CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 1954
Cassazione n. 19820/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] gli atti el’ordinanza impugnata ; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con provvedimento del 13 novembre 2024, il Tribunale di Torino, pronunciando ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di espatrio in relazione al procedimento nel quale ha riportato, in primo grado (giusta sentenza della Corte di assise di Asti del 4 dicembre 2023), la condanna a diciassette anni di reclusione per due delitti di omicidio e un tentato omicidio; l’ordinanza impugnata è stata notificata al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 novembre 2024; l’elezione di domicilio risulta sin dalla sentenza di primo grado; il ricorso per cassazione è stato interposto in data 11 dicembre 2024, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 311 cod. proc. pen.; ai fini della decorrenza del predetto termine è valida ed efficace la notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario nominato nel corso del procedimento di cognizione al quale afferisce il subprocedimento cautelare; ritenuto che, pertanto, deve esseredichiarata la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremilaeuro in favore della Cassa delle ammende ; P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il21/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]