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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 11725/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14906 del 2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., elett.te domic. in Roma, p.zza Sallustio 9, presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrenti – -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. (quale incorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA].), elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappres. e difende, per procura speciale in atti;-controricorrente- avverso la sentenza n. 294/2020 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 21.01.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis, c.p.c., innanzi al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premessi i rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedevano che la banca fosse condannata, previo accertamento della nullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, gli interessi ultralegali e le c.m.s., alla restituzione della somma di euro 14.866,44a titolo di rideterminazione del saldo diconto corrente.

Disposto il mutamento del rito ed espletata c.t.u., il Tribunale condannava la convenuta a pagare agli attori la somma di euro 1.985,97 oltre interessi.

Con sentenza del 21.1.2020, la Corte territoriale rigettava l’appello dei ricorrenti, osservando che: il Tribunale aveva correttamente ritenuto che nessun elemento induceva a rilevare che gli appellanti avessero stipulato un’apertura di credito; dalla c.t.u. non si desumeva alcuna comunicazione della banca attestante l’avvenuta concessione di fidi; le richieste di affidamento non concretizzavano comunque un’ipotesi tipica di apertura di credito, per cui i versamenti eseguiti erano solutori e non ripristinatori, con la conseguenza che eventuali pretese anteriori al 22.4.09 erano da ritenere prescritte; il Tribunale aveva altresì correttamente rilevato che l’apertura di credito richiedeva necessariamente la forma scritta, a nulla rilevando che la delibera CICR 4.3.03 avesse escluso tale necessità nel caso in cui le prestazioni fossero eseguite in esecuzione di norme del contratto di conto corrente; era infondato il motivo d’appello concernente la non specificità dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, avendo la banca argomentato in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione; il termine di prescrizione non era stato interrotto dalla lettera del 26.11.08; il c.t.u. aveva correttamente considerato i soli interessi anatocistici successivi alla delibera CICR del 2000, escludendo le somme percepite dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, non prevista. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omessa motivazione di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d’appello ritenuto che i documenti prodotti, redatti su modulistica della banca- denominati richiesta di affidamento-relativi a richiesta di affidamenti sul loro conto corrente, non fossero riferibili a contratti di apertura di credito, rilevando che “le richieste di affidamento non potevano costituire un’ipotesi di apertura di credito, quindi i versamenti eseguiti hanno avuto funzione esclusivamente solutoria”.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 117, c. 2, TUB, d.m. 24.4.92 del Ministero del Tesoro e della delibera CICR 4.3.2003, per aver la Corte d’appello ritenuto che non era stata provata la forma scritta dell’apertura di credito, senza considerare l’art. 6 del contratto che disciplinava i futuri ed eventuali contratti di apertura di credito.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello riguardante l’esistenza di un’apertura di credito per fatti concludenti, venendo in rilievo una nullità connessa all’obbligo della forma scritta quale nullità di protezione, che solo il cliente può far valere.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 120 TUB, 2,6, 7 delibera CICR 9.2.2000, per aver la Corte d’appello ritenuta legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo l’adeguamento della banca alla delibera suddetta, trattandosi di conto corrente anteriore al 2000, in mancanza della sottoscrizione della clausola sulla reciprocità degli interessi anatocistici.

Il quinto motivo deduce omessa motivazione circa un fatto secondario, ma decisivo del giudizio, per aver la Corte territoriale ritenuto che la lettera del 26.11.08 non avesse interrotto il termine di prescrizione.

La ricorrente lamenta al riguardo che tale lettera costituisse una valida costituzione in mora, indicando il soggetto obbligato e l’inequivoca richiesta di adempimento.

Il primo motivo è inammissibile, dato che la sentenza impugnata contiene una sufficiente e chiara motivazione, non al di sotto del minimo costituzionale; inoltre, va osservato che l’inammissibilità del motivo discende anche dall’art. 348 bis, c. 5, c.p.c.,poiché la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado fondata sulle medesime ragioni.

Va osservato al riguardo che, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass., n. 5947/23; n. 26934/23).

Il ricorrente, tuttavia, non ha assolto l’onere d’indicare le differenti ragioni poste a sostegno delle sentenze di primo e secondo grado.Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha escluso che fosse stato stipulato tra le parti un contratto di apertura di credito, emergendo solo affidamenti in conto corrente, escludendo altresì che quest’ultimi rappresentassero veri e propri contratti d’apertura di credito.

Invero, la Corte ha evidenziato che dalla c.t.u. non si desumeva alcuna comunicazione della banca attestante l’avvenuta concessione dei fidi richiesti.

Ora, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto d’apertura di credito potesse essere concluso soltanto in forma scritta e non anche per fatti concludenti, come nella fattispecie.

In tema di contrattibancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 -non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamentorisulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli (Cass., n. 926/22).

Nella specie, l’art. 6 del contratto di conto corrente, trascritto nel ricorso, disciplinava i futuri ed eventuali contratti di apertura di credito Ora, la doglianza non coglie la ratio decidendi, in quanto la sentenza impugnata ha escluso che la documentazione prodotta dalle parti integrasse una tipica apertura di credito, con i relativi elementi costitutivi, per cui non giova richiamare il predetto orientamento di questa Corte.Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non si riscontra un’omessa pronuncia sulla questione della stipula dell’apertura di credito per fatti concludenti, come detto, mentre il riferimento alle nullità di protezione, pur prescindendo dalla sua irrilevanza, è questione nuova, emergendo altresì anche un profilo di non autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato come e quando sarebbe stata proposta.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

Va osservato che, secondo l’orientamento di questa Corte, i n ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della deliberaCICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera delCICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera(Cass., n. 9140/20; n. 29420/20).

Tuttavia, nella specie, il motivo manca di autosufficienza, perché non si riesce a capire se ed in che misura la capitalizzazione post 2000 abbia influito sull’entità del credito riconosciuto dal primo giudice.

Inoltre, dalla sentenza impugnata si evince che i ricorrenti hanno lamentato l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo il 30 giugno 2020, e non anche che sarebbe stata necessaria la stipula di altro contratto, a seguito della predetta sentenza della Corte Costituzionale.Né nel ricorso risulta trascritta la formulazione del motivo d’appello in questione.Infime, il quinto motivo è parimenti inammissibile, a norma dell’art. 348 bis, c. 4 e 5, c.p.c., poiché la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, senza che i ricorrenti indicassero le eventuali differenti ragioni delle due pronunce di merito.

Il motivo è altresì inammissibile per carenza di autosufficienza, nella parte in cui il ricorso non trascrive il contenuto della missiva che, secondo la Corte d’appello, non ha interrotto il termine di prescrizione, e che viene invocata per contestare tale argomentazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14906 del 2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., elett.te domic. in Roma, p.zza Sallustio 9, presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrenti – -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. (quale incorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA].), elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappres. e difende, per procura speciale in atti;-controricorrente- avverso la sentenza n. 294/2020 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 21.01.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis, c.p.c., innanzi al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premessi i rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedevano che la banca fosse condannata, previo accertamento della nullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, gli interessi ultralegali e le c.m.s., alla restituzione della somma di euro 14.866,44a titolo di rideterminazione del saldo diconto corrente. Disposto il mutamento del rito ed espletata c.t.u., il Tribunale condannava la convenuta a pagare agli attori la somma di euro 1.985,97 oltre interessi. Con sentenza del 21.1.2020, la Corte territoriale rigettava l’appello dei ricorrenti, osservando che: il Tribunale aveva correttamente ritenuto che nessun elemento induceva a rilevare che gli appellanti avessero stipulato un’apertura di credito; dalla c.t.u. non si desumeva alcuna comunicazione della banca attestante l’avvenuta concessione di fidi; le richieste di affidamento non concretizzavano comunque un’ipotesi tipica di apertura di credito, per cui i versamenti eseguiti erano solutori e non ripristinatori, con la conseguenza che eventuali pretese anteriori al 22.4.09 erano da ritenere prescritte; il Tribunale aveva altresì correttamente rilevato che l’apertura di credito richiedeva necessariamente la forma scritta, a nulla rilevando che la delibera CICR 4.3.03 avesse escluso tale necessità nel caso in cui le prestazioni fossero eseguite in esecuzione di norme del contratto di conto corrente; era infondato il motivo d’appello concernente la non specificità dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, avendo la banca argomentato in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione; il termine di prescrizione non era stato interrotto dalla lettera del 26.11.08; il c.t.u. aveva correttamente considerato i soli interessi anatocistici successivi alla delibera CICR del 2000, escludendo le somme percepite dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, non prevista. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omessa motivazione di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d’appello ritenuto che i documenti prodotti, redatti su modulistica della banca- denominati richiesta di affidamento-relativi a richiesta di affidamenti sul loro conto corrente, non fossero riferibili a contratti di apertura di credito, rilevando che “le richieste di affidamento non potevano costituire un’ipotesi di apertura di credito, quindi i versamenti eseguiti hanno avuto funzione esclusivamente solutoria”. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 117, c. 2, TUB, d.m. 24.4.92 del Ministero del Tesoro e della delibera CICR 4.3.2003, per aver la Corte d’appello ritenuto che non era stata provata la forma scritta dell’apertura di credito, senza considerare l’art. 6 del contratto che disciplinava i futuri ed eventuali contratti di apertura di credito. Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello riguardante l’esistenza di un’apertura di credito per fatti concludenti, venendo in rilievo una nullità connessa all’obbligo della forma scritta quale nullità di protezione, che solo il cliente può far valere. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 120 TUB, 2,6, 7 delibera CICR 9.2.2000, per aver la Corte d’appello ritenuta legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo l’adeguamento della banca alla delibera suddetta, trattandosi di conto corrente anteriore al 2000, in mancanza della sottoscrizione della clausola sulla reciprocità degli interessi anatocistici. Il quinto motivo deduce omessa motivazione circa un fatto secondario, ma decisivo del giudizio, per aver la Corte territoriale ritenuto che la lettera del 26.11.08 non avesse interrotto il termine di prescrizione. La ricorrente lamenta al riguardo che tale lettera costituisse una valida costituzione in mora, indicando il soggetto obbligato e l’inequivoca richiesta di adempimento. Il primo motivo è inammissibile, dato che la sentenza impugnata contiene una sufficiente e chiara motivazione, non al di sotto del minimo costituzionale; inoltre, va osservato che l’inammissibilità del motivo discende anche dall’art. 348 bis, c. 5, c.p.c.,poiché la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado fondata sulle medesime ragioni. Va osservato al riguardo che, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass., n. 5947/23; n. 26934/23). Il ricorrente, tuttavia, non ha assolto l’onere d’indicare le differenti ragioni poste a sostegno delle sentenze di primo e secondo grado.Il secondo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha escluso che fosse stato stipulato tra le parti un contratto di apertura di credito, emergendo solo affidamenti in conto corrente, escludendo altresì che quest’ultimi rappresentassero veri e propri contratti d’apertura di credito. Invero, la Corte ha evidenziato che dalla c.t.u. non si desumeva alcuna comunicazione della banca attestante l’avvenuta concessione dei fidi richiesti. Ora, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto d’apertura di credito potesse essere concluso soltanto in forma scritta e non anche per fatti concludenti, come nella fattispecie. In tema di contrattibancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 -non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamentorisulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli (Cass., n. 926/22). Nella specie, l’art. 6 del contratto di conto corrente, trascritto nel ricorso, disciplinava i futuri ed eventuali contratti di apertura di credito Ora, la doglianza non coglie la ratio decidendi, in quanto la sentenza impugnata ha escluso che la documentazione prodotta dalle parti integrasse una tipica apertura di credito, con i relativi elementi costitutivi, per cui non giova richiamare il predetto orientamento di questa Corte.Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non si riscontra un’omessa pronuncia sulla questione della stipula dell’apertura di credito per fatti concludenti, come detto, mentre il riferimento alle nullità di protezione, pur prescindendo dalla sua irrilevanza, è questione nuova, emergendo altresì anche un profilo di non autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato come e quando sarebbe stata proposta. Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Va osservato che, secondo l’orientamento di questa Corte, i n ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della deliberaCICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera delCICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera(Cass., n. 9140/20; n. 29420/20). Tuttavia, nella specie, il motivo manca di autosufficienza, perché non si riesce a capire se ed in che misura la capitalizzazione post 2000 abbia influito sull’entità del credito riconosciuto dal primo giudice. Inoltre, dalla sentenza impugnata si evince che i ricorrenti hanno lamentato l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo il 30 giugno 2020, e non anche che sarebbe stata necessaria la stipula di altro contratto, a seguito della predetta sentenza della Corte Costituzionale.Né nel ricorso risulta trascritta la formulazione del motivo d’appello in questione.Infime, il quinto motivo è parimenti inammissibile, a norma dell’art. 348 bis, c. 4 e 5, c.p.c., poiché la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, senza che i ricorrenti indicassero le eventuali differenti ragioni delle due pronunce di merito. Il motivo è altresì inammissibile per carenza di autosufficienza, nella parte in cui il ricorso non trascrive il contenuto della missiva che, secondo la Corte d’appello, non ha interrotto il termine di prescrizione, e che viene invocata per contestare tale argomentazione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit