CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 45813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le//sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio con le conseguenze previste dalla legge. udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] insiste sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati, con contestuale restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a vincolo reale. In particolare, la correzione dell'errore materiale è costituita dall'inserimento, nel dispositivo della sentenza, dopo le parole "vincolo reale", la frase "al passaggio in giudicato della sentenza", così specificando che la restituzione dei beni sequestrati andava eseguita al passaggio in giudicato della sentenza. 2.11 ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1.La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processuale, posto che il giudice ha disposto la correzione nella medesima data del 11/04/2024 in cui il PM ha proposto appello avverso la sentenza oggetto di correzione di errore materiale. Lamenta, pertanto, l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, essendo stata presentata impugnazione ed essendo pendente l'appello. Competente è, quindi, il giudice d'appello e non il giudice a quo. 2.2.Rappresenta, altresì, che la correzione non ha ad oggetto imperfezioni emendabili, ma concerne parti essenziali del dispositivo, avendo il giudice di merito specificato che la restituzione dei beni non ha immediata efficacia esecutiva, ma è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, effettuando un mutamento sostanziale ed essenziale in malam partem della sentenza 2.3.Inoltre, il giudice di merito ha disposto la procedura correttiva de plano, senza dare alcun previo avviso alle parti, con violazione degli artt. 130 e 127 cod. proc. pen. Tale violazione integra un'ipotesi di nullità di ordine generale. 2.4.Lamenta, infine, violazione dell'art. 323, comma 1, cod. proc. pen, in quanto il provvedimento di restituzione è immediatamente esecutivo ed il giudice ha invece subordinato la sua esecutività all'eventualità che le impugnazioni siano rigettate o dichiarate inammissibili. Pertanto, è abnorme ed affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti. Si richiama, al riguardo, Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Rv. 282933. 3. Il Procuratore generale in udienza ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'analisi prenderà le mosse dalla disamina della censura inerente alla violazione degli artt. 130 e 127 cod. proc. pen., che è fondata ed assume carattere assorbente. L'art. 130 cod. proc. pen., infatti, dispone che la procedura di correzione dell'errore materiale avvenga con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. Quest'ultima norma impone l'instaurazione del contraddittorio con le modalità ivi previste. Viceversa, il giudice a quo ha proceduto de plano, senza instaurare alcun contraddittorio con le parti. Ciò determina nullità di carattere generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. 2. E' vero che si è affermato in giurisprudenza che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., che può essere dedotta con il ricorso per cassazione, soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020). Prima ancora, Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, ha statuito che "è illegittimo il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, qualora il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato" mentre, in tempi meno recenti, lo stesso principio è stato espresso da Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, con il principio di diritto per il quale "è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato". Nel caso di specie, tuttavia, la pluralità di censure, di indubbio spessore, formulate dalla ricorrente induce a ritenere senz'altro ravvisabile l'interesse di quest'ultima a partecipare alla camera di consiglio, fruendo Così di uno strumento processuale nel quale proporre tali doglianze. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata Così deciso all'udienza del 14 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]