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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07702/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso 24429-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 4 S.R.L., in persona dei legalirappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiGABRIELE GIGLIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro357 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1129/2019 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/01/2020 R.G.N. 611/2017;Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].In parziale riforma della pronuncia di primo grado, laCorte d’appello di Palermo rigettava in partel’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 4s.r.l. avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps perdifferenze contributive richieste in conseguenzadell’inquadramento previdenziale - quale aziendaindustriale avente ad oggetto la produzione di energiafotovoltaica - attribuito d’ufficio dall’Istituto.Premesso che l’atto di appello non poteva dirsiinammissibile per difetto di genericità, la Corte d’appellorilevava che, relativamente al periodo 8.6.2011-31.12.2013, non applicandosi l’art.1, co.423 l. n.266/05nella formulazione successiva alla novella apportata conl’art.22, co.1-bis, d.l. n.66/14, doveva essere valutata inconcreto ai fini dell’inquadramento previdenziale laprevalenza dell’attività agricola o industriale svolta e,alla luce delle prove acquisite, accertava la prevalenzadell’attività di produzione di energia da fontefotovoltaica.

Osservava, inoltre, che non era statodimostrato che i lavoratori della società fossero impiegatiin attività agricole ai sensi dell’art.6 l. n.92/79.

Rilevava,infine, per il periodo 1.1.2014-30.9.2014, che, inapplicazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 nella suaultima formulazione, la contribuzione non era inveceNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026dovuta, dovendosi qualificare l’attività di produzione dienergia come connessa a quella agricola.

La Corte infinecompensava per metà le spese di lite dei due gradi concondanna per il resto della società.Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] 4s.r.l. ricorre per sette motivi, illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., resiste con controricorso.L’ufficio della Procura Generale ha depositato note scritteconcludendo per il rigetto del ricorso.In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di90 giorni per il deposito del presente provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.434 c.p.c., pernon avere la Corte d’appello ritenuto generico einammissibile l’appello dell’Inps.Il motivo è infondato.Come affermato da questa Corte a sezioni unite (Cass.S.U. 36481/22), l’appello deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questionie dei punti contestati della sentenza impugnata e, conessi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrastile ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorral’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazionedi un progetto alternativo di decisione da contrapporre aquella di primo grado.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il Tribunale motivò nel senso che l’Inps non avevacondotto un accertamento circa l’assenza di attivitàagricola svolta dai lavoratori e, in particolare, circa ilfatto che essi non svolgessero l’attività di cui all’art.6,lett. d) l. n.92/79.

Sul punto il motivo d’appello erasufficientemente specifico, poiché indicava la criticaall’assunto della sentenza: l’Inps affermava invece che,alla luce delle risultanze acquisite nel verbaled’ispezione, tale accertamento era stato compiuto e chenon poteva essere ritenuto lo svolgimento dell’attività dicui alla lettera d).È vero poi che, nell’argomentare la critica con l’appello,l’Inps fece richiamo ad una pregressa memoria difensiva,compiendo alcune imprecisioni di fatto, ma – comerettamente rilevato dalla sentenza impugnata – si trattadi meri errori materiali, i quali non tolgono fondamentoall’unico dato rilevante, ovvero che le ragioni della criticadell’Inps rimasero ben specificate: a differenza di quantoreputato dal Tribunale, l’Inps sostenne di averdimostrato, a mezzo degli atti ispettivi, che i dipendentidella società non svolgessero attività agricolariconducibile all’art.6, lett. d) l. n.92/79.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05, anche incombinato disposto con l’art.2135 c.c., per avere la Corteaccolto un criterio errato di prevalenza, il quale nonriguardava la prevalenza dell’una o dell’altra attività(agricola o industriale) nell’ambito dell’economiacomplessiva dell’impresa, bensì l’uso prevalente o meno,nell’attività di produzione di energia fotovoltaica, dellerisorse impiegate dall’azienda nell’attività agricola.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il motivo è infondato.La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 applicabileratione temporis è quella risultante dall’art.1, co.369 l.n.296/06, in base al quale: “Ferme restando ledisposizioni tributarie in materia di accisa, la produzionee la cessione di energia elettrica e calorica da fontirinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché dicarburanti ottenuti da produzioni vegetali provenientiprevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivantida prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalfondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituisconocomma, del codice civile e si considerano produttive direddito agrario”.Questa Corte (Cass.14343/05) ha affermato che, in temadi inquadramento delle aziende a fini assicurativi eprevidenziali, è qualificabile come agricola l’azienda chesvolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt.2135 c.c. e206 T.U. n.112/65, lavorazioni o attività "connesse", pertali dovendosi intendere, secondo il criterio diindividuazione espresso dall'art.2135 c.c., le attivitàdirette alla alienazione o trasformazione dei prodottiagricoli che rientrino "nell’esercizio normaledell’agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività dialienazione e trasformazione assuma nel quadroaziendale posizione prevalente, di modo che il fondoappaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbitadai confini di un'attività accessoria di produzione, dandovita a vere e proprie attività industriali o commerciali(entro l’ambito civilistico di interpretazione dell’art.2135c.c., nello stesso senso, v.

Cass.6853/11, Cass.1344/13,Cass.16614/16).Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026In conformità a tale principio, la Corte d’appello haaccertato che l’attività di produzione d’energiafotovoltaica era prevalente rispetto all’attività agricola,poiché la prima non rientrava nell’esercizio normaledell’agricoltura, e i terreni erano asserviti all’industria.Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbestata sconfessata dalla Corte Costituzionale nellasentenza n.66/15.Ritiene il collegio di dover dissentire dalla propostalettura della sentenza n.66/15.[OSCURATO:PERSONA] (punto 4.3 del Considerato indiritto) ha affermato che l’attività di produzione dienergia da fonti fotovoltaiche è attività diretta allafornitura di beni, sicché ai sensi dell’art.2135 c.c., essarisulta connessa all’attività agricola ove venga svoltamediante “utilizzazione prevalente di attrezzature orisorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivitàagricola”.

Continua la Corte specificando che la risorsarilevante ex art.2135 c.c. è individuata nel fondo ovevengono installati i pannelli fotovoltaici; e che il fondodeve comunque continuare a risultare «normalmente»impiegato nell’attività agricola.Il normale impiego del fondo nell’attività agricola implicache, come si legge in sentenza, l’uso a fini di installazionedi pannelli fotovoltaici deve preservare, in capo al fondostesso, la sua normale vocazione ad utilizzazioneagricola, intesa quest’ultima ex art.2135 c.c., qualeprevalentemente dalla coltivazione del fondo.Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazionedi pannelli e produzione di energia fotovoltaica divieneNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026prevalente rispetto all’utilizzo per l’attività agricola, nonsi rinviene la ratio dell’art.1, co.423, volta – come ancoraosserva la Corte Costituzionale – “a riconoscere unregime di favore per l’impresa agricola pur in presenzadell’esercizio di attività connesse, purché queste ultimenon snaturino la stessa impresa, contraddicendone lavocazione agricola”.

Nel caso di specie, la Corte ha inconcreto accertato che l’attività di produzione di energia,siccome assolutamente prevalente, ha contraddetto lavocazione agricola dell’impresa.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omessoesame di fatti decisivi e mancata ammissione di provededotte.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha accertato la prevalenza dell’attivitàdi produzione e vendita di energia alla stregua deiseguenti elementi di fatto: a) non esistevano fatture divendita di prodotti agricoli ma solo di vendita di energia,e le stesse precedevano la prima fattura di acquisto diprodotti agricoli; b) non vi erano attrezzature agricoleper la coltivazione del fondo, mentre il trattore agricolofu ottenuto in comodato solo per breve tempo nel 2011;c) le serre, che dovevano in tesi essere alimentate conl’energia tratta dai pannelli fotovoltaici, versavano inpessimo stato di manutenzione e servivano solo asorreggere i pannelli installati sulla loro copertura; d) lecoltivazioni agricole di fichidindia e cycas sorgevano suterreno non coltivato, erano coperte da erbacce, e variepiante risultavano morte; e) la mano d’opera denunciatacome impiegata era insufficiente rispetto al fabbisognodel fondo, data anche la sua estensione.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Rispetto a questo accertamento in fatto, il motivo, perun verso, deduce non l’omesso esame di fatti decisivi,ma l’omesso esame di argomentazioni difensive (non vierano fatture di vendita di prodotti agricoli poiché ifichidindia e le cycas impiegavano vari anni prima dipoter maturare ed essere vendute; occorreva valutare laproiezione futura dell’attività agricola dal 2014 in poi enon fermarsi alla situazione constatata nel 2013), peraltro verso, deduce omesso esame di fatti che, invece,sono stati valutati – le fatture di acquisto del doc.16, leconsiderazioni compiute dalla relazione agronomicaperitale di parte – per altro verso ancora, denuncia qualeomissione una diversa valutazione degli elementi difatto, come accade rispetto al fabbisogno di manod’opera del fondo, con riguardo al quale il motivodenuncia nella sostanza l’erronea valutazione delleemergenze istruttorie, sicché la Corte sarebbe pervenutaa un fabbisogno diverso da quello reale.Quanto, infine, alla circostanza per cui il trattore agricolofu impiegato anche negli anni successivi al 2011, trattasidi fatto che, in sé solo, non risulta decisivo al fine disovvertire il quadro istruttorio ampiamente delineatodalla Corte d’appello nel segno della prevalenzadell’attività di produzione d’energia.Con il quarto motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione del regolamento CE1107/2009, per avere la Corte d’appello,nell’accertamento di non prevalenza dell’attività agricola,ritenuto che le serre non fossero utilizzate al fine dicreare un microclima necessario all’attività agricola,richiamando il Regolamento 1107/2009 inveceinapplicabile.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il motivo è infondato.La Corte non ha richiamato il Regolamento CE1107/2009, né ha fondato la sua decisione su unaparticolare definizione di serra data dal Regolamento.

Habensì compiuto un accertamento in fatto, anziché unavalutazione in diritto, incentrata: a) sul pessimo stato dimanutenzione delle serre, la cui unica parte integra eraquella del pannello fotovoltaico; b) sul non essere leserre funzionali ad alcuna coltivazione agricola, poiché lepiante (cycas) erano morte o incolte, infestate daerbacce.Con il quinto motivo di ricorso, la società deduce, insubordine, violazione dell’art.6 l. n.92/79, per non averela Corte ritenuto che i lavoratori addetti al ciclo biologicodella vegetazione debbano essere qualificati comebraccianti agricoli, indipendentemente dallaclassificazione dell’attività datoriale.

Il motivo deduce poiquestione di legittimità costituzionale per violazionedell’art.3 Cost. ove dovesse accogliersi l’interpretazioneproposta dalla sentenza impugnata.Il motivo è inammissibile.La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/79,poiché ha statuito che la norma apporta una eccezioneal principio generale che fa seguire la classificazionedell’attività lavorativa dei dipendenti alla classificazioneformale adottata dall’Inps per l’attività del datore dilavoro.

Tuttavia, ha proseguito la Corte, non era statoallegato, né dimostrato che i dipendenti della ricorrentesvolgessero le attività di cui alla lettera d) dell’art.6.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Su tale ultimo punto il motivo non adduce alcunaspecifica censura e si diffonde, invece, sulla diversaipotesi della lettera e) dello stesso art.6, affermando chevi sarebbe violazione di legge in quanto la sentenza nonavrebbe considerato tale lettera e avrebbe quindi esclusola natura agricola delle attività ivi menzionate.Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato lalettera e), e, tuttavia, non ha escluso che le attività ivielencate siano attività agricole, con ciò violando la normadi legge.

Vero è, invece, che l’indagine circa la ricorrenzadelle attività di cui alla lettera e) implica un accertamentoin fatto nuovo e diverso rispetto a quello concernente lededuce l’omesso esame di fatti decisivi o la mancataconsiderazione delle attività di cui alla lettera e).Piuttosto, pretendendo il richiamo alle attività di cui allalettera e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove,su cui la sentenza non si è pronunciata, senzaspecificamente allegare che dette circostanze di fatto –ovvero che i dipendenti svolgessero le specifiche attivitàdi cui alla lettera e) – fossero state allegate nei gradi dimerito.Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata inrelazione all’art.3 Cost., poiché la Corte non ha fornitoalcuna irragionevole interpretazione riguardante lalettera e) dell’art.6 l. n.92/79.Con il sesto motivo di ricorso, la società deduce, semprein via subordinata, violazione dell’art.112 c.p.c. edell’art.49 l. n.88/89, per non avere la Corte pronunciatosu un motivo di opposizione all’avviso di addebitoNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026implicitamente dichiarato assorbito.

Qualora non fosseritenuta l’omessa pronuncia, il motivo deduce che sisarebbe dovuti pervenire a un doppio inquadramento, exart.49 l. n.88/89, per ciascuna delle due attivitàgiudicate non connesse.Il motivo è infondato con riguardo all’omessa pronuncia.La sentenza, infatti, ha rigettato l’argomento del doppioinquadramento affermando che, al di fuori dell’eccezionerappresentata dall’art.6 l. n.92/79, l’inquadramento èunico, ed è quello dato ex art.49 l. n.88/89 all’attivitàsvolta dall’impresa datrice di lavoro.Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/89.

LaCorte si è infatti basata, nel classificare l’attivitàdatoriale, sul criterio della prevalenza, reputandoprevalente l’attività industriale di produzione di energiasu quella agricola.

Così facendo, ha rispettato il principiopiù volte ribadito da questa Corte, secondo cui, al di làdei casi di più attività autonome e indipendenti, quandosi tratti di un’unica attività promiscua l’inquadramentodeve essere effettuato con riguardo all’attivitàprevalente in relazione alle finalità economicheperseguite (Cass.36381/21, Cass.23804/14).Con il settimo motivo di ricorso, la società deduceviolazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Cortecondannato per metà, previa compensazione, la societàal pagamento delle spese di lite, sebbene l’opposizioneall’avviso di addebito fosse stata in parte accolta.Il motivo è infondato.L’opposizione ad avviso di addebito è qualificabile comeazione di accertamento negativo della pretesa creditoriaNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026dell’Inps, veicolata dal titolo esecutivo (avviso diaddebito).

Nel momento in cui l’Inps, in primo grado, hachiesto il rigetto dell’opposizione, ha fatto valere ingiudizio la propria domanda di accertamento dellapretesa contributiva e di condanna, tramite confermadell’avviso di addebito, del debitore.

Questa Corte haavuto modo di affermare più volte (a partire daCass.21799/21, poi anche Cass.31435/24) che, a frontedi un’azione di accertamento negativo, la richiesta delconvenuto titolare del diritto sostanziale di rigetto delladomanda attorea vale ad interrompere la prescrizione(senza necessità di domanda riconvenzionale), in quantoil creditore, mediante il rigetto della domanda diaccertamento negativo, propone una domanda diaccertamento del credito (in questo caso previdenziale)previamente azionato in via stragiudiziale (con l’avvisodi addebito).La domanda, rispetto alla quale valutare la relativafondatezza o infondatezza, con connessa soccombenzaai fini delle spese di lite, è perciò la domanda sottesa allapretesa sostanziale dell’Inps, inizialmente contenuta neltitolo esecutivo stragiudiziale (avviso di addebito) e poiespressa in giudizio mediante la richiesta di rigettodell’opposizione di parte ricorrente.Tale domanda, avente ad oggetto un credito contributivoche copriva più annualità, è stata accolta in parte dallasentenza d’appello, la quale ha confermato il creditosotteso all’avviso di addebito per le annualità fino al31.12.2013.

Essendo fondata, seppure in parte, ladomanda dell’Inps, correttamente la Corte ha esclusoche l’Inps, vittorioso, potesse essere condannato alpagamento delle spese in favore dell’opponente, comeNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026invece pretende la società ricorrente a mezzo delpresente motivo (v.

Cass.26918/18, Cass.13212/23).In conclusione, il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione, secondosoccombenza.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di litedel presente giudizio di cassazione, liquidate in €6000per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spesegenerali e accessori di legge;dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presuppostoprocessuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater,d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo aparte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso alla camera di consiglio del 27.1.26La Presidente Il relatoreLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso 24429-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 4 S.R.L., in persona dei legalirappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiGABRIELE GIGLIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro357 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1129/2019 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/01/2020 R.G.N. 611/2017;Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].In parziale riforma della pronuncia di primo grado, laCorte d’appello di Palermo rigettava in partel’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 4s.r.l. avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps perdifferenze contributive richieste in conseguenzadell’inquadramento previdenziale - quale aziendaindustriale avente ad oggetto la produzione di energiafotovoltaica - attribuito d’ufficio dall’Istituto.Premesso che l’atto di appello non poteva dirsiinammissibile per difetto di genericità, la Corte d’appellorilevava che, relativamente al periodo 8.6.2011-31.12.2013, non applicandosi l’art.1, co.423 l. n.266/05nella formulazione successiva alla novella apportata conl’art.22, co.1-bis, d.l. n.66/14, doveva essere valutata inconcreto ai fini dell’inquadramento previdenziale laprevalenza dell’attività agricola o industriale svolta e,alla luce delle prove acquisite, accertava la prevalenzadell’attività di produzione di energia da fontefotovoltaica. Osservava, inoltre, che non era statodimostrato che i lavoratori della società fossero impiegatiin attività agricole ai sensi dell’art.6 l. n.92/79. Rilevava,infine, per il periodo 1.1.2014-30.9.2014, che, inapplicazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 nella suaultima formulazione, la contribuzione non era inveceNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026dovuta, dovendosi qualificare l’attività di produzione dienergia come connessa a quella agricola. La Corte infinecompensava per metà le spese di lite dei due gradi concondanna per il resto della società.Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] 4s.r.l. ricorre per sette motivi, illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., resiste con controricorso.L’ufficio della Procura Generale ha depositato note scritteconcludendo per il rigetto del ricorso.In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di90 giorni per il deposito del presente provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.434 c.p.c., pernon avere la Corte d’appello ritenuto generico einammissibile l’appello dell’Inps.Il motivo è infondato.Come affermato da questa Corte a sezioni unite (Cass.S.U. 36481/22), l’appello deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questionie dei punti contestati della sentenza impugnata e, conessi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrastile ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorral’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazionedi un progetto alternativo di decisione da contrapporre aquella di primo grado.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il Tribunale motivò nel senso che l’Inps non avevacondotto un accertamento circa l’assenza di attivitàagricola svolta dai lavoratori e, in particolare, circa ilfatto che essi non svolgessero l’attività di cui all’art.6,lett. d) l. n.92/79. Sul punto il motivo d’appello erasufficientemente specifico, poiché indicava la criticaall’assunto della sentenza: l’Inps affermava invece che,alla luce delle risultanze acquisite nel verbaled’ispezione, tale accertamento era stato compiuto e chenon poteva essere ritenuto lo svolgimento dell’attività dicui alla lettera d).È vero poi che, nell’argomentare la critica con l’appello,l’Inps fece richiamo ad una pregressa memoria difensiva,compiendo alcune imprecisioni di fatto, ma – comerettamente rilevato dalla sentenza impugnata – si trattadi meri errori materiali, i quali non tolgono fondamentoall’unico dato rilevante, ovvero che le ragioni della criticadell’Inps rimasero ben specificate: a differenza di quantoreputato dal Tribunale, l’Inps sostenne di averdimostrato, a mezzo degli atti ispettivi, che i dipendentidella società non svolgessero attività agricolariconducibile all’art.6, lett. d) l. n.92/79.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05, anche incombinato disposto con l’art.2135 c.c., per avere la Corteaccolto un criterio errato di prevalenza, il quale nonriguardava la prevalenza dell’una o dell’altra attività(agricola o industriale) nell’ambito dell’economiacomplessiva dell’impresa, bensì l’uso prevalente o meno,nell’attività di produzione di energia fotovoltaica, dellerisorse impiegate dall’azienda nell’attività agricola.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il motivo è infondato.La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 applicabileratione temporis è quella risultante dall’art.1, co.369 l.n.296/06, in base al quale: “Ferme restando ledisposizioni tributarie in materia di accisa, la produzionee la cessione di energia elettrica e calorica da fontirinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché dicarburanti ottenuti da produzioni vegetali provenientiprevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivantida prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalfondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituisconocomma, del codice civile e si considerano produttive direddito agrario”.Questa Corte (Cass.14343/05) ha affermato che, in temadi inquadramento delle aziende a fini assicurativi eprevidenziali, è qualificabile come agricola l’azienda chesvolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt.2135 c.c. e206 T.U. n.112/65, lavorazioni o attività "connesse", pertali dovendosi intendere, secondo il criterio diindividuazione espresso dall'art.2135 c.c., le attivitàdirette alla alienazione o trasformazione dei prodottiagricoli che rientrino "nell’esercizio normaledell’agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività dialienazione e trasformazione assuma nel quadroaziendale posizione prevalente, di modo che il fondoappaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbitadai confini di un'attività accessoria di produzione, dandovita a vere e proprie attività industriali o commerciali(entro l’ambito civilistico di interpretazione dell’art.2135c.c., nello stesso senso, v. Cass.6853/11, Cass.1344/13,Cass.16614/16).Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026In conformità a tale principio, la Corte d’appello haaccertato che l’attività di produzione d’energiafotovoltaica era prevalente rispetto all’attività agricola,poiché la prima non rientrava nell’esercizio normaledell’agricoltura, e i terreni erano asserviti all’industria.Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbestata sconfessata dalla Corte Costituzionale nellasentenza n.66/15.Ritiene il collegio di dover dissentire dalla propostalettura della sentenza n.66/15.[OSCURATO:PERSONA] (punto 4.3 del Considerato indiritto) ha affermato che l’attività di produzione dienergia da fonti fotovoltaiche è attività diretta allafornitura di beni, sicché ai sensi dell’art.2135 c.c., essarisulta connessa all’attività agricola ove venga svoltamediante “utilizzazione prevalente di attrezzature orisorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivitàagricola”. Continua la Corte specificando che la risorsarilevante ex art.2135 c.c. è individuata nel fondo ovevengono installati i pannelli fotovoltaici; e che il fondodeve comunque continuare a risultare «normalmente»impiegato nell’attività agricola.Il normale impiego del fondo nell’attività agricola implicache, come si legge in sentenza, l’uso a fini di installazionedi pannelli fotovoltaici deve preservare, in capo al fondostesso, la sua normale vocazione ad utilizzazioneagricola, intesa quest’ultima ex art.2135 c.c., qualeprevalentemente dalla coltivazione del fondo.Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazionedi pannelli e produzione di energia fotovoltaica divieneNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026prevalente rispetto all’utilizzo per l’attività agricola, nonsi rinviene la ratio dell’art.1, co.423, volta – come ancoraosserva la Corte Costituzionale – “a riconoscere unregime di favore per l’impresa agricola pur in presenzadell’esercizio di attività connesse, purché queste ultimenon snaturino la stessa impresa, contraddicendone lavocazione agricola”. Nel caso di specie, la Corte ha inconcreto accertato che l’attività di produzione di energia,siccome assolutamente prevalente, ha contraddetto lavocazione agricola dell’impresa.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omessoesame di fatti decisivi e mancata ammissione di provededotte.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha accertato la prevalenza dell’attivitàdi produzione e vendita di energia alla stregua deiseguenti elementi di fatto: a) non esistevano fatture divendita di prodotti agricoli ma solo di vendita di energia,e le stesse precedevano la prima fattura di acquisto diprodotti agricoli; b) non vi erano attrezzature agricoleper la coltivazione del fondo, mentre il trattore agricolofu ottenuto in comodato solo per breve tempo nel 2011;c) le serre, che dovevano in tesi essere alimentate conl’energia tratta dai pannelli fotovoltaici, versavano inpessimo stato di manutenzione e servivano solo asorreggere i pannelli installati sulla loro copertura; d) lecoltivazioni agricole di fichidindia e cycas sorgevano suterreno non coltivato, erano coperte da erbacce, e variepiante risultavano morte; e) la mano d’opera denunciatacome impiegata era insufficiente rispetto al fabbisognodel fondo, data anche la sua estensione.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Rispetto a questo accertamento in fatto, il motivo, perun verso, deduce non l’omesso esame di fatti decisivi,ma l’omesso esame di argomentazioni difensive (non vierano fatture di vendita di prodotti agricoli poiché ifichidindia e le cycas impiegavano vari anni prima dipoter maturare ed essere vendute; occorreva valutare laproiezione futura dell’attività agricola dal 2014 in poi enon fermarsi alla situazione constatata nel 2013), peraltro verso, deduce omesso esame di fatti che, invece,sono stati valutati – le fatture di acquisto del doc.16, leconsiderazioni compiute dalla relazione agronomicaperitale di parte – per altro verso ancora, denuncia qualeomissione una diversa valutazione degli elementi difatto, come accade rispetto al fabbisogno di manod’opera del fondo, con riguardo al quale il motivodenuncia nella sostanza l’erronea valutazione delleemergenze istruttorie, sicché la Corte sarebbe pervenutaa un fabbisogno diverso da quello reale.Quanto, infine, alla circostanza per cui il trattore agricolofu impiegato anche negli anni successivi al 2011, trattasidi fatto che, in sé solo, non risulta decisivo al fine disovvertire il quadro istruttorio ampiamente delineatodalla Corte d’appello nel segno della prevalenzadell’attività di produzione d’energia.Con il quarto motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione del regolamento CE1107/2009, per avere la Corte d’appello,nell’accertamento di non prevalenza dell’attività agricola,ritenuto che le serre non fossero utilizzate al fine dicreare un microclima necessario all’attività agricola,richiamando il Regolamento 1107/2009 inveceinapplicabile.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il motivo è infondato.La Corte non ha richiamato il Regolamento CE1107/2009, né ha fondato la sua decisione su unaparticolare definizione di serra data dal Regolamento. Habensì compiuto un accertamento in fatto, anziché unavalutazione in diritto, incentrata: a) sul pessimo stato dimanutenzione delle serre, la cui unica parte integra eraquella del pannello fotovoltaico; b) sul non essere leserre funzionali ad alcuna coltivazione agricola, poiché lepiante (cycas) erano morte o incolte, infestate daerbacce.Con il quinto motivo di ricorso, la società deduce, insubordine, violazione dell’art.6 l. n.92/79, per non averela Corte ritenuto che i lavoratori addetti al ciclo biologicodella vegetazione debbano essere qualificati comebraccianti agricoli, indipendentemente dallaclassificazione dell’attività datoriale. Il motivo deduce poiquestione di legittimità costituzionale per violazionedell’art.3 Cost. ove dovesse accogliersi l’interpretazioneproposta dalla sentenza impugnata.Il motivo è inammissibile.La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/79,poiché ha statuito che la norma apporta una eccezioneal principio generale che fa seguire la classificazionedell’attività lavorativa dei dipendenti alla classificazioneformale adottata dall’Inps per l’attività del datore dilavoro. Tuttavia, ha proseguito la Corte, non era statoallegato, né dimostrato che i dipendenti della ricorrentesvolgessero le attività di cui alla lettera d) dell’art.6.Numero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026Su tale ultimo punto il motivo non adduce alcunaspecifica censura e si diffonde, invece, sulla diversaipotesi della lettera e) dello stesso art.6, affermando chevi sarebbe violazione di legge in quanto la sentenza nonavrebbe considerato tale lettera e avrebbe quindi esclusola natura agricola delle attività ivi menzionate.Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato lalettera e), e, tuttavia, non ha escluso che le attività ivielencate siano attività agricole, con ciò violando la normadi legge. Vero è, invece, che l’indagine circa la ricorrenzadelle attività di cui alla lettera e) implica un accertamentoin fatto nuovo e diverso rispetto a quello concernente lededuce l’omesso esame di fatti decisivi o la mancataconsiderazione delle attività di cui alla lettera e).Piuttosto, pretendendo il richiamo alle attività di cui allalettera e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove,su cui la sentenza non si è pronunciata, senzaspecificamente allegare che dette circostanze di fatto –ovvero che i dipendenti svolgessero le specifiche attivitàdi cui alla lettera e) – fossero state allegate nei gradi dimerito.Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata inrelazione all’art.3 Cost., poiché la Corte non ha fornitoalcuna irragionevole interpretazione riguardante lalettera e) dell’art.6 l. n.92/79.Con il sesto motivo di ricorso, la società deduce, semprein via subordinata, violazione dell’art.112 c.p.c. edell’art.49 l. n.88/89, per non avere la Corte pronunciatosu un motivo di opposizione all’avviso di addebitoNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026implicitamente dichiarato assorbito. Qualora non fosseritenuta l’omessa pronuncia, il motivo deduce che sisarebbe dovuti pervenire a un doppio inquadramento, exart.49 l. n.88/89, per ciascuna delle due attivitàgiudicate non connesse.Il motivo è infondato con riguardo all’omessa pronuncia.La sentenza, infatti, ha rigettato l’argomento del doppioinquadramento affermando che, al di fuori dell’eccezionerappresentata dall’art.6 l. n.92/79, l’inquadramento èunico, ed è quello dato ex art.49 l. n.88/89 all’attivitàsvolta dall’impresa datrice di lavoro.Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/89. LaCorte si è infatti basata, nel classificare l’attivitàdatoriale, sul criterio della prevalenza, reputandoprevalente l’attività industriale di produzione di energiasu quella agricola. Così facendo, ha rispettato il principiopiù volte ribadito da questa Corte, secondo cui, al di làdei casi di più attività autonome e indipendenti, quandosi tratti di un’unica attività promiscua l’inquadramentodeve essere effettuato con riguardo all’attivitàprevalente in relazione alle finalità economicheperseguite (Cass.36381/21, Cass.23804/14).Con il settimo motivo di ricorso, la società deduceviolazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Cortecondannato per metà, previa compensazione, la societàal pagamento delle spese di lite, sebbene l’opposizioneall’avviso di addebito fosse stata in parte accolta.Il motivo è infondato.L’opposizione ad avviso di addebito è qualificabile comeazione di accertamento negativo della pretesa creditoriaNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026dell’Inps, veicolata dal titolo esecutivo (avviso diaddebito). Nel momento in cui l’Inps, in primo grado, hachiesto il rigetto dell’opposizione, ha fatto valere ingiudizio la propria domanda di accertamento dellapretesa contributiva e di condanna, tramite confermadell’avviso di addebito, del debitore. Questa Corte haavuto modo di affermare più volte (a partire daCass.21799/21, poi anche Cass.31435/24) che, a frontedi un’azione di accertamento negativo, la richiesta delconvenuto titolare del diritto sostanziale di rigetto delladomanda attorea vale ad interrompere la prescrizione(senza necessità di domanda riconvenzionale), in quantoil creditore, mediante il rigetto della domanda diaccertamento negativo, propone una domanda diaccertamento del credito (in questo caso previdenziale)previamente azionato in via stragiudiziale (con l’avvisodi addebito).La domanda, rispetto alla quale valutare la relativafondatezza o infondatezza, con connessa soccombenzaai fini delle spese di lite, è perciò la domanda sottesa allapretesa sostanziale dell’Inps, inizialmente contenuta neltitolo esecutivo stragiudiziale (avviso di addebito) e poiespressa in giudizio mediante la richiesta di rigettodell’opposizione di parte ricorrente.Tale domanda, avente ad oggetto un credito contributivoche copriva più annualità, è stata accolta in parte dallasentenza d’appello, la quale ha confermato il creditosotteso all’avviso di addebito per le annualità fino al31.12.2013. Essendo fondata, seppure in parte, ladomanda dell’Inps, correttamente la Corte ha esclusoche l’Inps, vittorioso, potesse essere condannato alpagamento delle spese in favore dell’opponente, comeNumero registro generale 24429/2020Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 7702/2026Data pubblicazione 30/03/2026invece pretende la società ricorrente a mezzo delpresente motivo (v. Cass.26918/18, Cass.13212/23).In conclusione, il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione, secondosoccombenza.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di litedel presente giudizio di cassazione, liquidate in €6000per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spesegenerali e accessori di legge;dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presuppostoprocessuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater,d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo aparte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso alla camera di consiglio del 27.1.26La Presidente Il relatoreLucia [OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07702/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris