CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2385 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 304/2020 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 07/07/2020 R.G.N. 191/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1801/2021Numero sezionale 2385/2026R.G. 1801/21 Numero di raccolta generale 20954/2026Data pubblicazione 20/06/2026Rilevato che:Con sentenza del giorno 7.7.2020 n. 304, la Corte d’appello diReggio Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] scral in riferimento ai motivi attinenti ai vizi di formadell’avviso di addebito impugnato in primo grado e rigettava peril resto il gravame (attinente alla pretesa contributiva) avversola sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettatol’opposizione avverso l’avviso di addebito con cui era statointimato dall’Inps il pagamento della somma di € 54.880.19, percontributi dovuti dal datore di lavoro.La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, dichiaravainammissibili, come detto, i motivi di gravame afferenti ai vizidi forma dell’avviso di addebito, perché avrebbero dovutocostituire oggetto di ricorso per cassazione. Nel merito, ritenevaprovata la pretesa contributiva dell’Inps, alla luce dell’istruttoriadocumentale e testimoniale, ed alla luce dell’acquisizione delverbale ispettivo, ex art. 421 c.p.c., poiché il lavoratore nonaveva svolto solo le prestazioni accessorie mediante voucher,ma aveva avuto un rapporto continuativo, come pizzaiolo,secondo quanto dichiarato dallo stesso agli ispettori.Avverso tale sentenza, la società Eureka scral ricorre incassazione sulla base di tre motivi (il primo articolato in piùprofili), illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 24 e 29 del d.lgs.n. 46/99 e dell’art. 617 c.p.c., perché l’avviso di addebito eraNumero registro generale 1801/2021Numero sezionale 2385/2026generico e carente degli elementi essenziali previsti a pNuemnerao ddi rai ccolta generale 20954/2026Data pubblicazione 20/06/2026nullità, lamentando che il tribunale non aveva preso inconsiderazione tali censure per l’intervenuta decadenza rispettoai 20 gg. previsti dall’art. 29 del d.lgs. n. 46/99 e la Corted’appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile ilgravame perché l’impugnazione doveva essere esperitadirettamente in cassazione (primo profilo); dell’art. 112 c.p.c.,per omessa statuizione, in relazione all’art. 3 comma 4 dellalegge n. 241/90, perché nell’avviso di addebito impugnato nonera stato indicato l’ulteriore ridotto termine di 20 gg, perl’impugnazione dei vizi formali (secondo profilo); dell’art. 112c.p.c., per omessa statuizione in relazione alla genericità ecarenza degli elementi essenziali dell’avviso, ai sensi dell’art. 21septies della legge n. 241/90 (terzo profilo);dell’art. 112 c.p.c..per omessa statuizione, in ordine alla tardività dell’avviso diaddebito e alla omessa preventiva diffida, perché l’avviso erastato emesso oltre il termine di 90 gg. dalla previa notificadell’atto accertativo (nella specie, il verbale ispettivo (quartoprofilo).Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 421, 416, 210, 294,153 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primocomma n. 3-5 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appelloaveva legittimato la decisione di prime cure di acquisire ledichiarazioni che il lavoratore aveva rilasciato agli ispettori dellavoro, ex art. 421 c.p.c., sostenendo che tale necessità erastata già allegata nell’atto introduttivo dell’Inps, anche se l’Inpsnon era stato in grado di produrre tali dichiarazionitempestivamente senza sua colpa, ma ciò in violazione dellenorme di cui in rubrica sia in ragione del regime delle preclusioniche caratterizza il rito del lavoro sia perché l’onere della provaNumero registro generale 1801/2021Numero sezionale 2385/2026della pretesa contributiva gravava sull’Istituto prevideNunmzeirao ldei r,a ccolta generale 20954/2026Data pubblicazione 20/06/2026secondo l’ordinario riparto dell’onere probatorio, mentre ilgiudice di prime cure (con ragionamento avallato dalla Corted’appello) aveva ritenuto scusabile la decadenza in cui eraincorso l’Inps, utilizzando i poteri di acquisizione d’ufficio deldocumento.Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 116 c.p.c. e 2697c.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione, perché da una parte il verbale degli ispettori nonha efficacia probatoria assoluta, e la Corte d’appello avevaprivilegiato le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] rese agliispettori, rispetto ad altre dichiarazioni rese dalla stessapersona, mentre in base al riparto degli oneri probatori, spettaa chi intenda far valere il proprio credito, fornire la prova deirelativi elementi costitutivi.Il primo articolato motivo (nei suoi plurimi profili) èinammissibile, perché non si confronta con la decisione espressadalla Corte del merito, secondo cui la dichiarazione diinammissibilità per tardività del ricorso (perché proposto oltre i20 gg. dalla notifica dell’atto impugnato), espressa dal tribunalein riferimento ai complessivi vizi formali dell’avviso di addebitodoveva essere impugnata direttamente in cassazione e nongravata in sede di appello e nella specie, tale statuizione nonrisulta specificamente censurata nella presente sede dilegittimità.Inoltre, il giudizio che si instaura a seguito di opposizioneall’avviso di addebito è un giudizio sul rapporto previdenziale nelcui ambito i vizi dell’atto amministrativo impugnato perdonoogni rilevanza, ai fini della verifica dei presupposti dellasussistenza o meno del credito contributivo.Numero registro generale 1801/2021Il secondo motivo è infondato. Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 20954/2026Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito delData pubblicazione 20/06/2026lavoro l'esercizio dei poteri istruttori del giudice può essereesercitato a prescindere dalla maturazione di preclusioniprobatorie in capo alle parti, ricorrendo una "semiplenaprobatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria(cfr., ex plurimis, Cass. n. 26597 del 2020, confermata da Cass.n. 33108/22).Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che la necessità diacquisire le dichiarazioni del lavoratore era già stata allegatanella memoria di costituzione e che l’Inps non era stato in gradodi produrle senza sua colpa, sicché l’acquisizione ai sensidell’art. 421 c.p.c. era pienamente giustificata; pertanto, lasocietà ricorrente contesta, inammissibilmente, unaccertamento espresso dal giudice del merito, di suacompetenza esclusiva e in conformità dei principi espressi daquesta Corte.Il terzo motivo è, in via preliminare, inammissibile, ex art. 348ter c.p.c., perché censura la motivazione della sentenzaimpugnata in presenza di una doppia decisione “conforme” diprimo e secondo grado sugli stessi fatti e contesta le valutazioniistruttorie riferite alle testimonianze che sono di competenzaesclusiva del giudice del merito ed incensurabili in cassazione senon in “ristretti” limiti, non ricorrenti nella specie (Cass. n.11892/16, 27000/16).Nel merito, il motivo è, comunque, infondato, in quanto nelnostro ordinamento non vige alcun principio di gerarchia tra lefonti di prova, salvo il giuramento che ha valore di prova legale;spetta al giudice del merito il potere di valutare liberamente leprove secondo il suo apprezzamento, con possibilità di verificanella motivazione della sentenza: in questa prospettiva, ilNumero registro generale 1801/2021verbale ispettivo dei funzionari INPS è attendibile fino a provaN umero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 20954/2026contraria, rimanendo comunque, liberamente valutabile dalData pubblicazione 20/06/2026giudice unitamente agli altri elementi probatori raccolti nelgiudizio (cfr. Cass. n. 19982/20).Nella specie, la Corte territoriale ha privilegiato le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] agli ispettori in merito al propriorapporto di lavoro, perché rese nell’immediatezza dei fatti,reputate più genuine rispetto a quello rese successivamente, insede giudiziale, avendo reputato in tale sede il teste confuso ereticente.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il15% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026.Il PresidenteDott.ssa Lucia EspositoNumero registro generale 1801/2021Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 20954/2026Dat a pubblicazione 20/06/2026