CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 19407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria agli atti e ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato e si è riportato ai ricorsi e alla memoria di replica del 24.4.2026, depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha confermato l'affermazione dipenale responsabilità dei ricorrenti e rideterminato le pene loro applicate per il reato di associazione per delinquere, plurimi furti in abitazione, ricettazione ed altro. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando una serie di motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce che la Corte di appello, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto delle sentenze n. 254/2022 e 2039/2021, non avrebbe dovuto aggiungere l'aumento per la continuazione esterna alle pene stabilite dal primo giudice per il reato più grave e per la continuazione interna ma avrebbe dovuto procedere ad una nuova rideterminazione della pena, individuando il reato più grave e determinando la pena per ciascun reato satellite. 3.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione su ciascun singolo aumento della pena per la continuazione interna con i reati satellite. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta l'applicazione della riduzione di un terzo della pena, per il rito prescelto, al momento della determinazione dell'aumento per la continuazione esterna anziché all'esito di tutte le valutazioni in punto di trattamento sanzionatorio. 3.4. Con il quarto motivo si deduce che, nel determinare l'aumento per la continuazione esterna con il reato di cui al capo a) della sentenza n. 254 del 2022, la Corte di appello non avrebbe rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, applicando una pena (pari ad anni 3, mesi 2 e giorni 15 di reclusione ed euro 500 di multa, poi ridotta di un terzo per il rito) notevolmente superiore a quella applicata per gli altri reati satellite dello stesso tipo. 3.5. Con il quinto motivo si deduce che la Corte di appello non avrebbe risposto alla specifica richiesta difensiva di determinare la pena base per il reato più grave, di cui al capo 2, nel minimo edittale, anche tenuto conto della confessione dell'imputato, incorrendo in tal modo in una omessa motivazione su tale punto. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è costituito da due motivi.4.1. Con il primo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il ruolo marginale rivestito e ammesso dalla stessa Corte di appello e diversamente da quanto invece riconosciuto a coimputati gravati di precedenti e con ruolo apicale. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen., per non aver esteso al ricorrente gli effetti favorevoli derivanti dall'esclusione, nei confronti dei concorrenti, della circostanza aggravante del mezzo fraudolento contestata al capo 8. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo con il quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento per i reati satellite in continuazione, in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni unite n. 47127 del 2021. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da due motivi. 6.1. Con il primo si deduce omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione del minimo della pena base per il reato più grave (di cui al capo 8). 6.2. Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unico motivo con cui si lamenta il difetto di motivazione della sentenza con la quale la Corte di appello ha accolto la richiesta di concordato tra le parti sulla pena. 8. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e l'inapplicabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen., in relazione all'esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento per il capo 8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica con la quale sono state contestate le osservazioni della Procura e ribaditi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dei ricorsi proposti dagli imputati sono tutti generici, manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità, ad eccezione del motivo relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo 8), proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deve essere accolto. 32. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso è in contrasto con il contenuto della sentenza impugnata. Il ricorrente si duole delle modalità con le quali la Corte di appello di Bari ha determinato gli aumenti di pena per la continuazione "esterna", deducendo che avrebbe dovuto prima individuare, tra tutti i reati, quello più grave e poi applicare gli aumenti di pena per tutti i reati satellite in continuazione interna ed esterna. Dalla lettura della sentenza impugnata (p. 13) emerge che la Corte abbia proceduto esattamente in questo modo, condividendo il giudizio del primo giudice quanto all'individuazione del reato più grave (capo 2, per il quale veniva inflitta la pena di anni 7 di reclusione ed euro 2100 di multa) e alla determinazione degli aumenti di pena per la "continuazione interna", e procedendo ad un ulteriore aumento di pena, autonomamente quantificato, in relazione ai reati giudicati separatamente. Contrariamente a quanto ipotizzato dalla difesa, non vi è stata alcuna "parametrazione" dell'aumento di pena per la continuazione esterna alla pena complessiva applicata per gli altri reati, perché gli aumenti per i reati giudicati separatamente sono stati determinati in modo autonomo e non applicando un criterio proporzionale o superando il limite del triplo della pena applicata per il reato più grave. Il motivo dunque è manifestamente infondato. 2.2. Parimenti in contrasto con il contenuto della sentenza impugnata è il secondo motivo, in quanto gli aumenti di pena previsti per la continuazione interna ed esterna sono stati, seppur sinteticamente, motivati dalla Corte di appello (si veda p. 13), con il riferimento alla ritenuta congruità e proporzionalità della pena rispetto all'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle modalità delle condotte e della personalità del reo, desumibile anche dal certificato penale, nonché della pluralità delle condotte illecite, dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, dalla personalità del reo e della pervicacia a delinquere desumibile dai precedenti. Nel determinare la pena per il reato continuato, il giudice ha certamente l'obbligo di individuare l'aumento applicato per ciascun reato satellite ma la motivazione per gli aumenti di pena può essere anche sintetica e cumulativa laddove si tratti di reati tra loro omogenei o con tratti comuni e quando, soprattutto, l'aumento applicato scongiuri del tutto il rischio dell'applicazione del regime del cumulo materiale delle pene anziché di quello giuridico previsto per il reato continuato. Si è osservato infatti che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora 4individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). Nel caso in esame, salvo che per il reato di cui al capo a) giudicato con la sentenza n. 254 del 2022 (per il quale vi è comunque una motivazione autonoma), gli aumenti di pena sono stati determinati nell'ordine di pochi mesi a fronte di reati puniti con pene particolarmente elevate anche nel minimo. 2.3. Il terzo motivo del ricorso risulta confuso. Il ricorrente, per quanto è dato intendere, lamenta che la Corte di appello avrebbe ridotto di un terzo (per la scelta del rito) la pena applicata per la continuazione esterna prima di procedere alla somma delle pene per i vari reati, anziché procedere prima a tale operazione e poi alla riduzione di un terzo della pena complessiva. Per il principio di proprietà distributiva è tuttavia del tutto indifferente procedere alla riduzione di un terzo della pena dei singoli addendi o della pena complessiva. 2.4. Il quarto motivo lamenta l'applicazione di un aumento di pena eccessivo e non proporzionato per la continuazione con il reato di cui al capo a) della sentenza n. 254 del 2022. In relazione a tale reato, invero, la Corte di appello di Bari ha applicato una pena sensibilmente maggiore rispetto a quella inflitta per tutti gli altri reati satellite (pena detentiva pari ad anni tre, mesi due e giorni quindici di reclusione, ridotta per il rito ad anni due, mesi uno e giorni venti di reclusione, rispetto invece a pene di uno, tre, sei o otto mesi per gli altri reati), giustificata tuttavia con la gravità delle condotte, dei beni giuridici tutelati, dalla pervicacia a delinquere del reo. La difesa non ha allegato al ricorso per cassazione la sentenza in questione (allegandola solo all'atto di appello), che faceva comunque riferimento ad un furto in abitazione pluriaggravato, commesso da tre persone travisate, con una vetrata infranta e l'utilizzo di una fiamma ossidrica per scassinare la cassaforte, con la sottrazione di tre orologi di lusso ed un bottino inizialmente stimato di 30.000 euro, anche se successivamente risarcito dagli imputati con il versamento della somma di 5.000 euro. La valutazione della Corte di appello, per quanto sinteticamente espressa, non è affetta da illogicità tale da determinarne un annullamento in sede di legittimità, tanto più tenuto conto del carattere generico della doglianza. 2.5. Anche il quinto motivo di ricorso è generico ed in contrasto con il contenuto della sentenza impugnata. Costituisce principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a 5norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "reti° decidendi" della sentenza medesima (tra le tante Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01). Le ragioni della mancata applicazione a [OSCURATO:PERSONA] del minimo della pena per il reato più grave (che il difensore invoca con il generico riferimento alla scelta del rito abbreviato, elemento in sé del tutto neutro, e ad una confessione che, come emerge dalla sentenza impugnata, sarebbe stata resa solo all'udienza del 20 giugno 2024) è chiaramente desumibile dai motivi espressi per il riconoscimento all'imputato della recidiva reiterata e specifica e per il non riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti (p. 11 della sentenza), tra cui la commissione di gravi reati lungo un arco temporale di quasi 30 anni (dal 1992 al 2020) e la violazione della sfera di intimità delle persone derubate in casa e della messa in pericolo della loro incolumità. Il ricorso è dunque complessivamente inammissibile. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo limitatamente al secondo motivo e per il resto è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché parte da un presupposto in netto contrasto con la sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, motiva adeguatamente in ordine al mancato riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, escludendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse il ruolo marginale rivendicato invece dalla difesa. L'avverbio "affatto" viene infatti chiaramente utilizzato dalla Corta nella sua accezione di negazione, diffusa nell'uso comune. Non vi è dunque alcuna contraddizione ravvisabile nel provvedimento, né questa Corte di legittimità potrebbe rivalutare nel merito la sussistenza della circostanza invocata. 3.2. Il secondo motivo è invece fondato. La Corte di appello di Bari ha escluso, in relazione alla posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (art. 625, n. 2 cod. pen.) in relazione al capo 8, ravvisando un dubbio in ordine al fatto che i rei si fossero introdotti all'interno dell'abitazione delle vittime utilizzando le chiavi sottratte e non invece forzando una persiana. La circostanza aggravante è stata pertanto esclusa per le oggettive modalità della condotta e tale esclusione non può che estendersi a favore di tutti i concorrenti del reato, anche a [OSCURATO:PERSONA], sebbene lo stesso non avesse 6proposto tale motivo nell'atto di appello, in ragione degli effetti estensivi dell'impugnazione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. Questa Corte ha più volte posto in evidenza che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'effetto estensivo con riferimento a sentenza che aveva escluso la sussistenza di una circostanza aggravante nei confronti di un concorrente nel reato). Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258393 - 01. Analogamente si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756 - 01). La quota di pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per la sola circostanza aggravante contestata al capo 8 (che in qualche misura ha inciso sull'entità dell'aumento della pena applicata per il reato satellite) dovrà pertanto essere esclusa dal giudice dell'esecuzione. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è generico e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. 4.1. La mancata applicazione del minimo della pena previsto per il reato più grave è in realtà desumibile da quanto la Corte di appello di Bari ha osservato in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento delle pene per la continuazione, anche con riferimento al contesto associativo nell'ambito del quale sono stati commessi tutti i furti in abitazione. Si è già osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01). Per contro, le ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad applicare il minimo della pena, secondo la difesa, sono costituite dal fatto che il ricorrente risponde "solo" di quattro contestazioni (in realtà i reati sono cinque: capi 1, 5, 6, 7 e 8), relativi ai due o tre furti in abitazione, in un arco temporale limitato, argomenti tuttavia che, al più, avrebbero potuto riguardare il reato di associazione per delinquere ma non al furto in abitazione ritenuto più grave e per 7il quale, tra l'altro, è stata applicata una pena detentiva prossima al minimo edittale (anni 4 e mesi 6 di reclusione, poi ridotta per il rito, a fronte di una cornice edittale di pena detentiva da 4 a 7 anni di reclusione) 4.2. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la motivazione della Corte di appello non si appalesa né carente né illogica perché, a prescindere dalla dedotta brevità del contributo fornito dallo [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per delinquere, già l'inquadramento dei plurimi furti in abitazione in un programma criminoso indeterminato è elemento in sé suscettibile di valutazione negativa ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non bilanciato da altri elementi positivamente valutabili. 5. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti. Entrambi i ricorrenti avevano concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Questa Corte ha ripetutamente osservato che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02). P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 2 8 MAG 2026 8