CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 28265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14295/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di MILANO n. 996/2020,pubblicata il 27 aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] il 13.4.2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria dell'alloggio sito in Milano, via Kramer n. 17, piano quarto, ricompreso nel Condominio di via Kramer n. 17/19, essendosi verificati degli allagamenti nella cantine di quel Condominio, che erano stati ricondotti da tecnici incaricati di accertarne la causa ai lavori di allacciamento alla rete fognaria del civico 17, ubicato sulla particella 182 del foglio 354, dell'edificio di un piano interrato e sette piani fuori terra realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA] sulla particella 179 dello stesso foglio, chiedevano di ordinare alla convenuta di allacciare l'impianto fognario di tale ultimo edificio alla fognatura comunale esistente su via Kramer attraverso l'androne del civico 19, come peraltro previsto nella richiesta di rilascio del permesso di costruire vistata dalla [OSCURATO:PERSONA] SPA, previa disapplicazione dell'ordinanza del Comune di Milano – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio (p.g. 407612/2014) del 16.6.2014, che era tecnicamente inattuabile e non rispettava il regolamento del [OSCURATO:PERSONA] della Città di Milano. Si costituiva nel giudizio di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA], che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ex art. 133 della L. n. 104/2010 e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria, negando la propria responsabilità nella causazione degli allagamenti. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8036/2018, disattese l'eccezione di difetto di giurisdizione e le richieste di prova testimoniale e di CTU degli attori, e qualificata la domanda come actio negatoria servitutis, la respingeva per la mancata prova della proprietà del preteso fondo dominante e del preteso fondo servente, evidenziando che l'impianto fognario in contestazione, secondo la disciplina delle parti comuni del supercondominio, del quale facevano parte i due edifici di via Kramer n. 17 e 19, era in comproprietà, e condannava gli attori alle spese processuali. La sentenza di primo grado veniva appellata dagli originari attori, che oltre a riproporre le istanze istruttorie respinte, contestavano la compiuta qualificazione giuridica della loro azione e la subìta condanna alle spese processuali, sostenendo che essi avevano richiesto solo di accertare se gli allagamenti verificatisi nelle cantine del civico n. 17 di via Kramer fossero stati causati dall'allacciamento dell'impianto fognario del civico n. 19 di via Kramer, sull'impianto fognario del civico n. 17 della stessa via, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], agendo come comproprietari dell'impianto fognario ex art. 1102 cod. civ.. Si costituiva in secondo grado l’appellata [OSCURATO:SOCIETA], che instava per il rigetto dell'appello principale, ed in via incidentale riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, lamentando, altresì, che in primo grado fosse stata disattesa la sua richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Milano e del Condominio di via Kramer n. 17/19. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 996/2020 del 27.4.2020, pur non condividendo la qualificazione dell'azione in termini di actio negatoria servitutis, in quanto gli attori avevano riconosciuto la proprietà comune della rete fognaria in capo agli edifici di via Kramer n. 17 e 19 ricompresi nel supercondominio, ed optando quindi per il suo inquadramento nella previsione dell'art.1102 cod. civ., quale azione volta ad evitare un anomalo e più intenso uso della cosa comune da parte di uno dei compartecipi alla comunione, rigettava la domanda degli originari attori, che pretendevano di inibire totalmente alla [OSCURATO:SOCIETA] l'uso della cosa comune costringendola ad allacciarsi direttamente alla fognatura comunale, anziché avvalersi della tubatura comune. Il giudice di appello rilevava anche che gli originari attori non avevano neppure allegato che il più intenso uso di quest'ultima da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avesse prodotto un'alterazione dell'utilità in precedenza tratta dal Condominio di via Kramer 17, tale da impedirgli l'utilizzo della tubatura comune, avendo solo documentato sporadici episodi di allagamento in concomitanza con precipitazioni atmosferiche. La medesima sentenza respingeva anche l'appello incidentale e – stante la reciproca soccombenza delle parti - compensava le spese di secondo grado. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, ed ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. E' stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, comunicata in data 26.7.2023, ed il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato istanza di decisione ex art. 380bis, comma 2° , c.p.c., a seguito della quale é stata fissata adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Rileva , preliminarmente, il collegio che la nuova procura speciale rilasciata dai ricorrenti agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed allegata all'istanza di decisione ex art. 380bis, comma 2°, c.p.c. del 31.7.2023, benché erroneamente datata 26.7.2022, ma contenendo l’espresso riferimento alla proposta di definizione anticipata ex art. 380bis c.p.c. formulata nel procedimento n. 14295/2020 RG di questa Corte comunicata il 26.7.2023, deve intendersi in realtà datata 26.7.2023, posto che alla data del 26.7.2022 non risultava ancora formulata alcuna proposta di definizione anticipata di quel procedimento. Pertanto, stante il rilevato errore meramente materiale, deve escludersi l’inammissibilità del ricorso per difetto di una nuova procura speciale. Col primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 e 4) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 comma 2 n. 4) c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di esaminare tutta la documentazione prodotta dagli appellanti (in particolare le relazioni di parte dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] e del geom. [OSCURATO:PERSONA], che avevano evidenziato che dopo l'allaccio della rete fognaria del Condominio di via Kramer 19 sulla rete fognaria comune al Condominio di via Kramer 17, avvenuto in violazione del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] della Città di Milano, nel frattempo entrato in vigore, che imponeva l'allaccio diretto degli scarichi di ogni immobile nella fognatura comunale, l'impianto fognario non era più stato in grado di funzionare in pressione, causando allagamenti nelle cantine di quest'ultimo in occasione delle prime intense piogge estive per il sottodimensionamento della rete comune rispetto alle unità abitative servite) senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni per le quali non abbia attribuito alcun peso probatorio a quei documenti. 1.1) Il motivo é inammissibile sotto diversi profili. Anzitutto i ricorrenti lamentano l'omesso esame di una serie di documenti, ma non di un fatto storico decisivo, e non richiamano neppure l'art. 360, comma primo , n. 5) c.p.c., che per tale ultima ipotesi consente in sede di legittimità di valutare se il fatto sia stato trascurato e se avesse carattere decisivo. Spetta in realtà al solo giudice di merito individuare le fonti del suo convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi. Detto giudice, peraltro , non è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (vedi,ex plurimis, Cass. sez. lav., ord. 1.8.2023 n.23351; Cass. ord. 26.7.2023 n. 22540; Cass. ord. 3.7.2023 n.18758; Cass. ord. 15.6.2023 n. 17154; Cass. ord. 10.2.2023 n.4247; Cass. ord. 4.4.2023, n.9293; Cass. ord. 22.2.2023 n.5490; Cass. ord. 16.1.2023 n. 1015). Osserva, poi , il collegio come, con specifico riferimento alla valutazione delle prove, sia ormai consolidato il principio di diritto per cui "il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (cfr., ex plurimis , Cass. sez. lav., 27.2.2024 n. 5169; Cass. ord. 15.2.2024 n. 4162). Ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo deriva dal fatto che i ricorrenti non si confrontano con la motivazione addotta dall'impugnata sentenza, tutt'altro che mancante, che ha spiegato che non si é scesi all'esame dei singoli documenti prodotti e che non sono state ammesse le richieste istruttorie formulate, perché gli appellanti, originari attori, pur avendo esercitato l'azione ex art.1102 cod. civ.,volta ad impedire un uso della fognatura comune da parte della [OSCURATO:SOCIETA] tale da impedire al Condominio di via Kramer 17, del quale fa parte l'immobile dei ricorrenti, di fare parimenti uso della stessa, avevano chiesto addirittura di impedire totalmente alla controparte l'uso della cosa comune allacciandosi direttamente alla fognatura comunale, finalità questa incompatibile con la riconosciuta natura comune della fognatura dei due condomini, e non avevano allegato il venir meno dell'utilità tratta dal Condominio di via Kramer 17 dalla fognatura comune a seguito dell'allaccio ad essa del Condominio di via Kramer 19 realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA], lamentando il solo verificarsi di allagamenti episodici in concomitanza con precipitazioni atmosferiche per i quali non eranostate neppure avanzate pretese risarcitorie. 2) Col secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 comma 2 n. 4) c.p.c. per non avere la Corte di appello ammesso le prove testimoniali da loro articolate (e puntualmente riprodotte nell'atto di appello e nel ricorso) e la consulenza tecnica d'ufficio sull'aggravamento della fognatura comune, derivato dall'allaccio della fognatura del Condominio di via Kramer n.19 da parte della [OSCURATO:SOCIETA] sulla rete fognaria comune, senza fornire alcuna motivazione. 2.1) Il m otivo é manifestamente infondato, in quanto - come già esposto - l'impugnata sentenza non presenta alcuna carenza motivazionale, avendo spiegato che la mancata ammissione delle prove testimoniali e della CTU richieste é stata determinata da un deficit di allegazione,da parte degli originari attori, dei presupposti dell'azione ex art. 1102 cod. civ., carenza evidentemente non colmabile attraverso le prove testimoniali articolatee mediante una CTU esplorativa, dimostrativa di una totale perdita di utilità della fognatura comune da parte del Condominio di via Kramer 12, a causa del sopravvenuto allaccio alla stessa della rete fognaria del Condominio di via Kramer 19 realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA], perdita in realtà mai dedotta e contraddetta dal compiuto riferimento a meri episodi, successivi all'allaccio, di allagamento delle cantine in coincidenza con precipitazioni piovose. 3) Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.1102 cod. civ., per avere la Corte d'Appello escluso l'aggravio dell'impianto fognario condominiale, per essersi verificati solo alcuni episodi di allagamento, per i quali gli originari attori non avevano avanzato pretese risarcitorie per danni concretamente sofferti. 3.1) Il motivo é inammissibile perché cela, dietro la lamentata violazione di legge dell'art. 1102 cod. civ., il palese intento dei ricorrenti di ottenere in sede di legittimità una diversa valutazione del fatto, che é invece riservata ai giudici di merito nell'esercizio del loro libero convincimento. La Corte di appello ha – come già evidenziato - valutato che i fatti allegati dagli originari attori (episodici allagamenti verificatisi dopo l'allaccio alla tubatura comune della rete fognaria del Condominio di via Kramer n. 19 nelle cantine del Condominio di via Kramer n.17 in occasione di precipitazioni piovose estive che non hanno dato luogo a richieste risarcitorie) non potevano aver alterato la destinazione della tubatura comune e non ne avevano impedito l'uso da parte del Condominio di via Kramer n. 17, e da tale giudizio di fatto questa Corte non può discostarsi, non potendo svolgere accertamenti e valutazioni di merito (vedi sull'inammissibilità di una pronuncia sul fatto della S.C. Cass. sez. lav. 13.6.2014 n. 13485; Cass. 23.5.2014 n.11511; Cass. sez. un.25.10.2013 n. 24148; Cass. 24.5.2006 n. 12362). 4) Alla reiezione del ricorso per ragioni conformi a quelle della proposta di definizione anticipata, segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità della [OSCURATO:SOCIETA], liquidate in dispositivo, da distrarre in favore dei legali antistatari, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], ed in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 380bis c.p.c., al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3° , c.p.c. ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4°,c.p.c. degli importi indicati nel dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] 12 SR, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento danni ex art. 96, comma 3°, c.p.c. , sempre in favore della [OSCURATO:SOCIETA] , liquidati in € 2.000,00, ed al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende , della somm