CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 23 novembre 2021, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 400,00 di multa, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi due di reclusione ed 500,00 di multa ciascuno, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'erronea qualificazione del fatto, in quanto era stato qualificato quale reato più grave quello del capo 8), ossia un furto aggravato di bibite e superalcolici,un furgone e un portafoglio ex artt. 110, 624, 625 comma 1 n.2 e 5 cod.pen., anziché quello di cui al capo 5, ossia la ricettazione di un'automobile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso: infatti, non viene contestata l'erronea qualificazione del fatto, ma si afferma -erroneamente- che reato più grave per la determinazione della pena avrebbe dovuto essere considerato quello previsto dall'art. 648 cod.pen. anziché quello previsto dall'art. 624, 625 comma 1 n.2 e 5 cod.pen., quando così non è: mentre la ricettazione è punita con una pena massima di anni 8 di reclusione, il furto pluriaggravato prevede invece una pena massima di anni 10 di per cui era corretto il calcolo della pena operato dal giudice.. 3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/07/