Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:80
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
17 marzo 2004
[OSCURATO:PERSONA]4/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Dipendenti — Promozione — Irregolarità della procedura di promozione — Scrutinio per merito comparativo — Motivazione — Ricorso di annullamento»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non promuovere il ricorrente al grado B 1 per
l’esercizio 2001.
Decisione:
La decisione recante diniego di promozione del ricorrente è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Massime
1.
Dipendenti — Promozione — Candidati promuovibili — Diritto alla promozione — Insussistenza
([OSCURATO:PERSONA] del personale, art. 45, n. 1)
2.
Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Modalità — Discrezionalità dell’amministrazione — Limiti — Rispetto
del principio di parità di trattamento — Sindacato giurisdizionale — Limiti
([OSCURATO:PERSONA] dle personale, art. 45, n. 1)
3.
Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Presa in considerazione dei rapporti informativi — Presa in considerazione
di un rapporto informativo non definitivo inserito irregolarmente e contestato dal dipendente — Inammissibilità — Presa in
considerazione di un rapporto informativo definitivo, nonostante la sua successiva contestazione in sede contenziosa — Ammissibilità
([OSCURATO:PERSONA] del personale, art. 45, n. 1)
1. [OSCURATO:PERSONA] non conferisce alcun diritto alla promozione, neanche ai dipendenti che soddisfino tutti i requisiti per poter
essere promossi.
(v. punto 20)
Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II-83, punto 50); Tribunale
6 giugno 1996, causa T‑262/94, Baiwir/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II-739, punto 67); Tribunale 9 aprile 2003, causa
T‑134/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 40)
2. Per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’art. 45 dello
[OSCURATO:PERSONA], l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice comunitario
deve limitarsi a verificare se, tenuto conto dei criteri e dei mezzi che possono aver determinato il giudizio dell’amministrazione,
questa si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non si sia avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato. Il
Tribunale non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualifiche e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità
che ha il potere di nomina.
Tuttavia, la discrezionalità così riconosciuta all’amministrazione è limitata dalla necessità di procedere a uno scrutinio
per merito comparativo dei candidati con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di
parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio dev’essere condotto su base paritaria e a partire da fonti di informazione
ed elementi di valutazione comparabili.
Risulta inoltre espressamente dal tenore letterale dell’art. 45, n. 1, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] che, nell’ambito di un procedimento
di promozione, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad effettuare la propria scelta sulla base di uno scrutinio
comparativo dei rapporti informativi e dei meriti rispettivi dei dipendenti promuovibili. A tal fine, essa dispone del potere
statutario di procedere a tale scrutinio secondo la procedura o il metodo che ritiene più idoneo.
(v. punti 21 e 22)
Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II-1281, punti 20 e 21); Baiwir/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 66; Tribunale 5 marzo 1998, causa T‑221/96, Manzo-Tafaro/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A‑115 e II‑307, punto 16);
Tribunale 21 settembre 1999, causa T‑157/98, Oliveira/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A‑163 e II‑851, punto 35); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 41
3. Il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogniqualvolta la carriera di un dipendente è
presa in esame ai fini dell’adozione di una decisione relativa alla sua promozione. In proposito, un rapporto informativo
inserito irregolarmente in un fascicolo personale, quando invece era stato contestato dal dipendente, fa parte delle informazioni
sui meriti dei candidati alla promozione che non possono essere validamente prese in considerazione dal comitato di promozione
al posto del rapporto informativo.
Diversa è la situazione in cui il rapporto informativo, anche se sia stato oggetto in seguito di un ricorso contenzioso, dovesse
essere considerato definitivo, in base alle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello [OSCURATO:PERSONA] vigenti nell’istituzione
di cui trattasi.
(v. punti 30 e 31)
Riferimento: Corte 18 dicembre 1980, cause riunite 156/79 e 51/80, Gratreau/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3943, punto 22); Tribunale
21 novembre 1996, causa T‑144/95, Michaël/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A‑529 e II-1429, punto 52); Tribunale 24 febbraio
2000, causa T‑82/98, Jacobs/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A‑39 e II‑169, punti 34 e 39)