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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 24049/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16487/2017 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Errico e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55. -RICORRENTE - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto con Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 7032. -CONTRORICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1649 /201 7 , pubblicata in data 18.4.2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensi professionali

1. L 'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 30508/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per la difesa svolta in favore dell’ingiunto quale componente del Consiglio di amministrazione del BancoBMP (da ora BMP), in un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, chiedendo la revoca dell’ingiunzione e la chiamata in causa di BMPper essere manlevato anche a titolo di regresso solidale ex art. 1298 c.c..

Si sono costituiti l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la conferma dell’ingiunzione, e il [OSCURATO:SOCIETA]. che ha chiesto il rigetto dell’azione di manleva.

Istruita la causa ed esaurita la trattazione, il tribunale ha confermato l’ingiunzione di pagamento e ha condannato la banca a rivalere [OSCURATO:PERSONA] - pro quota e quale condebitore solidale ex art. 21298 c.c. - di quanto dovuto all’opposto a titolo di compenso, ritenendo che l’istituto di credito avesse perfezionato un’espromissione cumulativa, con assunzione solidale del debito nei confronti del difensore.

Su appello del BMP, la Corte di Milano ha riformato la pronuncia.

Dopo aver premesso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva agito nei confronti della banca, riservandosi di farlo in altra sede, e che quest’ultima era stato evocata in causa dal Bonazzi solo a titolo di manleva o regresso (non discutendosi del rapporto tra BMP e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), il giudice distrettuale ha ritenuto che non occorreva stabilire se l’istituto ricorrente avesse effettivamente assunto il debito oggetto di lite, poiché - anche ammessa tale ipotesi di lavoro – solo il creditore poteva avvalersi dell’espromissione, non avendo il debitore titolo per agire verso l’espromittente, conseguendone che l’azione di regresso non era in alcun caso suscettibile di accoglimento.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la sentenza erroneamente escluso che la causa avesse ad oggetto anche i rapporti tra il BMP e il difensore, benché già il tribunale avesse pronunciato su tale profilo (riconoscendo il perfezionamento di un’espromissione), e lo stesso debitore avesse dedotto l’esistenza di un’obbligazione solidale di pagamento gravante sulla banca nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando alla Corte di merito di non aver pronunciato sul motivo di appello con cui era stata negata la sussistenza di un’espromissione ed era stata denunciata la tardività della domanda, proposta dal Bonazzi solo in comparsa conclusionale, volta a far accertare la sussistenza di un obbligo diretto di pagamento della Banca nei confronti del difensore.

La ricorrente sostiene di aver un interesse concreto ed attuale ad impugnare la decisione per evitare la formazione del giudicato sull’avvenuto perfezionamento di un’espromissione cumulativa, evidenziando che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della sentenza di primo grado, ha ottenuto nei suoi confronti più decreti ingiuntivi per il pagamento del compenso per la difesa di [OSCURATO:PERSONA], avverso i quali l’istituto ha proposto opposizione tardiva.

L’unico motivo del ricorso incidentale censura la violazione degli artt. 91, comma primo, e 92, comma secondo, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito compensato le spese di appello nei rapporti tra il difensore e BMP in assenza di giusti motivi, pur essendo l’istituto di credito soccombente nei rapporti con il difensore, stante il rigetto di tutti i motivi di appello. 2.Il ricorso principale è inammissibile.

E’ decisivo evidenziare che la pronuncia di appello, sostituendo integralmente -sul punto - la prima decisione, ha ritenuto irrilevante accertare l’esistenza di un’espromissione tra BMP e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], affermando che la stessa prospettazione di una fattispecie assuntiva riconducibile all’art. 1272 c.c. consentiva - di per sé - di respingere la domanda, non avendo l’espromesso – di norma - azio ne di regresso solidale verso l’espromittente.

Si legge testualmente a pag.4 della sentenzache: “nel caso in esame che si sia verificata espromissione è contestato, ma può accantonarsi la risoluzione relativa questione, essendo dirimente osservare che anche ammessa tale ipotesi di lavoro, l'espromissione potrebbe essere azionata solo dal creditore [OSCURATO:PERSONA], mentre non potrebbe determinare l'insorgere di un'obbligazione a favore di [OSCURATO:PERSONA], e dunque la domanda da questi proposta di manleva sarebbe comunque infondata”.

Quindi, non solo BMP risulta parte totalmente vincitrice all’esito del giudizio, ma inoltre l’accertamento dell’espromissione è tema che la Corte di appello non ha ritenuto di dover approfondire, argomentazione quest’ultima che esclude che sul punto sia stata adottata una pronuncia suscettibile di passare in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale si è in realtà limitato a rilevare un difetto di legittimazione processuale emergente dalla stessa prospettazione del convenuto, senza svolgere alcun accertamento di merito riguardo all’esistenza di un’obbligazione solidale di pagamento gravante sulla ricorrente.

Va ricordato che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.

Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che attiene alla effettiva titolarità del rapporto controverso (Cass. 355/2008; Cass. 6132/2008; Cass. 14468/2008; Cass.

S.u. 2951/2016; Cass.

S.u. 1912/2012).

La verifica sulla legittimazione è effettuata sulla semplice allegazione dei fatti di causa ed in via preliminare al merito della causa, su cui –nello specifico - la Corte distrettuale ha - anche esplicitamente - affermato di non aver inteso pronunciare.

Resta irrilevante che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia azionato la pretesa di pagamento in via monitoria sulla base della pronuncia di primo grado, invocata in quella sede in funzione probatoria, pronuncia che deve considerarsi integralmente sostituita da quella di secondo grado.

Quest’ultima, a sua volta, non ha alcuna valenza di accertamento di un’assunzione cumulativa del debito da parte di BMP, avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale.

3. Il ricorso incidentale è infondato.

La pronuncia di compensazione delle spese nei rapporti tra il creditore e BMP è esente da vizi giuridici.

Non solo, come ha chiarito la sentenza, l’istituto di credito non era destinatario di alcuna domanda di pagamento da parte del difensore, non essendo in discussione i rapporti sostanziali tra questi e la banca, ma ciò che rileva è che non risulta accertata in positivo l’esistenza di un’espromissione, avendo la pronuncia definito il giudizio in senso totalmente favorevole all’appellante anche verso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sia pure per ragioni parzialmente differenti da quelle dedotte con l’atto di gravame.

In difetto di soccombenza, la banca non può essere gravata dal pagamento delle spese legali sostenute dal resistente nei gradi di merito.

In conclusione il ricorso principale è inammissibile, mentre è respinto il ricorso incidentale, con compensazione delle spese processuali, data la reciproca soccombenza in questa sede di legittimità.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16487/2017 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Errico e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55. -RICORRENTE - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto con Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 7032. -CONTRORICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1649 /201 7 , pubblicata in data 18.4.2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensi professionali 1. L 'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 30508/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per la difesa svolta in favore dell’ingiunto quale componente del Consiglio di amministrazione del BancoBMP (da ora BMP), in un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, chiedendo la revoca dell’ingiunzione e la chiamata in causa di BMPper essere manlevato anche a titolo di regresso solidale ex art. 1298 c.c.. Si sono costituiti l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la conferma dell’ingiunzione, e il [OSCURATO:SOCIETA]. che ha chiesto il rigetto dell’azione di manleva. Istruita la causa ed esaurita la trattazione, il tribunale ha confermato l’ingiunzione di pagamento e ha condannato la banca a rivalere [OSCURATO:PERSONA] - pro quota e quale condebitore solidale ex art. 21298 c.c. - di quanto dovuto all’opposto a titolo di compenso, ritenendo che l’istituto di credito avesse perfezionato un’espromissione cumulativa, con assunzione solidale del debito nei confronti del difensore. Su appello del BMP, la Corte di Milano ha riformato la pronuncia. Dopo aver premesso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva agito nei confronti della banca, riservandosi di farlo in altra sede, e che quest’ultima era stato evocata in causa dal Bonazzi solo a titolo di manleva o regresso (non discutendosi del rapporto tra BMP e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), il giudice distrettuale ha ritenuto che non occorreva stabilire se l’istituto ricorrente avesse effettivamente assunto il debito oggetto di lite, poiché - anche ammessa tale ipotesi di lavoro – solo il creditore poteva avvalersi dell’espromissione, non avendo il debitore titolo per agire verso l’espromittente, conseguendone che l’azione di regresso non era in alcun caso suscettibile di accoglimento. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la sentenza erroneamente escluso che la causa avesse ad oggetto anche i rapporti tra il BMP e il difensore, benché già il tribunale avesse pronunciato su tale profilo (riconoscendo il perfezionamento di un’espromissione), e lo stesso debitore avesse dedotto l’esistenza di un’obbligazione solidale di pagamento gravante sulla banca nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando alla Corte di merito di non aver pronunciato sul motivo di appello con cui era stata negata la sussistenza di un’espromissione ed era stata denunciata la tardività della domanda, proposta dal Bonazzi solo in comparsa conclusionale, volta a far accertare la sussistenza di un obbligo diretto di pagamento della Banca nei confronti del difensore. La ricorrente sostiene di aver un interesse concreto ed attuale ad impugnare la decisione per evitare la formazione del giudicato sull’avvenuto perfezionamento di un’espromissione cumulativa, evidenziando che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della sentenza di primo grado, ha ottenuto nei suoi confronti più decreti ingiuntivi per il pagamento del compenso per la difesa di [OSCURATO:PERSONA], avverso i quali l’istituto ha proposto opposizione tardiva. L’unico motivo del ricorso incidentale censura la violazione degli artt. 91, comma primo, e 92, comma secondo, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito compensato le spese di appello nei rapporti tra il difensore e BMP in assenza di giusti motivi, pur essendo l’istituto di credito soccombente nei rapporti con il difensore, stante il rigetto di tutti i motivi di appello. 2.Il ricorso principale è inammissibile. E’ decisivo evidenziare che la pronuncia di appello, sostituendo integralmente -sul punto - la prima decisione, ha ritenuto irrilevante accertare l’esistenza di un’espromissione tra BMP e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], affermando che la stessa prospettazione di una fattispecie assuntiva riconducibile all’art. 1272 c.c. consentiva - di per sé - di respingere la domanda, non avendo l’espromesso – di norma - azio ne di regresso solidale verso l’espromittente. Si legge testualmente a pag.4 della sentenzache: “nel caso in esame che si sia verificata espromissione è contestato, ma può accantonarsi la risoluzione relativa questione, essendo dirimente osservare che anche ammessa tale ipotesi di lavoro, l'espromissione potrebbe essere azionata solo dal creditore [OSCURATO:PERSONA], mentre non potrebbe determinare l'insorgere di un'obbligazione a favore di [OSCURATO:PERSONA], e dunque la domanda da questi proposta di manleva sarebbe comunque infondata”. Quindi, non solo BMP risulta parte totalmente vincitrice all’esito del giudizio, ma inoltre l’accertamento dell’espromissione è tema che la Corte di appello non ha ritenuto di dover approfondire, argomentazione quest’ultima che esclude che sul punto sia stata adottata una pronuncia suscettibile di passare in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale si è in realtà limitato a rilevare un difetto di legittimazione processuale emergente dalla stessa prospettazione del convenuto, senza svolgere alcun accertamento di merito riguardo all’esistenza di un’obbligazione solidale di pagamento gravante sulla ricorrente. Va ricordato che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che attiene alla effettiva titolarità del rapporto controverso (Cass. 355/2008; Cass. 6132/2008; Cass. 14468/2008; Cass. S.u. 2951/2016; Cass. S.u. 1912/2012). La verifica sulla legittimazione è effettuata sulla semplice allegazione dei fatti di causa ed in via preliminare al merito della causa, su cui –nello specifico - la Corte distrettuale ha - anche esplicitamente - affermato di non aver inteso pronunciare. Resta irrilevante che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia azionato la pretesa di pagamento in via monitoria sulla base della pronuncia di primo grado, invocata in quella sede in funzione probatoria, pronuncia che deve considerarsi integralmente sostituita da quella di secondo grado. Quest’ultima, a sua volta, non ha alcuna valenza di accertamento di un’assunzione cumulativa del debito da parte di BMP, avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale. 3. Il ricorso incidentale è infondato. La pronuncia di compensazione delle spese nei rapporti tra il creditore e BMP è esente da vizi giuridici. Non solo, come ha chiarito la sentenza, l’istituto di credito non era destinatario di alcuna domanda di pagamento da parte del difensore, non essendo in discussione i rapporti sostanziali tra questi e la banca, ma ciò che rileva è che non risulta accertata in positivo l’esistenza di un’espromissione, avendo la pronuncia definito il giudizio in senso totalmente favorevole all’appellante anche verso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sia pure per ragioni parzialmente differenti da quelle dedotte con l’atto di gravame. In difetto di soccombenza, la banca non può essere gravata dal pagamento delle spese legali sostenute dal resistente nei gradi di merito. In conclusione il ricorso principale è inammissibile, mentre è respinto il ricorso incidentale, con compensazione delle spese processuali, data la reciproca soccombenza in questa sede di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-b
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