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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 31855/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28839-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dapprima da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procur a in calce al ricorsoe poi, il primo, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce all’atto di costituzione in giudizio, e la seconda dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine dell’atto di costituzione in giudizio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] COOPERATIVA, già [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 845/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Questa Corte, con la sentenza n. 273/2017, ha così ricostruito lo svolgimento del giudizio:- “ su ricorso della Banca del [OSCURATO:PERSONA] di Vignole, il Tribunale di Pistoia ingiungeva, con decreto emesso il 19 febbraio 2001, ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di lire 411.998.855, a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente per corrispondenza intestato alla Gaiffi, con fideiussione del Guarducci, e di rimborso di un contratto di mutuo stipulato dal Guarducci, risolto per omesso rimborso di due rate”; - “ avverso il provvedimento, proponevano opposizione, con atto di citazione notificato il 26 aprile 2001, gli ingiunti, che, eccepita l’illegittimitàdell ’ applicazione di interessi ultralegali, con anatocismo, chiedevano in via riconvenzionale la condanna della banca alla restituzione dell’indebito …”; - “costituitasi ritualmente, la banca chiedeva il rigetto dell’opposizione”; - “ con sentenza 17 novembre 2004 il Tribunale di Pistoia, ritenuta l’illegittimità degli interessi addebitati, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento della minor somma di euro 209.976,24, con gli interessi legali e la rifusione delle spese di giudizio”;- “ il successivo gravame della Gaiffi e del Guarducci era respinto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza 28 aprile 2011” evidenziando , tra l ’ altro, “ che l ’ obbligazione del Guarducci discendeva dal contratto di mutuo acceso per pagare il debito portato dal saldo di un rapporto di conto corrente: onde, era estraneo al thema decidendum l ’ accertamento dell’illegittimità degli interessi addebitati sul conto corrente estinto”.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza che questa Corte, con Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 l’indicata sentenza, ha accolto limitatamente al (sesto) motivo con il quale i ricorrenti avevano lamentato “l’omessa pronunzia di nullit̀ della capitalizzazione trimestrale degli interessi in ordine ai conti correnti estinti”, rilevando che: - “ l ’ avvenuta chiusura dei conti correnti non preclude, in linea di principio, l’accertamento della lamentata illegittimit̀ degli interessi passivi addebitati con anatocismo”; - “ n ́ appare corretta, con riferimento all’obbligazione a carico del Guiducci, l’argomentazione, addotta dal giudice di primo grado e dalla pronuncia d’appello, che il decreto ingiuntivo da lui opposto si fondavasul contratto di mutuo”; - “ al riguardo, si osserva come il debitore abbia interesse, infatti, ad accertare la corretta entit̀ del saldo passivo, al fine di recuperare le somme eventualmente pagate in eccedenza per estinguerlo - in ipotesi, mediante la provvista di un contratto di mutuo - a titolo di ripetizione di indebito”; -“infondata, sul punto, si palesa la statuizione che la domanda siponesse fuori del thema decidendum, dal momento che questa era stata proposta già con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: valendo, in sostanza, a prospettare una domanda riconvenzionale dipendente dal titolo fatto valere ex adverso”.

1.3. La Corte, quindi, ha cassato la pronuncia impugnata con rinvio innanzi alla corte d’appello di Firenzela quale, con la sentenza in epigrafe, ha condannato la banca al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di €. 1.769,41, oltre interessilegali dal 26/4/2001 al saldo.

1.4. La corte, sul punto, dopo aver rilevato che: - “l’annullamento si riferisce inequivocabilmente alla valutazione espressa dal giudice d’appello sulla sorte del conto corrente 4661”; - “il mutuo da cui scaturiva il debito ingiunto era stato infatti acceso per estinguere le passività residue su quel conto, Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 con la potenziale incidenza di interessi anatocistici”; -“l’omessa pronuncia censurata dal giudice di legittimit̀ riguarda” , quindi, soltanto “l’accertamento degli interessi anatocistici sul conto 4661”, con esclusione, peraltro, attesa la natura chiusa del giudizio di rinvio, dell’eventuale illegittima applicazione su tale conto di “altre spese, commissioni di massimo scoperto, interessi non concordati, interessi usurari, o quant’altro”; ha ritenuto che: - “ la prova dell ’ andamento del conto è stata acquisita per via documentale” e “ consiste negli estratti conto periodici”; - “ la critica del correntista è stata molto precisa, essendosi manifestata attraverso la consulenza” di un tecnico, il quale “ha calcolato l’addebito di £ 3.426.055 (pari ad € 1.769,41) sul conto corrente 4661 per interessi anatocistici illegittimi”; -“a fronte di dati certi provenienti dalla stessa banca in ordine alla movimentazione contabile registrata sul conto e di un ricalcolo matematico assolutamente puntuale delle somme non dovute per capitalizzazione trimestrale, sarebbe stato onere (rimasto, tuttavia, inadempiuto) della convenuta evidenziare errori o contestare il conteggio, indicando un risultato numerico diverso o, al limite, mostrando l’inesistenza della supposta capitalizzazione indebita e, quindi la totale infondatezza della determinazione proveniente dalla controparte degli interessi passivi non dovuti”.

1.5. La corte, quindi, ha dichiarato la nullità dell’avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per la somma complessiva di €. 1.769,41, effettuata sul conto 4661, e, per l’effetto, ha condannato la banca a restituire tale importo alle controparti, oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale, contenuta nell’atto d’opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 26/4/2001, al saldo.Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3

2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 26/9/2019, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

2.2. La bancaha resistito con controricorso e depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, i ricorrent i , lamentando la violazione degli artt. 112, 113, 115, 384 e 324 c.p.c. e la violazione degli artt. 1363, 1362 e 1367 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello , erroneamente interpretando gli atti di causa, ha ritenuto di accertare l’illegittima applicazione degli interessi anatocistici limitatamente al conto corrente 4661 , senza, tuttavia, considerare che: - la Corte di cassazione, con la sentenza n. 237/2017, accogliendo il motivo con cui gli opponenti avevano lamentato l’omessa prenuncia di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in ordine “ai conti correnti estinti”, ha testualmente rilevato che “l’avvenuta chiusura dei conti correnti non preclude, in linea di principio, l’accertamento della lamentata illegittimit̀ degli interessi passivi addebitati con anatocismo”; - l ’ indubbia “ precisione letterale ” della predetta sentenza imponeva, pertanto, la necessità di procedere, come del resto gli opponentiavevano espressamente chiesto nell ’ atto di riassunzione , al ricalcolo sulla base della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in ordine anche altri conti estinti.

3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 112, 113 e 384 c.p.c. e la violazione degli artt. 1418, 1421, 1284, commi 2° e 3°, c.c. e 644 c.p., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha provveduto, relativamente al conto corrente 4661 , Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 all’“accertamento degli interessi anatocistici”, con esclusione, in ragione della natura chiusa delgiudizio di rinvio, dell’ eventuale illegittima applicazione, sul predetto conto, di “altre spese , commissioni di massimo scoperto, interessi non concordati, interessi usurari, o quant’altro”, omettendo, tuttavia, di considerare che: -gli opponenti già con l’atto d’appello da cui è scaturita la sentenza poi cassata e poi con l’atto di riassunzione avevano espressamente chiesto di “dichiarare”, con riferimento a tutti i contratti ad essi intestati, “nulla l’applicazione degli interessi non concordati e comunicati, la loro applicazione trimestrale e l’anatocismo, oltre dell’applicazione delle commissioni e competenze nonché l’applicazione di tassi superiori a quelli consentiti dalla L. n. 108/1996 ” , e di condannare la banca alla restituzione in loro favore di “quanto indebitamente percepito per capitale ed interessi”; - le relative questioni, rilevabili peraltro d’ufficio, appartenendo alla materia del contendere del giudizio d’appello, dovevano essere, pertanto,decise dal giudice di rinvio.

3.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del terzo.

3.4. I ricorrenti, infatti, non tengono conto del fatto che: -nell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo, quale emerge dal relativo testo così come riprodotto (solo) in controricorso dalla banca, si erano limitati, in via riconvenzionale, a chiedere la determinazione del loro effettivo debito alla data di chiusura dei soli conti correnti n. 1655, intestato alla Gaiffi e recante un saldo debitore già ridotto dal tribunale, e n. 4461 (rectius: 4661), intestato al Guarducci e recante un saldo debitore ridotto (così sanando la denunciata omissione di pronuncia sul punto della sentenza d’appello) dal giudice di rinvio; - n el ricorso per cassazione, con il sesto motivo, quale risulta dalla sentenza resa Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 da questa Corte n. 273/2017, avevano espressamente lamentato solo “ l ’ omessa pronunzia di nullit ̀ della capitalizzazione trimestrale degli interessi”in ordine al predetto conto corrente: dovendosi, di conseguenza, esclude re che gli stessi, con l’atto d’appello ovvero con l ’ atto di riassunzione del giudizio in sede di rinvio, potessero chiedere la condanna della banca alla restituzione, con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente ad essi intestati, di quanto indebitamente percepito dallabanca stessa in conseguenza della denunciata nullità “degli interessi non concordati e comunicati, la loro applicazione trimestrale e l’anatocismo, oltre dell’applicazione delle commissioni e competenze nonché l’applicazione di tassi superiori a quelli consentiti dalla L. n. 108/1996”.

3.5. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che, in ragione della natura del giudizio di rinvio, “aperto” quanto all ’ attività del giudice di merito e “ chiuso ” quanto all’attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell’esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, né sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio (come la nullità di una clausola contrattuale) ove tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa ( cfr.Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 Cass. n. 22885 del 2015; Cass. n. 327 del 2010; Cass. n. 13957 del 1991).

3.6. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4.2. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 8.200,00, di cui €, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28839-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dapprima da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procur a in calce al ricorsoe poi, il primo, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce all’atto di costituzione in giudizio, e la seconda dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine dell’atto di costituzione in giudizio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] COOPERATIVA, già [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 845/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Questa Corte, con la sentenza n. 273/2017, ha così ricostruito lo svolgimento del giudizio:- “ su ricorso della Banca del [OSCURATO:PERSONA] di Vignole, il Tribunale di Pistoia ingiungeva, con decreto emesso il 19 febbraio 2001, ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di lire 411.998.855, a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente per corrispondenza intestato alla Gaiffi, con fideiussione del Guarducci, e di rimborso di un contratto di mutuo stipulato dal Guarducci, risolto per omesso rimborso di due rate”; - “ avverso il provvedimento, proponevano opposizione, con atto di citazione notificato il 26 aprile 2001, gli ingiunti, che, eccepita l’illegittimitàdell ’ applicazione di interessi ultralegali, con anatocismo, chiedevano in via riconvenzionale la condanna della banca alla restituzione dell’indebito …”; - “costituitasi ritualmente, la banca chiedeva il rigetto dell’opposizione”; - “ con sentenza 17 novembre 2004 il Tribunale di Pistoia, ritenuta l’illegittimità degli interessi addebitati, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento della minor somma di euro 209.976,24, con gli interessi legali e la rifusione delle spese di giudizio”;- “ il successivo gravame della Gaiffi e del Guarducci era respinto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza 28 aprile 2011” evidenziando , tra l ’ altro, “ che l ’ obbligazione del Guarducci discendeva dal contratto di mutuo acceso per pagare il debito portato dal saldo di un rapporto di conto corrente: onde, era estraneo al thema decidendum l ’ accertamento dell’illegittimità degli interessi addebitati sul conto corrente estinto”. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza che questa Corte, con Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 l’indicata sentenza, ha accolto limitatamente al (sesto) motivo con il quale i ricorrenti avevano lamentato “l’omessa pronunzia di nullit̀ della capitalizzazione trimestrale degli interessi in ordine ai conti correnti estinti”, rilevando che: - “ l ’ avvenuta chiusura dei conti correnti non preclude, in linea di principio, l’accertamento della lamentata illegittimit̀ degli interessi passivi addebitati con anatocismo”; - “ n ́ appare corretta, con riferimento all’obbligazione a carico del Guiducci, l’argomentazione, addotta dal giudice di primo grado e dalla pronuncia d’appello, che il decreto ingiuntivo da lui opposto si fondavasul contratto di mutuo”; - “ al riguardo, si osserva come il debitore abbia interesse, infatti, ad accertare la corretta entit̀ del saldo passivo, al fine di recuperare le somme eventualmente pagate in eccedenza per estinguerlo - in ipotesi, mediante la provvista di un contratto di mutuo - a titolo di ripetizione di indebito”; -“infondata, sul punto, si palesa la statuizione che la domanda siponesse fuori del thema decidendum, dal momento che questa era stata proposta già con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: valendo, in sostanza, a prospettare una domanda riconvenzionale dipendente dal titolo fatto valere ex adverso”. 1.3. La Corte, quindi, ha cassato la pronuncia impugnata con rinvio innanzi alla corte d’appello di Firenzela quale, con la sentenza in epigrafe, ha condannato la banca al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di €. 1.769,41, oltre interessilegali dal 26/4/2001 al saldo. 1.4. La corte, sul punto, dopo aver rilevato che: - “l’annullamento si riferisce inequivocabilmente alla valutazione espressa dal giudice d’appello sulla sorte del conto corrente 4661”; - “il mutuo da cui scaturiva il debito ingiunto era stato infatti acceso per estinguere le passività residue su quel conto, Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 con la potenziale incidenza di interessi anatocistici”; -“l’omessa pronuncia censurata dal giudice di legittimit̀ riguarda” , quindi, soltanto “l’accertamento degli interessi anatocistici sul conto 4661”, con esclusione, peraltro, attesa la natura chiusa del giudizio di rinvio, dell’eventuale illegittima applicazione su tale conto di “altre spese, commissioni di massimo scoperto, interessi non concordati, interessi usurari, o quant’altro”; ha ritenuto che: - “ la prova dell ’ andamento del conto è stata acquisita per via documentale” e “ consiste negli estratti conto periodici”; - “ la critica del correntista è stata molto precisa, essendosi manifestata attraverso la consulenza” di un tecnico, il quale “ha calcolato l’addebito di £ 3.426.055 (pari ad € 1.769,41) sul conto corrente 4661 per interessi anatocistici illegittimi”; -“a fronte di dati certi provenienti dalla stessa banca in ordine alla movimentazione contabile registrata sul conto e di un ricalcolo matematico assolutamente puntuale delle somme non dovute per capitalizzazione trimestrale, sarebbe stato onere (rimasto, tuttavia, inadempiuto) della convenuta evidenziare errori o contestare il conteggio, indicando un risultato numerico diverso o, al limite, mostrando l’inesistenza della supposta capitalizzazione indebita e, quindi la totale infondatezza della determinazione proveniente dalla controparte degli interessi passivi non dovuti”. 1.5. La corte, quindi, ha dichiarato la nullità dell’avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per la somma complessiva di €. 1.769,41, effettuata sul conto 4661, e, per l’effetto, ha condannato la banca a restituire tale importo alle controparti, oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale, contenuta nell’atto d’opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 26/4/2001, al saldo.Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 26/9/2019, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. La bancaha resistito con controricorso e depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, i ricorrent i , lamentando la violazione degli artt. 112, 113, 115, 384 e 324 c.p.c. e la violazione degli artt. 1363, 1362 e 1367 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello , erroneamente interpretando gli atti di causa, ha ritenuto di accertare l’illegittima applicazione degli interessi anatocistici limitatamente al conto corrente 4661 , senza, tuttavia, considerare che: - la Corte di cassazione, con la sentenza n. 237/2017, accogliendo il motivo con cui gli opponenti avevano lamentato l’omessa prenuncia di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in ordine “ai conti correnti estinti”, ha testualmente rilevato che “l’avvenuta chiusura dei conti correnti non preclude, in linea di principio, l’accertamento della lamentata illegittimit̀ degli interessi passivi addebitati con anatocismo”; - l ’ indubbia “ precisione letterale ” della predetta sentenza imponeva, pertanto, la necessità di procedere, come del resto gli opponentiavevano espressamente chiesto nell ’ atto di riassunzione , al ricalcolo sulla base della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in ordine anche altri conti estinti. 3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 112, 113 e 384 c.p.c. e la violazione degli artt. 1418, 1421, 1284, commi 2° e 3°, c.c. e 644 c.p., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha provveduto, relativamente al conto corrente 4661 , Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 all’“accertamento degli interessi anatocistici”, con esclusione, in ragione della natura chiusa delgiudizio di rinvio, dell’ eventuale illegittima applicazione, sul predetto conto, di “altre spese , commissioni di massimo scoperto, interessi non concordati, interessi usurari, o quant’altro”, omettendo, tuttavia, di considerare che: -gli opponenti già con l’atto d’appello da cui è scaturita la sentenza poi cassata e poi con l’atto di riassunzione avevano espressamente chiesto di “dichiarare”, con riferimento a tutti i contratti ad essi intestati, “nulla l’applicazione degli interessi non concordati e comunicati, la loro applicazione trimestrale e l’anatocismo, oltre dell’applicazione delle commissioni e competenze nonché l’applicazione di tassi superiori a quelli consentiti dalla L. n. 108/1996 ” , e di condannare la banca alla restituzione in loro favore di “quanto indebitamente percepito per capitale ed interessi”; - le relative questioni, rilevabili peraltro d’ufficio, appartenendo alla materia del contendere del giudizio d’appello, dovevano essere, pertanto,decise dal giudice di rinvio. 3.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del terzo. 3.4. I ricorrenti, infatti, non tengono conto del fatto che: -nell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo, quale emerge dal relativo testo così come riprodotto (solo) in controricorso dalla banca, si erano limitati, in via riconvenzionale, a chiedere la determinazione del loro effettivo debito alla data di chiusura dei soli conti correnti n. 1655, intestato alla Gaiffi e recante un saldo debitore già ridotto dal tribunale, e n. 4461 (rectius: 4661), intestato al Guarducci e recante un saldo debitore ridotto (così sanando la denunciata omissione di pronuncia sul punto della sentenza d’appello) dal giudice di rinvio; - n el ricorso per cassazione, con il sesto motivo, quale risulta dalla sentenza resa Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 da questa Corte n. 273/2017, avevano espressamente lamentato solo “ l ’ omessa pronunzia di nullit ̀ della capitalizzazione trimestrale degli interessi”in ordine al predetto conto corrente: dovendosi, di conseguenza, esclude re che gli stessi, con l’atto d’appello ovvero con l ’ atto di riassunzione del giudizio in sede di rinvio, potessero chiedere la condanna della banca alla restituzione, con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente ad essi intestati, di quanto indebitamente percepito dallabanca stessa in conseguenza della denunciata nullità “degli interessi non concordati e comunicati, la loro applicazione trimestrale e l’anatocismo, oltre dell’applicazione delle commissioni e competenze nonché l’applicazione di tassi superiori a quelli consentiti dalla L. n. 108/1996”. 3.5. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che, in ragione della natura del giudizio di rinvio, “aperto” quanto all ’ attività del giudice di merito e “ chiuso ” quanto all’attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell’esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, né sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio (come la nullità di una clausola contrattuale) ove tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa ( cfr.Ric. 2019n. 2 8839 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 Cass. n. 22885 del 2015; Cass. n. 327 del 2010; Cass. n. 13957 del 1991). 3.6. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. 4.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 4.2. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 8.200,00, di cui €, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un
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