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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:89
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0029(01) Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (Antefatti, oggetto della controversia, svolgimento del processo) Valutazione giuridica I — Questioni di ricevibilità

1. Ammissibilità del mutamento della domanda

2. L'autorità di cosa giudicata della sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61 II — Il merito

1. La faute de service

2. Se esista un nesso causale tra la faute de service dell'[OSCURATO:PERSONA] e il preteso danno

a) Possibilità obiettive dell'acquisto di rottame

b) Se lo ricorrenti avrebbero acquistato rottame importato in caso di mancata concessione del conguaglio relativo alle spese di trasporto

3. La prova del danno e la determinazione della sua entità

a) Il caso [OSCURATO:PERSONA]

b) Il caso St. [OSCURATO:PERSONA]

c) L'incidenza dell'aumento dei contributi derivante da un impiego supplementare di rottame importato

d) Rilevanza dell'entità degli impegni relativi al rimborso delle parità di trasporto

e) Se le prove dedotte siano da considerarsi sufficienti

f) [OSCURATO:PERSONA] III — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Nel quadro di uno dei più lunghi processi della storia recente di questa Corte, debbo oggi pronunciarmi sulla questione se possano avere buon esito alcuni ricorsi per il risarcimento dei danni presentati da una serie di imprese francesi e belghe, ricorsi che si basano su una pretesa faute de service commessa dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della perequazione del rottame.

Posso evitare di indugiarmi sull' antefatto della causa facendo richiamo alla sentenza e alle conclusioni delle cause 19 e 21-60, 2 e 3-61, che avevano ad oggetto una fattispecie analoga, e rinviando al verbale d'udienza delle cause odierne, nonché alle conclusioni che per esse ha presentato il mio ex collega [OSCURATO:PERSONA].

Sappiamo che il sistema di perequazione ha assimilato al rottame importato, soggetto alla compensazione, rottame comunitario di alto costo, cioè in particolare il rottame navale recuperato nei cantieri di demolizione della Comunità.

Poiché per una serie di imprese le comunicazioni con questi cantieri sono meno agevoli che con i porti cui solitamente esse ricorrono per l'importazione del rottame, sorse ben presto il problema se, in relazione all'acquisto del rottame navale, a dette imprese potesse essere rimborsato l'ammontare dei costi di trasporto per ferrovia a causa del quale il rottame navale veniva ad essere più caro del rottame importato attraverso determinati porti della Comunità (a questo riguardo parlerò in prosieguo, per brevità, di rimborso delle «parità di trasporto», o di conguaglio delle spese di trasporto).

Ciò fu ritenuto ammissibile dagli organismi di Bruxelles fin dal 1954.

Corrispondenti impegni pertanto furono ripetutamente assunti nei confronti delle imprese interessate (fra cui le ricorrenti) prima della stipulazione dei contratti di acquisto di rottame navale, e secondo questo criterio furono compilati i conteggi di perequazione.

Tale prassi continuo anche dopo che l' [OSCURATO:PERSONA], nell'agosto del 1958, ebbe assunto l'amministrazione del consorzio di perequazione.

Quando però, nel quadro del controllo di tutte le vicende attinenti alla perequazione, l'[OSCURATO:PERSONA] si imbattè nel nostro problema, essa pervenne al convincimento che la prassi relativa al conguaglio delle spese di trasporto fosse incompatibile con i principi della perequazione del rottame (cfr. la decisione 18-60).

I conteggi delle imprese interessate furono di conseguenza rettificati, in modo che le parità di trasporto già rimborsate venissero ad essere addebitate alle imprese medesime.

Fu questa, come sappiamo, la ragione per cui negli anni 1960 e 1961 furono introdotti alcuni ricorsi (cause 19 e 21-60, 2 e 3-61) che si conclusero invero senza un esame del merito per ciò che concerne i ricorsi per l'annullamento e contro il silenzio-rifiuto, avanzati in rapporto alla legittimità della compensazione delle spese di trasporto.

La Corte ritenne però fondate le richieste di risarcimento dei danni contemporaneamente avanzate sulla base di una faute de service commessa dall'[OSCURATO:PERSONA] nella sorveglianza degli organismi di Bruxelles.

Tali richieste furono rigettate solo per la mancata prova del danno subito.

A questa giurisprudenza si rifanno i ricorsi che hanno dato luogo alle presenti cause.

In essi viene nuovamente fatto carico all'[OSCURATO:PERSONA], dalle stesse imprese di cui alle cause 19 e 21-60, 2 e 3-61, come pure da alcune altre imprese, di aver commesso una faute de service, e precisamente di non aver impedito che gli organismi di Bruxelles assumessero degli impegni illegittimi riguardo al conguaglio delle spese di trasporto, impegni che avrebbero indotto le ricorrenti all'acquisto di rottame navale gravato da notevoli costi di trasporto.

Di conseguenza, esse pretendono il risarcimento di quel danno che non si sarebbe verificato se avessero acquistato rottame importato anziché rottame navale.

Non è necessario che io ora esponga nei dettagli come si è svolto il processo.

In un primo tempo 23 imprese chiesero la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento di determinate somme a titolo di risarcimento dei danni.

Su richiesta delle ricorrenti le cause furono riunite ai fini di un'unica trattazione e decisione.

Nel corso del procedimento si ebbe lo scambio di una serie di memorie e di note che hanno portato a ripetute variazioni delle somme richieste a titolo di risarcimento, e inoltre all'abbandono del ricorso da parte di alcune ricorrenti.

Già un anno fa si ebbero due dibattiti orali sul complesso delle vertenze.

In quell'occasione il mio collega Lagrande preparò le sue conclusioni che sono in vostro possesso.

Infine la Corte deliberò di ricorrere ad una perizia per alcune questioni controverse concernenti la prova del danno e la misura del suo ammontare.

Il risultato di tale perizia ci è noto in base a una relazione del 1 o maggio 1965.

Esso condusse a sua volta alla rinuncia agli atti da parte dell'impresa Forges e Ateliers du [OSCURATO:PERSONA].

Le altre ricorrenti dichiararono espressamente di non avere alcuna osservazione da fare riguardo alla perizia; mentre l'[OSCURATO:PERSONA] sollevava delle riserve relative ad una serie dipunti.

Al riguardo si discusse ampiamente con il perito nell'udienza della Corte del 28 settembre, nella quale furono assunte anche le conclusioni difensive delle parti.

Alla luce di questa situazione di fatto e di diritto, debbo' ora esaminare se siano fondate le domande di risarcimento dei danni avanzate dalle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], St. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI, [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail, Usinor e [OSCURATO:PERSONA], ed eventualmente determinare l'ammontare delle loro pretese di indennizzo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA].

Valutazione giuridica I — Questioni di ricevibilità All'indagine sul vero e proprio contenuto della vertenza debbono preporsi alcune questioni attinenti alla ricevibilità, le quali senza dubbio non ci occuperanno a lungo.

1. Ammissibilità del mutamento della domanda Se non erro, l'[OSCURATO:PERSONA] insiste ancora sul suo punto di vista, secondo il quale le ricorrenti nella fase scritta del procedimento (in seguito alle eccezioni sollevate nel controricorso) avrebbero mutato le domande originarie non solo sotto il profilo della loro ampiezza, ma anche sotto quello della loro natura, e avrebbero inoltre dedotto nel processo mezzi di prova che non erano stati proposti negli atti introduttivi dei ricorsi.

Ciò contrasterebbe con le norme del regolamento di procedura, in ispecie con gli articoli 38 e

42. Sono però d'accordo con [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non abbiano fondamento.

Sin dall'inizio infatti i ricorsi proposti si prospettano senza equivoci come ricorsi per faute de service che si riferiscono a una vicenda determinata e mirano alla rimozione di determinate conseguenze dannose.

I mutamenti si sono avuti solamente per quel che riguarda la valutazione dell'entità del danno, in quanto le ricorrenti, nella replica (d'altronde a seguito di una obiezione dell'[OSCURATO:PERSONA]), non si sono più basate sull'importo globale delle parità di trasporto rimborsate, ma si sono adoperate per fornire la prova dell'effettivo danno subito.

Di conseguenza esse modificarono anche l'indicazione delle prove offerte. [OSCURATO:PERSONA] non si può parlare di un mutamento del tipo di ricorso.

Per quel che concerne le diverse offerte di prove, esse rispettano, a mio parere, le regole dell'articolo 42 del regolamento di procedura (regole che del resto, in processi per i quali non vigono termini di introduzione, non potrebbero essere rigorosamente applicate), e, per quel che riguarda i mutamenti nella valutazione della entità del pregiudizio, va detto che simili variazioni delle domande avanzate non possono essere escluse in cause relative al risarcimento dei danni, fintantoché rimane invariato il fondamento del ricorso.

2. L'autorità di cosa giudicata della sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61 Una seconda eccezione non è stata opposta dall'[OSCURATO:PERSONA].

Essa potrebbe tuttavia essere rilevata d'ufficio con riguardo alla sentenza emanata nelle cause 19 e 21-60, 2 e 3-61, almeno nei limiti in cui nella controversia odierna compaiono le medesime ricorrenti di quel processo.

Ci si deve cioè chiedere se la cosa giudicata formatasi sul rigetto della richiesta di risarcimento, intervenuto nelle cause suddette, possa impedire alle imprese che le promossero di far valere ora tale pretesa richiamandosi al medesimo fondamento.

Ad un più attento esame però il caso si presenta sotto una luce diversa.

Constatiamo infatti che, mentre i ricorsi presentati negli anni 1960 e 1961 si basavano su contratti d'acquisto di rottame stipulati nei mesi di settembre e ottobre del 1958, nel complesso delle vicende oggi in contestazione tali contratti non sono menzionati (cfr. gli allegati ai singoli atti introduttivi).

In quella sede le ricorrenti si richiamavano ad impegni relativi alla concessione del conguaglio delle spese di trasporto, che non erano stati poi mantenuti, mentre nelle cause attualmente pendenti si parla solo di impegni ai quali fece seguito un rimborso effettivo delle parità di trasporto.

In corrispondenza di ciò si riscontra una differenza tra le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni negli anni 1960-1961 e quelle di cui si deve oggi trattare.

Tale fatto porta a constatare che oggetto dell'ordierno processo è una fattispecie diversa da quella di tre anni or sono, e che di conseguenza le pretese fatte valere non sono identiche.

Ma anche ove si volesse considerare come unitario complesso litigioso tutte le promesse relative alle parità di trasporto, non per questo si potrebbe addurre alcunché contro la ricevibilità dei ricorsi attualmente pendenti, dal momento che i ricorsi degli anni 1960-1961 devono essere considerati come aventi ad oggetto delle pretese parziali, con la conseguenza che detti ricorsi, a ben vedere, non escludono la presentazione di domande ulteriori basate sulla medesima fattispecie (cfr.

Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts , 9 a edizione, pagina 750). [OSCURATO:PERSONA] nemmeno l'autorità di cosa giudicata della precedente sentenza costituisce un ostacolo all'esame delle cause odierne.

II — Il merito Per ciò che riguarda la valutazione delle pretese di risarcir mento dei danni, si debbono distinguere tre questioni : — se l'[OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in una faute de service; — se sia provato che le ricorrenti hanno subito un danno; — se esista un nesso causale tra l'accertata faute de service e l'insorgere del pregiudizio.

Ci volgeremo ora all'esame di tali questioni.

1. La faute de service Ripeterò ancora una volta in quale fatto, secondo le ricorrenti, sarebbe da vedere una faute de service; essa consisterebbe nella circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha efficacemente sorvegliato gli organismi di Bruxelles, e quindi non ha impedito l'assunzione di impegni per il rimborso delle parità di trasporto, impegni che dovettero poi essere revocati perché incompatibili con i principi della perequazione del rottame.

Vi sono due questioni preliminari che non presentano, in tale contesto, alcua difficoltà.

L'una consiste nel vedere se, nei confronti delle ricorrenti, siano stati effettivamente assunti impegni del genere summenzionato.

A tale domanda si deve rispondere affermativamente, in considerazione di una serie di. documenti che sono stati depositati con gli atti introduttivi.

Anche se da un loro attento esame risulta che essi non coprono tutti i contratti di fornitura di rottame navale conclusi per le ricorrenti dall'Ufficio comune dei consumatori di rottame, tale circostanza è irrilevante, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha contestato che siano stati assunti verso le ricorrenti, tramite. l'Ufficio comune, impegni dell'ampiezza che da questo è sostenuta.

L'altra questione preliminare riguarda la legittimità degli impegni..

A questo riguardo' posso rinviare alle mie argomentazioni formulate nelle conclusioni 19 e 21-60, 2 e 3-61, nelle quali ho esposto quanto necessario circa la inconciliabilità di una compensazione speciale delle spese, di trasporto con i principi della perequazione del rottame, quali si ricavano dalle decisioni fondamentali relative al sistema di perequazione.

Passando poi ad esaminare la questione se la censura di faute de service sia effettivamente fondata, non può sorprenderci il fatto che le ricorrenti facciano rinvio, per la sua' soluzione, alle constatazioni contenute nella sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61 la quale, come già dicemmo, verteva su una fattispecie analoga.

Non è necessario che io citi i relativi passaggi della motivazione della sentenza; essi si trovano infatti alle pagine 646 e 647 volume VII, dell'edizione tedesca della Raccolta di Giurisprudenza (pagina 576 dell'edizione italiana).

Non è presumibile che la Corte si allontani dal giudizio allora emesso, anche se questo non è fornito di autorità di cosa giudicata nei confronti della presente causa, e quantunque si possano addurre — di ciò sono ancora convinto — buone ragioni a favore della opinione contraria.

Rinvio, a tale riguardo, a quanto esposto nelle mie conclusioni 19 e 21-60, 2 e 3-61, ma anche alla trattazione del problema del rottame di gruppo fatta dalla Corte, trattazione alla quale così decisamente si è richiamata l'[OSCURATO:PERSONA] durante la discussione orale.

Basandomi sulla sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61, muoverò dunque dal presupposto che non può essere negata una responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per faute de service, in relazione agli impegni di rimborso delle parità di trasporto che sono stati assunti verso le ricorrenti dagli organismi di Bruxelles dopo il 1 o agosto 1958 (è questa la data decisiva nella suddetta sentenza).

Potrebbe apparire discutibile solo il punto se debba farsi luogo ad una diversa valutazione per impegni assunti dagli organismi di Bruxelles anteriormente all'agosto 1958, relativi cioè a un periodo nel quale l'amministrazione del sistema di perequazione era delegata agli Uffici di Bruxelles, e l'[OSCURATO:PERSONA] si limitava a una attività di sorveglianza.

Tali impegni non erano oggetto di giudizio nelle cause 19 e 21-60, 2 e 3-61.

Essi stanno invece inequivocabilmente in primo piano nel presente processo, secondo quanto risulta dai documenti a nostra disposizione (cfr. gli allegati agli atti introduttivi), dato che solo per alcuni casi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail, Usinor) si discute di forniture di rottame avvenute dopo il 1 o agosto 1958 (e di conseguenza di impegni relativi al rimborso delle parità di trasporto, successivi a tale momento).

È mia convinzione che si possa dare alla questione della faute de service concernente gli impegni di rimborso assunti anteriormente al 1 o agosto 1958 una soluzione diversa da quella adottata nella sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61.

Per quanto riguarda questo periodo di tempo, si deve anzitutto prendere le mosse dalla considerazione che una faute de service commessa dagli organismi di Bruxelles non può venire automaticamente imputata all'[OSCURATO:PERSONA].

A ciò non autorizza la sola circostanza che la delega di poteri concessa dall'[OSCURATO:PERSONA] si sia rivelata illegittima.

Una diversa conclusione sarebbe possibile solo se tale delega dovesse essere considerata — e ciò non è, date le difficoltà di interpretazione dell'articolo 53 — come palese violazione delle norme del Trattato.

Nemmeno nella giurisprudenza della Corte può trovarsi un sicuro argomento per sostenere la tesi che l'[OSCURATO:PERSONA] debba senz'altro lasciarsi imputare una faute de service commessa dagli organismi di Bruxelles.

Di conseguenza, è logico applicare alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], per il periodo che corre tra il 1954 e il luglio del 1958, quei criteri che, secondo la giurisprudenza nazionale, valgono per la responsabilità di un'[OSCURATO:PERSONA] amministrativa che sia chiamata esclusivamente a vigilare sull'attività di un altro organismo.

Dovrebbe cioè essere provata una «faute lourde» dell'[OSCURATO:PERSONA], ovvero, se ci si richiama ai principi vigenti nel diritto francese in materia di responsabilità della amministrazione tributaria, una faute de service straordinariamente grave (de Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif , nn. 1172, 1176).

Ciò sarebbe possibile solo se l'assunzione degli impegni di rimborso delle parità di trasporto costituisse una grave e palese violazione di norme giuridiche, e se la faute de service avesse prodotto gravi conseguenze, in particolare di carattere finanziario, nei confronti degli interessati.

Ma né l'una né l'altra di tali condizioni può ritenersi verificata.

Come l'[OSCURATO:PERSONA] giustamente fa rilevare, potevano senz'altro sussistere dei dubbi in linea di diritto sulla legalità del conguaglio delle spese di trasporto, dato che i testi delle decisioni generali rilevanti in materia di rottame non erano a questo riguardo del tutto chiari.

Si dovrebbe anche considerare un altro fatto, che è importante per la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale si limitava a un'attività di sorveglianza, e cioè la circostanza che senza dubbio non si svolsero mai discussioni sulla legittimità del conguaglio delle spese di trasporto in quegli organismi in cui era presente un rappresentante. dell'[OSCURATO:PERSONA].

Infine, tenuto conto dell'ammontare dei danni di cui oggi si contende e che a mio avviso deve essere distintamente valutato per ogni singola impresa, non si può affatto sostenere, che. la negligenza dell'[OSCURATO:PERSONA] sia stata causa di gravi pregiudizi per le imprese interessate.

D'altra parte vi sono a mio avviso scarse probabilità che le. considerazioni sopra sviluppate possano indurre la Corte a negare la sussistenza di una faute de service.

È cioè innegabile.-— come sottolineano le ricorrenti — che nella sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61 sono state mosse all'[OSCURATO:PERSONA]', in maniera del tutto generale e senza riferimenti temporali, gravi censure riguardo alla insufficiente sorveglianza degli organismi di Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA], deduco tutto ciò da certe espressioni contenute nella motivazione della sentenza alle pagine 646, 647, vol.

VII, della Raccolta di Giurisprudenza , edizione, tedesca (pag. 576 dell'edizione italiana).

Anche se la sentenza non ha sotto questo aspetto efficacia di cosa giudicata per le parti allora in causa, ed anzi le citate motivazioni vanno considerate, in relazione alla fattispecie che soia era oggetto di giudizio, come degli obiter dieta, si dovrà presumere che la Corte rimarrà fedele all'opinione allora manifestata e riconoscerà fondata la censura di faute de service in rapporto a tutti gli impegni di conguaglio delle spese di trasporto, che sono stati assunti durante il funzionamento del sistema di perequazione.

Ciò mi induce a considerare provata, per il seguito dell'indagine, l'esistenza del primo presupposto necessario per far valere una pretesa di risarcimento conseguente a una responsabilità amministrativa, e cioè la presenza di una faute de service.

2. Se sussista un nesso causale tra la /aule de service dell'Alla. [OSCURATO:PERSONA] e il pregiudizio che si assume essersi verificato Poiché a mio parere — anticipo a questo riguardo il risultato della valutazione delle prove — non è discutibile il fatto che si sia verificato un pregiudizio almeno per quel che concerne alcune delle imprese ricorrenti, mi volgerò ora all'esame della questione relativa al punto se sia provata l'esistenza di un nesso causale tra il preteso evento produttore del danno e il danno medesimo; successivamente cercherò di determinare, l'entità del pregiudizio e di procedere a una valutazione delle prove dedotte.

La questione decisiva consiste nel vedere se, mancando l'evento pregiudizievole (le assicurazioni degli Uffici di Bruxelles), sarebbero venute meno le conseguenze dannose, e più precisamente se le imprese ricorrenti, nel caso in cui fosse stata loro rifiutata la compensazione delle spese di trasporto, avrebbero acquistato rottame diverso, caratterizzato da costi inferiori.

Come mostra la stessa impostazione del problema, a questo fine saremo costretti alla ricostruzione di un ipotetico processo causale, operazione questa nella quale non sono possibili affermazioni rigorosamente esatte, cosicché essa può mirare soltanto ad una. certa misura di verosimiglianza.

Nel prosieguo dell'indagine dovremo tenere distinti due aspetti : — determinare se per le ricorrenti sarebbe stato obiettivamente possibile ripiegare su rottame di diversa provenienza ; — verificare se sia provato che le ricorrenti si sarebbero effettivamente regolate in tal senso.

a) Possibilità obiettive dell'acquisto di rottame Le ricorrenti sviluppano soltanto la tesi secondo la quale — in caso di rifiuto del conguaglio delle spese di trasporto — esse avrebbero acquistato rottame importato.

Di conseguenza l'indagine deve limitarsi al quesito se sarebbe stato loro possibile, nel periodo in questione, compiere siffatta operazione.

A seguito dell abbandono di una serie di ricorsi, restano attualmente da discutere i casi di 14 imprese, che hanno acquistato, nel periodo tra il 1954 e il 1958, circa 60000 tonnellate di rottame navale.

Ora, se ci poniamo il quesito del se il mercato mondiale del rottame avrebbe consentito, durante il suddetto periodo, ulteriori acquisti, nella misura suindicata, di rottame d'importazione, non sarà difficile rispondere in senso favorevole alle ricorrenti, tenuto conto dello sviluppo delle importazioni complessive di rottame nella Comunità, ed in considerazione dell'andamento delle scorte nel periodo in questione.

Sembra in particolare errato affermare che il governo americano si sarebbe valso degli strumenti a sua disposizione per arrestare l'esportazione rispetto alle suddette quantità supplementari.

Ove si consideri che, data la struttura del meccanismo di peréquazione, gli organismi di Bruxelles avevano il potere di determinare le quantità di rottame importato o assimilato er le quali veniva in rilievo la perequazione, ci si deve ulteriormente chiedere se le ricorrenti, qualora si fossero adoperate per acquistare rottame importato in luogo di rottame navale, sarebbero andate incontro a difficoltà sollevate dagli Uffici di Bruxelles; A uno sguardo retrospettivo, anche a questa domanda sarebbe difficile rispondere in maniera affermativa, in considerazione delle insignificanti quantità di cui si trattava nel caso delle ricorrenti.

Manca, in ispecie, un sufficiente numero di esempi per poter dimostrare che gli organismi di Bruxelles avrebbero adottato criteri rigorosi nell' ammettere al beneficio della perequazione il rottame importato.

Nel procedimento si è ricordato soltanto il caso di una importazione di rottame compiuta da imprese italiane, alle quali gli organismi di Bruxelles avevano negato il beneficio della perequazione.

Si trattava però, in quella fattispecie, di importazioni autonome, non autorizzate, mentre nel caso delle ricorrenti si può assumere che esse, rinunciando al rottame navale, si sarebbero rivolte, per l'acquisto di rottame importato, all'Ufficio comune.

Maggiori difficoltà, per contro, presenta l'altrettanto rilevante questione, se possa considerarsi dimostrato che le ricorrenti avrebbero potuto acquistare rottame d'importazione, anziché rottame navale, proprio nei periodi in cui ne avevano bisogno, e precisamente attraverso quei porti che erano per esse situati favorevolmente dal punto di vista dei trasporti.

La difficoltà di tale quesito diminuisce solo di poco ove si tenga presente che, in generale, la presenza di scorte ha consentito alle imprese una certa libertà di manovra.

Ritengo tuttavia che in rapporto a questa problematica ci si debba attenere ai risultati raggiunti dal perito nell'esame dei singoli casi.

La sua relazione genera l'impressione che, date le importazioni di rottame effettivamente compiute dalle varie imprese, non possono sussistere seri dubbi per una soluzione favorevole alle ricorrenti del quesito sopra formulato.

Si può parimenti ammettere che l'importazione delle quantità di rottame di cui trattasi non sarebbe stata resa impossibile da difficoltà derivanti dalla disciplina monetaria, quali si verificavano in Francia nel periodo che ci interessa.

A prescindere dalle esigue quantità di divise che qui vengono in considerazione, bisognerebbe tener conto della circostanza che molto probabilmente, in caso di rinuncia al rottame navale da parte delle ricorrenti, sarebbe stata presa in considerazione la sua esportazione in paesi terzi con la conseguenza di una compensazione sul piano monetario.

Infine, a mio parere, in base ai documenti prodotti in giudizio, non sussistono dubbi nemmeno per quel che riguarda la necessaria disponibilità di navi per l'importazione dei quantitativi di rottame in questione, né circa il punto dell'adeguatezza delle attrezzature portuali a far fronte a dette importazioni supplementari.

b) Se le ricorrenti, in caso di rifiuto del rimborso delle parità di trasporto, avrebbero effettivamente acquistato rottame di importazione L' indagine diviene particolarmente difficile quando si tratta di stabilire quali provvedimenti avrebbero adottato le ricorrenti negli anni passati, qualora fosse mancato un elemento che a suo tempo sembra aver avuto rilievo per esse, cioè la promessa di rimborso delle parità di trasporto.

Ove si consideri il loro effettivo comportamento nella condotta degli affari durante il funzionamento del sistema di perequazione — nei limiti in cui tale comportamento ci risulta provato — si constaterà che realmente le ricorrenti acquistavano notevoli quantitativi di rottame importato, ma che esse al tempo stesso consumavano anche rottame interno, i cui prezzi d'acquisto erano in parte superiori a quelli del rottame navale senza la perequazione delle spese di trasporto.

Sembra perciò a prima vista giustificata la congettura che le ricorrenti, qualora fosse stato loro negato il rimborso delle parità di trasporto per il rottame navale, avrebbero ripiegato, almeno in una certa misura, sul rottame interno.

Tale assunto tuttavia, come chiaramente si vide nel corso del procedimento, dev'essere lasciato cadere, poiché è fuori dubbio che le disponibilità di rottame interno erano di gran lunga insufficienti per il fabbisogno della Comunità, e per tale ragione sussisteva la necessità di considerevoli importazioni.

Non era perciò possibile valersi del rottame interno, in misura degna di nota, come alternativa al rottame navale.

Se consideriamo quali circostanze ancora — a prescindere dagli acquisti di rottame importato effettivamente compiuti — possano deporre a favore dell'assunto che le ricorrenti, in caso di rifiuto del rimborso delle parità di trasporto, si sarebbero decise per il rottame d'importazione, si deve particolarmente menzionare il fatto che esse, nei confronti dell'Ufficio comune dei consumatori di rottame, avevano chiaramente insistito sull'assicurazione del conguaglio delle spese di trasporto, nel senso che l'acquisto di rottame navale veniva fatto dipendere da tale assicurazione.

Tutto ciò appare comprensibile soltanto ove si attribuisca alle ricorrenti la convinzione che l'impiego di rottame importato era per esse più conveniente sotto il profilo del prezzo.

È poi fuori di ogni serio dubbio che le ricorrenti, nel periodo in questione, fossero in condizione di stabilire un esatto confronto tra i prezzi d'acquisto del rottame importato e quelli del rottame navale.

Potrebbe eventualmente obiettarsi che questo confronto, in quanto si limitava all'influenza dei costi di trasporto, era necessariamente incompleto, poiché non poteva tener conto dell'incidenza degli oneri per i contributi di perequazione, la cui entità dipendeva dagli acquisti complessivi di rottame importato e di altro rottame assimilato.

Come è noto, i fattori determinanti a tale riguardo furono noti alle imprese, per ragioni tecniche dovute alle operazioni di conteggio, sempre dopo il decorso di un considerevole lasso di tempo dall'acquisto del rottame.

Sarei però propenso a ritenere che questo punto di vista non può in ultima analisi infirmare le prove dedotte dalle ricorrenti, dato che queste, per tentare una valutazione dell'incidenza dell'ammontare dei contributi sul prezzo d'acquisto, valutazione cui per i loro affari non potevano sottrarsi, dovevano basarsi esclusivamente sui propri acquisti di rottame.

E i quantitativi supplementari di rottame importato necessari alla singola impresa difficilmente potevano generare il timore che i tassi di contribuzione venissero per causa loro elevati in misura tale da far apparire non redditizio l'acquisto di rottame importato.

Di conseguenza, basandoci sugli elementi di riferiménto per. noi disponibili, possiamo, nel quadro di un ragionamento per ipotesi reso necessario dal problema etiologico sorto nel presente processo, assumere come dimostrato che le ricorrenti, in caso di rifiuto della perequazione delle spese di trasporto, si sarebbero indotte all'acquisto di rottame importato.

3. La prova del danno e la determinazione dèlia sua entità Molto estese sono state le discussioni relative ai problemi concernenti la prova del danno e la sua entità, cioè intese ad accertare fino a qual punto le imprese in causa abbiano patito un pregiudizio a seguito dell'acquisto di rottame navale.

Una gran parte dei punti a questo riguardo controversi possono tuttavia considerarsi risolti dalla perizia e ciò ne rende superflua la trattazione.

Meritano invece ancora un esame soltanto le questioni che sono state sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] in rapporto a detta perizia.

Alla loro disamina soprattutto, è dedicato il seguito dell'indagine.

a) Il caso [OSCURATO:PERSONA] tale contesto il. caso [OSCURATO:PERSONA] si presta a una rapida soluzione.

A proposito di questa impresa il perito è giunto alla conclusione che, se si considerano i porti secondari cui in effetto essa ricorre per le importazioni di rottame, si deve necessariamente affermare che detta impresa sarebbe andata incontro a un notevole aggravio delle spese di trasporto nel caso in cui avesse impiegato rottame importato in luogo del rottame navale; cosicché, nonostante la soppressione della perequazione delle spese di trasporto, l'acquisto di rottame navale rimaneva quello più vantaggioso.

L'utile così calcolato è valutato, nella perizia, all'incirca nella somma di 2000 NF, mentre la ricorrente lamentava un danno dell'ammontare di 6000 NF.

Dato che il difensore della ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver alcun appunto da muovere alla perizia, e di consentire quindi con quanto da essa risulta, non ci resta che trarre la conclusione che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] va rigettato perché infondato a causa della mancata prova del danno.

b) Il caso St. [OSCURATO:PERSONA] possono egualmente liquidare con poche parole le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative all'esame del caso St. [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda la situazione di questa impresa, come pure quella di alcune altre (che non debbono certamente essere qui prese in considerazione, in vista delle riflessioni che più sotto svolgeremo), l'[OSCURATO:PERSONA] muove al perito la censura di aver formulato soltanto una laconica motivazione.

Al riguardo si ebbero però, all'udienza del 28 settembre, ulteriori delucidazioni che dovevano ovviare a questa deficienza.

Da tali chiarimenti si poté dedurre che le indagini del perito sul caso St. [OSCURATO:PERSONA] furono condotte con lo stesso metodo seguito per tutte le altre imprese.

Sembra che con ciò l'[OSCURATO:PERSONA] sia rimasta soddisfatta, il che rende superflue ulteriori mie considerazioni a questo riguardo.

c) L'incidenza dell'aumento dei contributi derivante da un impiego supplementare di rottame importato Sembra fondamentale, per contro, un'altra eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Questa sostiene che nel caso di impiego di rottame importato in luogo di rottame navale, impiego che si deve necessariamente supporre ai fini della motivazione del ricorso, si sarebbe inevitabilmente verificato un aumento degli oneri di perequazione, dato che in generale il prezzo del rottame importato era più elevato di quello del rottame navale.

Una ripartizione delle ulteriori somme necessarie per la perequazione tra tutte le imprese, in ragione del rispettivo impiego di rottame, avrebbe portato per alcune ricorrenti alla conseguenza che, nel caso di acquisto di rottame importato, sarebbero state necessarie spese maggiori di quante non ne richiedesse l'impiego di rottame navale.

Sarebbe perciò esclusa la dimostrazione di un pregiudizio.

Per altre imprese, in considerazione di questa circostanza, si dovrebbe per lo meno ridurre in larga misura l'ammontare del danno, quale risulta dai calcoli del perito.

Per ciò che riguarda il contenuto obiettivo di questa eccezione, la sua validità non è stata in linea di principio contestata dal perito nel dibattito orale.

Il rappresentante delle ricorrenti ritiene invece tale eccezione sostanzialmente infondata, e precisamente per le seguenti 'considerazioni: egli non contesta che, nel caso di maggiori acquisti di rottame importato, a causa delle differenze di prezzo sussistenti tra rottame d'importazione e rottame navale si sarebbero avuti ulteriori oneri per la Cassa di perequazione, i quali avrebbero dovuto essere ripartiti fra le singole imprese.

A suo giudizio però si dovrebbe considerare questo fenomeno separatamente per ciascuna impresa.

Ciò significa che, nel calcolo del danno subito da un'impresa, si può tener conto soltanto dei quantitativi supplementari di rottame importato che sarebbero stati utilizzati da detta impresa, e chiedersi di quale importo sarebbe aumentato il suo debito di contribuzione ove tali quantitativi fossero stati inclusi nel conteggio globale della perequazione.

Data la ripartizione fra tutte le imprese della Comunità, si sarebbe in tal modo avuto un aumento insignificante del tasso di contribuzione, aumento che potrebbe essere praticamente ignorato nel computo del danno.

La riunione delle varie cause in vista di una comune trattazione e decisione non permetterebbe un calcolo globale per tutte le imprese ricorrenti.

Tale metodo infatti porterebbe a privare i singoli ricorsi di quella autonomia che va loro riconosciuta ai fini del giudizio, anche in presenza di detta riunione.

A me sembra che su questo punto si debba, in linea di principio, accedere all'opinione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Non bisogna dimenticare infatti che la questione decisiva, che si pone per l'accertamento del danno, è la seguente: quale sarebbe stato, nel caso che gli Uffici di Bruxelles avessero in generale negato la compensazione delle spese di trasporto, l'andamento degli acquisti di rottame da parte delle imprese interessate, e quali conseguenze ne sarebbero derivate per il sistema di perequazione? Qualora risulti per certo — ed è una fura questione di fatto — che in tal caso non solo la singola impresa ricorrente, ma anche le altre imprese della Comunità si sarebbero decise all'acquisto di rottame importato, di questa circostanza bisognerà tener conto nel calcolo del danno subito da ciascuna impresa.

Non è dunque la riunione delle cause portate davanti alla Corte ciò che determina un ampliamento della prospettiva nella valutazione dell'entità del danno, ma la struttura stessa del meccanismo, di perequazione, che si fonda essenzialmente sul principio della solidarietà fra tutte le imprese partecipanti.

Secondo quanto l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in commento alla perizia, è fuori d'ogni dubbio che, almeno per una gran parte delle imprese oggi ancora in causa, è possibile giungere a conclusioni sicure circa il modo in cui dette imprese si sarebbero comportate a suo tempo in caso di mancata concessione del rimborso delle parità di trasporto.

Si dimostra così legittima la considerazione, per il calcolo del danno, della loro ipotetica condotta sul mercato.

Dobbiamo però ancora chiederci se vi siano delle ragioni procedurali che impediscano di prendere in considerazione le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA].

Sostengono le ricorrenti che tali eccezioni devono rimanere fuori questione, essendo state avanzate per la prima volta con le osservazioni sulla perizia, e quindi tardivamente, mentre mancherebbero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura che consente le deduzioni tardive.

Non credo tuttavia di poter condividere questa opinione.

L'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura si riferisce ai «moyens», cioè ad autonomi mezzi di ricorso o di difesa, e non esclude quindi che nel corso del procedimento siano sviluppate ed integrate le argomentazioni in fatto e in diritto addotte dalle parti in causa.

Nella presente fattispecie, le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] potrebbero appunto rientrare tra le suddette argomentazioni integrative.

L'idea fondamentale — per cui per il calcolo del danno eventualmente subito dalle ricorrenti si dovrebbe fare un esatto bilancio di tutti i vantaggi e gli svantaggi che sarebbero derivati dall'acquisto di rottame importato in luogo di rottame navale — è stata prospettata dall'[OSCURATO:PERSONA] appena iniziato il processo.

Relativamente a questa tesi, che potrebbe essere classificata come autonomo mezzo di difesa nel senso in cui ne parla il regolamento di procedura, l'argomentazione venne sviluppata in maniera non autonoma nelle osservazioni sulla perizia.

Se si interpreta rettamente il regolamento di procedura, simile condotta deve essere consentita all'[OSCURATO:PERSONA].

Ma, a prescindere da questo, si potrebbe anche sostenere che le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardano una questione di diritto, della quale la Corte, in una causa per risarcimento dei danni, dovrebbe addirittura tener conto d'ufficio.

In nessun caso quindi esistono ragioni procedurali che impediscano di considerare, ai fini del computo del danno, l'aumento dei contributi che sarebbe derivato da un acquisto di rottame importato.

Ciò posto, vediamo ora per quali imprese sia possibile sostenere che l'impiego di rottame importato sarebbe stato più costoso dell'acquisto di rottame navale senza rimborso delle parità di trasporto.

Secondo i calcoli dell'[OSCURATO:PERSONA], è questo il caso per lo meno delle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI e [OSCURATO:PERSONA].

L'[OSCURATO:PERSONA] vorrebbe però andar oltre e dar rilievo, nel calcolo, pure alla circostanza che anche alcune imprese italiane ed olandesi sono venute a godere della compensazione delle spese di trasporto.

A suo parere si deve ritenere che anche le suddette imprese italiane e olandesi, in caso di mancata concessione del rimborso delle parità di trasporto, avrebbero acquistato rottame importato, con la conseguenza di far aumentare ulteriormente gli oneri di contribuzione; e tale aumento, considerati i quantitativi di rottame in questione, farebbe apparire economicamente più vantaggioso per tutte le imprese oggi in causa l'acquisto di rottame navale anche senza rimborso delle parità di trasporto; il che preclude la dimostrazione di un danno.

Mi sembra però dubbio che nell'attuale stato della causa sia consentita un'argomentazione sulla base di una così ampia prospettiva.

Alla Corte deve risultare con una certa verosimirglianza che le imprese favorite dal rimborso delle parità di trasporto avrebbero acquistato rottame importato in caso di mancata concessione di tale benefìcio.

Per le imprese italiane e olandesi manca finora a questo riguardo ogni indizio.

Comunque, si può pensare che, attraverso un attento esame dei costi che sarebbero derivati dall'importazione di rottame, esse siano giunte alla conclusione che l'acquisto di rottame navale si prospettava come il più conveniente anche a prescindere dal rimborso delle parità di trasporto.

A questa supposizione ci induce la circostanza che fino a questo momento non sono: stati presentati ricorsi da parte di dette imprese.

Di conseguenza esse non devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell'entità del danno.

Ciò vale, come è stato dimostrato in modo convincente dal perito nel dibattito orale, anche per le imprese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Da un'esatta valutazione delle spese di trasporto derivanti dall'acquisto di rottame importato è risultato, in relazione a queste imprese, che un impiego di rottame navale era più vantaggioso anche in caso di mancata concessione della perequazione delle spese di trasporto.

In base a tale risultato viene meno quindi la prova del danno.

Ritiene giustamente il perito che dette imprese sarebbero state in grado di compiere simile calcolo anche nel periodo di cui trattasi, dal momento che avevano effettuato frequenti importazioni, ed erano quindi al corrente delle spese relative.

Perciò, una volta poste di fronte alla questione se, in caso di mancata concessione della perequazione delle spese di trasporto, dovessero acquistare rottame importato o rottame navale, esse avrebbero deciso solo a favore di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] non si deve tener conto dei quantitativi di rottame navale impiegati nelle imprese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai fini del calcolo relativo agli aumenti dei contributi che si sarebbero resi necessari nel caso di una importazione supplementare di rottame.

Ciò porta, come ha dimostrato il perito, all'ulteriore conseguenza che, contrariamente a quanto sostiene l'[OSCURATO:PERSONA], si deve riconoscere l'esistenza di un pregiudizio anche nei confronti dell'impresa [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione ritengo che, tenuto conto delle eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative alla necessità di un aumento dei contributi in caso di acquisto di rottame importato, siano da considerare danneggiate le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], St. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail e Usinor.

Per converso, nella trattazione che seguirà potranno essere lasciate da parte, per mancata prova del danno, le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI e [OSCURATO:PERSONA].

d) Rilevanza dell'entità della promessa di rimborso della parità di trasporto, ai fini del calcolo del danno L'[OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni sulla perizia, solleva anche delle censure riguardo al metodo seguito dal perito, in quanto questi non avrebbe proceduto separatamente per i singoli contratti d'acquisto e non avrebbe considerato, come limite massimo per l'ammontare del risarcimento, le promesse di rimborso della parità di trasporto fatte in relazione ai contratti d'acquisto del rottame.

In effetti si può constatare che per il perito la sola questione decisiva era quella di stabilire le spese che realmente sarebbero derivate dall'acquisto di rottame importato in luogo di rottame navale, anche ove tali spese (sarebbe questo il caso di un'impresa) erano superiori all'ammontare delle parità di trasporto.

Sono d' accordo con l' [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere censurabile questo modo di procedere.

Le ricorrenti — non va dimenticato — fondano i loro ricorsi sul fatto che non sono stati mantenuti determinati impegni, assunti nei loro confronti relativamente alla perequazione delle spese di trasporto.

Secondo ogni logica, attraverso un processo per risarcimento di danni che si fonda sull'assunzione di detti impegni, esse non possono pretendere di ottenere più di quanto avrebbero avuto in caso di adempimento delle promesse loro fatte.

Bisogna anzi supporre che esse intendessero accontentarsi, nei confronti del meccanismo di perequazione del rottame, delle somme indicate nelle promesse di rimborso della parità di trasporto, e che ogni pregiudizio ulteriore sia coperto dal loro consenso.

Ne consegue che per il computo del danno si dovrebbe in effetti prendere in considerazione, per ogni singolo caso, le promesse fatte all'impresa di cui trattasi.

Poiché tuttavia l'ammontare dei danni calcolato dal perito dovette essere notevolmente diminuito in seguito alle eccezioni sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] riguardo all'aumento degli oneri di contribuzione, si può ammettere che attualmente le cifre di risarcimento si trovano in ogni caso al di sotto del livello degli impegni di rimborso; il che ci consente di prescindere da un loro nuovo calcolo.

e) Se le prove dedotte siano da considerarsi sufficienti Dobbiamo infine ancora chiederci se le ricorrenti abbiano potuto provare quali spese avrebbero dovuto sopportare se negli anni 1954-1958 — a seguito di una mancata concessione del rimborso delle parità di trasporto — avessero acquistato rottame importato in luogo di rottame navale.

Dal momento che nel periodo in questione esse impiegarono effettivamente rottame importato, questa prova doveva essere fornita tramite la produzione di documenti relativi alle spese allora sostenute.

Ci è noto in base alla perizia che alle ricorrenti questa prova non è pienamente riuscita.

Rimangono cioè dei dubbi — in diversa misura per le singole imprese — sul livello dei prezzi al quale le imprese ricorrenti hanno acquistato determinati quantitativi di rottame importato nei periodi che qui interessano.

Il perito ritiene che tale incertezza sia in ultima analisi priva di importanza, dato che per un terzo dei quantitativi di rottame importato che vengono qui presi in considerazione si sono ottenute cifre sicure; il che è sufficiente per ricavare, secondo i normali metodi di indagine economica, dei valori approssimativi attendibili.

Mi sembra però dubbio che la Corte possa ritenersi soddisfatta di questa argomentazione.

Se ci atteniamo, ai fini del calcolo del danno, ai trasporti di rottame importato realmente effettuati, e se cerchiamo di ricavarne — rispettivamente per determinati periodi di tempo — dei valori medi, è chiaro che questi possono subire un considerevole aumento ove si inseriscano nel calcolo ulteriori dati finora sconosciuti.

In qualche caso la conseguenza potrà essere addirittura il venire meno della prova del danno.

Nostro obiettivo, in questo contesto, dev'essere perciò l'accertamento di dati numerosi ed esatti quanto più possibile, per quel che concerne i trasporti di rottame importato realmente effettuati.

Tra i casi relativi alle imprese non ancora escluse dall'indagine in base ad altre considerazioni, non dovrebbero presentare alcuna difficoltà quelli della [OSCURATO:PERSONA] e della St. [OSCURATO:PERSONA].

Per la St. [OSCURATO:PERSONA], dopo i ragguagli forniti dal perito, la prova può dirsi raggiunta al cento per cento; la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai acquistato rottame importato.

Per questi casi era necessario basarsi sulle tariffe dei trasporti per ferrovia in vigore nel periodo in questione, tariffe che sono state determinate dal perito in maniera chiaramente attendibile.

Per le altre sei imprese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail, Usinor) si devono registrare più o meno vaste lacune probatorie in riguardo o al solo trasporto per ferrovia o al solo trasporto fluviale, oppure ad entrambe le specie di trasporto.

Rinvio a questo proposito, per i dettagli, al quadro riassuntivo contenuto negli allegati 1 e 2 alla relazione del perito, nella versione corretta con nota del 14 ottobre 1965.

Non posso dirmi del tutto convinto che questo difetto di prova fosse inevitabile.

Se le ricorrenti di cui trattasi dichiarano che, secondo il diritto nazionale, esse erano autorizzate a distrùggere determinati documenti contabili dopo il decorso di 5 anni, si deve loro obiettare che sotto questo profilo avrebbero dovuto essere messe in guardia già dall'introduzione dei processi 19 e 21-60, 2 e 3-61, rispettivamente negli anni 1960 e 1961, A partire da quel momento, esse dovevano tener conto del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe tornata sulla questione della compatibilità della perequazione delle spese di trasporto con le norme del Trattato, ed avevano quindi ogni motivo per conservare ulteriormente le documentazioni contabili non ancora distrutte.

Una giustificata difficoltà di prova per le ricorrenti potrebbe perciò, tutt'al più, riconoscersi in relazione all'anno 1954.

Deve poi considerarsi singolare il fatto che le imprese, che si richiamano alla distruzione delle loro scritture contabili, possano produrre documenti, sia pur in maniera lacunosa , per vari anni addietro fino al 1954.

In realtà dovrebbe meglio corrispondere agli usi dell'attività commerciale una distruzione in blocco dei documenti non più necessari, piuttosto che la conservazione di alcuni di essi per ciascun anno, senza che risulti chiaro in base a quale criterio sia stata fatta la scelta.

Sotto questo profilo l'elenco dei documenti probatori presentati (cfr. l'allegato 3 della perizia) rende legittimo il quesito se veramente le ricorrenti abbiano prodotto tutte le prove che era in loro potere di esibire.

Ci si può, per esempio, richiamare al caso [OSCURATO:PERSONA], per il quale sono stati completamente documentati certi trasporti per via d'acqua dell'anno 1954, e per ferrovia dell'anno 1956, mentre per gli anni seguenti si riscontrano lacune nella documentazione probatoria.

Similmente stanno le cose per i trasporti ferroviari della [OSCURATO:PERSONA], e per i trasporti per via d'acqua della [OSCURATO:PERSONA] e della Usinor-Valenciennes.

Sintomatico è anche il caso [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail, per il quale mancano completamente i documenti per l'anno 1958, mentre per gli anni precedenti esistono prove lacunose.

In considerazione di queste circostanze, mi sembra presti il fianco a critiche il metodo adottato dal perito e consistente nella determinazione di valori approssimativi sulla base dei documenti disponibili.

Invece di accoglierli senz'altro, dovrebbe essere più giusto constatare espressamente l'esistenza di certe lacune probatorie, per le quali non manca una responsabilità delle ricorrenti, e tenerne conto nella determinazione del danno.

Ciò non può certamente portare ad una ulteriore assunzione di prove o a un supplemento di perizia.

La Corte dovrebbe piuttosto avvalersi di un potere che in generale compete ai giudici chiamati a definire controversie relative a un risarcimento di danni, e in virtù del quale si può procedere, in una certa misura, a una libera valutazione del pregiudizio (cfr., per esempio, il paragrafo 287 del ZPO tedesco). [OSCURATO:PERSONA], in base all'entità delle lacune probatorie esistenti, la Corte dovrebbe, per quelle imprese per le quali non è contestabile la sussistenza di un danno, procedere a determinate riduzioni percentuali sui valori che risultano nell'attuale fase del procedimento.

Mi sembra tuttavia inopportuno suggerire alla Corte, a questo riguardo, delle cifre precise.

f) [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le questioni della prova e della entità del danno, si deve concludere come segue: sono da considerarsi danneggiate le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], St. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail e Usinor.

L'ammontare del pregiudizio deve essere determinato tenendo presenti le eccezioni sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] e concernenti l'inevitabile aumento dei contributi in caso di acquisto di rottame importato; nel procedere a questo calcolo, seguendo le risultanze della perizia, si dovrebbe muovere dal presupposto che le imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero acquistato rottame importato in luogo di rottame navale.

Dall'ammontare del danno così determinato si debbono fare, eccettuati i casi delle imprese St. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], certe detrazioni percentuali, in ragione dell'entità delle lacune, che si debbono constatare nello stadio attuale del procedimento relativamente alle prove dedotte dalle singole imprese.

III — Conclusioni finali In sintesi le mie conclusioni sono le seguenti: sono fondati i ricorsi delle imprese sopra nominate con i quali si chiede la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento' del danno derivato a dette imprese dall'assunzione di illegittimi impegni relativi alla concessione della perequazione delle spese di trasporto.

Il risarcimento sarà dovuto in quell'ammontare che la Corte riterrà, a suo giudizio discrezionale, come adeguato, tenuto conto delle osservazioni del perito, delle eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative all'aumento degli oneri di contribuzione e delle lacune riscontrate nelle prove.

Debbono invece essere rigettati, a causa della mancanza di un danno, i ricorsi delle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI e [OSCURATO:PERSONA].

Ai fini della decisione sulle spese, che rimane da prendere rispetto ai ricorsi non ancora abbandonati, bisogna osservare che, anche riguardo alle imprese cui va concesso il risarcimento del danno, non si può tuttavia parlare di una completa vittoria, ove si confrontino le domande originarie con le somme che in ultima analisi verranno loro riconosciute. [OSCURATO:PERSONA], nella stessa proporzione si dovrebbero ripartire, tra le suddette ricorrenti da un lato e l'[OSCURATO:PERSONA] dall'altro, le spese processuali imputabili a questo aspetto della controversia.

Quanto alle ricorrenti che sono rimaste interamente soccombenti — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI e [OSCURATO:PERSONA] — la decisione sulle spese dovrà essere conforme all'articolo 69 paragrafo 2, cap. 1 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0029(01) Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (Antefatti, oggetto della controversia, svolgimento del processo) Valutazione giuridica I — Questioni di ricevibilità 1. Ammissibilità del mutamento della domanda 2. L'autorità di cosa giudicata della sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61 II — Il merito 1. La faute de service 2. Se esista un nesso causale tra la faute de service dell'[OSCURATO:PERSONA] e il preteso danno a) Possibilità obiettive dell'acquisto di rottame b) Se lo ricorrenti avrebbero acquistato rottame importato in caso di mancata concessione del conguaglio relativo alle spese di trasporto 3. La prova del danno e la determinazione della sua entità a) Il caso [OSCURATO:PERSONA] b) Il caso St. [OSCURATO:PERSONA] c) L'incidenza dell'aumento dei contributi derivante da un impiego supplementare di rottame importato d) Rilevanza dell'entità degli impegni relativi al rimborso delle parità di trasporto e) Se le prove dedotte siano da considerarsi sufficienti f) [OSCURATO:PERSONA] III — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Nel quadro di uno dei più lunghi processi della storia recente di questa Corte, debbo oggi pronunciarmi sulla questione se possano avere buon esito alcuni ricorsi per il risarcimento dei danni presentati da una serie di imprese francesi e belghe, ricorsi che si basano su una pretesa faute de service commessa dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della perequazione del rottame. Posso evitare di indugiarmi sull' antefatto della causa facendo richiamo alla sentenza e alle conclusioni delle cause 19 e 21-60, 2 e 3-61, che avevano ad oggetto una fattispecie analoga, e rinviando al verbale d'udienza delle cause odierne, nonché alle conclusioni che per esse ha presentato il mio ex collega [OSCURATO:PERSONA]. Sappiamo che il sistema di perequazione ha assimilato al rottame importato, soggetto alla compensazione, rottame comunitario di alto costo, cioè in particolare il rottame navale recuperato nei cantieri di demolizione della Comunità. Poiché per una serie di imprese le comunicazioni con questi cantieri sono meno agevoli che con i porti cui solitamente esse ricorrono per l'importazione del rottame, sorse ben presto il problema se, in relazione all'acquisto del rottame navale, a dette imprese potesse essere rimborsato l'ammontare dei costi di trasporto per ferrovia a causa del quale il rottame navale veniva ad essere più caro del rottame importato attraverso determinati porti della Comunità (a questo riguardo parlerò in prosieguo, per brevità, di rimborso delle «parità di trasporto», o di conguaglio delle spese di trasporto). Ciò fu ritenuto ammissibile dagli organismi di Bruxelles fin dal 1954. Corrispondenti impegni pertanto furono ripetutamente assunti nei confronti delle imprese interessate (fra cui le ricorrenti) prima della stipulazione dei contratti di acquisto di rottame navale, e secondo questo criterio furono compilati i conteggi di perequazione. Tale prassi continuo anche dopo che l' [OSCURATO:PERSONA], nell'agosto del 1958, ebbe assunto l'amministrazione del consorzio di perequazione. Quando però, nel quadro del controllo di tutte le vicende attinenti alla perequazione, l'[OSCURATO:PERSONA] si imbattè nel nostro problema, essa pervenne al convincimento che la prassi relativa al conguaglio delle spese di trasporto fosse incompatibile con i principi della perequazione del rottame (cfr. la decisione 18-60). I conteggi delle imprese interessate furono di conseguenza rettificati, in modo che le parità di trasporto già rimborsate venissero ad essere addebitate alle imprese medesime. Fu questa, come sappiamo, la ragione per cui negli anni 1960 e 1961 furono introdotti alcuni ricorsi (cause 19 e 21-60, 2 e 3-61) che si conclusero invero senza un esame del merito per ciò che concerne i ricorsi per l'annullamento e contro il silenzio-rifiuto, avanzati in rapporto alla legittimità della compensazione delle spese di trasporto. La Corte ritenne però fondate le richieste di risarcimento dei danni contemporaneamente avanzate sulla base di una faute de service commessa dall'[OSCURATO:PERSONA] nella sorveglianza degli organismi di Bruxelles. Tali richieste furono rigettate solo per la mancata prova del danno subito. A questa giurisprudenza si rifanno i ricorsi che hanno dato luogo alle presenti cause. In essi viene nuovamente fatto carico all'[OSCURATO:PERSONA], dalle stesse imprese di cui alle cause 19 e 21-60, 2 e 3-61, come pure da alcune altre imprese, di aver commesso una faute de service, e precisamente di non aver impedito che gli organismi di Bruxelles assumessero degli impegni illegittimi riguardo al conguaglio delle spese di trasporto, impegni che avrebbero indotto le ricorrenti all'acquisto di rottame navale gravato da notevoli costi di trasporto. Di conseguenza, esse pretendono il risarcimento di quel danno che non si sarebbe verificato se avessero acquistato rottame importato anziché rottame navale. Non è necessario che io ora esponga nei dettagli come si è svolto il processo. In un primo tempo 23 imprese chiesero la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento di determinate somme a titolo di risarcimento dei danni. Su richiesta delle ricorrenti le cause furono riunite ai fini di un'unica trattazione e decisione. Nel corso del procedimento si ebbe lo scambio di una serie di memorie e di note che hanno portato a ripetute variazioni delle somme richieste a titolo di risarcimento, e inoltre all'abbandono del ricorso da parte di alcune ricorrenti. Già un anno fa si ebbero due dibattiti orali sul complesso delle vertenze. In quell'occasione il mio collega Lagrande preparò le sue conclusioni che sono in vostro possesso. Infine la Corte deliberò di ricorrere ad una perizia per alcune questioni controverse concernenti la prova del danno e la misura del suo ammontare. Il risultato di tale perizia ci è noto in base a una relazione del 1 o maggio 1965. Esso condusse a sua volta alla rinuncia agli atti da parte dell'impresa Forges e Ateliers du [OSCURATO:PERSONA]. Le altre ricorrenti dichiararono espressamente di non avere alcuna osservazione da fare riguardo alla perizia; mentre l'[OSCURATO:PERSONA] sollevava delle riserve relative ad una serie dipunti. Al riguardo si discusse ampiamente con il perito nell'udienza della Corte del 28 settembre, nella quale furono assunte anche le conclusioni difensive delle parti. Alla luce di questa situazione di fatto e di diritto, debbo' ora esaminare se siano fondate le domande di risarcimento dei danni avanzate dalle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], St. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI, [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail, Usinor e [OSCURATO:PERSONA], ed eventualmente determinare l'ammontare delle loro pretese di indennizzo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Valutazione giuridica I — Questioni di ricevibilità All'indagine sul vero e proprio contenuto della vertenza debbono preporsi alcune questioni attinenti alla ricevibilità, le quali senza dubbio non ci occuperanno a lungo. 1. Ammissibilità del mutamento della domanda Se non erro, l'[OSCURATO:PERSONA] insiste ancora sul suo punto di vista, secondo il quale le ricorrenti nella fase scritta del procedimento (in seguito alle eccezioni sollevate nel controricorso) avrebbero mutato le domande originarie non solo sotto il profilo della loro ampiezza, ma anche sotto quello della loro natura, e avrebbero inoltre dedotto nel processo mezzi di prova che non erano stati proposti negli atti introduttivi dei ricorsi. Ciò contrasterebbe con le norme del regolamento di procedura, in ispecie con gli articoli 38 e 42. Sono però d'accordo con [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non abbiano fondamento. Sin dall'inizio infatti i ricorsi proposti si prospettano senza equivoci come ricorsi per faute de service che si riferiscono a una vicenda determinata e mirano alla rimozione di determinate conseguenze dannose. I mutamenti si sono avuti solamente per quel che riguarda la valutazione dell'entità del danno, in quanto le ricorrenti, nella replica (d'altronde a seguito di una obiezione dell'[OSCURATO:PERSONA]), non si sono più basate sull'importo globale delle parità di trasporto rimborsate, ma si sono adoperate per fornire la prova dell'effettivo danno subito. Di conseguenza esse modificarono anche l'indicazione delle prove offerte. [OSCURATO:PERSONA] non si può parlare di un mutamento del tipo di ricorso. Per quel che concerne le diverse offerte di prove, esse rispettano, a mio parere, le regole dell'articolo 42 del regolamento di procedura (regole che del resto, in processi per i quali non vigono termini di introduzione, non potrebbero essere rigorosamente applicate), e, per quel che riguarda i mutamenti nella valutazione della entità del pregiudizio, va detto che simili variazioni delle domande avanzate non possono essere escluse in cause relative al risarcimento dei danni, fintantoché rimane invariato il fondamento del ricorso. 2. L'autorità di cosa giudicata della sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61 Una seconda eccezione non è stata opposta dall'[OSCURATO:PERSONA]. Essa potrebbe tuttavia essere rilevata d'ufficio con riguardo alla sentenza emanata nelle cause 19 e 21-60, 2 e 3-61, almeno nei limiti in cui nella controversia odierna compaiono le medesime ricorrenti di quel processo. Ci si deve cioè chiedere se la cosa giudicata formatasi sul rigetto della richiesta di risarcimento, intervenuto nelle cause suddette, possa impedire alle imprese che le promossero di far valere ora tale pretesa richiamandosi al medesimo fondamento. Ad un più attento esame però il caso si presenta sotto una luce diversa. Constatiamo infatti che, mentre i ricorsi presentati negli anni 1960 e 1961 si basavano su contratti d'acquisto di rottame stipulati nei mesi di settembre e ottobre del 1958, nel complesso delle vicende oggi in contestazione tali contratti non sono menzionati (cfr. gli allegati ai singoli atti introduttivi). In quella sede le ricorrenti si richiamavano ad impegni relativi alla concessione del conguaglio delle spese di trasporto, che non erano stati poi mantenuti, mentre nelle cause attualmente pendenti si parla solo di impegni ai quali fece seguito un rimborso effettivo delle parità di trasporto. In corrispondenza di ciò si riscontra una differenza tra le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni negli anni 1960-1961 e quelle di cui si deve oggi trattare. Tale fatto porta a constatare che oggetto dell'ordierno processo è una fattispecie diversa da quella di tre anni or sono, e che di conseguenza le pretese fatte valere non sono identiche. Ma anche ove si volesse considerare come unitario complesso litigioso tutte le promesse relative alle parità di trasporto, non per questo si potrebbe addurre alcunché contro la ricevibilità dei ricorsi attualmente pendenti, dal momento che i ricorsi degli anni 1960-1961 devono essere considerati come aventi ad oggetto delle pretese parziali, con la conseguenza che detti ricorsi, a ben vedere, non escludono la presentazione di domande ulteriori basate sulla medesima fattispecie (cfr. Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts , 9 a edizione, pagina 750). [OSCURATO:PERSONA] nemmeno l'autorità di cosa giudicata della precedente sentenza costituisce un ostacolo all'esame delle cause odierne. II — Il merito Per ciò che riguarda la valutazione delle pretese di risarcir mento dei danni, si debbono distinguere tre questioni : — se l'[OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in una faute de service; — se sia provato che le ricorrenti hanno subito un danno; — se esista un nesso causale tra l'accertata faute de service e l'insorgere del pregiudizio. Ci volgeremo ora all'esame di tali questioni. 1. La faute de service Ripeterò ancora una volta in quale fatto, secondo le ricorrenti, sarebbe da vedere una faute de service; essa consisterebbe nella circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha efficacemente sorvegliato gli organismi di Bruxelles, e quindi non ha impedito l'assunzione di impegni per il rimborso delle parità di trasporto, impegni che dovettero poi essere revocati perché incompatibili con i principi della perequazione del rottame. Vi sono due questioni preliminari che non presentano, in tale contesto, alcua difficoltà. L'una consiste nel vedere se, nei confronti delle ricorrenti, siano stati effettivamente assunti impegni del genere summenzionato. A tale domanda si deve rispondere affermativamente, in considerazione di una serie di. documenti che sono stati depositati con gli atti introduttivi. Anche se da un loro attento esame risulta che essi non coprono tutti i contratti di fornitura di rottame navale conclusi per le ricorrenti dall'Ufficio comune dei consumatori di rottame, tale circostanza è irrilevante, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha contestato che siano stati assunti verso le ricorrenti, tramite. l'Ufficio comune, impegni dell'ampiezza che da questo è sostenuta. L'altra questione preliminare riguarda la legittimità degli impegni.. A questo riguardo' posso rinviare alle mie argomentazioni formulate nelle conclusioni 19 e 21-60, 2 e 3-61, nelle quali ho esposto quanto necessario circa la inconciliabilità di una compensazione speciale delle spese, di trasporto con i principi della perequazione del rottame, quali si ricavano dalle decisioni fondamentali relative al sistema di perequazione. Passando poi ad esaminare la questione se la censura di faute de service sia effettivamente fondata, non può sorprenderci il fatto che le ricorrenti facciano rinvio, per la sua' soluzione, alle constatazioni contenute nella sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61 la quale, come già dicemmo, verteva su una fattispecie analoga. Non è necessario che io citi i relativi passaggi della motivazione della sentenza; essi si trovano infatti alle pagine 646 e 647 volume VII, dell'edizione tedesca della Raccolta di Giurisprudenza (pagina 576 dell'edizione italiana). Non è presumibile che la Corte si allontani dal giudizio allora emesso, anche se questo non è fornito di autorità di cosa giudicata nei confronti della presente causa, e quantunque si possano addurre — di ciò sono ancora convinto — buone ragioni a favore della opinione contraria. Rinvio, a tale riguardo, a quanto esposto nelle mie conclusioni 19 e 21-60, 2 e 3-61, ma anche alla trattazione del problema del rottame di gruppo fatta dalla Corte, trattazione alla quale così decisamente si è richiamata l'[OSCURATO:PERSONA] durante la discussione orale. Basandomi sulla sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61, muoverò dunque dal presupposto che non può essere negata una responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per faute de service, in relazione agli impegni di rimborso delle parità di trasporto che sono stati assunti verso le ricorrenti dagli organismi di Bruxelles dopo il 1 o agosto 1958 (è questa la data decisiva nella suddetta sentenza). Potrebbe apparire discutibile solo il punto se debba farsi luogo ad una diversa valutazione per impegni assunti dagli organismi di Bruxelles anteriormente all'agosto 1958, relativi cioè a un periodo nel quale l'amministrazione del sistema di perequazione era delegata agli Uffici di Bruxelles, e l'[OSCURATO:PERSONA] si limitava a una attività di sorveglianza. Tali impegni non erano oggetto di giudizio nelle cause 19 e 21-60, 2 e 3-61. Essi stanno invece inequivocabilmente in primo piano nel presente processo, secondo quanto risulta dai documenti a nostra disposizione (cfr. gli allegati agli atti introduttivi), dato che solo per alcuni casi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail, Usinor) si discute di forniture di rottame avvenute dopo il 1 o agosto 1958 (e di conseguenza di impegni relativi al rimborso delle parità di trasporto, successivi a tale momento). È mia convinzione che si possa dare alla questione della faute de service concernente gli impegni di rimborso assunti anteriormente al 1 o agosto 1958 una soluzione diversa da quella adottata nella sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61. Per quanto riguarda questo periodo di tempo, si deve anzitutto prendere le mosse dalla considerazione che una faute de service commessa dagli organismi di Bruxelles non può venire automaticamente imputata all'[OSCURATO:PERSONA]. A ciò non autorizza la sola circostanza che la delega di poteri concessa dall'[OSCURATO:PERSONA] si sia rivelata illegittima. Una diversa conclusione sarebbe possibile solo se tale delega dovesse essere considerata — e ciò non è, date le difficoltà di interpretazione dell'articolo 53 — come palese violazione delle norme del Trattato. Nemmeno nella giurisprudenza della Corte può trovarsi un sicuro argomento per sostenere la tesi che l'[OSCURATO:PERSONA] debba senz'altro lasciarsi imputare una faute de service commessa dagli organismi di Bruxelles. Di conseguenza, è logico applicare alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], per il periodo che corre tra il 1954 e il luglio del 1958, quei criteri che, secondo la giurisprudenza nazionale, valgono per la responsabilità di un'[OSCURATO:PERSONA] amministrativa che sia chiamata esclusivamente a vigilare sull'attività di un altro organismo. Dovrebbe cioè essere provata una «faute lourde» dell'[OSCURATO:PERSONA], ovvero, se ci si richiama ai principi vigenti nel diritto francese in materia di responsabilità della amministrazione tributaria, una faute de service straordinariamente grave (de Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif , nn. 1172, 1176). Ciò sarebbe possibile solo se l'assunzione degli impegni di rimborso delle parità di trasporto costituisse una grave e palese violazione di norme giuridiche, e se la faute de service avesse prodotto gravi conseguenze, in particolare di carattere finanziario, nei confronti degli interessati. Ma né l'una né l'altra di tali condizioni può ritenersi verificata. Come l'[OSCURATO:PERSONA] giustamente fa rilevare, potevano senz'altro sussistere dei dubbi in linea di diritto sulla legalità del conguaglio delle spese di trasporto, dato che i testi delle decisioni generali rilevanti in materia di rottame non erano a questo riguardo del tutto chiari. Si dovrebbe anche considerare un altro fatto, che è importante per la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale si limitava a un'attività di sorveglianza, e cioè la circostanza che senza dubbio non si svolsero mai discussioni sulla legittimità del conguaglio delle spese di trasporto in quegli organismi in cui era presente un rappresentante. dell'[OSCURATO:PERSONA]. Infine, tenuto conto dell'ammontare dei danni di cui oggi si contende e che a mio avviso deve essere distintamente valutato per ogni singola impresa, non si può affatto sostenere, che. la negligenza dell'[OSCURATO:PERSONA] sia stata causa di gravi pregiudizi per le imprese interessate. D'altra parte vi sono a mio avviso scarse probabilità che le. considerazioni sopra sviluppate possano indurre la Corte a negare la sussistenza di una faute de service. È cioè innegabile.-— come sottolineano le ricorrenti — che nella sentenza 19 e 21-60, 2 e 3-61 sono state mosse all'[OSCURATO:PERSONA]', in maniera del tutto generale e senza riferimenti temporali, gravi censure riguardo alla insufficiente sorveglianza degli organismi di Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA], deduco tutto ciò da certe espressioni contenute nella motivazione della sentenza alle pagine 646, 647, vol. VII, della Raccolta di Giurisprudenza , edizione, tedesca (pag. 576 dell'edizione italiana). Anche se la sentenza non ha sotto questo aspetto efficacia di cosa giudicata per le parti allora in causa, ed anzi le citate motivazioni vanno considerate, in relazione alla fattispecie che soia era oggetto di giudizio, come degli obiter dieta, si dovrà presumere che la Corte rimarrà fedele all'opinione allora manifestata e riconoscerà fondata la censura di faute de service in rapporto a tutti gli impegni di conguaglio delle spese di trasporto, che sono stati assunti durante il funzionamento del sistema di perequazione. Ciò mi induce a considerare provata, per il seguito dell'indagine, l'esistenza del primo presupposto necessario per far valere una pretesa di risarcimento conseguente a una responsabilità amministrativa, e cioè la presenza di una faute de service. 2. Se sussista un nesso causale tra la /aule de service dell'Alla. [OSCURATO:PERSONA] e il pregiudizio che si assume essersi verificato Poiché a mio parere — anticipo a questo riguardo il risultato della valutazione delle prove — non è discutibile il fatto che si sia verificato un pregiudizio almeno per quel che concerne alcune delle imprese ricorrenti, mi volgerò ora all'esame della questione relativa al punto se sia provata l'esistenza di un nesso causale tra il preteso evento produttore del danno e il danno medesimo; successivamente cercherò di determinare, l'entità del pregiudizio e di procedere a una valutazione delle prove dedotte. La questione decisiva consiste nel vedere se, mancando l'evento pregiudizievole (le assicurazioni degli Uffici di Bruxelles), sarebbero venute meno le conseguenze dannose, e più precisamente se le imprese ricorrenti, nel caso in cui fosse stata loro rifiutata la compensazione delle spese di trasporto, avrebbero acquistato rottame diverso, caratterizzato da costi inferiori. Come mostra la stessa impostazione del problema, a questo fine saremo costretti alla ricostruzione di un ipotetico processo causale, operazione questa nella quale non sono possibili affermazioni rigorosamente esatte, cosicché essa può mirare soltanto ad una. certa misura di verosimiglianza. Nel prosieguo dell'indagine dovremo tenere distinti due aspetti : — determinare se per le ricorrenti sarebbe stato obiettivamente possibile ripiegare su rottame di diversa provenienza ; — verificare se sia provato che le ricorrenti si sarebbero effettivamente regolate in tal senso. a) Possibilità obiettive dell'acquisto di rottame Le ricorrenti sviluppano soltanto la tesi secondo la quale — in caso di rifiuto del conguaglio delle spese di trasporto — esse avrebbero acquistato rottame importato. Di conseguenza l'indagine deve limitarsi al quesito se sarebbe stato loro possibile, nel periodo in questione, compiere siffatta operazione. A seguito dell abbandono di una serie di ricorsi, restano attualmente da discutere i casi di 14 imprese, che hanno acquistato, nel periodo tra il 1954 e il 1958, circa 60000 tonnellate di rottame navale. Ora, se ci poniamo il quesito del se il mercato mondiale del rottame avrebbe consentito, durante il suddetto periodo, ulteriori acquisti, nella misura suindicata, di rottame d'importazione, non sarà difficile rispondere in senso favorevole alle ricorrenti, tenuto conto dello sviluppo delle importazioni complessive di rottame nella Comunità, ed in considerazione dell'andamento delle scorte nel periodo in questione. Sembra in particolare errato affermare che il governo americano si sarebbe valso degli strumenti a sua disposizione per arrestare l'esportazione rispetto alle suddette quantità supplementari. Ove si consideri che, data la struttura del meccanismo di peréquazione, gli organismi di Bruxelles avevano il potere di determinare le quantità di rottame importato o assimilato er le quali veniva in rilievo la perequazione, ci si deve ulteriormente chiedere se le ricorrenti, qualora si fossero adoperate per acquistare rottame importato in luogo di rottame navale, sarebbero andate incontro a difficoltà sollevate dagli Uffici di Bruxelles; A uno sguardo retrospettivo, anche a questa domanda sarebbe difficile rispondere in maniera affermativa, in considerazione delle insignificanti quantità di cui si trattava nel caso delle ricorrenti. Manca, in ispecie, un sufficiente numero di esempi per poter dimostrare che gli organismi di Bruxelles avrebbero adottato criteri rigorosi nell' ammettere al beneficio della perequazione il rottame importato. Nel procedimento si è ricordato soltanto il caso di una importazione di rottame compiuta da imprese italiane, alle quali gli organismi di Bruxelles avevano negato il beneficio della perequazione. Si trattava però, in quella fattispecie, di importazioni autonome, non autorizzate, mentre nel caso delle ricorrenti si può assumere che esse, rinunciando al rottame navale, si sarebbero rivolte, per l'acquisto di rottame importato, all'Ufficio comune. Maggiori difficoltà, per contro, presenta l'altrettanto rilevante questione, se possa considerarsi dimostrato che le ricorrenti avrebbero potuto acquistare rottame d'importazione, anziché rottame navale, proprio nei periodi in cui ne avevano bisogno, e precisamente attraverso quei porti che erano per esse situati favorevolmente dal punto di vista dei trasporti. La difficoltà di tale quesito diminuisce solo di poco ove si tenga presente che, in generale, la presenza di scorte ha consentito alle imprese una certa libertà di manovra. Ritengo tuttavia che in rapporto a questa problematica ci si debba attenere ai risultati raggiunti dal perito nell'esame dei singoli casi. La sua relazione genera l'impressione che, date le importazioni di rottame effettivamente compiute dalle varie imprese, non possono sussistere seri dubbi per una soluzione favorevole alle ricorrenti del quesito sopra formulato. Si può parimenti ammettere che l'importazione delle quantità di rottame di cui trattasi non sarebbe stata resa impossibile da difficoltà derivanti dalla disciplina monetaria, quali si verificavano in Francia nel periodo che ci interessa. A prescindere dalle esigue quantità di divise che qui vengono in considerazione, bisognerebbe tener conto della circostanza che molto probabilmente, in caso di rinuncia al rottame navale da parte delle ricorrenti, sarebbe stata presa in considerazione la sua esportazione in paesi terzi con la conseguenza di una compensazione sul piano monetario. Infine, a mio parere, in base ai documenti prodotti in giudizio, non sussistono dubbi nemmeno per quel che riguarda la necessaria disponibilità di navi per l'importazione dei quantitativi di rottame in questione, né circa il punto dell'adeguatezza delle attrezzature portuali a far fronte a dette importazioni supplementari. b) Se le ricorrenti, in caso di rifiuto del rimborso delle parità di trasporto, avrebbero effettivamente acquistato rottame di importazione L' indagine diviene particolarmente difficile quando si tratta di stabilire quali provvedimenti avrebbero adottato le ricorrenti negli anni passati, qualora fosse mancato un elemento che a suo tempo sembra aver avuto rilievo per esse, cioè la promessa di rimborso delle parità di trasporto. Ove si consideri il loro effettivo comportamento nella condotta degli affari durante il funzionamento del sistema di perequazione — nei limiti in cui tale comportamento ci risulta provato — si constaterà che realmente le ricorrenti acquistavano notevoli quantitativi di rottame importato, ma che esse al tempo stesso consumavano anche rottame interno, i cui prezzi d'acquisto erano in parte superiori a quelli del rottame navale senza la perequazione delle spese di trasporto. Sembra perciò a prima vista giustificata la congettura che le ricorrenti, qualora fosse stato loro negato il rimborso delle parità di trasporto per il rottame navale, avrebbero ripiegato, almeno in una certa misura, sul rottame interno. Tale assunto tuttavia, come chiaramente si vide nel corso del procedimento, dev'essere lasciato cadere, poiché è fuori dubbio che le disponibilità di rottame interno erano di gran lunga insufficienti per il fabbisogno della Comunità, e per tale ragione sussisteva la necessità di considerevoli importazioni. Non era perciò possibile valersi del rottame interno, in misura degna di nota, come alternativa al rottame navale. Se consideriamo quali circostanze ancora — a prescindere dagli acquisti di rottame importato effettivamente compiuti — possano deporre a favore dell'assunto che le ricorrenti, in caso di rifiuto del rimborso delle parità di trasporto, si sarebbero decise per il rottame d'importazione, si deve particolarmente menzionare il fatto che esse, nei confronti dell'Ufficio comune dei consumatori di rottame, avevano chiaramente insistito sull'assicurazione del conguaglio delle spese di trasporto, nel senso che l'acquisto di rottame navale veniva fatto dipendere da tale assicurazione. Tutto ciò appare comprensibile soltanto ove si attribuisca alle ricorrenti la convinzione che l'impiego di rottame importato era per esse più conveniente sotto il profilo del prezzo. È poi fuori di ogni serio dubbio che le ricorrenti, nel periodo in questione, fossero in condizione di stabilire un esatto confronto tra i prezzi d'acquisto del rottame importato e quelli del rottame navale. Potrebbe eventualmente obiettarsi che questo confronto, in quanto si limitava all'influenza dei costi di trasporto, era necessariamente incompleto, poiché non poteva tener conto dell'incidenza degli oneri per i contributi di perequazione, la cui entità dipendeva dagli acquisti complessivi di rottame importato e di altro rottame assimilato. Come è noto, i fattori determinanti a tale riguardo furono noti alle imprese, per ragioni tecniche dovute alle operazioni di conteggio, sempre dopo il decorso di un considerevole lasso di tempo dall'acquisto del rottame. Sarei però propenso a ritenere che questo punto di vista non può in ultima analisi infirmare le prove dedotte dalle ricorrenti, dato che queste, per tentare una valutazione dell'incidenza dell'ammontare dei contributi sul prezzo d'acquisto, valutazione cui per i loro affari non potevano sottrarsi, dovevano basarsi esclusivamente sui propri acquisti di rottame. E i quantitativi supplementari di rottame importato necessari alla singola impresa difficilmente potevano generare il timore che i tassi di contribuzione venissero per causa loro elevati in misura tale da far apparire non redditizio l'acquisto di rottame importato. Di conseguenza, basandoci sugli elementi di riferiménto per. noi disponibili, possiamo, nel quadro di un ragionamento per ipotesi reso necessario dal problema etiologico sorto nel presente processo, assumere come dimostrato che le ricorrenti, in caso di rifiuto della perequazione delle spese di trasporto, si sarebbero indotte all'acquisto di rottame importato. 3. La prova del danno e la determinazione dèlia sua entità Molto estese sono state le discussioni relative ai problemi concernenti la prova del danno e la sua entità, cioè intese ad accertare fino a qual punto le imprese in causa abbiano patito un pregiudizio a seguito dell'acquisto di rottame navale. Una gran parte dei punti a questo riguardo controversi possono tuttavia considerarsi risolti dalla perizia e ciò ne rende superflua la trattazione. Meritano invece ancora un esame soltanto le questioni che sono state sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] in rapporto a detta perizia. Alla loro disamina soprattutto, è dedicato il seguito dell'indagine. a) Il caso [OSCURATO:PERSONA] tale contesto il. caso [OSCURATO:PERSONA] si presta a una rapida soluzione. A proposito di questa impresa il perito è giunto alla conclusione che, se si considerano i porti secondari cui in effetto essa ricorre per le importazioni di rottame, si deve necessariamente affermare che detta impresa sarebbe andata incontro a un notevole aggravio delle spese di trasporto nel caso in cui avesse impiegato rottame importato in luogo del rottame navale; cosicché, nonostante la soppressione della perequazione delle spese di trasporto, l'acquisto di rottame navale rimaneva quello più vantaggioso. L'utile così calcolato è valutato, nella perizia, all'incirca nella somma di 2000 NF, mentre la ricorrente lamentava un danno dell'ammontare di 6000 NF. Dato che il difensore della ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver alcun appunto da muovere alla perizia, e di consentire quindi con quanto da essa risulta, non ci resta che trarre la conclusione che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] va rigettato perché infondato a causa della mancata prova del danno. b) Il caso St. [OSCURATO:PERSONA] possono egualmente liquidare con poche parole le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative all'esame del caso St. [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la situazione di questa impresa, come pure quella di alcune altre (che non debbono certamente essere qui prese in considerazione, in vista delle riflessioni che più sotto svolgeremo), l'[OSCURATO:PERSONA] muove al perito la censura di aver formulato soltanto una laconica motivazione. Al riguardo si ebbero però, all'udienza del 28 settembre, ulteriori delucidazioni che dovevano ovviare a questa deficienza. Da tali chiarimenti si poté dedurre che le indagini del perito sul caso St. [OSCURATO:PERSONA] furono condotte con lo stesso metodo seguito per tutte le altre imprese. Sembra che con ciò l'[OSCURATO:PERSONA] sia rimasta soddisfatta, il che rende superflue ulteriori mie considerazioni a questo riguardo. c) L'incidenza dell'aumento dei contributi derivante da un impiego supplementare di rottame importato Sembra fondamentale, per contro, un'altra eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Questa sostiene che nel caso di impiego di rottame importato in luogo di rottame navale, impiego che si deve necessariamente supporre ai fini della motivazione del ricorso, si sarebbe inevitabilmente verificato un aumento degli oneri di perequazione, dato che in generale il prezzo del rottame importato era più elevato di quello del rottame navale. Una ripartizione delle ulteriori somme necessarie per la perequazione tra tutte le imprese, in ragione del rispettivo impiego di rottame, avrebbe portato per alcune ricorrenti alla conseguenza che, nel caso di acquisto di rottame importato, sarebbero state necessarie spese maggiori di quante non ne richiedesse l'impiego di rottame navale. Sarebbe perciò esclusa la dimostrazione di un pregiudizio. Per altre imprese, in considerazione di questa circostanza, si dovrebbe per lo meno ridurre in larga misura l'ammontare del danno, quale risulta dai calcoli del perito. Per ciò che riguarda il contenuto obiettivo di questa eccezione, la sua validità non è stata in linea di principio contestata dal perito nel dibattito orale. Il rappresentante delle ricorrenti ritiene invece tale eccezione sostanzialmente infondata, e precisamente per le seguenti 'considerazioni: egli non contesta che, nel caso di maggiori acquisti di rottame importato, a causa delle differenze di prezzo sussistenti tra rottame d'importazione e rottame navale si sarebbero avuti ulteriori oneri per la Cassa di perequazione, i quali avrebbero dovuto essere ripartiti fra le singole imprese. A suo giudizio però si dovrebbe considerare questo fenomeno separatamente per ciascuna impresa. Ciò significa che, nel calcolo del danno subito da un'impresa, si può tener conto soltanto dei quantitativi supplementari di rottame importato che sarebbero stati utilizzati da detta impresa, e chiedersi di quale importo sarebbe aumentato il suo debito di contribuzione ove tali quantitativi fossero stati inclusi nel conteggio globale della perequazione. Data la ripartizione fra tutte le imprese della Comunità, si sarebbe in tal modo avuto un aumento insignificante del tasso di contribuzione, aumento che potrebbe essere praticamente ignorato nel computo del danno. La riunione delle varie cause in vista di una comune trattazione e decisione non permetterebbe un calcolo globale per tutte le imprese ricorrenti. Tale metodo infatti porterebbe a privare i singoli ricorsi di quella autonomia che va loro riconosciuta ai fini del giudizio, anche in presenza di detta riunione. A me sembra che su questo punto si debba, in linea di principio, accedere all'opinione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Non bisogna dimenticare infatti che la questione decisiva, che si pone per l'accertamento del danno, è la seguente: quale sarebbe stato, nel caso che gli Uffici di Bruxelles avessero in generale negato la compensazione delle spese di trasporto, l'andamento degli acquisti di rottame da parte delle imprese interessate, e quali conseguenze ne sarebbero derivate per il sistema di perequazione? Qualora risulti per certo — ed è una fura questione di fatto — che in tal caso non solo la singola impresa ricorrente, ma anche le altre imprese della Comunità si sarebbero decise all'acquisto di rottame importato, di questa circostanza bisognerà tener conto nel calcolo del danno subito da ciascuna impresa. Non è dunque la riunione delle cause portate davanti alla Corte ciò che determina un ampliamento della prospettiva nella valutazione dell'entità del danno, ma la struttura stessa del meccanismo, di perequazione, che si fonda essenzialmente sul principio della solidarietà fra tutte le imprese partecipanti. Secondo quanto l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in commento alla perizia, è fuori d'ogni dubbio che, almeno per una gran parte delle imprese oggi ancora in causa, è possibile giungere a conclusioni sicure circa il modo in cui dette imprese si sarebbero comportate a suo tempo in caso di mancata concessione del rimborso delle parità di trasporto. Si dimostra così legittima la considerazione, per il calcolo del danno, della loro ipotetica condotta sul mercato. Dobbiamo però ancora chiederci se vi siano delle ragioni procedurali che impediscano di prendere in considerazione le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. Sostengono le ricorrenti che tali eccezioni devono rimanere fuori questione, essendo state avanzate per la prima volta con le osservazioni sulla perizia, e quindi tardivamente, mentre mancherebbero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura che consente le deduzioni tardive. Non credo tuttavia di poter condividere questa opinione. L'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura si riferisce ai «moyens», cioè ad autonomi mezzi di ricorso o di difesa, e non esclude quindi che nel corso del procedimento siano sviluppate ed integrate le argomentazioni in fatto e in diritto addotte dalle parti in causa. Nella presente fattispecie, le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] potrebbero appunto rientrare tra le suddette argomentazioni integrative. L'idea fondamentale — per cui per il calcolo del danno eventualmente subito dalle ricorrenti si dovrebbe fare un esatto bilancio di tutti i vantaggi e gli svantaggi che sarebbero derivati dall'acquisto di rottame importato in luogo di rottame navale — è stata prospettata dall'[OSCURATO:PERSONA] appena iniziato il processo. Relativamente a questa tesi, che potrebbe essere classificata come autonomo mezzo di difesa nel senso in cui ne parla il regolamento di procedura, l'argomentazione venne sviluppata in maniera non autonoma nelle osservazioni sulla perizia. Se si interpreta rettamente il regolamento di procedura, simile condotta deve essere consentita all'[OSCURATO:PERSONA]. Ma, a prescindere da questo, si potrebbe anche sostenere che le eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardano una questione di diritto, della quale la Corte, in una causa per risarcimento dei danni, dovrebbe addirittura tener conto d'ufficio. In nessun caso quindi esistono ragioni procedurali che impediscano di considerare, ai fini del computo del danno, l'aumento dei contributi che sarebbe derivato da un acquisto di rottame importato. Ciò posto, vediamo ora per quali imprese sia possibile sostenere che l'impiego di rottame importato sarebbe stato più costoso dell'acquisto di rottame navale senza rimborso delle parità di trasporto. Secondo i calcoli dell'[OSCURATO:PERSONA], è questo il caso per lo meno delle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI e [OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] vorrebbe però andar oltre e dar rilievo, nel calcolo, pure alla circostanza che anche alcune imprese italiane ed olandesi sono venute a godere della compensazione delle spese di trasporto. A suo parere si deve ritenere che anche le suddette imprese italiane e olandesi, in caso di mancata concessione del rimborso delle parità di trasporto, avrebbero acquistato rottame importato, con la conseguenza di far aumentare ulteriormente gli oneri di contribuzione; e tale aumento, considerati i quantitativi di rottame in questione, farebbe apparire economicamente più vantaggioso per tutte le imprese oggi in causa l'acquisto di rottame navale anche senza rimborso delle parità di trasporto; il che preclude la dimostrazione di un danno. Mi sembra però dubbio che nell'attuale stato della causa sia consentita un'argomentazione sulla base di una così ampia prospettiva. Alla Corte deve risultare con una certa verosimirglianza che le imprese favorite dal rimborso delle parità di trasporto avrebbero acquistato rottame importato in caso di mancata concessione di tale benefìcio. Per le imprese italiane e olandesi manca finora a questo riguardo ogni indizio. Comunque, si può pensare che, attraverso un attento esame dei costi che sarebbero derivati dall'importazione di rottame, esse siano giunte alla conclusione che l'acquisto di rottame navale si prospettava come il più conveniente anche a prescindere dal rimborso delle parità di trasporto. A questa supposizione ci induce la circostanza che fino a questo momento non sono: stati presentati ricorsi da parte di dette imprese. Di conseguenza esse non devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell'entità del danno. Ciò vale, come è stato dimostrato in modo convincente dal perito nel dibattito orale, anche per le imprese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Da un'esatta valutazione delle spese di trasporto derivanti dall'acquisto di rottame importato è risultato, in relazione a queste imprese, che un impiego di rottame navale era più vantaggioso anche in caso di mancata concessione della perequazione delle spese di trasporto. In base a tale risultato viene meno quindi la prova del danno. Ritiene giustamente il perito che dette imprese sarebbero state in grado di compiere simile calcolo anche nel periodo di cui trattasi, dal momento che avevano effettuato frequenti importazioni, ed erano quindi al corrente delle spese relative. Perciò, una volta poste di fronte alla questione se, in caso di mancata concessione della perequazione delle spese di trasporto, dovessero acquistare rottame importato o rottame navale, esse avrebbero deciso solo a favore di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] non si deve tener conto dei quantitativi di rottame navale impiegati nelle imprese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai fini del calcolo relativo agli aumenti dei contributi che si sarebbero resi necessari nel caso di una importazione supplementare di rottame. Ciò porta, come ha dimostrato il perito, all'ulteriore conseguenza che, contrariamente a quanto sostiene l'[OSCURATO:PERSONA], si deve riconoscere l'esistenza di un pregiudizio anche nei confronti dell'impresa [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione ritengo che, tenuto conto delle eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative alla necessità di un aumento dei contributi in caso di acquisto di rottame importato, siano da considerare danneggiate le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], St. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail e Usinor. Per converso, nella trattazione che seguirà potranno essere lasciate da parte, per mancata prova del danno, le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI e [OSCURATO:PERSONA]. d) Rilevanza dell'entità della promessa di rimborso della parità di trasporto, ai fini del calcolo del danno L'[OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni sulla perizia, solleva anche delle censure riguardo al metodo seguito dal perito, in quanto questi non avrebbe proceduto separatamente per i singoli contratti d'acquisto e non avrebbe considerato, come limite massimo per l'ammontare del risarcimento, le promesse di rimborso della parità di trasporto fatte in relazione ai contratti d'acquisto del rottame. In effetti si può constatare che per il perito la sola questione decisiva era quella di stabilire le spese che realmente sarebbero derivate dall'acquisto di rottame importato in luogo di rottame navale, anche ove tali spese (sarebbe questo il caso di un'impresa) erano superiori all'ammontare delle parità di trasporto. Sono d' accordo con l' [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere censurabile questo modo di procedere. Le ricorrenti — non va dimenticato — fondano i loro ricorsi sul fatto che non sono stati mantenuti determinati impegni, assunti nei loro confronti relativamente alla perequazione delle spese di trasporto. Secondo ogni logica, attraverso un processo per risarcimento di danni che si fonda sull'assunzione di detti impegni, esse non possono pretendere di ottenere più di quanto avrebbero avuto in caso di adempimento delle promesse loro fatte. Bisogna anzi supporre che esse intendessero accontentarsi, nei confronti del meccanismo di perequazione del rottame, delle somme indicate nelle promesse di rimborso della parità di trasporto, e che ogni pregiudizio ulteriore sia coperto dal loro consenso. Ne consegue che per il computo del danno si dovrebbe in effetti prendere in considerazione, per ogni singolo caso, le promesse fatte all'impresa di cui trattasi. Poiché tuttavia l'ammontare dei danni calcolato dal perito dovette essere notevolmente diminuito in seguito alle eccezioni sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] riguardo all'aumento degli oneri di contribuzione, si può ammettere che attualmente le cifre di risarcimento si trovano in ogni caso al di sotto del livello degli impegni di rimborso; il che ci consente di prescindere da un loro nuovo calcolo. e) Se le prove dedotte siano da considerarsi sufficienti Dobbiamo infine ancora chiederci se le ricorrenti abbiano potuto provare quali spese avrebbero dovuto sopportare se negli anni 1954-1958 — a seguito di una mancata concessione del rimborso delle parità di trasporto — avessero acquistato rottame importato in luogo di rottame navale. Dal momento che nel periodo in questione esse impiegarono effettivamente rottame importato, questa prova doveva essere fornita tramite la produzione di documenti relativi alle spese allora sostenute. Ci è noto in base alla perizia che alle ricorrenti questa prova non è pienamente riuscita. Rimangono cioè dei dubbi — in diversa misura per le singole imprese — sul livello dei prezzi al quale le imprese ricorrenti hanno acquistato determinati quantitativi di rottame importato nei periodi che qui interessano. Il perito ritiene che tale incertezza sia in ultima analisi priva di importanza, dato che per un terzo dei quantitativi di rottame importato che vengono qui presi in considerazione si sono ottenute cifre sicure; il che è sufficiente per ricavare, secondo i normali metodi di indagine economica, dei valori approssimativi attendibili. Mi sembra però dubbio che la Corte possa ritenersi soddisfatta di questa argomentazione. Se ci atteniamo, ai fini del calcolo del danno, ai trasporti di rottame importato realmente effettuati, e se cerchiamo di ricavarne — rispettivamente per determinati periodi di tempo — dei valori medi, è chiaro che questi possono subire un considerevole aumento ove si inseriscano nel calcolo ulteriori dati finora sconosciuti. In qualche caso la conseguenza potrà essere addirittura il venire meno della prova del danno. Nostro obiettivo, in questo contesto, dev'essere perciò l'accertamento di dati numerosi ed esatti quanto più possibile, per quel che concerne i trasporti di rottame importato realmente effettuati. Tra i casi relativi alle imprese non ancora escluse dall'indagine in base ad altre considerazioni, non dovrebbero presentare alcuna difficoltà quelli della [OSCURATO:PERSONA] e della St. [OSCURATO:PERSONA]. Per la St. [OSCURATO:PERSONA], dopo i ragguagli forniti dal perito, la prova può dirsi raggiunta al cento per cento; la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai acquistato rottame importato. Per questi casi era necessario basarsi sulle tariffe dei trasporti per ferrovia in vigore nel periodo in questione, tariffe che sono state determinate dal perito in maniera chiaramente attendibile. Per le altre sei imprese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail, Usinor) si devono registrare più o meno vaste lacune probatorie in riguardo o al solo trasporto per ferrovia o al solo trasporto fluviale, oppure ad entrambe le specie di trasporto. Rinvio a questo proposito, per i dettagli, al quadro riassuntivo contenuto negli allegati 1 e 2 alla relazione del perito, nella versione corretta con nota del 14 ottobre 1965. Non posso dirmi del tutto convinto che questo difetto di prova fosse inevitabile. Se le ricorrenti di cui trattasi dichiarano che, secondo il diritto nazionale, esse erano autorizzate a distrùggere determinati documenti contabili dopo il decorso di 5 anni, si deve loro obiettare che sotto questo profilo avrebbero dovuto essere messe in guardia già dall'introduzione dei processi 19 e 21-60, 2 e 3-61, rispettivamente negli anni 1960 e 1961, A partire da quel momento, esse dovevano tener conto del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe tornata sulla questione della compatibilità della perequazione delle spese di trasporto con le norme del Trattato, ed avevano quindi ogni motivo per conservare ulteriormente le documentazioni contabili non ancora distrutte. Una giustificata difficoltà di prova per le ricorrenti potrebbe perciò, tutt'al più, riconoscersi in relazione all'anno 1954. Deve poi considerarsi singolare il fatto che le imprese, che si richiamano alla distruzione delle loro scritture contabili, possano produrre documenti, sia pur in maniera lacunosa , per vari anni addietro fino al 1954. In realtà dovrebbe meglio corrispondere agli usi dell'attività commerciale una distruzione in blocco dei documenti non più necessari, piuttosto che la conservazione di alcuni di essi per ciascun anno, senza che risulti chiaro in base a quale criterio sia stata fatta la scelta. Sotto questo profilo l'elenco dei documenti probatori presentati (cfr. l'allegato 3 della perizia) rende legittimo il quesito se veramente le ricorrenti abbiano prodotto tutte le prove che era in loro potere di esibire. Ci si può, per esempio, richiamare al caso [OSCURATO:PERSONA], per il quale sono stati completamente documentati certi trasporti per via d'acqua dell'anno 1954, e per ferrovia dell'anno 1956, mentre per gli anni seguenti si riscontrano lacune nella documentazione probatoria. Similmente stanno le cose per i trasporti ferroviari della [OSCURATO:PERSONA], e per i trasporti per via d'acqua della [OSCURATO:PERSONA] e della Usinor-Valenciennes. Sintomatico è anche il caso [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail, per il quale mancano completamente i documenti per l'anno 1958, mentre per gli anni precedenti esistono prove lacunose. In considerazione di queste circostanze, mi sembra presti il fianco a critiche il metodo adottato dal perito e consistente nella determinazione di valori approssimativi sulla base dei documenti disponibili. Invece di accoglierli senz'altro, dovrebbe essere più giusto constatare espressamente l'esistenza di certe lacune probatorie, per le quali non manca una responsabilità delle ricorrenti, e tenerne conto nella determinazione del danno. Ciò non può certamente portare ad una ulteriore assunzione di prove o a un supplemento di perizia. La Corte dovrebbe piuttosto avvalersi di un potere che in generale compete ai giudici chiamati a definire controversie relative a un risarcimento di danni, e in virtù del quale si può procedere, in una certa misura, a una libera valutazione del pregiudizio (cfr., per esempio, il paragrafo 287 del ZPO tedesco). [OSCURATO:PERSONA], in base all'entità delle lacune probatorie esistenti, la Corte dovrebbe, per quelle imprese per le quali non è contestabile la sussistenza di un danno, procedere a determinate riduzioni percentuali sui valori che risultano nell'attuale fase del procedimento. Mi sembra tuttavia inopportuno suggerire alla Corte, a questo riguardo, delle cifre precise. f) [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le questioni della prova e della entità del danno, si deve concludere come segue: sono da considerarsi danneggiate le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], St. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail e Usinor. L'ammontare del pregiudizio deve essere determinato tenendo presenti le eccezioni sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] e concernenti l'inevitabile aumento dei contributi in caso di acquisto di rottame importato; nel procedere a questo calcolo, seguendo le risultanze della perizia, si dovrebbe muovere dal presupposto che le imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero acquistato rottame importato in luogo di rottame navale. Dall'ammontare del danno così determinato si debbono fare, eccettuati i casi delle imprese St. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], certe detrazioni percentuali, in ragione dell'entità delle lacune, che si debbono constatare nello stadio attuale del procedimento relativamente alle prove dedotte dalle singole imprese. III — Conclusioni finali In sintesi le mie conclusioni sono le seguenti: sono fondati i ricorsi delle imprese sopra nominate con i quali si chiede la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento' del danno derivato a dette imprese dall'assunzione di illegittimi impegni relativi alla concessione della perequazione delle spese di trasporto. Il risarcimento sarà dovuto in quell'ammontare che la Corte riterrà, a suo giudizio discrezionale, come adeguato, tenuto conto delle osservazioni del perito, delle eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative all'aumento degli oneri di contribuzione e delle lacune riscontrate nelle prove. Debbono invece essere rigettati, a causa della mancanza di un danno, i ricorsi delle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI e [OSCURATO:PERSONA]. Ai fini della decisione sulle spese, che rimane da prendere rispetto ai ricorsi non ancora abbandonati, bisogna osservare che, anche riguardo alle imprese cui va concesso il risarcimento del danno, non si può tuttavia parlare di una completa vittoria, ove si confrontino le domande originarie con le somme che in ultima analisi verranno loro riconosciute. [OSCURATO:PERSONA], nella stessa proporzione si dovrebbero ripartire, tra le suddette ricorrenti da un lato e l'[OSCURATO:PERSONA] dall'altro, le spese processuali imputabili a questo aspetto della controversia. Quanto alle ricorrenti che sono rimaste interamente soccombenti — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]France, UCPMI e [OSCURATO:PERSONA] — la decisione sulle spese dovrà essere conforme all'articolo 69 paragrafo 2, cap. 1 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1965 — Fons Iuris — Fons Iuris