CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2970/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese, in persona dell’ultimo legale rappresentante ed ex socio accomandatario, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Martielli -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1237/6/14 depositata il 3 giugno Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 giugno 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: -la [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Hansel di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, anche in ragione del rilevato scostamento dagli «standards» previsti da l pertinente studio di settore, rettificava il reddito d’impresa e il volume d’affari dichiarati dalla prefata società ai fini dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2005; -il medesimo Ufficio notificava, quindi, ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] distinti avvisi di accertamento mediante i quali imputava loro per trasparenza, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito d’impresa determinato in capo all’ente collettivo, recuperandolo a tassazione ai fini dell’IRPEF; -la società e i soci impugnavano i predetti atti impositivi, per quanto di rispettivo interesse, proponendo separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari; -la Commissione adìta, riuniti i procedimenti, respingeva i ricorsi; -la decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1237/6/14 del 3 giugno 2014, rigettava l’appello proposto dai contribuenti; -avverso quest’ultima sentenza la Hansel di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, nonché gli ex soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; -la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; -in data 24 maggio 2024, nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del menzionato articolo, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa; -con tale memoria essi hanno chiesto la sospensione del presente giudizio, deducendo che: (a)il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater ), con opzione per il pagamento delle somme dovute ai fini del perfezionamento della procedura nel numero di diciotto rate, l’ultima delle quali scadente il 30 novembre 2027; (b)fra i carichi in questione sono compresi quelli formanti oggetto del presente giudizio di legittimità; -le anzidette circostanze trovano conferma nella documentazione allegata; considerato che: -ai sensi dell’art. 1, comma 236, della citata L. n. 197 del 2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono sospesi dal giudice, nelle more del pagamento delle somme dovute, dietro presentazione di copia della dichiarazionein parola; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo per un’udienza successiva al 30 novembre 2027. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprem