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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 27494/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in censure generiche non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il ricorrente si limita a riportare il contenuto della deposizione del teste Airoldi che ha dichiarato di aver preso di propria iniziativa l'auto sottoposta a fermo amministrativo senza avergliene chiesto il permesso, ma non affronta affatto il rilievo posto dalla sentenza impugnata a monte di tale occasionale impossessamento da parte del terzo, avendo la Corte distrettuale osservato che era inibito all'imputato, in quanto nominato custode a seguito di fermo amministrativo, di spostare il veicolo per portarlo nel luogo in cui lavorava, in ciò sostanziandosi il perfezionamento del reato di violazione dei sigilli, dove il teste l'aveva poi preso; rilevato pertanto che le dispiegate censure non valgono ad evidenziare né il dedotto vizio di violazione di legge, né tantomeno un vulnus logico argomentativo della pronuncia impugnata; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in censure generiche non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il ricorrente si limita a riportare il contenuto della deposizione del teste Airoldi che ha dichiarato di aver preso di propria iniziativa l'auto sottoposta a fermo amministrativo senza avergliene chiesto il permesso, ma non affronta affatto il rilievo posto dalla sentenza impugnata a monte di tale occasionale impossessamento da parte del terzo, avendo la Corte distrettuale osservato che era inibito all'imputato, in quanto nominato custode a seguito di fermo amministrativo, di spostare il veicolo per portarlo nel luogo in cui lavorava, in ciò sostanziandosi il perfezionamento del reato di violazione dei sigilli, dove il teste l'aveva poi preso; rilevato pertanto che le dispiegate censure non valgono ad evidenziare né il dedotto vizio di violazione di legge, né tantomeno un vulnus logico argomentativo della pronuncia impugnata; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27494/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris