alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità per il delitto di rapina, oltre ad essere prive di concreta specificità, sono anche manifestamente infondate in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza per delitto di rapina, sicché le censure dedotte si traducono nella mera prospettazione di una ricostruzione della fattispecie concreta alternativa rispetto a quella asseverata dai giudici di merito, non deducibile nel giudizio di legittimità. Peraltro, in forza del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed impone al ricorrente, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409). Ebbene, nel caso di specie, i dubbi prospettati non fanno riferimento ad elementi decisivi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e, di conseguenza, non emergono vizi motivazionali sulla ricostruzione del fatto reato operata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto provata la responsabilità penale dei prevenuti sulla scorta delle dichiarazioni confessorie rese da questi ultimi in sede di esame dibattimentale, dai filmati delle telecamere di videosorveglianza apposte sul /ocus commissi delicti nonché dalla perfetta corrispondenza dei beni trovati nella disponibilità dei prevenuti con quelli oggetto di furto denunciato dalla persona offesa. Peraltro, la Corte di merito precisa come l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto irritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento, non risulti decisiva ai fini della prova della colpevolezza degli imputati, in tal modo disattendendo la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa, stante la insussistenza dei presupposti dall'art. 603 cod. proc. pen. ai fini della riassunzione della prova; ritenuto che anche le ulteriori doglianze, relative alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., oltre ad essere prive dei requisiti di specificità, sono manifestamente infondate in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte territoriale ha negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in forza del carattere di non esaustività e di non integralità del risarcimento del danno, peraltro effettuato dai prevenuti tramite versamento di una somma di danaro, nei limiti delle possibilità degli imputati, in favore di un'associazione di volontariato e non della vittima perché irreperibile. Peraltro, le censure dedotte risultano meramente riproduttive di profili di doglianza già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]