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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12864/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, infatti, il ricorrente con una doglianza asettica si limita ad affermare il vizio del percorso logico giuridico sotteso alla affermazione di colpevolezza, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che in proposito va ricordato come la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, infatti, il ricorrente con una doglianza asettica si limita ad affermare il vizio del percorso logico giuridico sotteso alla affermazione di colpevolezza, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che in proposito va ricordato come la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris