CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1429/2021 depositatail 21/7/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato il 28/12/2006, la [OSCURATO:SOCIETA].,quale titolare dal 1991 al 2005 del conto corrente di corrispondenza n.27/1177 acceso presso l’allora [OSCURATO:SOCIETA], sul quale confluivano variconti anticipi, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari ilSanpaolo [OSCURATO:SOCIETA], per accertare la parziale nullità finNumero registro generale 1783/2022Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 15182/2026Data pubblicazione 20/05/2026dall’origine dei contratti di c/c intercorsi tra le parti, ed in particolare lanullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degliinteressi, l'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale ealle condizioni praticate sulla piazza e la CMS, al fine di ottenere lacondanna della banca convenuta a restituire tutte le dette somme,sostenendo che la banca avesse illegittimamente conteggiato nel corso delrapporto interessi ultralegali, anatocistici e spese asseritamente nonconcordati, CMS non pattuita, oltre ad aver illegittimamenteregolamentato le valute.[OSCURATO:PERSONA] ha tra l’altro eccepito la prescrizione di ogni avverso dirittoalla ripetizione di somme, la prescrizione per mancata contestazione degliestratti conto, nonché quella relativa al pagamento degli interessicreditori.Il Tribunale, respinta l’istanza dell’attrice, ex art. 210 c.p.c., diesibizione di tutti gli estratti conto bancari (non essendo stata fattaprecedente richiesta ex art. 119 TUB) e disposta CTU tecnico contabilesulla base della documentazione in atti, con sentenza n. 5248/2016 harigettato la domanda di nullità parziale delle clausole di conto corrente,per mancata produzione del contratto di c/c, e ha accolto parzialmente ladomanda di ripetizione, condannando la Banca al pagamento di €. 48.289.Con atto notificato in data 5/4/2017, il [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto appello, deducendo la nullità della sentenza per avere il Giudicedi prime cure fornito una motivazione incomprensibile e/o comunqueperplessa circa l’accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, inrelazione all’applicazione di clausole contrattuali non dichiarate nulle permancanza agli atti del contratto di c/c in cui erano contenute; la violazionedegli artt. 2033 e 2697 c.c. per avere il Tribunale condannato la Bancaconvenuta alla restituzione dei pagamenti, in assenza della provadell’indebito pagamento, mancando agli atti il contratto di c/c e parte deglie/c; la violazione dell’art. 2034 c.c., per non aver il Tribunale ritenuto cheNumero registro generale 1783/2022Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 15182/2026Data pubblicazione 20/05/2026i pagamenti eseguiti dalla correntista rappresentassero adempimenti diobbligazione naturale, e dell’art. 2946 c.c., per non aver il Tribunaleaccolto l’eccezione di prescrizione.La Corte d’Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 21/7/2021, haaccolto il primo motivo di appello (considerando assorbiti gli altri e diconseguenza rigettando la domanda di ripetizione di indebito), ritenendocontraddittoria la motivazione del Tribunale, laddove ha respinto ladomanda attorea di nullità parziale del contratto di c/c per difetto di provadello stesso e poi ha accolto la domanda di ripetizione di indebito,nonostante la mancanza del relativo presupposto, consistente nella nullitàdelle clausole contrattuali.La Corte ha specificato che l’azione di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c. presuppone che le somme siano state indebitamente pagatesulla base di un titolo inesistente e che spetta all’attore dimostrare sial’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi; eha dunque rilevato che, alla luce del chiaro tenore dell'atto di citazione diprimo grado, la società ha chiesto, all'esito dell'accertamento della nullitàdi alcune clausole del contratto di c/c, la condanna della Banca alpagamento dell'indebito, che il giudice di primo grado ha rigettato ladichiarazione di nullità parziale del contratto per mancanza di provadocumentale e che, conseguentemente, il medesimo, nel ritenere dirigettare detta domanda, non avrebbe potuto accogliere la domanda diripetizione.La Corte ha altresì rilevato che, avendo la società omesso di proporreappello incidentale condizionato per far valere la domanda diaccertamento della nullità parziale del c/c, si era formato il giudicatointerno sul rigetto di tale domanda.2) Con ricorso notificato il 10/1/2022 la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari, proponendo tremotivi di ricorso.Numero registro generale 1783/2022Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 15182/2026Data pubblicazione 20/05/2026Intesa [OSCURATO:SOCIETA], nella quale si è fuso per incorporazione il [OSCURATO:PERSONA] spa, resiste con controricorso.La parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Si esaminano insieme i primi due motivi di impugnazione.Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, avendo laCorte d’Appello di Bari erroneamente ritenuto che presuppostoimprescindibile per l’accoglimento della domanda di ripetizione d’indebitofosse la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali inerenti alrapporto di conto corrente”.La ricorrente afferma di aver dedotto in primo grado che la Bancaaveva applicato condizioni contrarie alla legge e di aver chiesto oltreall’accertamento della nullità parziale fin dall’origine del contratto di c/c,anche e in ogni caso l‘accertamento della misura degli importiillegittimamente percepiti dalla Banca, in applicazione di condizioniillegittime, e quindi la condanna alla ripetizione di indebito.La ricorrente specifica di aver proposto quale presupposto per lacondanna alla ripetizione due alternative domande di accertamento: unarelativa alla nullità delle originarie clausole contrattuali su interessi,capitalizzazione e CMS; una relativa all’accertamento dell’effettivaapplicazione di tali condizioni da parte della Banca al rapporto.Rileva che il Giudice di primo grado, interpretando correttamente ledomande formulate dall’attore, ha rigettato la domanda volta ad ottenerela dichiarazione di nullità parziale del contratto per la mancanza delcontratto stesso e ha al contempo accertato –sulla base degli altridocumenti agli atti e della CTU-, che la banca avesse, comunque, aprescindere da quanto era stato trasfuso nel corpo del contratto originario,applicato al rapporto condizioni illegittime perché contra legem ed haritenuto tale presupposto sufficiente a fondare l’azione di ripetizione.Numero registro generale 1783/2022Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 15182/2026Data pubblicazione 20/05/2026Si lamenta che, invece, la Corte d’Appello è giunta a conclusioni errateinterpretando la mancanza di causa giustificatrice del pagamentonecessariamente coincidente con la nullità originaria della clausola delcontratto di conto corrente.Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1 n. 3, avendo la Corte d’Appello di Bari erroneamenteinterpretato il giudicato formatosi a seguito del mancato appelloincidentale della sentenza di primo grado”.La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha erratonell’interpretazione delle domande poste dall’attore con l’atto di citazione.Ribadisce che non è vero che l’attrice abbia richiesto la condanna dellaBanca al pagamento dell’indebito come necessario corollariodell’accertamento della nullità parziale del contratto e che invece essa harichiesto anche l’accertamento dell’effettiva applicazione delle condizioniillegittime indicate in precedenza (e fa riferimento alla locuzione “in ognicaso”, che precede l’esposizione nelle conclusioni della domanda n. 2).I motivi sono inammissibili e infondati.1.1) Si osserva che la ricorrente non rimette in discussione lareiezione della domanda di accertamento della nullità delle clausole delcontratto di c/c (respinta dal giudice di primo grado per mancataproduzione del contratto), ma sostiene di avere, con l’atto di citazione,fondato la domanda di ripetizione di indebito sia sul presupposto dellanullità delle originarie clausole contrattuali su interessi, capitalizzazione eCMS, sia su quello dell’accertamento dell’effettiva applicazione di talicondizioni.1.2) Da un lato, allora, in primo luogo si osserva che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, non è sindacabile in sede di legittimitàl’interpretazione che il giudice di merito dà delle domande della parte (peres.: Cass. civ., sez. VI, 22/04/2021, n. 10727: “L'individuazione eNumero registro generale 1783/2022Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 15182/2026Data pubblicazione 20/05/2026l'interpretazione della domanda giudiziale è attività rimessaall'insindacabile giudizio del giudice di merito a meno che: a) essa ridondiin un vizio di nullità processuale, nel qual caso deve essere dedotto comevizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) comporti un viziodel ragionamento logico decisorio, eventualità in cui si avrà una violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essereprospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4; c) si traduca in un errore che coinvolge la qualificazionegiuridica dei fatti ovvero nell'omessa rilevazione di un fatto allegato e noncontestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta,rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, o al vizio di error facti, nei limiti consentitidall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; si veda anche, per es.: Cass. civ.,sez. III, 22/05/2024, n. 14245).Nel presente caso la ricorrente non ha articolato la presente censura inconformità a nessuno delle tre ipotesi anzidette in cui la giurisprudenza diquesta Corte ammette un sindacato sul merito del contenuto delladomanda giudiziale, risolvendosi, la contestazione della ricorrente, in unaprospettazione in questa sede del contenuto della domanda giudizialeinammissibilmente alternativa rispetto a quella effettuata dalla Corted'Appello.E si osserva che correttamente la Corte d’Appello ha fatto cenno al“chiaro tenore dell’atto di citazione”, dal momento che dall’esposizionedelle conclusioni dell’atto di citazione- come riportate nel ricorso (“1.accertare e dichiarare la parziale nullità fin dall’origine dei contratti diconto corrente intercorsi tra le parti ed in particolare la nullità delleclausole aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi,l’applicazione di interessi in misura superiore a quella legale ed allecondizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza e la clausolarelativa al presunto diritto di percepire una non meglio identificataNumero registro generale 1783/2022Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 15182/2026Data pubblicazione 20/05/2026commissione di massimo scoperto; 2. per l’effetto ed in ogni caso,accertare la misura degli importi illegittimamente percepiti fin dall’originedalla Banca convenuta in virtù di quanto innanzi esposto sub 1”)- apparedel tutto logico dedurre una stretta consequenzialità tra la prima e laseconda domanda, la quale ultima è formulata come dipendente dallaprima (“in virtù di quanto innanzi esposto sub 1”).Pertanto, correttamente la Corte ha interpretato la domanda dellaricorrente come richiesta di condanna della Banca al pagamentodell’indebito come necessario corollario dell’accertamento della nullitàparziale del contratto.1.3) Dall’altro lato, è infondata la censura della ricorrente, laddovesostiene che erroneamente la Corte d’Appello non abbia confermatol’accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, ritenendo chel’unico presupposto idoneo a fondare l’azione di ripetizione di indebito sial’accertamento della nullità delle clausole.La Corte d’Appello, infatti, ha affermato esattamente che per laripetizione di indebito è necessario che vi sia assenza di causa debendi eche se il pagamento non è sine causa (in questo caso, se non è provatoche le relative clausole contrattuali sono nulle), esso non può essereripetuto.E correttamente la Corte ha ritenuto contraddittorio l’accoglimento (daparte del Tribunale) della domanda di ripetizione di indebito dopo che erastata respinta la domanda di accertamento delle nullità contrattuali.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 1283 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, nonavendo la Corte d’Appello di Bari riconosciuto ed ammesso che la nullitàdella capitalizzazione trimestrale degli interessi prescinde dalla produzionedel contratto di conto corrente”.La ricorrente sostiene che, per il caso della capitalizzazione degliinteressi passivi, la stessa debba sempre essere eliminata, perchéNumero registro generale 1783/2022Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 15182/2026Data pubblicazione 20/05/2026comunque le relative clausole, in particolare fino all’anno 2000, sononulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c. (“e ciò in quanto, aseguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs. n.342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità el'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimoart. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano lasuccessione delle leggi nel tempo -dalla normativa anteriormente in vigoree, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate inviolazione dell'art. 1283, c.c.”).3.1) Il motivo è fondato, perché, indipendentemente dalla produzioneo meno del contratto e dal tenore delle clausole in esso inserite,l’applicazione dell’anatocismo nel periodo anteriore all’anno 2000 èillegittimo e le clausole stipulate anteriormente tale data sono comunquenulle.4) Il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, mentre varespinto nel resto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respingendo gli altri;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, indiversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione dellespese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 12/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]