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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 34142/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di € 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. (i , Così d ciso 'I 17 settembre 2025 Il Coni4;glie e relatore [OSCURATO:PERSONA]/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di € 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. (i , Così d ciso 'I 17 settembre 2025 Il Coni4;glie e relatore [OSCURATO:PERSONA]/
Sentenza Cassazione n. 34142/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris