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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 1980

Cassazione n. 46277/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8/4/1980 avverso la sentenza resa il 25 novembre 2019 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, riformando la sentenza resa dal Tribunale di Fermo il 26 gennaio 2017 che aveva assolto l'imputato dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto ascrittogli condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Si addebita all'imputato di avere mediante reiterate minacce costretto [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di 500 C. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo : 2.1 vizio della motivazione in punto di penale responsabilità dell'imputato, poiché la sentenza ha omesso di valutare le dichiarazioni della persona offesa poste da sole a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, nonostante le stesse fossero contraddittorie in ordine a plurime circostanze; l'imputato ha ammesso di avere avanzato alla persona offesa una richiesta di denaro a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito delle frasi diffamatorie scritte dal Moretti in una comunicazione Facebook, che avevano cagionato l'allontanamento da lui della ragazza che stava frequentando.

Deduce il ricorrente che la Corte di Appello è incorsa in un travisamento delle risultanze istruttorie se non in un'omessa valutazione, poiché la stessa persona offesa ha riferito della conversazione intercorsa con tale Monica, nel corso della quale aveva espresso giudizi negativi nei confronti dell'odierno ricorrente.

I giudici di secondo grado hanno invece ritenuto che la conversazione sarebbe stato un mero pretesto al fine di esercitare la richiesta estorsiva e tale affermazione risulta illogica. 2.2 violazione dell'art. 629 codice penale poiché nel caso di specie, atteso il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la richiesta risarcitoria dell'imputato deve ritenersi lecita ed esercitabile dinanzi all'autorità giudiziaria e Scialò avrebbe al più dovuto rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.3 violazione di legge e in particolare della presunzione di non colpevolezza enunciata nell'art. 27 della Costituzione poiché la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato e confermata dallo stesso Moretti legittima la richiesta di risarcimento danni avanzata. 3.11 ricorso è nel complesso inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla corte di appello, la quale ha esposto gli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio e ha osservato che la condotta asseritamente pregiudizievole posta in essere dal Moretti, che avrebbe legittimato l'imputato ad avanzare una richiesta risarcitoria, non è stata adeguatamente dimostrata nella sua consistenza e non ha dato comunque luogo ad un diritto certo, liquido ed esigibile, tale da autorizzare anche solo una legittima convinzione soggettiva di operare nel giusto pretendendo il pagamento di una somma di denaro.

Ed infatti l'imputato non ha mai fornito alcuna prova circa l'esistenza della presunta Monica, rimasta ignota; dell'interesse manifestato dalla stessa nei suoi confronti e dell'asserito pregiudizio subito a causa dell'allontanamento della ragazza, che sarebbe stato provocato dai giudizi negativi espressi in ordine alla sua persona dalla vittima dell'estorsione.

La corte alla luce degli elementi emersi ha pure ipotizzato che tale vicenda sentimentale abbia costituito un mero pretesto per agganciare la vittima, individuata dall'imputato tra i soggetti che frequentavano la medesima sala giochi, e per costringerla con minacce del tutto ingiustificate a versare una somma di denaro.

In conclusione, pertanto, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, la corte d'appello ha ritenuto pienamente attendibile il racconto fornito dalla persona offesa ma non ha escluso che fosse intervenuta una conversazione su Facebook tra il Moretti e la presunta Monica: piuttosto ha ritenuto che tale vicenda fosse stata preordinata dall'imputato al fine di ottenere un pretesto per poter avanzare una pretesa estorsiva.

Il ricorso risulta eccentrico rispetto a questa motivazione, poiché deduce l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il cui racconto non è stato smentito neppure dall'imputato, e non risponde adeguatamente alle considerazioni svolte dal collegio di secondo grado.Anche in merito alla ritenuta condotta estorsiva il ricorrente non si confronta con le argomentazioni formulate dalla Corte, ribadendo apoditticamente la natura lecita della pretesa dell'imputato, senza considerare che questi non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza del danno per il cui risarcimento avrebbe, in ipotesi, agito. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 12 ottobre 2022 iI consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o, -1-7 OEPOS:TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8/4/1980 avverso la sentenza resa il 25 novembre 2019 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, riformando la sentenza resa dal Tribunale di Fermo il 26 gennaio 2017 che aveva assolto l'imputato dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto ascrittogli condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Si addebita all'imputato di avere mediante reiterate minacce costretto [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di 500 C. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo : 2.1 vizio della motivazione in punto di penale responsabilità dell'imputato, poiché la sentenza ha omesso di valutare le dichiarazioni della persona offesa poste da sole a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, nonostante le stesse fossero contraddittorie in ordine a plurime circostanze; l'imputato ha ammesso di avere avanzato alla persona offesa una richiesta di denaro a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito delle frasi diffamatorie scritte dal Moretti in una comunicazione Facebook, che avevano cagionato l'allontanamento da lui della ragazza che stava frequentando. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello è incorsa in un travisamento delle risultanze istruttorie se non in un'omessa valutazione, poiché la stessa persona offesa ha riferito della conversazione intercorsa con tale Monica, nel corso della quale aveva espresso giudizi negativi nei confronti dell'odierno ricorrente. I giudici di secondo grado hanno invece ritenuto che la conversazione sarebbe stato un mero pretesto al fine di esercitare la richiesta estorsiva e tale affermazione risulta illogica. 2.2 violazione dell'art. 629 codice penale poiché nel caso di specie, atteso il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la richiesta risarcitoria dell'imputato deve ritenersi lecita ed esercitabile dinanzi all'autorità giudiziaria e Scialò avrebbe al più dovuto rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.3 violazione di legge e in particolare della presunzione di non colpevolezza enunciata nell'art. 27 della Costituzione poiché la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato e confermata dallo stesso Moretti legittima la richiesta di risarcimento danni avanzata. 3.11 ricorso è nel complesso inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla corte di appello, la quale ha esposto gli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio e ha osservato che la condotta asseritamente pregiudizievole posta in essere dal Moretti, che avrebbe legittimato l'imputato ad avanzare una richiesta risarcitoria, non è stata adeguatamente dimostrata nella sua consistenza e non ha dato comunque luogo ad un diritto certo, liquido ed esigibile, tale da autorizzare anche solo una legittima convinzione soggettiva di operare nel giusto pretendendo il pagamento di una somma di denaro. Ed infatti l'imputato non ha mai fornito alcuna prova circa l'esistenza della presunta Monica, rimasta ignota; dell'interesse manifestato dalla stessa nei suoi confronti e dell'asserito pregiudizio subito a causa dell'allontanamento della ragazza, che sarebbe stato provocato dai giudizi negativi espressi in ordine alla sua persona dalla vittima dell'estorsione. La corte alla luce degli elementi emersi ha pure ipotizzato che tale vicenda sentimentale abbia costituito un mero pretesto per agganciare la vittima, individuata dall'imputato tra i soggetti che frequentavano la medesima sala giochi, e per costringerla con minacce del tutto ingiustificate a versare una somma di denaro. In conclusione, pertanto, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, la corte d'appello ha ritenuto pienamente attendibile il racconto fornito dalla persona offesa ma non ha escluso che fosse intervenuta una conversazione su Facebook tra il Moretti e la presunta Monica: piuttosto ha ritenuto che tale vicenda fosse stata preordinata dall'imputato al fine di ottenere un pretesto per poter avanzare una pretesa estorsiva. Il ricorso risulta eccentrico rispetto a questa motivazione, poiché deduce l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il cui racconto non è stato smentito neppure dall'imputato, e non risponde adeguatamente alle considerazioni svolte dal collegio di secondo grado.Anche in merito alla ritenuta condotta estorsiva il ricorrente non si confronta con le argomentazioni formulate dalla Corte, ribadendo apoditticamente la natura lecita della pretesa dell'imputato, senza considerare che questi non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza del danno per il cui risarcimento avrebbe, in ipotesi, agito. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 12 ottobre 2022 iI consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o, -1-7 OEPOS:TA
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