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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 04479/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 27.1.2021 del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle disposizioni relative alla confisca e all'espulsione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 27.1.2021 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Pesaro ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di quattro anni di reclusione ed C 18.000 di multa in relazione a condotte di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, qualificate ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990, disponendo altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro e la espulsione dell'imputato dal territorio nazionale a pena espiata.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine sia alla misura della confisca avente ad oggetto, fra gli altri beni attinti dal sequestro, due telefoni cellulari senza che nulla fosse stato rilevato sul nesso di pertinenzialità con i commessi reati, nonché una somma di danaro di cui non vi è prova, non essendo stati accertati fatti di cessione, che ne costituisse il profitto né che il suo possesso fosse ingiustificato alla luce delle condizioni di vita del prevenuto, neanch'esse accertate, sia alla misura dell'espulsione dallo Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve ritenersi fondato in relazione ad entrambi i profili di censura, rientranti a pieno titolo fra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto ricompresi nell'ipotesi di illegalità della pena da estendersi anche alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, così come definitivamente chiarito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, ancorchè non ricomprese nell'accordo delle parti, ma oggetto di applicazione officiosa.

Dal momento che nessuna ragione risulta essere stata evidenziata dalla sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca essendosi il Tribunale limitato a disporre nel dispositivo "la confisca e la distruzione di quanto in sequestro", senza neppure indicare di quali beni si trattasse, con fondamento il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa le ragioni, sia fattuali che giuridiche, sulle quali è stata fondata l'adozione della misura ablativa in relazione al danaro e ai due telefoni cellulari facenti parte del compendio sequestrato, come dimostrato dalla difesa con la produzione del relativo verbale.

E, invero, non potendosi ritenere che la somma oggetto di sequestro possa essere considerata il prezzo dell'attività illecita, atteso che la condotta criminosa in contestazione è costituita dalla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e non già dalla loro cessione (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 e Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768), e che perciò si fuoriesce dal perimetro della confisca obbligatoria di cui all'art. 240 secondo comma cod. pen., occorreva, vertendosi nell'ambito della confisca facoltativa di cui al primo comma della citata disposizione, espressa motivazione atta ad evidenziare il nesso di strumentalità tra la res ed il reato, ovvero, ove si tratti di confisca disposta ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 309/1990, sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica.

Anche per quanto concerne i telefoni cellulari, trattandosi, pure in questo caso, di confisca facoltativa, devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 - deo. 24/11/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009 - dep. 11/12/2009, Rv. 245387).

2. In ordine al secondo profilo di censura deve rilevarsi che essendo il giudice tenuto, al fine di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad accertare in concreto, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 58 del 24 febbraio 1995, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez.

F, n. 35432 del 14/08/2013 - dep. 22/08/2013, Weng e altri, Rv. 255815), a tale obbligo non può sottrarsi il giudice del patteggiannento chiamato ad applicare, in presenza di pena detentiva superiore ai due anni, la suddetta misura di sicurezza.

Invero, la speciale configurazione obbligatoria dell'applicazione dell'espulsione a norma dell'art. 86 del d.P.R. 309/90, pur essendo la misura subordinata al riconoscimento della pericolosità sociale del condannato, impone, a differenza della fattispecie di cui all'art. 235 cod. pen., che la valutazione in ordine alla pericolosità sociale debba essere comunque espressa, anche nell'ipotesi che la stessa sia negativa.

Non risultando che il giudice di merito abbia in alcun modo assolto all'obbligo motivazionale a suo carico, deve conseguentemente rilevarsi il vizio di violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi di entrambe le misure i quali, proprio perché non correlati all'accordo negoziale tra le parti, ma costituendo, a differenza delle pene principali, espressione del potere officioso del giudice, implicano un discorso giustificativo ancor più analitico ed approfondito di quello richiesto per l'accertamento del fatto di reato e per la determinazione della pena.

Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cellulari e del danaro sequestrati all'imputato e all'espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, disponendosi il rinvio, giacché si tratta di vizio che non incide sull'accordo negoziale concluso dalle parti, al Tribunale di Pesaro, restando, ovviamente, impregiudicata la statuizione di merito dell'impugnata decisione e della relativa pena principale applicata al ricorrente, in quanto coperta dall'autorità della cosa giudicata secondo quanto previsto dall'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla confisca del danarAei telefoni cellulari e all'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato con rinvio pe.r-R4.14~-esa-R4e-s.4.1.1-pluatia al Tribunale di Pesaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 27.1.2021 del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle disposizioni relative alla confisca e all'espulsione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 27.1.2021 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Pesaro ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di quattro anni di reclusione ed C 18.000 di multa in relazione a condotte di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, qualificate ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990, disponendo altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro e la espulsione dell'imputato dal territorio nazionale a pena espiata. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine sia alla misura della confisca avente ad oggetto, fra gli altri beni attinti dal sequestro, due telefoni cellulari senza che nulla fosse stato rilevato sul nesso di pertinenzialità con i commessi reati, nonché una somma di danaro di cui non vi è prova, non essendo stati accertati fatti di cessione, che ne costituisse il profitto né che il suo possesso fosse ingiustificato alla luce delle condizioni di vita del prevenuto, neanch'esse accertate, sia alla misura dell'espulsione dallo Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi fondato in relazione ad entrambi i profili di censura, rientranti a pieno titolo fra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto ricompresi nell'ipotesi di illegalità della pena da estendersi anche alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, così come definitivamente chiarito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, ancorchè non ricomprese nell'accordo delle parti, ma oggetto di applicazione officiosa. Dal momento che nessuna ragione risulta essere stata evidenziata dalla sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca essendosi il Tribunale limitato a disporre nel dispositivo "la confisca e la distruzione di quanto in sequestro", senza neppure indicare di quali beni si trattasse, con fondamento il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa le ragioni, sia fattuali che giuridiche, sulle quali è stata fondata l'adozione della misura ablativa in relazione al danaro e ai due telefoni cellulari facenti parte del compendio sequestrato, come dimostrato dalla difesa con la produzione del relativo verbale. E, invero, non potendosi ritenere che la somma oggetto di sequestro possa essere considerata il prezzo dell'attività illecita, atteso che la condotta criminosa in contestazione è costituita dalla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e non già dalla loro cessione (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 e Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768), e che perciò si fuoriesce dal perimetro della confisca obbligatoria di cui all'art. 240 secondo comma cod. pen., occorreva, vertendosi nell'ambito della confisca facoltativa di cui al primo comma della citata disposizione, espressa motivazione atta ad evidenziare il nesso di strumentalità tra la res ed il reato, ovvero, ove si tratti di confisca disposta ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 309/1990, sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. Anche per quanto concerne i telefoni cellulari, trattandosi, pure in questo caso, di confisca facoltativa, devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 - deo. 24/11/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009 - dep. 11/12/2009, Rv. 245387). 2. In ordine al secondo profilo di censura deve rilevarsi che essendo il giudice tenuto, al fine di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad accertare in concreto, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 58 del 24 febbraio 1995, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013 - dep. 22/08/2013, Weng e altri, Rv. 255815), a tale obbligo non può sottrarsi il giudice del patteggiannento chiamato ad applicare, in presenza di pena detentiva superiore ai due anni, la suddetta misura di sicurezza. Invero, la speciale configurazione obbligatoria dell'applicazione dell'espulsione a norma dell'art. 86 del d.P.R. 309/90, pur essendo la misura subordinata al riconoscimento della pericolosità sociale del condannato, impone, a differenza della fattispecie di cui all'art. 235 cod. pen., che la valutazione in ordine alla pericolosità sociale debba essere comunque espressa, anche nell'ipotesi che la stessa sia negativa. Non risultando che il giudice di merito abbia in alcun modo assolto all'obbligo motivazionale a suo carico, deve conseguentemente rilevarsi il vizio di violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi di entrambe le misure i quali, proprio perché non correlati all'accordo negoziale tra le parti, ma costituendo, a differenza delle pene principali, espressione del potere officioso del giudice, implicano un discorso giustificativo ancor più analitico ed approfondito di quello richiesto per l'accertamento del fatto di reato e per la determinazione della pena. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cellulari e del danaro sequestrati all'imputato e all'espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, disponendosi il rinvio, giacché si tratta di vizio che non incide sull'accordo negoziale concluso dalle parti, al Tribunale di Pesaro, restando, ovviamente, impregiudicata la statuizione di merito dell'impugnata decisione e della relativa pena principale applicata al ricorrente, in quanto coperta dall'autorità della cosa giudicata secondo quanto previsto dall'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla confisca del danarAei telefoni cellulari e all'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato con rinvio pe.r-R4.14~-esa-R4e-s.4.1.1-pluatia al Tribunale di Pesaro
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