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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 dicembre 2022

Cassazione n. 28310/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato le richieste di riesame proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 25 novembre 2022, quali indagati per i reati di cui agli artt. 110, 575, 576, 416-bis.1 cod.pen. e 12-14 legge n. 497/1974, 416-bis.1 cod.pen., commessi il 06 settembre 2014, per avere unitamente a [OSCURATO:PERSONA], già condannato per lo stesso omicidio e divenuto collaboratore di giustizia, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], il Vollaro ordinando la sua esecuzione e il Cozzolino eseguendola mediante preventivi sopralluoghi e sparando alla vittíma due colpi con una pistola illegalmente detenuta e portata in luogo pubblico. 1.1.

Il Tribunale ha respinto le obiezioni avanzate dai due indagati circa la non attendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, da un altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], perché non del tutto sovrapponibili, ed ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'omicidio contestato.

Esso è sicuramente riconducibile al clan camorristico Vollaro, secondo le concordi dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia e la sentenza definitiva di condanna del [OSCURATO:PERSONA], anche se è possibile che i moventi del delitto siano stati vari (cioè anche una mera lite tra il Sannino e il Cozzolino, che avrebbe determinato quest'ultimo a voler eseguire il mandato omicidiario).

La credibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata nel processo a suo carico, tanto che la condanna poggia sulla sua confessione, ed è confermata dalle sopravvenute dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che riscontrano quelle del [OSCURATO:PERSONA] quanto al movente, alle modalità dell'omicidio e alla responsabilità del Cozzolino quale esecutore e del Vollaro quale mandante, nonché dalle intercettazioni svolte nel procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Le modeste differenze tra le versioni dei due collaboranti vertono su dettagli non rilevanti, derivano probabilmente da un cattivo ricordo per il tempo trascorso dal fatto e la sua sovrapposizione con altri omicidi, e comunque non inficiano l'attendibilità dei loro racconti.

E' comunque legittima la valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni di un collaborante: la differenza maggiore è relativa alla partecipazione all'omicidio di un nipote del [OSCURATO:PERSONA], il quale potrebbe mentire sul punto per non coinvolgerlo.

Il Tribunale ha confermato anche la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della finalità di agevolare il clan camottistico, essendo stato l'omicidio organizzato in varie riunioni, e ordinato dal capo-clan Vollaro per riaffermare il proprio potere egemonico. /4

1.2. Infine sussistono, secondo il Tribunale, le esigenze cautelari, stante il forte pericolo di recidivanza, oltre alle presunzioni di legge circa tali esigenze e l'adeguatezza della misura della detenzione in carcere.

Le condanne già riportate da entrambi gli indagati dimostrano la loro allarmante personalità e, nonostante il tempo trascorso dal fatto, non risulta che essi abbiano rescisso i collegamenti con l'ambiente criminale di riferimento: la posizione del Vollaro al vertice del clan è stata accertata da una precedente sentenza definitiva ed è confermata dalla condotta tenuta dopo la scarcerazione, ed il Cozzolino ha, anche recentemente, riportato una condanna per porto di armi aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen. 2.

Avverso l'ordinanza hanno proposto separati ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo censura la mancanza e illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

Il Tribunale ha svalutato le numerose discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermandone l'irrilevanza e giustificandole con il cattivo ricordo a causa del tempo trascorso dai fatti, ma tale motivazione è illogica.

Il movente dell'omicidio è stato riferito in modo difforme da costoro, e il Tribunale giustifica la diversità parlando di una pluralità di moventi.

La partecipazione del Cozzolino all'omicidio non è stata mai riferita dal [OSCURATO:PERSONA], che pure ricevette il racconto del delitto dal [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro anche il [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni hanno consentito la riapertura delle indagini il 29 giugno 2022, dopo due archiviazioni, ha detto di avere ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] le notizie relative alle modalità di esecuzione del delitto: quindi l'accusa del [OSCURATO:PERSONA] è unica e priva dei necessari riscontri individualizzanti, motivo per cui il G.i.p. archiviò l'indagine a carico del Cozzolino.

Anche in ordine ad altre discrasie, il Tribunale ha proceduto alla parcellizzazione delle dichiarazioni, valutando la loro attendibilità solo esaminando quelle relative a fatti vissuti personalmente dai dichiaranti, mentre anche le dichiarazioni de relato interferiscono con la valutazione di credibilità complessiva del soggetto.

In particolare, con riferimento alla responsabilità del Cozzolino, è rilevante il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non ne abbia mai parlato, pur avendo ricevuto notizia del fatto dal [OSCURATO:PERSONA], e che il [OSCURATO:PERSONA], che ne ha parlato, sia in realtà un dichiarante de relato, dal momento che, pur avendo partecipato ad una riunione con il Vollaro, ha detto che ricevette dal [OSCURATO:PERSONA] la notizia della decisione definitiva di uccidere il Sannino, e che in merito ai partecipanti all'omicidio ha detto di averne saputo i nomi "non ricordo se da [OSCURATO:PERSONA] o da [OSCURATO:PERSONA]", mentre il Vollaro gli avrebbe confermato la partecipazione di entrambi.

E' quindi probabile che in realtà il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza del fatto solo dal [OSCURATO:PERSONA], essendo incerta e generica la sua indicazione di una diversa fonte conoscitiva; la sua dichiarazione non può quindi costituire riscontro a quella del [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo censura la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

Il Tribunale motiva la sussistenza di tale aggravante in modo succinto e facendo riferimento alle svariate riunioni nel corso delle quali l'omicidio sarebbe stato deciso, ma il Cozzolino non vi ha mai partecipato.

Il Tribunale utilizza, a carico dell'indagato, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l'avere egli partecipato a vari sopralluoghi prodromici all'omicidio, ma non effettua alcuna valutazione circa la loro credibilità, benché le stesse presentino discrasie proprio quanto alla fase organizzativa.

Inoltre non ha valutato quanto tempo è trascorso tra la comunicazione del mandato omicidiario agli esecutori e la sua esecuzione, benché ciò sia rilevante per contestare detta aggravante.

La motivazione relativa alle modalità del fatto è quindi viziata, in quanto priva del fondamentale elemento cronologico.

Il riferimento, poi, alla possibile coesistenza di un diverso movente, cioè la reazione ad uno scontro tra il Sannino e il Cozzolino, conduce all'esclusione della premeditazione, risultando in tal caso che l'omicidio sia stato un evento improvviso, determinato da circostanze contingenti e occasionali.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso censura la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

Il Tribunale fonda la sussistenza di tale aggravante sulle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia già citati, che parlano di un mandato omicidiario da parte del capo-clan Vollaro, ma le loro già indicate discrasie non consentono di ritenere tali dichiarazioni reciprocamente riscontrate.

Inoltre lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Cozzolino intendeva commettere l'omicidio per vendicarsi dello schiaffo che aveva ricevuto dal Sannino, e quindi che agiva per motivi strettamente personali. [OSCURATO:PERSONA], pur condannato per vari reati, non annovera tra i suoi precedenti dei reati di criminalità organizzata.

Vi sono quindi una pluralità di motivi per escludere che tale omicidio sia stato compiuto per questioni legate alla gestione di un'associazione per delinquere.3.4.

Con il quarto motivo di ricorso censura la nullità della motivazione e la sua apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.

Il Tribunale motiva il pericolo di reiterazione dei reati con la sua allarmante personalità, dimostrata dai precedenti penali e dai carichi pendenti, ma il Cozzolino ha un'unica precedente condanna, per un delitto diverso e non aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa.

Il Tribunale afferma altresì che, nonostante il tempo trascorso dal fatto, non è provata la rescissione del legame con l'ambiente criminale di riferimento, ma tale rescissione non può essere dimostrata se non è prima dimostrata la sussistenza di tale legame, che non può essere desunta dal reato commesso.

Il Tribunale del riesame, inoltre, non ha adeguatamente valutato la possibilità di applicare misure cautelari meno afflittive, nonostante la scarsa caratura delinquenziale del Cozzolino, desunta dai suoi precedenti penali, e la risalenza nel tempo del delitto commesso, elementi tali da superare anche la presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, terzo comma, cod.proc.pen. 4.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo censura la apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.

Il Tribunale motiva la responsabilità del Vollaro con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui solo il secondo è un dichiarante diretto quanto all'asserito mandato omicidiario.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] furono a suo tempo ritenute insufficienti, tanto da condurre a due archiviazioni dell'indagine a carico del Vollaro.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno consentito di riaprire tale indagine, e quindi esse devono essere valutate con attenzione, in quanto fondamentali.

Lo stesso Tribunale, però, sottolinea numerose discrasie tra queste e le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che sono giudicate addirittura false in ordine alla partecipazione al delitto del proprio nipote [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza è stata invece riferita dal [OSCURATO:PERSONA].

Tale discrasia sussiste anche in merito al mandato omicidiario, e la motivazione del Tribunale è manifestamente illogica laddove attribuisce le difformità ad una mera "sovrapposizione del ricordo", affermando falsamente che la ricostruzione dei fatti resa dai due dichiaranti coincide in modo quasi perfetto.

Al contrario, essa è difforme proprio in relazione al tema del mandato omicidiario: mentre il [OSCURATO:PERSONA] afferma che esso fu dato dal Vollaro in presenza dei [OSCURATO:PERSONA], che manifestò anche l'intenzione di eseguirlo personalmente, per una propria vendetta, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere saputo dal [OSCURATO:PERSONA] della condanna a morte pronunciata dal Vollaro.

Quindi anche la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] è priva di riscontri, perché sia il [OSCURATO:PERSONA], la cui dichiarazione de relato sarebbe inutilizzabile perché del tutto generica, sia il [OSCURATO:PERSONA], hanno affermato di avere appreso del mandato omicidiario dal [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sono generiche circa tale mandato e circa gli autori del delitto, e divergenti da quelle del [OSCURATO:PERSONA] circa le sue modalità.

Similmente vanno segnalate la genericità, falsità o erroneità di alcune delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ignorato o non adeguatamente valutato, riferendole illogicamente ad un "cattivo ricordo".

Gli indizi, quindi, non avrebbero dovuto essere ritenuti "gravi".

4.2. Con il secondo motivo censura la mancanza o apparenza della motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.

La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi superata dal lunghissimo arco temporale trascorso dalla data del fatto, periodo in cui non vi sono state manifestazioni di pericolosità da parte del ricorrente.

Il Tribunale motiva il pericolo di reiterazione dei reati, in modo illogico, con i precedenti penali e i carichi pendenti, anch'essi risalenti nel tempo, mentre avrebbe dovuto indicare circostanze concrete che dimostrino l'attuale inserimento del Vollaro nell'ambiente criminale.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è quindi apparente.

Il lungo decorso del tempo, peraltro, impone al Tribunale quanto meno di valutare l'opportunità di applicare una misura cautelare meno severa, come quella degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. 5.

Il Procuratore generale, con requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, essendo la motivazione completa ed essendo valutate in modo corretto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati in tutti i loro motivi, e devono perciò essere rigettati.

2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti censurano l'ordinanza del Tribunale del riesame sul punto della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione dei fatti adottata dal Tribunale del riesame, e finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari.

2.1. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità, che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.

Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi).

Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».2.2.

Nel presente caso il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione completa, congrua e non illogica, riportandosi alla valutazione degli indizi effettuata nella più ampia ordinanza genetica e riesaminandoli, sia pure succintamente, alla luce delle censure mosse dalle difese.

Secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, «In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza.» (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628).

I ricorsi, peraltro, non censurano il richiamo all'ordinanza genetica, bensì lamentano un vizio motivazionale dell'ordinanza del Tribunale del riesame, in quanto essa si fonda su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, chiamanti in reità o in correità, che i ricorrenti ritengono contraddittorie tra loro, oltre che in parte false, e quindi non credibili e non riscontrate.

Tali affermazioni sono però infondate, in quanto l'attendibilità e la convergenza delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia citati nelle ordinanze sono state approfonditamente valutate, in particolare nell'ordinanza genetica, respingendo così in , modo logico e completo tutte le obiezioni dei ricorrenti.

2.3. In primo luogo non può essere negata l'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], che è stata valutata già nel processo a suo carico, in cui la sua condanna quale autore dell'omicidio in questione è stata motivata per lo più sulla sua confessione.

In quella sentenza si è anche ritenuto che essa fosse sufficientemente riscontrata dall'esito delle indagini sino ad allora svolte, tra cui alcune intercettazioni.

I relativi riscontri sono dettagliatamente indicati nell'ordinanza genetica, e non sono stati negati o contestati dai ricorrenti, i quali non si confrontano con essi e con la loro utilizzazione al fine di supportare la credibilità del dichiarante.

E vero che, secondo il Tribunale del riesame, il [OSCURATO:PERSONA] probabilmente non è veritiero in merito alla partecipazione del proprio nipote all'omicidio, che ha continuato a negare anche dopo la diversa dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], ma tale menzogna non inficia la credibilità complessiva della sua dichiarazione, che per il resto è sovrapponibile, in modo quasi totale, a quella del [OSCURATO:PERSONA], essendo anche evidente che tale menzogna sarebbe dovuta a motivi strettamente personali.

Si deve peraltro ricordare che, secondo il consolidato principio della Corte di cassazione, «In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante». (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Rv. 270153).

Il Tribunale del riesame ha quindi applicato correttamente tale principio, nel valutare attendibile la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], potendo la sua possibile menzogna, in ordine alla partecipazione al delitto del proprio nipote, essere spiegata con la volontà di non coinvolgere un suo stretto familiare.

2.4. La credibilità del [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale del riesame, è dimostrata dalla spontaneità della sua dichiarazione, dal grado della propria auto-accusa, avendo egli ammesso di essere stato coinvolto nel delitto in modo maggiore rispetto a quanto già dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], e dall'ampiezza della sua propalazione, avendo egli riferito la vicenda «con dovizia di particolari», in merito all'antefatto, ai moventi dell'omicidio, alle modalità di decisione dello stesso da parte del Vollaro e al conferimento del mandato omicidiario, nonché in merito alla partecipazione del Cozzolino anche alle fasi preparatorie del delitto.

2.5. Di minore rilevanza, poi, è la dichiarazione del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che sin dall'inizio riferì di avere ricevuto le informazioni sull'omicidio dal [OSCURATO:PERSONA], e che ha quindi riferito solo fatti a lui noti de relato, la conoscenza dei quali, quindi, può con maggiore probabilità essere parziale o generica.

2.6. Il Tribunale del riesame ha respinto l'obiezione circa la non piena attendibilità dei tre collaboratori di giustizia ribadendo la convergenza tra le loro dichiarazioni, che valuta in modo approfondito alle pagine 5 e 6 dell'ordinanza.

L'esame di queste ultime, come riportate in modo più dettagliato nell'ordinanza genetica, evidenzia la correttezza di tale valutazione.

I ricorrenti negano che esse, ed in particolare quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], siano convergenti e addirittura quasi completamente sovrapponibili, ma la loro affermazione viene sostenuta richiamando solo dei dettagli secondari e poco significativi, circa i quali anche il Tribunale del riesame ha riconosciuto che esistono differenze, che ha però ritenuto, con motivazione non illogica, inidonee a mettere in dubbio la complessiva credibilità delle predette propalazioni.

E infatti corretta la sua sottolineatura del fatto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente identiche Pr\i' quanto ai moventi dell'omicidio, avendo entrambi riferito sia i motivi che hanno determinato il Vollaro ad ordinarlo o quanto meno ad autorizzarlo, sia i motivi più personali che possono avere spinto il Cozzolino, o persino il [OSCURATO:PERSONA], a volervi partecipare, quanto al conferimento del mandato omicidiario da parte del Vollaro, peraltro a seguito di una pluralità di incontri, a cui non sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, e infine quanto alle modalità esecutive e all'autore materiale del delitto (a parte le differenze su alcuni dei partecipanti meno coinvolti).

Si tratta di una convergenza sugli elementi fondamentali del delitto, credibilmente ricordati da entrambi i dichiaranti con maggiore precisione, mentre il ricordo dei dettagli della vicenda può più facilmente essere sfumato a causa del tempo trascorso dai fatti e della pluralità di vicende simili in cui essi sono stati coinvolti, nel corso degli anni, o di cui hanno avuto comunque conoscenza.

Il Tribunale del riesame ha quindi applicato in modo corretto il principio secondo cui «In tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere» (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393).

2.7. Alcune delle divergenze rilevate dai ricorrenti, e segnalate come gravi e tali da inficiare la credibilità dell'uno o dell'altro dichiarante, non sono poi sussistenti.

Non può ritenersi che sussista una effettiva difformità in merito al conferimento del mandato omicidiario: secondo quanto riportato nell'ordinanza genetica e ripetuto dal Tribunale del riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha detto di averlo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], ma solo come notizia dell'avere il Vollaro definitivamente deciso o autorizzato il delitto, perché egli stesso aveva già in precedenza saputo, dal Vollaro stesso, della sua volontà di uccidere il Sannino, in più colloqui, uno dei quali svolto alla presenza anche del [OSCURATO:PERSONA].

Non può quindi sostenersi che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia una conoscenza diretta della responsabilità del Vollaro, e che l'unico dichiarante sul punto sia il [OSCURATO:PERSONA], avendo il [OSCURATO:PERSONA] riferito il contenuto di colloqui sostenuti personalmente con il Vollaro.

Anche quanto all'identità degli autori materiali dell'omicidio, non può sostenersi che il [OSCURATO:PERSONA] sia, sul punto, un dichiarante solo de relato, perché egli, dopo avere affermato di non ricordare se tale identità gli era stata riferita dal Cozzolino o dal [OSCURATO:PERSONA], ha aggiunto che, in seguito, il Cozzolino stesso gli descrisse le modalità con cui aveva sparato al Sannino.2.8.

Le obiezioni contenute nel primo motivo dei ricorsi proposti dai due ricorrenti sono quindi infondate, essendo l'ordinanza impugnata motivata in modo completo, congruo e logico, anche attraverso il richiamo all'ordinanza genetica, in merito all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla conseguente sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Tali motivi devono perciò essere rigettati.

3. La valutazione circa la correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla credibilità dei dichiaranti e alla sufficienza delle loro dichiarazioni si estende alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento alle aggravanti della premeditazione e dell'avere agito per favorire un'associazione mafiosa.

Il dettagliato racconto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad uno dei moventi dell'omicidio, costituito dalla volontà del Vollaro di riaffermare il prestigio e il potere della sua associazione criminale, nonché la provenienza da questo capo-clan dell'ordine o comunque dell'autorizzazione ad uccidere il Sannino, ed il loro racconto circa le fasi organizzative e preparatorie dell'agguato, protrattesi per alcuni giorni, sono sufficienti per ritenere sussistenti tali aggravanti.

3.1. Deve peraltro ricordarsi, anche in ordine alla loro sussistenza, che la valutazione compiuta nella fase cautelare è sempre riferita allo stato degli atti, e consiste in un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, essendo solo il giudizio di merito diretto ad acquisire la certezza processuale della colpevolezza dell'imputato, anche in relazione alle modalità del reato a lui ascritto.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dal Cozzolino devono, quindi, essere rigettati, essendo l'ordinanza adeguatamente e logicamente motivata anche in ordine ai punti in essi contestati.

3.2. Peraltro deve rilevarsi anche la carenza di interesse all'impugnazione, con riferimento a tali due motivi di ricorso.

E' infatti un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che «Sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione).» (Sez.6, n. 5213 del 11/12/2018, dep.2019, Rv. 275028).

Il delitto ascritto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] genera, autonomamente, il medesimo quadro presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine all'adeguatezza della misura della custodia in carcere, nonché in ordine ai medesimi termini di custodia cautelare, né il ricorrente ha prospettato un diverso e specifico interesse alla eliminazione, in questa fase, di tale aggravante.

Sotto tale profilo il suo secondo e terzo motivo di ricorso dovrebbero, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

4. Sono infondati, infine, il quarto motivo del ricorso proposto dal Cozzolino e il secondo motivo del ricorso proposto dal Vollaro, relativamente alla motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.

4.1. Secondo la Corte di cassazione, «In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Rv. 273805).

Il Tribunale del riesame ha applicato correttamente tale principio, motivando la conferma della misura più restrittiva, già applicata dal giudice per le indagini preliminari, in base alla sussistenza, oltre alle presunzioni relative stabilite dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in ragione del più grave delitto contestato, di un rilevante pericolo di recidivanza, deducibile dalla personalità dei due indagati, raggiunti da condanne e da procedimenti pendenti, anche molto recenti, per reati di particolare gravità e collegati al clan camorristico capeggiato proprio dal Vollaro, dal quale nessuno dei due risulta essersi allontanato.

Il Tribunale ha anche esplicitamente valutato, come già fatto dall'ordinanza genetica, che il tempo di circa otto anni trascorso dall'omicidio non risulta avere inciso sulla propensione di entrambi i ricorrenti a tenere condotte delittuose: il Vollaro risulta essere tornato a delinquere ogni volta che è cessato il suo stato di detenzione per le varie condanne riportate, ed essendo il suo clan ancora attivo è presumibile che, se libero, tornerà ad assumere in esso un ruolo di rilievo; il Cozzolino è stato raggiunto nel 2021 da una nuova condanna, non definitiva, per un delitto aggravato dalla finalità di agevolazione di una consorteria mafiosa, a conferma della sua permanente vicinanza a contesti di criminalità organizzata.

La motivazione è dunque adeguata, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.4.2.

In ordine alla scelta della misura, poi, sia il giudice per le indagini preliminari, sia il Tribunale del riesame hanno ritenuto che la particolare gravità dei reati contestati, la ancora attuale pericolosità dei due indagati e la estrema pericolosità del contesto criminale in cui essi sono inseriti rendono inidonee misure meno afflittive della custodia in carcere, non essendo tali misure capaci di costituire un altrettanto efficace presidio contro il pericolo di recidivanza.

Tale motivazione risponde, quindi, in maniera sufficiente anche alla indicazione richiesta dall'art. 275, comma 3-bis, cod.proc.pen. 5.

Sulla base delle considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati.

A tale decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato le richieste di riesame proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 25 novembre 2022, quali indagati per i reati di cui agli artt. 110, 575, 576, 416-bis.1 cod.pen. e 12-14 legge n. 497/1974, 416-bis.1 cod.pen., commessi il 06 settembre 2014, per avere unitamente a [OSCURATO:PERSONA], già condannato per lo stesso omicidio e divenuto collaboratore di giustizia, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], il Vollaro ordinando la sua esecuzione e il Cozzolino eseguendola mediante preventivi sopralluoghi e sparando alla vittíma due colpi con una pistola illegalmente detenuta e portata in luogo pubblico. 1.1. Il Tribunale ha respinto le obiezioni avanzate dai due indagati circa la non attendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, da un altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], perché non del tutto sovrapponibili, ed ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'omicidio contestato. Esso è sicuramente riconducibile al clan camorristico Vollaro, secondo le concordi dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia e la sentenza definitiva di condanna del [OSCURATO:PERSONA], anche se è possibile che i moventi del delitto siano stati vari (cioè anche una mera lite tra il Sannino e il Cozzolino, che avrebbe determinato quest'ultimo a voler eseguire il mandato omicidiario). La credibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata nel processo a suo carico, tanto che la condanna poggia sulla sua confessione, ed è confermata dalle sopravvenute dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che riscontrano quelle del [OSCURATO:PERSONA] quanto al movente, alle modalità dell'omicidio e alla responsabilità del Cozzolino quale esecutore e del Vollaro quale mandante, nonché dalle intercettazioni svolte nel procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Le modeste differenze tra le versioni dei due collaboranti vertono su dettagli non rilevanti, derivano probabilmente da un cattivo ricordo per il tempo trascorso dal fatto e la sua sovrapposizione con altri omicidi, e comunque non inficiano l'attendibilità dei loro racconti. E' comunque legittima la valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni di un collaborante: la differenza maggiore è relativa alla partecipazione all'omicidio di un nipote del [OSCURATO:PERSONA], il quale potrebbe mentire sul punto per non coinvolgerlo. Il Tribunale ha confermato anche la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della finalità di agevolare il clan camottistico, essendo stato l'omicidio organizzato in varie riunioni, e ordinato dal capo-clan Vollaro per riaffermare il proprio potere egemonico. /4 1.2. Infine sussistono, secondo il Tribunale, le esigenze cautelari, stante il forte pericolo di recidivanza, oltre alle presunzioni di legge circa tali esigenze e l'adeguatezza della misura della detenzione in carcere. Le condanne già riportate da entrambi gli indagati dimostrano la loro allarmante personalità e, nonostante il tempo trascorso dal fatto, non risulta che essi abbiano rescisso i collegamenti con l'ambiente criminale di riferimento: la posizione del Vollaro al vertice del clan è stata accertata da una precedente sentenza definitiva ed è confermata dalla condotta tenuta dopo la scarcerazione, ed il Cozzolino ha, anche recentemente, riportato una condanna per porto di armi aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto separati ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo censura la mancanza e illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il Tribunale ha svalutato le numerose discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermandone l'irrilevanza e giustificandole con il cattivo ricordo a causa del tempo trascorso dai fatti, ma tale motivazione è illogica. Il movente dell'omicidio è stato riferito in modo difforme da costoro, e il Tribunale giustifica la diversità parlando di una pluralità di moventi. La partecipazione del Cozzolino all'omicidio non è stata mai riferita dal [OSCURATO:PERSONA], che pure ricevette il racconto del delitto dal [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro anche il [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni hanno consentito la riapertura delle indagini il 29 giugno 2022, dopo due archiviazioni, ha detto di avere ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] le notizie relative alle modalità di esecuzione del delitto: quindi l'accusa del [OSCURATO:PERSONA] è unica e priva dei necessari riscontri individualizzanti, motivo per cui il G.i.p. archiviò l'indagine a carico del Cozzolino. Anche in ordine ad altre discrasie, il Tribunale ha proceduto alla parcellizzazione delle dichiarazioni, valutando la loro attendibilità solo esaminando quelle relative a fatti vissuti personalmente dai dichiaranti, mentre anche le dichiarazioni de relato interferiscono con la valutazione di credibilità complessiva del soggetto. In particolare, con riferimento alla responsabilità del Cozzolino, è rilevante il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non ne abbia mai parlato, pur avendo ricevuto notizia del fatto dal [OSCURATO:PERSONA], e che il [OSCURATO:PERSONA], che ne ha parlato, sia in realtà un dichiarante de relato, dal momento che, pur avendo partecipato ad una riunione con il Vollaro, ha detto che ricevette dal [OSCURATO:PERSONA] la notizia della decisione definitiva di uccidere il Sannino, e che in merito ai partecipanti all'omicidio ha detto di averne saputo i nomi "non ricordo se da [OSCURATO:PERSONA] o da [OSCURATO:PERSONA]", mentre il Vollaro gli avrebbe confermato la partecipazione di entrambi. E' quindi probabile che in realtà il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza del fatto solo dal [OSCURATO:PERSONA], essendo incerta e generica la sua indicazione di una diversa fonte conoscitiva; la sua dichiarazione non può quindi costituire riscontro a quella del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo censura la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il Tribunale motiva la sussistenza di tale aggravante in modo succinto e facendo riferimento alle svariate riunioni nel corso delle quali l'omicidio sarebbe stato deciso, ma il Cozzolino non vi ha mai partecipato. Il Tribunale utilizza, a carico dell'indagato, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l'avere egli partecipato a vari sopralluoghi prodromici all'omicidio, ma non effettua alcuna valutazione circa la loro credibilità, benché le stesse presentino discrasie proprio quanto alla fase organizzativa. Inoltre non ha valutato quanto tempo è trascorso tra la comunicazione del mandato omicidiario agli esecutori e la sua esecuzione, benché ciò sia rilevante per contestare detta aggravante. La motivazione relativa alle modalità del fatto è quindi viziata, in quanto priva del fondamentale elemento cronologico. Il riferimento, poi, alla possibile coesistenza di un diverso movente, cioè la reazione ad uno scontro tra il Sannino e il Cozzolino, conduce all'esclusione della premeditazione, risultando in tal caso che l'omicidio sia stato un evento improvviso, determinato da circostanze contingenti e occasionali. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso censura la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il Tribunale fonda la sussistenza di tale aggravante sulle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia già citati, che parlano di un mandato omicidiario da parte del capo-clan Vollaro, ma le loro già indicate discrasie non consentono di ritenere tali dichiarazioni reciprocamente riscontrate. Inoltre lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Cozzolino intendeva commettere l'omicidio per vendicarsi dello schiaffo che aveva ricevuto dal Sannino, e quindi che agiva per motivi strettamente personali. [OSCURATO:PERSONA], pur condannato per vari reati, non annovera tra i suoi precedenti dei reati di criminalità organizzata. Vi sono quindi una pluralità di motivi per escludere che tale omicidio sia stato compiuto per questioni legate alla gestione di un'associazione per delinquere.3.4. Con il quarto motivo di ricorso censura la nullità della motivazione e la sua apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. Il Tribunale motiva il pericolo di reiterazione dei reati con la sua allarmante personalità, dimostrata dai precedenti penali e dai carichi pendenti, ma il Cozzolino ha un'unica precedente condanna, per un delitto diverso e non aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. Il Tribunale afferma altresì che, nonostante il tempo trascorso dal fatto, non è provata la rescissione del legame con l'ambiente criminale di riferimento, ma tale rescissione non può essere dimostrata se non è prima dimostrata la sussistenza di tale legame, che non può essere desunta dal reato commesso. Il Tribunale del riesame, inoltre, non ha adeguatamente valutato la possibilità di applicare misure cautelari meno afflittive, nonostante la scarsa caratura delinquenziale del Cozzolino, desunta dai suoi precedenti penali, e la risalenza nel tempo del delitto commesso, elementi tali da superare anche la presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, terzo comma, cod.proc.pen. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo censura la apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. Il Tribunale motiva la responsabilità del Vollaro con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui solo il secondo è un dichiarante diretto quanto all'asserito mandato omicidiario. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] furono a suo tempo ritenute insufficienti, tanto da condurre a due archiviazioni dell'indagine a carico del Vollaro. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno consentito di riaprire tale indagine, e quindi esse devono essere valutate con attenzione, in quanto fondamentali. Lo stesso Tribunale, però, sottolinea numerose discrasie tra queste e le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che sono giudicate addirittura false in ordine alla partecipazione al delitto del proprio nipote [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza è stata invece riferita dal [OSCURATO:PERSONA]. Tale discrasia sussiste anche in merito al mandato omicidiario, e la motivazione del Tribunale è manifestamente illogica laddove attribuisce le difformità ad una mera "sovrapposizione del ricordo", affermando falsamente che la ricostruzione dei fatti resa dai due dichiaranti coincide in modo quasi perfetto. Al contrario, essa è difforme proprio in relazione al tema del mandato omicidiario: mentre il [OSCURATO:PERSONA] afferma che esso fu dato dal Vollaro in presenza dei [OSCURATO:PERSONA], che manifestò anche l'intenzione di eseguirlo personalmente, per una propria vendetta, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere saputo dal [OSCURATO:PERSONA] della condanna a morte pronunciata dal Vollaro. Quindi anche la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] è priva di riscontri, perché sia il [OSCURATO:PERSONA], la cui dichiarazione de relato sarebbe inutilizzabile perché del tutto generica, sia il [OSCURATO:PERSONA], hanno affermato di avere appreso del mandato omicidiario dal [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sono generiche circa tale mandato e circa gli autori del delitto, e divergenti da quelle del [OSCURATO:PERSONA] circa le sue modalità. Similmente vanno segnalate la genericità, falsità o erroneità di alcune delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ignorato o non adeguatamente valutato, riferendole illogicamente ad un "cattivo ricordo". Gli indizi, quindi, non avrebbero dovuto essere ritenuti "gravi". 4.2. Con il secondo motivo censura la mancanza o apparenza della motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi superata dal lunghissimo arco temporale trascorso dalla data del fatto, periodo in cui non vi sono state manifestazioni di pericolosità da parte del ricorrente. Il Tribunale motiva il pericolo di reiterazione dei reati, in modo illogico, con i precedenti penali e i carichi pendenti, anch'essi risalenti nel tempo, mentre avrebbe dovuto indicare circostanze concrete che dimostrino l'attuale inserimento del Vollaro nell'ambiente criminale. La motivazione dell'ordinanza impugnata è quindi apparente. Il lungo decorso del tempo, peraltro, impone al Tribunale quanto meno di valutare l'opportunità di applicare una misura cautelare meno severa, come quella degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, essendo la motivazione completa ed essendo valutate in modo corretto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati in tutti i loro motivi, e devono perciò essere rigettati. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti censurano l'ordinanza del Tribunale del riesame sul punto della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione dei fatti adottata dal Tribunale del riesame, e finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari. 2.1. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità, che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».2.2. Nel presente caso il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione completa, congrua e non illogica, riportandosi alla valutazione degli indizi effettuata nella più ampia ordinanza genetica e riesaminandoli, sia pure succintamente, alla luce delle censure mosse dalle difese. Secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, «In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza.» (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628). I ricorsi, peraltro, non censurano il richiamo all'ordinanza genetica, bensì lamentano un vizio motivazionale dell'ordinanza del Tribunale del riesame, in quanto essa si fonda su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, chiamanti in reità o in correità, che i ricorrenti ritengono contraddittorie tra loro, oltre che in parte false, e quindi non credibili e non riscontrate. Tali affermazioni sono però infondate, in quanto l'attendibilità e la convergenza delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia citati nelle ordinanze sono state approfonditamente valutate, in particolare nell'ordinanza genetica, respingendo così in , modo logico e completo tutte le obiezioni dei ricorrenti. 2.3. In primo luogo non può essere negata l'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], che è stata valutata già nel processo a suo carico, in cui la sua condanna quale autore dell'omicidio in questione è stata motivata per lo più sulla sua confessione. In quella sentenza si è anche ritenuto che essa fosse sufficientemente riscontrata dall'esito delle indagini sino ad allora svolte, tra cui alcune intercettazioni. I relativi riscontri sono dettagliatamente indicati nell'ordinanza genetica, e non sono stati negati o contestati dai ricorrenti, i quali non si confrontano con essi e con la loro utilizzazione al fine di supportare la credibilità del dichiarante. E vero che, secondo il Tribunale del riesame, il [OSCURATO:PERSONA] probabilmente non è veritiero in merito alla partecipazione del proprio nipote all'omicidio, che ha continuato a negare anche dopo la diversa dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], ma tale menzogna non inficia la credibilità complessiva della sua dichiarazione, che per il resto è sovrapponibile, in modo quasi totale, a quella del [OSCURATO:PERSONA], essendo anche evidente che tale menzogna sarebbe dovuta a motivi strettamente personali. Si deve peraltro ricordare che, secondo il consolidato principio della Corte di cassazione, «In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante». (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Rv. 270153). Il Tribunale del riesame ha quindi applicato correttamente tale principio, nel valutare attendibile la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], potendo la sua possibile menzogna, in ordine alla partecipazione al delitto del proprio nipote, essere spiegata con la volontà di non coinvolgere un suo stretto familiare. 2.4. La credibilità del [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale del riesame, è dimostrata dalla spontaneità della sua dichiarazione, dal grado della propria auto-accusa, avendo egli ammesso di essere stato coinvolto nel delitto in modo maggiore rispetto a quanto già dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], e dall'ampiezza della sua propalazione, avendo egli riferito la vicenda «con dovizia di particolari», in merito all'antefatto, ai moventi dell'omicidio, alle modalità di decisione dello stesso da parte del Vollaro e al conferimento del mandato omicidiario, nonché in merito alla partecipazione del Cozzolino anche alle fasi preparatorie del delitto. 2.5. Di minore rilevanza, poi, è la dichiarazione del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che sin dall'inizio riferì di avere ricevuto le informazioni sull'omicidio dal [OSCURATO:PERSONA], e che ha quindi riferito solo fatti a lui noti de relato, la conoscenza dei quali, quindi, può con maggiore probabilità essere parziale o generica. 2.6. Il Tribunale del riesame ha respinto l'obiezione circa la non piena attendibilità dei tre collaboratori di giustizia ribadendo la convergenza tra le loro dichiarazioni, che valuta in modo approfondito alle pagine 5 e 6 dell'ordinanza. L'esame di queste ultime, come riportate in modo più dettagliato nell'ordinanza genetica, evidenzia la correttezza di tale valutazione. I ricorrenti negano che esse, ed in particolare quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], siano convergenti e addirittura quasi completamente sovrapponibili, ma la loro affermazione viene sostenuta richiamando solo dei dettagli secondari e poco significativi, circa i quali anche il Tribunale del riesame ha riconosciuto che esistono differenze, che ha però ritenuto, con motivazione non illogica, inidonee a mettere in dubbio la complessiva credibilità delle predette propalazioni. E infatti corretta la sua sottolineatura del fatto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente identiche Pr\i' quanto ai moventi dell'omicidio, avendo entrambi riferito sia i motivi che hanno determinato il Vollaro ad ordinarlo o quanto meno ad autorizzarlo, sia i motivi più personali che possono avere spinto il Cozzolino, o persino il [OSCURATO:PERSONA], a volervi partecipare, quanto al conferimento del mandato omicidiario da parte del Vollaro, peraltro a seguito di una pluralità di incontri, a cui non sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, e infine quanto alle modalità esecutive e all'autore materiale del delitto (a parte le differenze su alcuni dei partecipanti meno coinvolti). Si tratta di una convergenza sugli elementi fondamentali del delitto, credibilmente ricordati da entrambi i dichiaranti con maggiore precisione, mentre il ricordo dei dettagli della vicenda può più facilmente essere sfumato a causa del tempo trascorso dai fatti e della pluralità di vicende simili in cui essi sono stati coinvolti, nel corso degli anni, o di cui hanno avuto comunque conoscenza. Il Tribunale del riesame ha quindi applicato in modo corretto il principio secondo cui «In tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere» (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393). 2.7. Alcune delle divergenze rilevate dai ricorrenti, e segnalate come gravi e tali da inficiare la credibilità dell'uno o dell'altro dichiarante, non sono poi sussistenti. Non può ritenersi che sussista una effettiva difformità in merito al conferimento del mandato omicidiario: secondo quanto riportato nell'ordinanza genetica e ripetuto dal Tribunale del riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha detto di averlo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], ma solo come notizia dell'avere il Vollaro definitivamente deciso o autorizzato il delitto, perché egli stesso aveva già in precedenza saputo, dal Vollaro stesso, della sua volontà di uccidere il Sannino, in più colloqui, uno dei quali svolto alla presenza anche del [OSCURATO:PERSONA]. Non può quindi sostenersi che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia una conoscenza diretta della responsabilità del Vollaro, e che l'unico dichiarante sul punto sia il [OSCURATO:PERSONA], avendo il [OSCURATO:PERSONA] riferito il contenuto di colloqui sostenuti personalmente con il Vollaro. Anche quanto all'identità degli autori materiali dell'omicidio, non può sostenersi che il [OSCURATO:PERSONA] sia, sul punto, un dichiarante solo de relato, perché egli, dopo avere affermato di non ricordare se tale identità gli era stata riferita dal Cozzolino o dal [OSCURATO:PERSONA], ha aggiunto che, in seguito, il Cozzolino stesso gli descrisse le modalità con cui aveva sparato al Sannino.2.8. Le obiezioni contenute nel primo motivo dei ricorsi proposti dai due ricorrenti sono quindi infondate, essendo l'ordinanza impugnata motivata in modo completo, congruo e logico, anche attraverso il richiamo all'ordinanza genetica, in merito all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla conseguente sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Tali motivi devono perciò essere rigettati. 3. La valutazione circa la correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla credibilità dei dichiaranti e alla sufficienza delle loro dichiarazioni si estende alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento alle aggravanti della premeditazione e dell'avere agito per favorire un'associazione mafiosa. Il dettagliato racconto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad uno dei moventi dell'omicidio, costituito dalla volontà del Vollaro di riaffermare il prestigio e il potere della sua associazione criminale, nonché la provenienza da questo capo-clan dell'ordine o comunque dell'autorizzazione ad uccidere il Sannino, ed il loro racconto circa le fasi organizzative e preparatorie dell'agguato, protrattesi per alcuni giorni, sono sufficienti per ritenere sussistenti tali aggravanti. 3.1. Deve peraltro ricordarsi, anche in ordine alla loro sussistenza, che la valutazione compiuta nella fase cautelare è sempre riferita allo stato degli atti, e consiste in un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, essendo solo il giudizio di merito diretto ad acquisire la certezza processuale della colpevolezza dell'imputato, anche in relazione alle modalità del reato a lui ascritto. Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dal Cozzolino devono, quindi, essere rigettati, essendo l'ordinanza adeguatamente e logicamente motivata anche in ordine ai punti in essi contestati. 3.2. Peraltro deve rilevarsi anche la carenza di interesse all'impugnazione, con riferimento a tali due motivi di ricorso. E' infatti un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che «Sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione).» (Sez.6, n. 5213 del 11/12/2018, dep.2019, Rv. 275028). Il delitto ascritto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] genera, autonomamente, il medesimo quadro presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine all'adeguatezza della misura della custodia in carcere, nonché in ordine ai medesimi termini di custodia cautelare, né il ricorrente ha prospettato un diverso e specifico interesse alla eliminazione, in questa fase, di tale aggravante. Sotto tale profilo il suo secondo e terzo motivo di ricorso dovrebbero, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 4. Sono infondati, infine, il quarto motivo del ricorso proposto dal Cozzolino e il secondo motivo del ricorso proposto dal Vollaro, relativamente alla motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. 4.1. Secondo la Corte di cassazione, «In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Rv. 273805). Il Tribunale del riesame ha applicato correttamente tale principio, motivando la conferma della misura più restrittiva, già applicata dal giudice per le indagini preliminari, in base alla sussistenza, oltre alle presunzioni relative stabilite dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in ragione del più grave delitto contestato, di un rilevante pericolo di recidivanza, deducibile dalla personalità dei due indagati, raggiunti da condanne e da procedimenti pendenti, anche molto recenti, per reati di particolare gravità e collegati al clan camorristico capeggiato proprio dal Vollaro, dal quale nessuno dei due risulta essersi allontanato. Il Tribunale ha anche esplicitamente valutato, come già fatto dall'ordinanza genetica, che il tempo di circa otto anni trascorso dall'omicidio non risulta avere inciso sulla propensione di entrambi i ricorrenti a tenere condotte delittuose: il Vollaro risulta essere tornato a delinquere ogni volta che è cessato il suo stato di detenzione per le varie condanne riportate, ed essendo il suo clan ancora attivo è presumibile che, se libero, tornerà ad assumere in esso un ruolo di rilievo; il Cozzolino è stato raggiunto nel 2021 da una nuova condanna, non definitiva, per un delitto aggravato dalla finalità di agevolazione di una consorteria mafiosa, a conferma della sua permanente vicinanza a contesti di criminalità organizzata. La motivazione è dunque adeguata, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.4.2. In ordine alla scelta della misura, poi, sia il giudice per le indagini preliminari, sia il Tribunale del riesame hanno ritenuto che la particolare gravità dei reati contestati, la ancora attuale pericolosità dei due indagati e la estrema pericolosità del contesto criminale in cui essi sono inseriti rendono inidonee misure meno afflittive della custodia in carcere, non essendo tali misure capaci di costituire un altrettanto efficace presidio contro il pericolo di recidivanza. Tale motivazione risponde, quindi, in maniera sufficiente anche alla indicazione richiesta dall'art. 275, comma 3-bis, cod.proc.pen. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati. A tale decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del pr
Sentenza Cassazione n. 28310/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris