CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7104/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.4730/2022 depositata i l 26/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’avviso bonario n. 0056521918401, emesso a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA relativa al terzo trimestre dell’anno 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva, oltre all’imposta, il pagamento di sanzioni e interessi. A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva l’esistenza di una causa di forza maggiore, riconducibile alla crisi di liquidità determinata dall’inadempimento di due principali debitori, [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi soggetti a partecipazione pubblica, versanti in stato di insolvenza e sottoposti, rispettivamente, ad amministrazione straordinaria e concordato preventivo. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 10342/02/2019, accoglieva il ricorso, ritenendo provata la sussistenza della forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, e disponendo la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, contestando la configurabilità dell’esimente e la stessa impugnabilità dell’avviso bonario. La CGT di secondo grado, con sentenza n. 4730/2022, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado. In particolare, il Collegio rilevava che l’esposizione creditoria maturata dalla contribuente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato una significativa carenza di liquidità, e che il mancato incasso dei crediti vantati costituiva una causa di forza maggiore non imputabile all’imprenditore. La sentenza disponeva la compensazione delle spese. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione incentrato su un solo motivo. La parte contribuente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973. La ricorrente censura la sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, nella parte in cui ha ritenuto integrata l’esimente della forza maggiore in ragione della riscontrata crisi di liquidità derivante dall’inadempimento di terzi, indicati come [OSCURATO:SOCIETA]., clienti principali della contribuente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale mediante l’adozione di misure appropriate. La sentenza impugnata, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di verificare la presenza dell’elemento soggettivo, nonché la possibilità per la contribuente di adottare misure idonee a fronteggiare la crisi. Inoltre, si contesta l’annullamento degli interessi, ritenuti insuscettibili di falcidia anche in presenza di forza maggiore. L’unico motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto integrata l’esimente della forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, sulla base della crisi di liquidità derivante dal mancato incasso di crediti vantati dalla contribuente nei confronti di due suoi principali clienti, [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, il giudice d’appello ha affermato che «l’esposizione creditoria maturata dall’appellata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha determinato una significativa carenza di liquidità e, di conseguenza, l’incolpevolezza della [OSCURATO:SOCIETA].», concludendo che «il mancato puntuale incasso dei crediti vantati dal contribuente nei confronti dei propri debitori costituisce una causa di forza maggiore ex art. 6, comma 5, D.lgs. 472/1997». Tuttavia, tale impostazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. È principio affermato da questa Corte che la forza maggiore, quale causa di non punibilità in materia tributaria, presuppone la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale mediante l’adozione di misure appropriate, purché non eccessivamente onerose (Cass. n. 22153/2017; Cass. n. 39548/2021; Cass. n. 7850/2018). La crisi di liquidità, anche se originata da inadempimenti di terzi, non integra automaticamente la forza maggiore, in quanto non costituisce un evento imprevedibile e irresistibile, né esclude la possibilità per il contribuente di adottare misure idonee a fronteggiarla (Cass. n. 11111/2022; 8844/2024). La Corte ha chiarito che l’esimente non può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede una rigorosa indagine giudiziale sulla natura dell’evento e sull’adeguatezza delle misure adottate dal contribuente (Cass. n. 8175/2019). In particolare, è stato escluso che la crisi aziendale possa costituire forza maggiore, anche quando derivante da ritardi nei pagamenti da parte di clienti (Cass.n. 7850/2018). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha omesso di verificare se la contribuente avesse esperito azioni di recupero del credito, richiesto finanziamenti o adottato altre misure per fronteggiare la crisi. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esimente, la mera difficoltà economica, in contrasto con i principi sopra richiamati (Cass. n. 7628/2024). Ne consegue che la decisione impugnata deve essere cassata, in quanto fondata su una erronea interpretazione della nozione di forza maggiore, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un n