CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17398/2014 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – giudizio di rinvio -interessi [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 1797/13 depositata in data 21 novembre 2013 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 17 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA]Italia [OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizio l’allora MINISTERO DELLE FINANZE, il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], l’AGENZIA DELLE ENTRATE l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], oltre all’[OSCURATO:PERSONA] di Livorno, chiedendo la restituzione di somme versate, a termini dell’art. 34 l. 9 febbraio 1963, n. 82 a titolo di tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate nella rada del porto di Piombino sino al 31 dicembre 1993, previo accertamento dell’insussistenza dell’obbligazione tributaria. 2. Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda della società contribuente accertando il diritto alla restituzione e quantificandone l’ammontare in vecchie Lit. 436.221.950. Il relativo importo, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato oggetto di pagamento in favore della contribuente. La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello delle amministrazioni convenute. 3. La sentenza del giudice di appello, previo accertamento della giurisdizione del giudice ordinario, è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. V, 2 marzo 2007, n. 4920). Il giudice rescindente ha accertato che la tassa è dovuta anche per le operazioni di sbarco e imbarco effettuate nei porti «di estensione», come per il Porto di Piombino, nonché è dovuta anche in relazione alla quota di tale tributo destinato all’Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini di Livorno (Azienda M.M.M.), nella parte in cui il relativo gettito risulti necessario al sostentamento dei costi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali. Diversamente, è stato accertato in sede rescindente che il tributo non è dovuto per la quota del gettito destinato all’Azienda M.M.M. eccedente la suddetta misura, in quanto aiuto di Stato. 4. La Corte d’Appello di Firenze, adita in sede di rinvio, con sentenza in data 21 novembre 2013, ha parzialmente accolto la domanda di restituzione della contribuente, determinando – previo espletamento di C.T.U. - la quota eccedente quanto nece ssario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Azienda M.M.M. e in tale misura ha accolto la originaria domanda della contribuente per € 38.177,22, oltre interessi legali dalla domanda alla decisione per complessivi € 69.739,32. Il giudice del rinvio ha, poi, accertato che le amministrazioni hanno corrisposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, in favore della contribuente l’importo di € 225.489,63 al netto delle spese legali. Ha, poi, accolto la domanda di restituzione ex art. 389 cod. proc. civ. delle amministrazioni convenute, ritenendo che la somma versata dovesse essere oggetto di restituzione «senza maggiorazione per interessi legali in assenza di domanda». 5. Propongono ricorso per cassazione le amministrazioni ricorrenti affidato aun unico motivo; la società contribuente non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione al riconoscimento degli interessi legali sul capitale dovuto in base alla domanda di restituzione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto delle amministrazioni ricorrenti alla restituzione dell’importo della tassa non costituente aiuto di Stato senza interessi, in quanto mancherebbe la domanda di restituzione degli interessi legali. Parte ricorrente trascrive gli atti del giudizio di rinvio e, in particolare, la comparsa di risposta e le memorie conclusionali, dalle quali emerge che le amministrazioni convenute avevano formulato istanza di restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado «oltre interessi di legge dalla data di percezione del saldo». 2. Si osserva come il presente giudizio, incardinato sin dal primo grado di giudizio anche nei confronti della Autorità del Porto di Livorno, è stato incardinato in sede di rinvio –in ossequio al principio che tra giudizio rescindente e rescissorio deve configurar si una perfetta corrispondenza tra le parti processuali del giudizio rescindente e di quello rescissorio, anche in caso di cause scindibili (Cass., Sez. VI , 17 gennaio 2020, n. 975; Cass., Sez. Lav., 8 settembre 2014, n. 18853) - anche nei confronti della suddetta [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso non è, invece, stato propostonei confronti della suddetta Autorità. Tuttavia, non risulta necessario integrare il contraddittorio laddove il giudizio non rechi alcun pregiudizio alla parte rimasta estranea al giudizio, posto che il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, ancorché senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr. Cass., Sez. U., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., Sez. VI, 8 luglio 2020, n. 14213). Nella specie, l’Autorità rimasta estranea al ricorso non ha interesse a contraddire al ricorso e, come si vedrà, non viene pregiudicata dall’esito dello stesso. 3. Il ricorso è fondato, posto che la domanda di restituzione ex art. 389 cod. proc. civ. degli interessi legali dovuti dal momento dell’esborso della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado -conformemente alla natura ripristinatoria del giudizio di rinvio dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta (Cass., Sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30658; Cass., Sez. III, 5 marzo 2013, n. 5391) - è stata formulata dalle amministrazioni convenute in riassunzione. La sentenza va cassata per l’esame della domanda restitutoria relativa agli interessi legali dovuti dal momento dell’effettivo esborso, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la rego