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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46835/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VERBANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Verbania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 perché estinto per esito positivo della prova, disponendo la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e la restituzione alla medesima del denaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, formulando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice disposto la restituzione della somma di euro 13.600,00, essendo il denaro sequestrato stato versato su libretto postale intestato al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del diverso procedimento penale n. 33638/17/21 a carico di [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA] e residente al medesimo indirizzo.

Sottolinea che in sede di sequestro [OSCURATO:PERSONA] aveva negato qualunque collegamento con il denaro.

Conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha concluso per per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione alla restituzione della somma di 13.600,00 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il Pubblico ministero ricorrente, infatti, nell'affermare che il denaro in sequestro è stato versato su libretto postale nell'ambito del diverso procedimento penale n. 33638/17/21, a carico di [OSCURATO:PERSONA] nulla produce a sostegno della doglianza formulata, non allegando né il relativo decreto di sequestro, né documentazione comprovante il deposito a favore del [OSCURATO:PERSONA] sicché, a fronte della statuizione di restituzione della somma, che presuppone che il provvedimento di sequestro sia intervenuto nel presente procedimento ed a carico di [OSCURATO:PERSONA], non appare possibile alcuna verifica, per difetto di autosufficienza del ricorso [cfr.

"In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"(Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Rv. 280419)].

6. In ogni caso, la questione potrà essere eventualmente risolta in sede esecutiva ex art. 676 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi deciso .1 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA](,14e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VERBANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Verbania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 perché estinto per esito positivo della prova, disponendo la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e la restituzione alla medesima del denaro in sequestro. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, formulando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice disposto la restituzione della somma di euro 13.600,00, essendo il denaro sequestrato stato versato su libretto postale intestato al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del diverso procedimento penale n. 33638/17/21 a carico di [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA] e residente al medesimo indirizzo. Sottolinea che in sede di sequestro [OSCURATO:PERSONA] aveva negato qualunque collegamento con il denaro. Conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha concluso per per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione alla restituzione della somma di 13.600,00 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il Pubblico ministero ricorrente, infatti, nell'affermare che il denaro in sequestro è stato versato su libretto postale nell'ambito del diverso procedimento penale n. 33638/17/21, a carico di [OSCURATO:PERSONA] nulla produce a sostegno della doglianza formulata, non allegando né il relativo decreto di sequestro, né documentazione comprovante il deposito a favore del [OSCURATO:PERSONA] sicché, a fronte della statuizione di restituzione della somma, che presuppone che il provvedimento di sequestro sia intervenuto nel presente procedimento ed a carico di [OSCURATO:PERSONA], non appare possibile alcuna verifica, per difetto di autosufficienza del ricorso [cfr. "In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"(Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Rv. 280419)]. 6. In ogni caso, la questione potrà essere eventualmente risolta in sede esecutiva ex art. 676 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cosi deciso .1 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA](,14e
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