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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01841/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8128/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1226/2020, depositata il 22 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di L’Aquila , Oggetto:revocazione depositata il 22 settembre 202 0 , di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto il ricorso per la revocazione dell’ordinanza dal medesimo pronunciata con cui la banca era stata condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 274.174,00, oltre interessi legali, in adempimento di un mandato irrevocabile all’incasso conferito in favore di quest’ultima; - la Corte di appello ha confermato la decisione di prime cure escludendo, in particolare, sia che l’ordinanza impugnata per revocazione fosse frutto di dolo della controparte, sia che l’ordine irrevocabile di pagamento emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e contenente una clausola da quest’ultima non sottoscritta di autorizzazione al versamento di parte della somma alla Capi .Ita.fin. fosse falso, sia, infine, che la mancata produzione di documenti relativi al giudizio da parte della banca fosse dipesa da causa di forza maggiore o caso fortuito; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia l ’omesso esame di fatt i decisivi e controvers i del giudizio, per aver la Corte di appello confermato la decisione di primo grado in ordine all’insussistenza del prospettato dolo revocatorio senza valutare gli elementi probatori prodottia sostegno dell’allegazione; - con il secondo motivo formula analoga censura con rife rimento al dedotto vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., lamentando il mancato esame delle dichiarazioni rese dall’odierna intimata nella seconda memoria istruttoria da cui emergeva che la stessa aveva espressamente riconosciuto di aver direttamente sanato l’esposizione debitoria del marito verso la [OSCURATO:SOCIETA]. mediante utilizzo del denaro proveniente dalla vendita dell’immobile fornito dalla banca; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - ricorrendo nella specie una ipotesi di cd.

«doppia conforme» di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., è onere del ricorrente che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774); - parte ricorrente non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; -nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8128/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1226/2020, depositata il 22 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di L’Aquila , Oggetto:revocazione depositata il 22 settembre 202 0 , di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto il ricorso per la revocazione dell’ordinanza dal medesimo pronunciata con cui la banca era stata condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 274.174,00, oltre interessi legali, in adempimento di un mandato irrevocabile all’incasso conferito in favore di quest’ultima; - la Corte di appello ha confermato la decisione di prime cure escludendo, in particolare, sia che l’ordinanza impugnata per revocazione fosse frutto di dolo della controparte, sia che l’ordine irrevocabile di pagamento emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e contenente una clausola da quest’ultima non sottoscritta di autorizzazione al versamento di parte della somma alla Capi .Ita.fin. fosse falso, sia, infine, che la mancata produzione di documenti relativi al giudizio da parte della banca fosse dipesa da causa di forza maggiore o caso fortuito; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia l ’omesso esame di fatt i decisivi e controvers i del giudizio, per aver la Corte di appello confermato la decisione di primo grado in ordine all’insussistenza del prospettato dolo revocatorio senza valutare gli elementi probatori prodottia sostegno dell’allegazione; - con il secondo motivo formula analoga censura con rife rimento al dedotto vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., lamentando il mancato esame delle dichiarazioni rese dall’odierna intimata nella seconda memoria istruttoria da cui emergeva che la stessa aveva espressamente riconosciuto di aver direttamente sanato l’esposizione debitoria del marito verso la [OSCURATO:SOCIETA]. mediante utilizzo del denaro proveniente dalla vendita dell’immobile fornito dalla banca; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - ricorrendo nella specie una ipotesi di cd. «doppia conforme» di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., è onere del ricorrente che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774); - parte ricorrente non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; -nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov
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