CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36656-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] 97439910585, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - nonchè contro - intimati - avverso la sentenza n. 623/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 36656 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta sugli scalini degli alloggi di servizio presenti nella Caserma dei Carabinieri di Pescopagano. In particolare espose di risiedere in un alloggio di servizio della Caserma dei Carabinieri di Pescopagano in quanto il proprio coniuge era appuntato in servizio presso le medesime e che, in data 16 gennaio 1999, nell'uscire dalla porta d'ingresso principale dell'alloggio, scivolò su una lastra di ghiaccio formatasi sui gradini di marmo, privi di fasce antiscivolo, riportando gravi lesioni. Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 1480/2013, dichiarò la responsabilità concorrente dei Ministeri convenuti e dell'attrice nella determinazione dell'evento lesivo condannando il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento del danno, in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 17.175, 30, nonché alla refusione del 50% delle competenze di lite e delle spese di c.t.u. Il Tribunale ritenne i Ministeri responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto, dall'esito delle prove testimoniali aveva ritenuto dimostrato il fatto della caduta nonché provato il nesso causale tra la condizione del bene e l'esito del sinistro. Non avendo i Ministeri fornito alcuna prova del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, ne discendeva secondo il Tribunale, la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2051, essendo sufficiente secondo tale disposto la mera sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che aveva dato luogo all'evento. Ritenne, altresì, che la circostanza che la Iodice utilizzasse ordinariamente gli scalini della Caserma per accedere alla propria abitazione, rilevasse quale comportamento incidente ai sensi dell'art. 1227 c.c., quantificandolo equitativamente nella misura de 50%. 2. La Corte d'Appello, con sentenza n. 623/2019 del 17 settembre 2019, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda posta dall'originaria attrice. Secondo il giudice dell'appello, il comportamento della Iodice aveva interrotto il nesso causale tra la cosa ed il danno, escludendo la responsabilità dei Ministeri alla causazione dell'evento, essendo la situazione di evidente pericolo, facilmente superabile attraverso l'adozione di normali cautele da parte della danneggiata. Il comportamento della Iodice, pertanto, doveva considerarsi imprudente e tale da incidere sul nesso causale con la conseguenza di liberare il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dei Trasporti resistono con controricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta "omesso esame e illogicità delle motivazioni su un punto decisivo e violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 342 c.p.c., per non aver dichiarato, accogliendo l'eccezione sollevata, l'inammissibilità dell'appello". Sostiene la ricorrente che l'impugnazione sarebbe stata priva di specificità, volta a provocare un novum iuditium e non una revisio piorzlr istantiae. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c., 2697 cc. e 1227c.c., con riferimento all'art. 360 coi n.3 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per vizio di motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe ingiustamente rimesso in discussione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e che comunque le nuove conclusioni raggiunte in proposito, circa la responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento, sarebbero prive di sostegno probatorio. Osserva il ricorrente che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. opererebbe in assenza della dimostrazione del caso fortuito e nella specie tale circostanza non sarebbe stata dimostrata. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Quanto al primo motivo, lamenta, come sopra detto, che il giudice di appello avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del 342. Ma il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. La ricorrente, infatti, non ha indicato lo specifico contenuto dell'atto di appello al fine di apprezzare la violazione processuale denunciata. L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato. Così come si afferma che ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 20 settembre 2006, n. 20405; 29 settembre 2017, n. 22880), allo stesso modo, ove si denunci specularmente l'inammissibilità del motivo di appello, deve essere riportato il contenuto dell'atto nella misura necessaria ad evidenziarne il difetto di specificità. Tale onere processuale non risulta assolto dalla ricorrente, essendosi questa limitata alla generica denuncia di mancanza di specificità, nonché al generico richiamo all'atto ed al richiamo di principi di diritto. 5.2. Quanto al secondo motivo anch'esso è inammissibile. La ricorrente denuncia che la corte territoriale avrebbe deciso ultrapetita perché la censura dell'atto di appello aveva ad oggetto solo la qualificazione del fatto e non il giudizio di fatto. Il giudice, invece, nonostante i limiti dell'impugnazione, avrebbe esercitato un nuovo giudizio di fatto. Ebbene anche tale censura è inammissibile per violazione del 366 n. 6 perché non viene riportato il contenuto dell'atto di appello per valutarne in modo idoneo la portata, ma solo un passaggio all'inizio del secondo motivo che non consente di apprezzare quale fosse la reale volontà dell'appellante. Ma il motivo sarebbe ugualmente inammissibile in quanto censura il giudizio di fatto della Corte d'Appello con riferimento all'eziologia della caduta ed alla rilevanza causale della condotta della ricorrente (caduta da scalino coperto di ghiaccio), che è sfera di valutazione riservata al giudice di merito. La Corte d'Appello, richiamato l'art. 1226 c.c. ha ritenuto che, in considerazione delle condizioni climatiche esistenti al momento della caduta, l'interessata avrebbe dovuto provare non soltanto l'evento storico della caduta ma anche di aver posto in essere le opportune cautele per evitare che l'evento si verificasse: è questo un accertamento di pure fatto, rispetto al quale non sono deducibili vizi logici, e pertanto incensurabile in sede di legittimità. Ne' è pertinente la denuncia di violazione delle regole dell'onere della prova perché la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del It uovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass. n. 13395 del 2018) AAAAN‘Q... )1‘4, Cc le censure avanzate dal ricorrente si sostanziano in una rivalutazione delle circostanza di fatto non suscettibili di essere oggetto di esame in questa sede. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.800 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma de