CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01884/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di MESSINA Lc_lato av_Astrgre- partii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28717/24 Caicedo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro, ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il