CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2017
Cassazione n. 09318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20565/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Basilicata, sez. di POTENZA,n. 80/2017 , depositata i l 08/02/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: Orizzonti holding s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata, che in controversia su impugnazione del diniego di rimborso anno 2006, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La contribuente aveva accettato le risultanze del pvc col quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, in relazione al disconoscimento dei costi, di competenza di altre annualità (anni dal 2022 al 2005); dopo l’accettazione da parte dell’Ufficio, in data 1.7.2009, la contribuente presentava due istanze di rimborso per gli anni dal 2002 al 2005 a fronte della rettifica dei costi erroneamente dedotti nel 2006. La CTP, riunito il ricorso ad altro relativo ad avviso di accertamento, lo accoglieva; l’Ufficio proponeva appello, deducendo la legittimità del diniego di rimborso, stante la novazione tra le parti della originaria obbligazione a seguito della adesione all’accertamento, con pagamento della prima rata, idoneo a perfezionare l’accordo. La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia, preliminarmente rigettando l’eccezione di inammissibilità per avere l’Ufficio introdotto una domanda nuova, trattandosi di istanza di rimborso per la quale il contribuente è attore in senso sia formale che sostanziale, costituendo le argomentazioni dell’Ufficio mere difese non soggette a preclusioni processuali. Ha quindi aderito alla tesi dell’Ufficio secondo cui l’obbligazione tributaria originaria si è estinta per avvenuta novazione nei termini della adesione al pvc con il pagamento della prima rata. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 19 comma 1 lett. G) del D.lgs. 546/92, art. 109 comma 1 e 163 del DPR 91771986, art. 38 COMMA 1 DPR 600/73; ART. 1230 C.C.; denunzia ai sensi dell’art. 62 d.lgs. 546/92 e 360 n. 3 c.p.c., avendo la contribuente richiesto il rimborso al fine di ovviare alla errata indicazione di componenti negativi di reddito, recuperando la deduzione, onde evitare la doppia imposizione. Rileva l’erroneità della applicazione dell’istituto civilistico della novazione non applicabile all’accertamento fiscale, mancando peraltro l’effetto sostitutivo della nuova obbligazione tributaria alla precedente, che era stata definita a seguito dell’adesione al pvc. 2. Il motivo è inammissibile 2.1.Dalla ricostruzione del fatto contenuto nel ricorso e nella sentenza non è dato evincere con completezza e certezza la fattispecie sottoposta a giudizio; in particolare, se a seguito del pvc, accettato dalla contribuente, sia stato perfezionato un accertamento con adesione, al quale riconnettere il pagamento della prima rata, cui fa riferimento la CTR. Non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, che neppure ha allegato, ha così impedito a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo, con conseguentemente inammissibilità. 2.2.In ogni caso, rilevandosi dalla sentenza impugnata che vi è stata da parte della contribuente adesione al pvc in relazione a tutti gli anni in contestazione, va considerato che ciò costituisce un accordo immodificabile e non più impugnabile, con la conseguente inammissibilità del ricorso volto a contestare il relativo atto, non ricorrendo la diversa ipotesi per la quale è invece ammessa l'impugnabilità dell'atto di definizione in cui è contestata la corrispondenza con gli importi indicati nel processo verbale di contestazione al quale il contribuente ha aderito (Cass. n. 4566/2020); ovvero il caso in cui il pvc presenti dei contenuti eterogenei, indicando sia contestazioni di carattere sostanziale sia profili che attengono a un'eventuale attività istruttoria di accertamento (cfr. Cass. 29036/2021). 3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 8 bis DPR 322/1998, art. 38 comma 1 DPR 602/1973, denunzia ai sensi dell’art. 62 co. 1 d.lgs. 546/92 e 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR affermato che la mancata presentazione di apposita dichiarazione integrativa per ottenere il rimborso nei termini avrebbe precluso il diritto al rimborso. 3.1.Il motivo è inammissibile, essendo la sentenza impugnata basata su due rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente a sorreggere la decisione, rilevato che per la prima di esse, incisa dal primo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ciò comporta la dichiarazione di inammissibilità anche del motivo proposto sulla secondaratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto, anche se fondato, sarebbe del tutto improduttivo di effetti in ordine ad una statuizione che, in quanto basata su altra autonoma ratio, è suscettibile di passaggio in giudicato, e, come tale, non potrebbe essere riesaminata dal giudice dell'impugnazione. 4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €.4.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per