CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 28243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34847/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BIELLA n. 573/2017 depositata in data 06/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Biella, con sentenza n. 23/2011, accoglieva la domanda della società Farese nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica del contratto con cui la convenuta si era impegnata a realizzare n. 20 autorimesse per il corrispettivo di lire 672.000.000, sottoponendo il trasferimento della proprietà alla condizione sospensiva del pagamento da parte della società Farese di quanto ancora dovuto, ammontante a lire 137.760.000; il credito vantato nei confronti della società Mosca veniva, in seguito, ceduto dalla società Farese a [OSCURATO:PERSONA]; per effetto di una nuova cessione, il credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società Mosca, nel frattempo fusasi nella società Scarlatta, veniva ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., la quale citava in giudizio la società Scarlatta e la società Farese per ottenere, accertato il suo diritto al trasferimento della proprietà delle venti autorimesse, la condanna della società Scarlatta ad effettuare il suddetto trasferimento, previo pagamento, da parte sua, del corrispettivo residuo o, in via subordinata, la condanna della società Farese a risarcirle il danno e, in via ulteriormente subordinata, il trasferimento in via surrogatoria delle unità immobiliari dalla società Scarlatta alla società Farese, con offerta di pagare alla società Scarlatta il corrispettivo ancora dovutole, e la condanna della società Farese al pagamento dei debiti nei suoi confronti a titolo di regresso e/o di pagamento indebito e/o di risarcimento contrattuale e/o di adempimento del terzo; la società Scarlatta chiedeva di accertare l’invalidità della cessione del credito, la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e/o la nullità della citazione e il rigetto nel merito di tutte le domande attoree; nel corso della prima udienza la [OSCURATO:PERSONA] dava atto di non avere ritualmente notificato l’atto di citazione nei confronti della società Farese in liquidazione e dichiarava di rinunciare alle domande formulate nei confronti della medesima; la società Scarlatta domandava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Farese in liquidazione e l’interruzione del processo per sopravvenuto fallimento di quest’ultima; con ordinanza, in data 30 aprile 2015, il Giudice istruttore respingeva le istanze della società Scarlatta; il Tribunale di Biella, con la sentenza n. 573/2017, rigettava la domanda dell’attrice e regolava le spese di lite; segnatamente, riteneva: i) che la società Farese non era cedente del credito azionato dalla società [OSCURATO:PERSONA], essendovi state due successive cessioni, quella del 12 luglio 2010 dalla società Farese a [OSCURATO:PERSONA] e quella da [OSCURATO:PERSONA] alla società Nila; pertanto, rigettava la domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti della società Farese, stante la rinuncia alle domande proposte nei suoi confronti da parte della società Nila e l’assenza di domande riconvenzionali rivoltele dalla società Scarlatta; ii) che la cessione del credito azionata dalla società Nila era stata comunicata alla debitrice ceduta con l’atto di citazione in giudizio; iii) che la validità di detta cessione era stata specificamente contestata dalla società Scarlatta sin dalla prima memoria istruttoria; iv) che la immobiliare Nila non aveva provato la avvenuta cessione, essendosi limitata ad allegarla e ad invocare il principio di non contestazione; iv) che l’unico documento prodotto in giudizio era quello relativo alla cessione del 12 luglio 2010 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; v) che la società Nila era da considerare priva della titolarità attiva del rapporto controverso; vi) che la suddetta carenza era rilevabile d’ufficio e che su di essa le parti avevano avuto modo esercitare il diritto di difesa, ai sensi dell’art.101 cod. proc. civ., stante l’eccezione sul punto sollevata dalla convenuta; vii) che quand’anche fosse stata ritenuta provata la cessione del credito da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], detta cessione presentava profili di invalidità, rilevabili d’ufficio, e comunque già eccepiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sotto il profilo della forma e dell’impossibilità dell’oggetto; con ordinanza ex art. 348 ter cod. proc. civ., pubblicata e comunicata in data 19 settembre 2018, la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto che l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Biella non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto e lo ha dichiarato inammissibile ex art.348 biscod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorre, avvalendosi di quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Biella n. 573/2017, resa pubblica in data 6 dicembre 2017, notificata in data 21 dicembre 2017; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dalla società [OSCURATO:SOCIETA].: la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero non hadepositato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato il ricorso con memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1) con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ex art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Biella affermato che la società Scarlatta già con la comparsa di risposta avesse contestato l’esistenza e la validità della cessione; cessione che, quindi, non poteva essere considerata un fatto pacifico ex art. 115 cod. proc. civ., con conseguente onere della cessionaria - nel caso di specie non assolto - di dimostrare la stipulazione del contratto di cessione; l’assunto della ricorrente è che con la comparsa di risposta la società Scarlatta non avesse affatto contestato la ricorrenza della suddetta cessione, essendosi occupata esclusivamente della invalidità di quella risultante dalla scrittura del 12 luglio 2010, ossia quella intercorsa tra la società Farese e [OSCURATO:PERSONA], e che, quindi, il Tribunale, seguito dalla Corte d’Appello, abbia sbagliato nel pretendere da parte sua la prova dell’avvenuta cessione, essendo quest’ultima un fatto pacifico; 2) con il secondo motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 1260, 1350 e 1418 cod. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ.; ad avviso della ricorrente il Tribunale, pretendendo che la cessione del credito avesse la forma scritta a pena di nullità, atteso che il credito aveva ad oggetto il trasferimento di diritti su beni immobili, sarebbe incorso in errore, perché: i) il contratto di cessione di credito è a forma libera; ii) il trasferimento delle autorimesse era stato disposto dal Tribunale di Biella con sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. ; iii) la cessione del credito non è soggetta all’applicazione dell’art. 1351 cod. civ. ; iv) la cessione di credito non è assimilabile ad alcuno dei contratti per i quali l’art.1350 cod. civ. richiede la forma solenne: non è un negozio fiduciario, né un contratto preliminare, tantomeno un mandato ad alienare; v) la cessione del credito non è assimilabile alla cessione del contratto, perché oggetto della cessione non è la complessiva posizione assunta dalla parte nel rapporto derivante dal contratto, ma soltanto il diritto di credito, tant’è che non richiede il consenso dell’altro contraente, potendo avvenire senza il consenso del ceduto e finanche contro la sua volontà; vi) la forma per relationem riguarda solo il contratto preliminare, la cessione del contratto, il patto di opzione, la risoluzione o la modificazione consensuale del contratto; vii) il fatto che il documento relativo alla cessione del credito non fosse stato prodotto in giudizio non legittimava il giudice a ritenere che la cessione non fosse stata fatta per iscritto; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ.: l’errore del Tribunale consisterebbe nell’avere rilevato d’ufficio la nullità della cessione del credito, così violando l’art. 101, comma 2° cod. proc. civ., perché avrebbe omesso di assegnare alle parti il termine ivi previsto per il deposito di memorie, senza il rispetto del principio del contraddittorio e de l diritto di difesa; 4) con il quarto ed ultimo motivo la società ricorrente denuncia la violazione, ex art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., degli artt.1260, 1353 e 1357 cod. civ., per avere i l Tribunale ritenuto impossibile l’oggetto della cessione del credito, rilevando che la sentenza n. 23/2011 aveva prodotto i suoi effetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], stante l’anteriorità della cessione rispetto alla sua pubblicazione, ed essa aveva già disposto il trasferimento della proprietà delle autorimesse a favore della società Farese, subordinandone l’efficacia al pagamento del corrispettivo residuo; la Corte d’Appello aveva aggiunto che sul punto non era stata svolta alcuna specifica censura, malgrado ad esso fosse dedicato il quinto motivo di appello; la società ricorrente sostiene che, fino al verificarsi dell’evento dedotto in condizione, il promissario acquirente si trova in una situazione di aspettativa all’acquisto del diritto, la quale può essere oggetto di atti di disposizione, ai sensi dell’art. 1357 cod. civ.; qualora il cedente sia titolare di un’aspettativa di diritto essa si trasferisce al cessionario immediatamente, perché l’aspettativa esiste già nel patrimonio del cedente al momento della cessione; di qui la conclusione che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto impossibile la cessione del diritto al trasferimento delle venti unità immobiliari; 5) per ragioni logico-giuridiche va esaminato in via prioritaria il terzo motivo di ricorso; a parere del Collegio esso va rigettato, perché il Tribunale, statuendo che, pure rilevando una causa di nullità della cessione diversa da quelle fatte valere dalla società Scarlatta (p. 6 della sentenza), sulla stessa le parti avevano avuto modo di contraddire, stante l’eccezione di invalidità sollevata dalla convenuta, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio, ai sensi dell’art.101, comma 2°, cod.proc.c iv., avendo lo scopo di evitare le decisioni c.d. “a sorpresa” o “della terza via”, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che - pur rilevabilid’ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. “in senso lato”, in quanto tali questioni fanno già parte del “thema decidendum” (Cass. 05/12/2017, n. 29098), perciò non modificano il quadro fattuale e non comportano nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (ex multis cfr., di recente, Cass. 05/07/2022, n. 21186); tanto esime dal verificare l’idoneità della prospettazione di parte ricorrente delle ragioni che ad essa sarebbe stato precluso, per la nullità della pronuncia per violazione dell’art. 101, comma 2°, cod. proc. civ., sviluppare e sostenere fondatamente: tanto rientrando nell’ordinario onere, per la parte che eccepisca la nullità della sentenza a sorpresa, di provare le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sul punto fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 07/03/2022, n. 7365; Cass.24/02/2022, n. 6146); il motivo, dunque, non merita accoglimento; 6) si può passare allo scrutinio dei restanti motivi; 7) il primo motivo risulta inammissibile, perché la ricorrente si profonde in un non riuscito tentativo di opporre a quella del Tribunale una propria differente valutazione del contenuto della contestazione posta in essere dalla società Scarlatta: tentativoche non va a segno, peraltro, perché sostenuto con argomenti assertivi;non è privo di rilievo il fatto che la stessa ricorrente, dopo aver cercato di dimostrare che la società Scarlatta avesse contestato solo la cessione del 12 luglio 2010, riconosce che l’avvenuta cessione e la validità della cessione successiva potrebbero essere stati oggetti di una contestazione per relationem (p. 6 del ricorso); nessun elemento che possa indurre a mutare tale conclusione –nei limiti in cui la sua adduzione potesse in teoria ammettersi, per il limitato ruolo degli atti successivi al ricorso nel rito di legittimità –emerge neppure dalla memoria depositata dalla società Nila in vista dell’odierna adunanza camerale; trova applicazione il principio secondo il quale «se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.), ‘a fortiori’ ciò vale per la valutazione della mancata contestazione», soprattutto quando essa non riguardi un fatto storico, ma come in questo caso un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto; «in particolare in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio»: in termini, cfr. Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951; va, in aggiunta, ribadito che chi lamenta la violazione da parte del giudice di merito del principio di non contestazione ha l’onere - nella specie non adeguatamente adempiuto da parte ricorrente - in virtù del principio diautosufficienza, di trascrivere gli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perché l’onere di specificacontestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova; ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto comenon contestato, sia perché effettivame nte e specificamente contestato da parte sua, sia perchénon allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel diverso caso in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto comenon contestato da parte del giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la contropartenon lo avesse specificamente contestato, fermo restando che spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass.7/02/2019, n. 36809) e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28/10/2019, n. 27490), nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. novellato: cfr. in tal senso Cass. 12/05/2022, n.15256; 8) il secondo motivo è inammissibile, perché non ha colto e, quindi, adeguatamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale ha ritenuto che la società ricorrente, asseritamente cessionaria del credito azionato in giudizio, non avesse soddisfatto l’onere di provare l’avvenuta cessione a suo favore della prestazione di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari; precisa, infatti, che si era limitata ad allegare l’avvenuta cessione, senza produrre né una prova documentale e senza articolare prove orali, ed a ritenere erroneamente non contestata dalla società Scarlatta l’avvenuta cessione; in particolare, il ragionamento della sentenza impugnata si articola in questi termini: dapprima, la decisione ha affermato che la società Nila non aveva fornito la prova dell’avvenuta cessione quale atto produttivo di effetti traslativi, essendosi limitata ad una mera allegazione e ad invocare il principio di non contestazione (p. 6); quindi, ha ritenuto che Nila non poteva neppure pretendere di ritenere provata la cessione, sostenendo che la cessione del credito era a forma libera, perché in atti era stato prodotto solo un documento comprovante la cessione del 12 luglio 2010, senza articolare prove orali sul punto (p. 6); infine, ha aggiunto, a p. 7, all’interno di un autonomo paragrafo, intitolato «La nullità della cessione azionata in giudizio», che segue quello relativo a «L’esistenza della cessione: carenza di titolarità attiva», che «anche laddove dovesse ritenersi provata l’esistenza della cessione del credito intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., detta cessione presenta profili di invalidità, rilevabili ex ufficio, peraltro sulla base delle eccezioni sollevate già in comparsa da [OSCURATO:SOCIETA]., sotto il profilo della forma e dell’impossibilità dell’oggetto»; sempre a p. 7, a conclusione del suo ragionamento circa la necessità della forma scritta a pena di nullità della cessione, la Corte territoriale ha ribadito: «Pertanto, in caso di ritenuta esistenza della cessione, la stessa sarebbe ad ogni modo nulla sotto il profilo della forma che per relationem deve possedere il negozio di cessione del credito avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili …»; a p. 8, ha sostenuto: « la società Nila, pur sapendo che la cessione non era stata stipulata per iscritto, aveva contrastato l’eccezione di nullità per assenza di forma scritta semplicemente affermando, a p. 5 della seconda memoria istruttoria che la cessione era stata conclusa per iscritto, e che non aveva, a fronte dell’eccezione circa la validità e la esistenza della cessione da parte della società Scarlatta non aveva soddisfatto l’onere di dimostrare l’esistenza di una valida cessione del credito»; a fronte della prima statuizione – inesistenza della prova della cessione, perché, come già detto, era stata dimostrata la cessione del 12 luglio 2010 e quanto alla cessione successiva, quella per cui è causa, quand’anche ritenuta a forma libera, parte ricorrente si era limitata ad una mera allegazione e ad invocare il principio di non contestazione - peraltro, del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il cessionario non è tenuto a provare la causa della cessione, ma non è esonerato dall’onere di provare l’avvenuta cessione, la ricorrente, oltre ad insistere sul fatto che il Tribunale abbia errato nel ritenere contestata l’avvenuta cessione, indirizza il proprio argomentare confutativo verso la negazione del fatto che la cessione dovesse essere stipulata per iscritto a pena di nullità, ma non ha adeguatamente confutato in ricorso la prima – e, a ben vedere, dirimente –ratio decidendi dianzi richiamata, lasciando in sostanza sfornito di prova che la cessione vi sia stata in ogni caso; la memoria della società Nila offre una conferma ulteriore del fatto che la questione dell’esistenza della cessione è stata interamente affidata alla tesi secondo cui la società Scarlatta non abbia contestato l’avvenuta cessione del credito e – cfr. sub lett. e., p. 6 –sul fatto che il giudice abbia erroneamente dedotto che il contratto non era stato stipulato per iscritto, senza avere alcun elemento per farlo, ma basandosi unicamente sulla mancata produzione in giudizio del documento; la cessionaria, dunque, era onerata della prova che vi fosse stata una cessione della situazione giuridica soggettiva nascente dalla sentenza ex art. 2932 c od. civ. a suo favore; che abbia soddisfatto detto onere probatorio e che lo abbia soddisfatto idoneamente è stato escluso dalla sentenza impugnata con una statuizione che parte ricorrente era tenuta a confutare per impedire che essa si consolidasse: e comunque le censure avverso la quale in questa sede sviluppate sono state disattese; 9) il quarto motivo è inammissibile, perché il suo eventuale accoglimento non potrebbe condurre ad una sentenza favorevole alla ricorrente; la decisione reiettiva della domanda attorea si è basata, infatti, su una pluralità di rationes decidendiindipendenti : quella con cui il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato l’avvenuta cessione; quella con cui ha ritenuto che il contratto di cessione dovesse essere stipulato per iscritto a pena di nullità - collegata alla precedente: la sentenza del Tribunale, a p. 7, chiarisce, infatti, che l’eccezione di nullità relativa al difetto di forma scritta è strettamente connessa a quella della mancanza di prova del rapporto controverso in causa - ; quella con cui ha ritenuto nulla la cessione per impossibilità dell’oggetto; poste tali premesse, è evidente che la sentenza impugnata ha affidato il rigetto della domanda attorea a più ragioni giustificative, ciascuna dellequali sufficiente a sostenere il decisum; in questo contesto, l’inammissibilità della censura rivolta nei confronti di una delle rationes decidendi rende ultroneo l’esame delle ulteriori censure rivolte contro la seconda e la terza ratio; trova, infatti, applicazione il principio secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta inammissibilità della censura mossa ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione stessa (Cass.16/05/2022, n.15496); 10) in conclusione, il ricorso va rigettato; 11) nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo la intimata svolto attività difensiva in questa sede; 12) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre, se dovuto, a carico della società ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato. P Q M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà a