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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10428/2026

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appresentata e difesa dall'avvocatoGUGLIELMO SANTARELLI, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2017 S.R.L., e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] rappresentata da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente incidentale-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 719/2023depositata il 12/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, vapremesso: -) che avanti al Tribunale di Terni, nel corso del procedimentodi opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nei suoiconfronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’opponente PippiSusanna disconosceva le firme attribuitele nel contratto con cui avevaprestato fideiussione in favore della società Montedil di Niciarelli G Gs.n.c. e nell’atto in cui la predetta società garantita si era riconosciutadebitrice della [OSCURATO:SOCIETA].; -) che, a fronte ditale disconoscimento delle sottoscrizioni, parte opposta, e cioè la CassaRisparmio [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo della sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] di Bari,insisteva per avvalersi dei documenti firmati e proponeva istanza diverificazione.Veniva pertanto espletata consulenza tecnica d’ufficio, chericonosceva la veridicità delle firme.[OSCURATO:PERSONA] allora proponeva querela di falso in via incidentale,che veniva tuttavia dichiarata inammissibile dal tribunale adito, perchéproposta contro sottoscrizioni già verificate ed accertate come veritiere.2.

Avverso l’ordinanza emessa dal tribunale [OSCURATO:PERSONA] appello, rispetto al quale resisteva la [OSCURATO:PERSONA] NPLSNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/20262017 s.r.l. per la [OSCURATO:SOCIETA]3.

Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Perugia cosìpronunciava: “accoglie l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avversol’ordinanza del Tribunale di Terni in data 24 marzo 2021, emessa nelprocedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2778/2016 r.g., eper l’effetto dichiara che le firme apposte nell’atto di fideiussione infavore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e nell’atto diricognizione di debito della menzionata società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi datati 28.9.2010, non sonoautografe di [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Orvietos.p.a., in persona del l.r.p.t, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese delgiudizio incidentale di falso, che liquida in € 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. ec.a.p. come per legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del l.r.p.t, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizioincidentale di falso, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali,oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come perlegge; pone definitivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Orvietos.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, le spese di c.t.u.,liquidate dalla Corte con decreto del 9 marzo 2023”.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., e peressa la mandataria speciale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., propone oraricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Si costituisce con controricorso “incidentale adesivo”, che ripropone imedesimi motivi del ricorso principale, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente e la resistente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatoNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026rispettive memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Ragioni di ordine logico impongono il prioritario scrutinio delquarto motivo del ricorso principale, cui aderisce la [OSCURATO:PERSONA] diBari [OSCURATO:SOCIETA]. nel controricorso con ricorso incidentale, rispettoagli altri motivi proposti.1.1.

Con il quarto motivo, cui aderisce la [OSCURATO:PERSONA] nelcontroricorso con ricorso incidentale, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio diOrvieto denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art. 221, 222,225 e 355 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.In particolare, viene sottolineato che: -) l’art. 225 cod. proc. civ.,nella sua formulazione applicabile ratione temporis (antecedente allariforma del processo civile di cui al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, comemodificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197), prevedeva che lacompetenza a decidere sulla querela di falso spettasse al tribunale incomposizione collegiale; -) che, nel rimettere la causa al collegio, ilgiudice istruttore: a) avrebbe potuto sospendere l'intero giudizio erimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela; b) avrebbepotuto rimettere al collegio tanto la decisione sulla querela quanto ladecisione sul merito; c) avrebbe potuto proseguire, su istanza di parte,nella trattazione delle domande suscettibili di decisione, a prescinderedalla impugnazione del documento con la querela di falso; -) che,tuttavia, nel caso di specie, non si era giunti a nessuna delle suddetteipotesi, dato che non vi era stata alcuna rimessione al collegio.Di tale mancata rimessione, infatti, la corte territoriale avevaomesso di tenere conto, e, dunque, nel trascurare che non vi fosse stataalcuna rimessione al collegio, esso soltanto funzionalmente competentea decidere sulla querela di falso proposta in via incidentale in primecure, era pervenuta – erroneamente - a trattare il giudizio di falsodirettamente in grado di appello.Numero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/20261.2.

Il motivo è fondato.1.3.

Valga osservare, al riguardo, che l’art. 355 cod. proc. civ.,vigente ratione temporis e tuttora rimasto immutato, in relazione algiudizio di appello, espressamente prevede: “Se nel giudizio di appello èproposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documentoimpugnato rilevante per la decisione della causa, sospende conordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro ilquale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale”.Orbene, come questa Suprema Corte ha già avuto modo diaffermare (v.

Cass., n. 14153/2014), tale disposizione è coerente con laprevisione dell'art. 221 cod. proc. civ., che ammette che la querela difalso possa proporsi - oltre che in via principale, cioè con una vera epropria azione, introdotta con le forme con cui si introduce unaqualsivoglia azione giudiziaria diretta a tutelare un diritto - anche conun'azione esercitata "in corso di causa in qualunque stato e grado delgiudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata consentenza passata in giudicato".

La previsione dell'art. 355 cod. proc. civ.,secondo cui il giudizio di appello - una volta che il giudice d'appelloabbia considerato rilevante il documento - sia sospeso e che la "causa difalso" in essa introdotta sia rimessa al tribunale, quando si colleghi siaalla circostanza che il giudice d'appello può essere anche lo stessotribunale (nel caso di appello contro sentenza resa dal giudice di pace),sia e soprattutto con il fatto che l'art. 9 cod. proc. civ., secondo comma,nel disciplinare la competenza del tribunale preveda come oggetto dellasua competenza per materia il giudizio sulla querela di falso, palesa inmodo indubbio che il giudizio sulla querela di falso incidentale al giudiziodi appello sul merito è immaginato dal legislatore come un giudizio diprimo grado.1.4.

Ne deriva quindi che il giudice di appello, davanti al quale siastata proposta querela di falso, è tenuto ex art. 355 cod. proc. civ. aNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026compiere una indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o menodei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, e cioèse la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 cod.proc. civ., e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per ladecisione della causa.

A seguito dell'esito positivo di detta indagine, laCorte non può decidere in merito all'incidente, ma deve sospendere ilprocedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa difalso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersicon la garanzia del doppio grado di giurisdizione (v.

Cass., n. 688/1984;v. anche Cass., n. 15699/2002: “Il giudice d'appello non può, sulla basedegli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente inmerito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare lasussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio e,ove questa indagine abbia esito positivo, sospendere il giudizio e fissarealle parti il termine per detta riassunzione; tale valutazione comprendel'esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei,astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privaredi efficacia probatoria il documento impugnato”).2.

Orbene, a mente dei superiori principi di diritto, che qui si intenderibadire, non vi è chi non veda che, nel caso di specie, nel ritenereammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza del giudice istruttoree nel decidere nel merito sulla querela di falso, dichiarando la falsitàdelle sottoscrizioni, la Corte territoriale è incorsa in manifesta violazionedell’art. 355 cod. proc. civ., dato che, invece, prima avrebbe dovutorilevare che l’impugnazione era stata proposta avverso una meraordinanza istruttoria (priva di efficacia decisoria e di attitudine a passarein giudicato) e che non vi era stata rimessione della causa al collegio;poi, sulla scorta di tali rilievi, avrebbe dovuto dichiarare inammissibilel’appello.3.

Pertanto, in accoglimento del quarto motivo del ricorso principaleNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026e del quarto motivo del ricorso incidentale adesivo, assorbiti, inrelazione sia al ricorso principale che al ricorso incidentale, il primo (concui si denuncia “Inammissibilità del gravame e natura della ordinanzaimpugnata in appello: nullità della sentenza per violazione degli art. 112e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), ilsecondo (con cui si denuncia “Inammissibilità del gravame e natura dellaordinanza impugnata in appello: violazione e falsa applicazione dell’art.131, 132 e 339 e ss., c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3”) ed il terzo (con cui si denuncia “Violazione e falsa applicazione degliart. 221, 222, 225 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.), deve rilevarsi che la corte d’appello ha errato nel decidere l’appello nelmerito, mentre avrebbe dovuto dichiararlo de plano inammissibile.E dunque, ai sensi e per gli effetti dell’art. 382, ultimo comma, cod.proc. civ., secondo cui “Se riconosce che il giudice del quale si impugnail provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassasenza rinvio.

Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che lacausa non poteva essere proposta o il processo proseguito”, l’impugnatasentenza deve essere cassata senza rinvio.4.

Per la novità e peculiarità della questione, ritiene il Collegio didover integralmente compensare tra tutte le parti sia le spese delgiudizio di appello sia le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale ed il quartomotivo del ricorso incidentale adesivo, assorbiti i restanti motivi delricorso principale e del ricorso incidentale adesivo.[OSCURATO:PERSONA] l’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382,ultimo comma, cod. proc. civ.Dichiara integralmente compensate tra le parti sia le spese delgiudizio di appello che le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'avvocatoGUGLIELMO SANTARELLI, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2017 S.R.L., e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] rappresentata da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente incidentale-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 719/2023depositata il 12/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, vapremesso: -) che avanti al Tribunale di Terni, nel corso del procedimentodi opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nei suoiconfronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’opponente PippiSusanna disconosceva le firme attribuitele nel contratto con cui avevaprestato fideiussione in favore della società Montedil di Niciarelli G Gs.n.c. e nell’atto in cui la predetta società garantita si era riconosciutadebitrice della [OSCURATO:SOCIETA].; -) che, a fronte ditale disconoscimento delle sottoscrizioni, parte opposta, e cioè la CassaRisparmio [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo della sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] di Bari,insisteva per avvalersi dei documenti firmati e proponeva istanza diverificazione.Veniva pertanto espletata consulenza tecnica d’ufficio, chericonosceva la veridicità delle firme.[OSCURATO:PERSONA] allora proponeva querela di falso in via incidentale,che veniva tuttavia dichiarata inammissibile dal tribunale adito, perchéproposta contro sottoscrizioni già verificate ed accertate come veritiere.2. Avverso l’ordinanza emessa dal tribunale [OSCURATO:PERSONA] appello, rispetto al quale resisteva la [OSCURATO:PERSONA] NPLSNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/20262017 s.r.l. per la [OSCURATO:SOCIETA]3. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Perugia cosìpronunciava: “accoglie l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avversol’ordinanza del Tribunale di Terni in data 24 marzo 2021, emessa nelprocedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2778/2016 r.g., eper l’effetto dichiara che le firme apposte nell’atto di fideiussione infavore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e nell’atto diricognizione di debito della menzionata società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi datati 28.9.2010, non sonoautografe di [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Orvietos.p.a., in persona del l.r.p.t, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese delgiudizio incidentale di falso, che liquida in € 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. ec.a.p. come per legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del l.r.p.t, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizioincidentale di falso, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali,oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come perlegge; pone definitivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Orvietos.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, le spese di c.t.u.,liquidate dalla Corte con decreto del 9 marzo 2023”.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., e peressa la mandataria speciale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., propone oraricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Si costituisce con controricorso “incidentale adesivo”, che ripropone imedesimi motivi del ricorso principale, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente e la resistente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatoNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026rispettive memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni di ordine logico impongono il prioritario scrutinio delquarto motivo del ricorso principale, cui aderisce la [OSCURATO:PERSONA] diBari [OSCURATO:SOCIETA]. nel controricorso con ricorso incidentale, rispettoagli altri motivi proposti.1.1. Con il quarto motivo, cui aderisce la [OSCURATO:PERSONA] nelcontroricorso con ricorso incidentale, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio diOrvieto denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art. 221, 222,225 e 355 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.In particolare, viene sottolineato che: -) l’art. 225 cod. proc. civ.,nella sua formulazione applicabile ratione temporis (antecedente allariforma del processo civile di cui al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, comemodificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197), prevedeva che lacompetenza a decidere sulla querela di falso spettasse al tribunale incomposizione collegiale; -) che, nel rimettere la causa al collegio, ilgiudice istruttore: a) avrebbe potuto sospendere l'intero giudizio erimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela; b) avrebbepotuto rimettere al collegio tanto la decisione sulla querela quanto ladecisione sul merito; c) avrebbe potuto proseguire, su istanza di parte,nella trattazione delle domande suscettibili di decisione, a prescinderedalla impugnazione del documento con la querela di falso; -) che,tuttavia, nel caso di specie, non si era giunti a nessuna delle suddetteipotesi, dato che non vi era stata alcuna rimessione al collegio.Di tale mancata rimessione, infatti, la corte territoriale avevaomesso di tenere conto, e, dunque, nel trascurare che non vi fosse stataalcuna rimessione al collegio, esso soltanto funzionalmente competentea decidere sulla querela di falso proposta in via incidentale in primecure, era pervenuta – erroneamente - a trattare il giudizio di falsodirettamente in grado di appello.Numero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/20261.2. Il motivo è fondato.1.3. Valga osservare, al riguardo, che l’art. 355 cod. proc. civ.,vigente ratione temporis e tuttora rimasto immutato, in relazione algiudizio di appello, espressamente prevede: “Se nel giudizio di appello èproposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documentoimpugnato rilevante per la decisione della causa, sospende conordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro ilquale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale”.Orbene, come questa Suprema Corte ha già avuto modo diaffermare (v. Cass., n. 14153/2014), tale disposizione è coerente con laprevisione dell'art. 221 cod. proc. civ., che ammette che la querela difalso possa proporsi - oltre che in via principale, cioè con una vera epropria azione, introdotta con le forme con cui si introduce unaqualsivoglia azione giudiziaria diretta a tutelare un diritto - anche conun'azione esercitata "in corso di causa in qualunque stato e grado delgiudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata consentenza passata in giudicato". La previsione dell'art. 355 cod. proc. civ.,secondo cui il giudizio di appello - una volta che il giudice d'appelloabbia considerato rilevante il documento - sia sospeso e che la "causa difalso" in essa introdotta sia rimessa al tribunale, quando si colleghi siaalla circostanza che il giudice d'appello può essere anche lo stessotribunale (nel caso di appello contro sentenza resa dal giudice di pace),sia e soprattutto con il fatto che l'art. 9 cod. proc. civ., secondo comma,nel disciplinare la competenza del tribunale preveda come oggetto dellasua competenza per materia il giudizio sulla querela di falso, palesa inmodo indubbio che il giudizio sulla querela di falso incidentale al giudiziodi appello sul merito è immaginato dal legislatore come un giudizio diprimo grado.1.4. Ne deriva quindi che il giudice di appello, davanti al quale siastata proposta querela di falso, è tenuto ex art. 355 cod. proc. civ. aNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026compiere una indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o menodei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, e cioèse la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 cod.proc. civ., e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per ladecisione della causa. A seguito dell'esito positivo di detta indagine, laCorte non può decidere in merito all'incidente, ma deve sospendere ilprocedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa difalso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersicon la garanzia del doppio grado di giurisdizione (v. Cass., n. 688/1984;v. anche Cass., n. 15699/2002: “Il giudice d'appello non può, sulla basedegli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente inmerito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare lasussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio e,ove questa indagine abbia esito positivo, sospendere il giudizio e fissarealle parti il termine per detta riassunzione; tale valutazione comprendel'esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei,astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privaredi efficacia probatoria il documento impugnato”).2. Orbene, a mente dei superiori principi di diritto, che qui si intenderibadire, non vi è chi non veda che, nel caso di specie, nel ritenereammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza del giudice istruttoree nel decidere nel merito sulla querela di falso, dichiarando la falsitàdelle sottoscrizioni, la Corte territoriale è incorsa in manifesta violazionedell’art. 355 cod. proc. civ., dato che, invece, prima avrebbe dovutorilevare che l’impugnazione era stata proposta avverso una meraordinanza istruttoria (priva di efficacia decisoria e di attitudine a passarein giudicato) e che non vi era stata rimessione della causa al collegio;poi, sulla scorta di tali rilievi, avrebbe dovuto dichiarare inammissibilel’appello.3. Pertanto, in accoglimento del quarto motivo del ricorso principaleNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026e del quarto motivo del ricorso incidentale adesivo, assorbiti, inrelazione sia al ricorso principale che al ricorso incidentale, il primo (concui si denuncia “Inammissibilità del gravame e natura della ordinanzaimpugnata in appello: nullità della sentenza per violazione degli art. 112e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), ilsecondo (con cui si denuncia “Inammissibilità del gravame e natura dellaordinanza impugnata in appello: violazione e falsa applicazione dell’art.131, 132 e 339 e ss., c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3”) ed il terzo (con cui si denuncia “Violazione e falsa applicazione degliart. 221, 222, 225 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.), deve rilevarsi che la corte d’appello ha errato nel decidere l’appello nelmerito, mentre avrebbe dovuto dichiararlo de plano inammissibile.E dunque, ai sensi e per gli effetti dell’art. 382, ultimo comma, cod.proc. civ., secondo cui “Se riconosce che il giudice del quale si impugnail provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassasenza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che lacausa non poteva essere proposta o il processo proseguito”, l’impugnatasentenza deve essere cassata senza rinvio.4. Per la novità e peculiarità della questione, ritiene il Collegio didover integralmente compensare tra tutte le parti sia le spese delgiudizio di appello sia le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale ed il quartomotivo del ricorso incidentale adesivo, assorbiti i restanti motivi delricorso principale e del ricorso incidentale adesivo.[OSCURATO:PERSONA] l’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382,ultimo comma, cod. proc. civ.Dichiara integralmente compensate tra le parti sia le spese delgiudizio di appello che le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneNumero registro generale 25516/2023Numero sezionale 4815/2025Numero di raccolta generale 10428/2026Data pubblicazione 20/04/2026Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]
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